Gazzetta n. 157 del 6 luglio 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 28 giugno 2002 |
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa e per il superamento della situazione di crisi socio-economico-sanitaria nel settore zootecnico in conseguenza dell'emergenza idrica che interessa l'intero territorio della regione siciliana. (Ordinanza n. 3224). |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 14 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, con il quale lo stato di emergenza per la crisi di approvvigionamento idro-potabile nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2002, con contestuale nomina del presidente della regione siciliana commissario delegato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 16 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 24 maggio 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idro-potabile nei territori delle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa fino al 31 dicembre 2002; Vista l'ordinanza n. 3189 del 22 marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2002, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nei territori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani"; Considerato che il sensibile abbassamento delle falde acquifere ha aggravato ulteriormente la grave crisi idrica gia' presente nella regione siciliana, coinvolgendo le province di Messina, Siracusa, Catania e Ragusa e determinando, anche a causa delle condizioni meteoclimatiche, una situazione di emergenza; Considerato che gia' in molti comuni delle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa l'erogazione del servizio di acqua potabile avviene con modalita' intermittenti, a causa dell'indisponibilita' di un adeguato regime delle fonti di approvvigionamento; Considerato che ai fini dell'emergenza idrica anche gli usi connessi all'esercizio degli acquedotti rurali di cui all'art. 27, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono equiparati agli usi idro-potabili e che, dopo il consumo umano, deve essere assicurata la priorita' dell'uso agricolo; Considerato che, per superare lo stato di emergenza idrica nel territorio della regione siciliana, e' anche necessario avviare il governo unitario della risorsa idrica e la gestione unitaria del servizio di approvvigionamento per i diversi usi della risorsa stessa, tenendo conto anche della necessita' di ottimizzare il sistema degli invasi presenti nella regione; Ritenuto inoltre, che la scarsita' delle precipitazioni, associata alle alte temperature, ha determinato gravi problemi di alimentazione del bestiame, stante la sopravvenuta insufficienza di riserve vegetative; Considerato che le popolazioni animali presenti nel territorio della regione siciliana sono state riconosciute quale patrimonio inestimabile per la salvaguardia della biodiversita' e protette dalla convenzione di Rio de Janeiro del 1972, e che tale popolazione e' fortemente legata allo sfruttamento delle essenze pascolative autoctone e naturali; Ritenuto altresi', di dover integrare i contenuti della citata ordinanza n. 3189/2002, al fine di assicurare la piu' efficace azione della gestione commissariale, unitamente ad un piu' funzionale coordinamento delle relative iniziative nell'ambito dell'intero territorio regionale; Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze; Sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali; Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; Acquisita l'intesa della regione siciliana; Dispone: Art 1. 1. Il presidente della regione siciliana, gia' commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti nel settore dell'approvvigionamento idro-potabile delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani, e' nominato commissario delegato anche per le province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa, e provvede alla realizzazione delle attivita' finalizzate al superamento dell'emergenza nel settore dell'approvvigionamento, dell'adduzione, della potabilizzazione, del trasporto e della distribuzione delle acque, ed a garantire la qualita' e la quantita' della risorsa idrica necessaria per gli usi umani, nonche' ad avviare e completare gli interventi per assicurare il ritorno alle normali condizioni di vita. 2. Il commissario delegato pone in essere, sull'intero territorio della regione siciliana, unitamente agli interventi di cui all'art. 1, comma 2 dell'ordinanza 3189/2002, anche le seguenti attivita': a) avvio del governo unitario della risorsa idrica e della gestione unitaria del servizio di approvvigionamento per i diversi usi della risorsa stessa; b) individuazione degli interventi e delle procedure necessari per la messa in normale esercizio dei serbatoi artificiali presenti sul territorio della regione siciliana necessari per lo svolgimento del servizio di approvvigionamento idrico; c) realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma quadro "Risorse idriche per la regione siciliana" stipulato in data 5 ottobre 2001, e successive modifiche ed integrazioni, gia' valutati positivamente dall'amministrazione regionale, nonche' attuazione delle procedure per la definizione degli interventi di cui all'allegato 2-bis del medesimo accordo; d) il commissario delegato puo', altresi', predisporre linee guida per l'attuazione e fornire direttive relativamente all'interpretazione autentica della legge n. 36/1994 come recepita dalla legge della regione siciliana n. 10/1999 e dei connessi provvedimenti attuativi. 3. Il commissario delegato e', altresi', autorizzato a predisporre gli studi, la progettazione e la realizzazione delle opere e delle infrastrutture necessaria per l'utilizzo, a fini idropotabili, dell'invaso di Rosamarina, del bacino idrografico S. Leonardo. 4. Al fine di rendere piu' efficace l'azione del Commissario delegato sono apportate all'ordinanza 3189/2002 le seguenti modifiche ed integrazioni: a) all'art. 1, comma 2, punto 6 dopo le parole "non ancora" e aggiunta la seguente "avviati"; b) all'art. 1, comma 2, punto 9 dopo la parola "temporanea" sono aggiunte le seguenti parole "anche avvalendosi della collaborazione dei prefetti territorialmente competenti"; c) all'art. 5, comma 1 la parola "sette" e' sostituita dalla seguente "otto", dopo la frase "un componente designato dal Ministro della salute" si aggiunge la seguente "un componente designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali"; d) all'art. 6, comma 1 dopo le parole "ai servizi tecnici nazionali" si aggiungono le seguenti "nonche' di altri Enti pubblici, anche economici."; e) all'articolo 6, comma 2 la frase "composta complessivamente da non piu' di quaranta unita' di personale, di cui 30 a tempo pieno" e' sostituita dalla seguente "composta complessivamente da non piu' di sessanta unita' di personale, di cui cinquanta a tempo pieno"; f) all'art. 6, comma 2 e' aggiunta la seguente disposizione: "Il trattamento economico complessivo dei dipendenti della regione siciliana, utilizzati dalla struttura commissariale di cui al comma 2, resta a carico dei singoli rami delle amministrazioni di provenienza"; g) all'art. 6, comma 5, le parole "di cinque consulenti" sono sostituite dalle seguenti "di dieci consulenti". 5. Il personale comunque utilizzato nelle attivita' volte a fronteggiare lo stato di emergenza idrica dichiarato nella regione siciliana, unitamente a quello impiegato nelle unita' di crisi istituite presso le prefetture in seguito all'emanazione di specifici provvedimenti del commissario delegato, e' autorizzato, per la durata dello stato di emergenza, a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili, effettivamente reso ed attestato, con oneri a carico del commissario delegato. 6. Per l'attuazione dell'ordinanza 3189/2002 e successive modifiche e integrazione, il presidente della regione - commissario delegato puo' avvalersi, anche per singoli interventi, di un soggetto attuatore, con compiti di definizione delle modalita' di gara, adozione degli atti di affidamento per lavori e gestione dei medesimi. Per le suddette attivita' il soggetto attuatore puo' avvalersi della struttura di supporto del presidente della regione commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3189/2002. 7. Per il compimento delle attivita' di cui a precedenti commi 1, 2 e 3, il commissario delegato si avvale dei poteri e della struttura di cui all'ordinanza 3189/2002 e successive modifiche ed integrazione. 8. Sono abrogati l'art. 7 dell'ordinanza n. 3052/2000 e l'art. 4 dell'ordinanza n. 114/2001. |
| Art. 2. 1. A seguito della situazione di emergenza cagionata dalla prolungata siccita', che ha compromesso gravemente le riserve vegetative e determinato ingenti danni all'intero settore zootecnico in tutto il territorio della regione siciliana, il presidente della regione siciliana - commissario delegato si avvale di un soggetto attuatore per porre in essere interventi diretti al superamento della detta situazione emergenziale, con autonomia dell'impegno e dell'erogazione della relativa spesa, di cui al presente articolo. 2. A tal fine, il soggetto attuatore assegna ai soggetti aventi titolo i fondi finalizzati all'acquisto di foraggio e mangimi nonche' i contributi da corrispondere agli aventi diritto in ragione delle perdite subite per capi di bestiame. 3. Tenuto conto della necessita' di contenere l'utilizzo di alimenti destinati al consumo animale, il soggetto attuatore adotta tutte le iniziative, anche di carattere procedimentale, affinche' si realizzi, previa definizione dei relativi criteri, termini e modalita', l'abbattimento e il conseguente ammasso o distruzione degli animali che risultino improduttivi nello specifico contesto zootecnico, prevedendo, altresi', un indennizzo da corrispondere agli aventi diritto. 4. Per le attivita' oggetto del presente articolo il soggetto attuatore si avvale di dieci unita' di personale a tempo pieno appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione. Il soggetto attuatore puo', inoltre, avvalersi di due consulenti nominati in osservanza delle modalita' di cui al comma 5 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 3189/2002 - unitamente a due unita' di personale esperto in zootecnia. A questi ultimi sara' corrisposta un'indennita' pari a quella prevista per gli esperti di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267. La durata dell'utilizzazione del personale di cui al presente articolo e' limitata alla validita' della dichiarazione dello stato di emergenza idrica per il territorio della regione siciliana. 5. Per l'attivita' prevista dal presente articolo il soggetto attuatore puo' avvalersi della collaborazione degli ispettori provinciali dell'agricoltura e delle aziende sanitarie locali. |
| Art. 3. l. Ferma l'adozione di una o piu' successive ordinanze riguardanti determinate porzioni di territorio regionale caratterizzate da specifiche complesse problematiche, il Commissario delegato di cui all'art. 1 provvede all'attuazione della necessaria azione di coordinamento con gli interventi gia' individuati, in atto o realizzati sulla base della citata ordinanza n. 3189/2002. |
| Art. 4. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) il commissario delegato, anche al fine di migliorare l'efficacia della propria azione, avvale della collaborazione del Servizio nazionale dighe. 2. Per l'espletamento dell'attivita' di collaborazione di cui al comma precedente il Servizio nazionale dighe e' autorizzato ad avvalersi di un contingente di quindici unita' di personale, proveniente da amministrazioni dello Stato o da enti pubblici anche economici, collocato in posizione di comando o fuori ruolo. Tale personale, unitamente a quello attualmente applicato presso il Servizio nazionale dighe in posizione di comando, fuori ruolo, distacco, in numero di 3 unita', e' mantenuto in servizio per l'intera durata della dichiarazione di stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2002. 3. Il Servizio nazionale dighe, per le medesime finalita', e' autorizzato ad assumere con contratto a tempo determinato - avente durata limitata alla validita' della dichiarazione di stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2002 - previo esperimento di una selezione per titoli, dieci unita' di personale tecnico in possesso di diploma di laurea attinente le materie di competenza del servizio. Al personale in esame verra' attribuito il trattamento economico spettante al personale di ruolo appartenente all'area C, posizione economica C2 di cui al C.C.N.L. Comparto ministeri stipulato il 2 giugno 1998. 4. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza connessi alla situazione di emergenza in atto, il personale di ruolo del Servizio, nonche' il personale di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, e' autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili, computate sulla base dell'attivita' effettivamente resa ed attestata. 5. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della presente ordinanza, il commissario delegato ha facolta' di assumere, attraverso selezione per titoli, con contratto di lavoro a tempo determinato, per la durata della dichiarazione di stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2002, dieci unita' di personale tecnico, in possesso di diploma di laurea attinente le finalita' di cui all'articolo sopra citato, da retribuire nel limite massimo della retribuzione spettante al personale appartenente alla categoria D1 del vigente contratto collettivo regionale dei dipendenti dell'amministrazione regionale siciliana. |
