Gazzetta n. 156 del 5 luglio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
DECRETO 30 maggio 2002 |
Disposizioni in tema dei soggetti, criteri e modalita' di erogazione dei contributi a titolo di concorso per le spese di vigilanza e sicurezza in occasione di pubblici spettacoli. |
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IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 26 luglio 1985, n. 966; Visti gli articoli 4, comma 3, lettera a) e 8 del decreto del Ministero dell'interno 22 febbraio 1996, n. 261; Visto l'art. 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29; Udito il parere del Comitato per i problemi dello spettacolo nella seduta del 20 febbraio 2002; Vista la nota 14 maggio 2002, prot. n. DCPST/262 del Dipartimento dei Vigili del fuoco;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Concorrono alla agevolazione prevista dal comma 5 dell'art. 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, i teatri, cinema-teatri, teatri tenda, circhi adibiti a pubblico spettacolo in possesso di agibilita' definitiva e con capienza superiore ai 500 posti o con la capienza che verra' successivamente individuata con provvedimento autonomo del Ministero dell'interno o che risultino beneficiari, sia in forma singola che associata, dell'intervento finanziario del Ministero per i beni e le attivita' culturali ai sensi delle normative vigenti o relativamente ad attivita' di ospitalita' oggetto dell'intervento medesimo. |
| Art. 2.
Elenco dei soggetti ammessi
1. Ai fini dell'individuazione e revisione dei soggetti beneficiari del contributo di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 29, il Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, predispone ed invia all'inizio di ogni anno al Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, due distinti elenchi relativamente di teatri, i cinema-teatri, sia in forma singola che associata, teatri tenda, circhi beneficiari dell'intervento finanziario dello Stato, nonche' degli enti, organismi ed imprese di produzione e promozione utilizzatori di sale di pubblico spettacolo ammessi al medesimo intervento. 2. In fase di prima applicazione i predetti elenchi sono trasmessi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
| Art. 3. Attestazione di ammissibilita'
1. Al fine di concorrere alla riduzione, nella misura annualmente fissata dal Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il parere del Ministero per i beni e le attivita' culturali, della tariffa ordinaria del servizio di vigilanza del Corpo dei Vigili del fuoco, i gestori dei teatri sono tenuti ad autocertificare, all'atto del pagamento alla Tesoreria provinciale dello Stato, l'appartenenza della sala o dell'attivita' da essi ospitata negli elenchi di cui all'art. 2. 2. In tema di autocertificazione valgono le vigenti disposizioni in tema di responsabilita' civile o penale in caso di dichiarazione non veritiera. Roma, 30 maggio 2002 Il Ministro: Urbani |
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