Gazzetta n. 157 del 6 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 giugno 2002
Individuazione di ulteriori soggetti, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva delle plusvalenze, emanato ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 461 del 1997.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi nonche' delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare e per la modifica del regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i redditi medesimi;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, in attuazione della suddetta delega;
Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 461, del 1997, in forza del quale, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere individuati altri soggetti, oltre alle banche ed alle societa' di intermediazione mobiliare, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, 2 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1998, n. 157, che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, individua le societa' fiduciarie, la societa' Poste Italiane S.p.a. e gli agenti di cambio;
Visto l'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il quale prevede che le societa' di gestione del risparmio possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio di gestione su base individuale dei portafogli di investimento per conto terzi;
Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio l999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e in attuazione del medesimo art. 6, comma 1, sono individuate le societa' di gestione del risparmio, quali soggetti abilitati a prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio di gestione su base individuale dei portafogli di investimento per conto terzi, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 giugno 2002
Il Ministro: Tremonti
 
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