Gazzetta n. 157 del 6 luglio 2002 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 19 giugno 2002
Rettifica del provvedimento n. 79535 di autorizzazione a svolgere assistenza fiscale, emanato nei confronti del C.A.F. Fenapi S.r.l.

IL DIRETTORE REGIONALE
del Lazio

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
Dispone:
Il provvedimento n. 79535 del 29 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2001 di autorizzazione a svolgere l'assistenza fiscale emanato nei confronti del C.A.F. Fenapi S.r.l., laddove recita: "soggetto abilitato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera e)", e' rettificato in: "soggetto abilitato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera d), in relazione, giusto parere contenuto nella nota della Direzione centrale gestione tributi Agenzia delle entrate, prot. n. 1/5/25990/02 del 22 febbraio 2002, con la lettera b) del sopraccitato articolo. Motivazioni.
A seguito dell'intimazione a sospendere l'attivita' in quanto soggetto che non possedendo il requisito di sostituto d'imposta ha chiesto l'abilitazione a Centro di assistenza fiscale ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 241/1997, come sostituto di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, il C.A.F. Fenapi ha prodotto istanza di rettifica del provvedimento di autorizzazione, in considerazione del fatto che alla Federazione Fenapi che ha costituito il C.A.F., e' stata riconosciuta la rilevanza nazionale.
All'istanza sono stati allegati il provvedimento dell'8 aprile 2002 dell'Agenzia delle entrate di riconoscimento della rilevanza nazionale della Fenapi ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 241/1997; il verbale di assemblea con la modifica dello statuto del C.A.F. Fenapi S.r.l.; la dichiarazione del presidente della Fenapi, Carmelo Antonino Satta, che la Fenapi associa oltre 50.000 pensionati aderenti gia' imprenditori.
Il presente provvedimento di rettifica viene emanato a seguito dell'esame della documentazione di cui al precedente capoverso e in considerazione della circolare n. 33 del 5 dicembre 1992 del Ministero delle finanze e della nota n. 1/5/25990/02 della Direzione centrale gestione tributi ove si chiarisce che possono costituire C.A.F. Dipendenti anche le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel CNEL nonche' quelle riconosciute di rilevanza nazionale cui aderiscono almeno 50.000 pensionati gia' imprenditori.
Il presente provvedimento verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Riferimenti normativi dell'atto:
Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle agenzie fiscali: art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 28 dicembre 2000;
Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle direzioni regionali: decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999;
Disposizioni relative alla disciplina dei centri di assistenza fiscale: art. 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998;
Disposizioni relative ai requisiti soggettivi: art. 33 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998;
Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale: articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999;
Circolare n. 33 del 5 dicembre 1992 della soppressa Direzione generale delle imposta dirette;
Nota n. I/5/25990/02 del 22 febbraio 2002 della Agenzia delle entrate - Direzione centrale gestione tributi;
Copia del presente provvedimento viene inviata all'Agenzia delle entrate per la rettifica nell'albo dei Centri di assistenza fiscale per i dipendenti.
Roma, 19 giugno 2002
Il direttore regionale: Di Iorio
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone