Gazzetta n. 156 del 5 luglio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 28 giugno 2002 |
Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a seguito dell'evento che ha interessato il "Grattacielo Pirelli", sede della regione Lombardia. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili; Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81, con il quale, a seguito dell'evento verificatosi il 18 aprile 2002 nella sede della regione Lombardia, e' stato previsto che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' sospendere o differire i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari a carico della regione Lombardia, avvalendosi dei poteri di cui al predetto art. 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000; Considerato che, a seguito del citato evento, sussiste l'impossibilita' per la regione Lombardia di rispettare le scadenze di legge concernenti gli adempimenti degli obblighi tributari; Ritenuta la necessita' di sospendere i termini degli adempimenti e dei versamenti dei tributi a carico della regione Lombardia che scadono nel periodo dal 18 aprile 2002 al 31 ottobre 2002;
Decreta:
Art. 1. 1. Nei confronti della regione Lombardia sono sospesi per il periodo dal 18 aprile 2002 al 31 ottobre 2002, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti diretti dei tributi. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 2. La sospensione di cui al comma 1, si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto dalla regione Lombardia in qualita' di sostituto d'imposta, ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 3. Gli adempimenti ed i versamenti che scadono nel periodo di sospensione, di cui al comma 1, sono effettuati entro il 16 dicembre 2002. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 giugno 2002 Il Ministro: Tremonti |
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