| Art. 5. 1. Per il superamento dello stato di emergenza idrica nel territorio della regione siciliana il commissario delegato di cui al precedente art. 1 puo' stipulare apposite convenzioni con gli enti di cui all'art. 6, primo comma, dell'ordinanza n. 3189 del 22 marzo 2002, per studi e consulenze finalizzati all'attuazione degli interventi di cui allo stato di emergenza per far fronte alle disfunzioni di ordine organizzativo e gestionale interno degli enti territoriali, agendo anche in via sostitutiva dei medesimi. 2. Il commissario delegato e' autorizzato anche a provvedere ad interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle reti idriche a valere sulle disponibilita' finaziarie di bilancio delle amministrazioni e degli enti pubblici preposti, anticipando, ove occorra, le somme necessarie dalle disponibilita' di cui alla presente ordinanza. |
| Art. 6. 1. Il commissario delegato per i compiti di cui all'articolo 1, comma secondo, lettera c) della presente ordinanza: dispone delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali destinate alla realizzazione delle relative opere; attiva tutte le procedure necessarie per assicurare, ove previsto, il confinanziamento comunitario degli interventi; attiva il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale previsto per gli interventi finanziati dall'Unione europea. 2. Il commissario delegato per gli studi, i piani d'ambito e le progettazioni degli interventi previsti dalla programmazione dei fondi comunitari, nonche' dagli accordi di programma quadro in materia di risorse idriche puo' avvalersi della Sogesid S.p.a. costituita ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. Tale societa' provvedera' alla realizzazione delle attivita' di cui sopra con le risorse trasferite o da trasferire da parte del Ministero dell'economia e delle finanze a carico del fondo di cui al citato decreto legislativo n. 93/1996 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Al fine di dare corso con la massima urgenza agli interventi di cui alla presente ordinanza, unitamente alla necessita' di svolgere una campagna di informazione e di sensibilizzazione della popolazione per un uso razionale della risorsa idrica ed una limitazione degli sprechi nelle regioni oggetto di dichiarazione dello stato di emergenza relativamente all'approvvigionamento e distribuzione idrica, per la predisposizione di piani di emergenza relativi alla gestione della distribuzione urbana nei comuni maggiormente a rischio, per il reperimento di informazioni ed il censimento di fonti idriche private o non dichiarate il Dipartimento della protezione civile puo' avvalersi, con le medesime modalita', della societa' di cui al precedente comma 2. |
| Art. 7. 1. Per l'esecuzione del mandato affidatogli il commissario delegato puo' derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, oltre che alle norme di cui all'art. 11 dell'ordinanza 3189/2002, alle seguenti disposizioni di legge: decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, come coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65; legge della regione siciliana 12 gennaio 1993, n. 10, articoli 8, 9, 10, 11 e 51; legge della regione siciliana 6 aprile 1996, n. 22, articoli 5, 7, 9, 11, 19, 20 e successive modifiche ed integrazioni; legge della regione siciliana 8 gennaio 1996, n. 4, articoli 5, 7, 10, 13, 17, 19, 20, 31 e successive modifiche ed integrazioni; legge della regione siciliana 29 aprile 1985, n. 21, articoli 1, 2, 5-bis, 6, 7, 8, 9, 10-bis, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34-ter, 36-bis, 37, 38, 41, 42, 42-bis 42-ter, 43, 44, 45, e successive modifiche ed integrazioni; legge della regione siciliana 2 settembre 1998, n. 21; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 10. |
| Art. 8. 1. Per far fronte a tutti gli oneri, anche di funzionamento, derivanti dall'attuazione degli interventi in materia di zootecnia e foraggio di cui al precedente art. 2 della presente ordinanza, e' stanziata la somma di Euro 30.000.000/00 a valere sul pertinente capitolo del centro di responsabilita' n. 13 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 2002. 2. Tale importo e' trasferito, in deroga alle norme di contabilita' generale in materia di contabilita' speciali, direttamente su apposito capitolo sulla contabilita' speciale intestata al commissario delegato di cui all'art. 1, all'uopo istituita e resa disponibile per le attivita' del soggetto attuatore di cui all'art. 2 con vincolo di destinazione d'uso ed obbligo della relativa rendicontazione. |
| Art. 9. l. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle iniziative assunte dal commissario delegato, e ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilita' finanziarie del predetto Dipartimento. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 giugno 2002 Il Ministro: Scajola |
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