Gazzetta n. 156 del 5 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 30 maggio 2002
Disposizioni in tema dei soggetti, criteri e modalita' di erogazione dei contributi a titolo di concorso per le spese di vigilanza e sicurezza in occasione di pubblici spettacoli.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 26 luglio 1985, n. 966;
Visti gli articoli 4, comma 3, lettera a) e 8 del decreto del Ministero dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261;
Visto l'art. 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29;
Udito il parere del Comitato per i problemi dello spettacolo nella seduta del 20 febbraio 2002;
Vista la nota 14 maggio 2002, prot. n. DCPST/262 del Dipartimento dei Vigili del fuoco;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Concorrono alla agevolazione prevista dal comma 5 dell'art. 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, i teatri, cinema-teatri, teatri tenda, circhi adibiti a pubblico spettacolo in possesso di agibilita' definitiva e con capienza superiore ai 500 posti o con la capienza che verra' successivamente individuata con provvedimento autonomo del Ministero dell'interno o che risultino beneficiari, sia in forma singola che associata, dell'intervento finanziario del Ministero per i beni e le attivita' culturali ai sensi delle normative vigenti o relativamente ad attivita' di ospitalita' oggetto dell'intervento medesimo.
 
Art. 2.

Elenco dei soggetti ammessi

1. Ai fini dell'individuazione e revisione dei soggetti beneficiari del contributo di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 29, il Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, predispone ed invia all'inizio di ogni anno al Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, due distinti elenchi relativamente di teatri, i cinema-teatri, sia in forma singola che associata, teatri tenda, circhi beneficiari dell'intervento finanziario dello Stato, nonche' degli enti, organismi ed imprese di produzione e promozione utilizzatori di sale di pubblico spettacolo ammessi al medesimo intervento.
2. In fase di prima applicazione i predetti elenchi sono trasmessi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 3.
Attestazione di ammissibilita'

1. Al fine di concorrere alla riduzione, nella misura annualmente fissata dal Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il parere del Ministero per i beni e le attivita' culturali, della tariffa ordinaria del servizio di vigilanza del Corpo dei Vigili del fuoco, i gestori dei teatri sono tenuti ad autocertificare, all'atto del pagamento alla Tesoreria provinciale dello Stato, l'appartenenza della sala o dell'attivita' da essi ospitata negli elenchi di cui all'art. 2.
2. In tema di autocertificazione valgono le vigenti disposizioni in tema di responsabilita' civile o penale in caso di dichiarazione non veritiera.
Roma, 30 maggio 2002
Il Ministro: Urbani
 
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