Gazzetta n. 156 del 5 luglio 2002 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 maggio 2002, n. 81 |
Testo del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 104 del 6 maggio 2002), coordinato con la legge di conversione 2 luglio 2002, n. 131 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante "Sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia". |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Tutti i termini processuali dei giudizi civili, anche esecutivi, amministrativi e tributari nei quali sia parte la regione Lombardia, promossi con atti notificati a tutto il giorno 18 aprile 2002, sono sospesi sino al 31 ottobre 2002. Con riferimento a tali giudizi non possono essere fissate udienze in data anteriore a quella del 31 ottobre 2002, e quelle gia' fissate sono rinviate d'ufficio a data successiva alla stessa che viene comunicata alle parti. Le disposizioni che precedono non si applicano ai procedimenti cautelari amministrativi. Sono parimenti sospesi, fino al 31 ottobre 2002, i termini di prescrizione e di decadenza, legali e convenzionali, anche ai fini tributari, in corso al 18 aprile 2002, al cui rispetto e' tenuta la regione Lombardia. 2. La regione Lombardia e' esente, in relazione ai procedimenti in cui e' parte, dal pagamento di oneri tributari e diritti, comunque denominati, per la copia, presso gli uffici giudiziari, anche penali, di atti di parte e giudiziari, documenti e provvedimenti formati anteriormente al 18 aprile 2002, oltre che per l'eventuale certificazione di conformita' dei medesimi. Resta fermo il potere di sospensione o di differimento da parte del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. 3. Sono altresi' differiti, sino al 31 ottobre 2002, i termini al cui rispetto e' tenuta la regione Lombardia nell'ambito di procedimenti amministrativi di qualsiasi natura e da qualsiasi altra amministrazione posti in essere anteriormente alla data del 18 aprile 2002. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 9, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente): "Art. 9 (Rimessione in termini). - 1. (Omissis). 2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, puo' sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.". |
| Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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