Gazzetta n. 156 del 5 luglio 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 2002, n. 132 |
Regolamento recante modalita' per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, come modificato dall'articolo 4 della legge 29 marzo 2001, n. 86, che prevede l'emanazione di un regolamento per individuare, tra l'altro, le modalita' di reclutamento del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia; Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria; Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 395 del 1990; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria; Visto l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, concernente l'esonero dalle attivita' di servizio e dai corsi di formazione degli appartenenti ai gruppi sportivi delle Forze di polizia ad ordinamento civile; Visto il decreto ministeriale in data 25 luglio 1983, istitutivo del gruppo sportivo Fiamme Azzurre; Visto l'articolo 2 della legge 13 luglio 1990, n. 190, recante disposizioni in materia di associazioni sportive che raggruppano atleti appartenenti al Corpo degli agenti di custodia; Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina delle modalita' di reclutamento del personale dei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 2002; Sulla proposta del Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Assunzione degli atleti
1. L'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria e' riservato, per un contingente non superiore all'uno per cento delle dotazioni organiche previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali. 2. I vincitori del concorso sono nominati agenti di polizia penitenziaria.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". - Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 6, della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma di carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia.) come modificato dall'art. 4 della legge 29 marzo 2001, n. 86: "4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalita' per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita' alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri: a) valutazione, per il personale da reclutate nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente; b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche; c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalita' e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica; d) previsione che il personale non piu' idoneo alle attivita' dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attivita' istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza; d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.". - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge n. 395 del 15 dicembre 1990 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria): " Art. 14 (Ordinamento del personale). - 1. Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'art. 19, comma 14, e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, da armonizzare, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 luglio 1990, n. 312, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione delle seguenti qualifiche nell'ambito di ciascun ruolo: 1) ruolo degli agenti e degli assistenti: agente; agente scelto; assistente; assistente capo; 2) ruolo dei sovrintendenti: vice sovrintendente; sovrintendente; sovrintendente capo; 3) ruolo degli ispettori: vice ispettore; ispettore; ispettore capo; b) determinazione per ciascun ruolo, nelle relative qualifiche, delle specifiche attribuzioni con l'osservanza delle seguenti disposizioni: 1) al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite mansioni esecutive in ordine ai compiti istituzionali con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute, detto personale vigila sulle attivita' lavorative e ricreative organizzate negli istituti per i detenuti e gli internati; indica elementi di osservazione sul senso di responsabilita' e correttezza nel comportamento personale e nelle relazioni interpersonali interne, utili alla formulazione di programmi individuali di trattamento; gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti sono agenti di pubblica sicurezza ed agenti di polizia giudiziaria; agli agenti scelti e agli assistenti possono essere conferiti compiti di coordinamento operativo di piu' agenti in servizio di istituto, nonche' eventuali incarichi specialistici; 2) al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite funzioni rientranti nello stesso ambito di quelle previste nel numero 1), ma implicanti un maggiore livello di responsabilita', nonche' funzioni di coordinamento di unita' operative a cui detto personale impartisce disposizioni delle quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria; 3) al personale appartenente al ruolo degli ispettori sono attribuite mansioni di concetto che richiedono adeguata preparazione professionale e conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario, nonche' specifiche funzioni nell'ambito del servizio di sicurezza e nell'organizzazione dei servizi di istituto secondo le direttive e gli ordini impartiti dal direttore dell'istituto; sono altresi' attribuite funzioni di direzione, di indirizzo e di coordinamento di unita' operative e la responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attivita' e per i risultati conseguiti; gli appartenenti al ruolo degli ispettori partecipano alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431; gli appartenenti al ruolo degli ispettori sono agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria; l'ispettore destinato a capo del personale del Corpo in servizio negli istituti e servizi penitenziari e nelle scuole e' gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto, del servizio o della scuola, con il quale collabora nell'organizzazione dei servizi dell'istituto; c) determinazione, per ciascuno dei ruoli istituiti e, ove occorra, per singole qualifiche, delle dotazioni organiche, in modo da assicurare la funzionalita' dell'ordinamento e l'efficienza delle strutture dell'Amministrazione e da evitare che il personale venga distolto dai compiti specificamente previsti per ogni ruolo; in particolare: 1) previsione che il personale avente attualmente il grado di guardia e guardia scelta venga inquadrato nelle qualifiche di agente e di agente scelto secondo l'anzianita' di servizio; 2) previsione che il personale avente attualmente il grado di appuntato venga inquadrato nella qualifica di assistente; 3) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di appuntato scelto e che abbia conseguito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria o che sia risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vicebrigadiere venga inquadrato nella qualifica di sovrintendente, in soprannumero riassorbile con la cessazione dal servizio del personale posto in questa posizione, rispettando l'ordine cronologico dei singoli concorsi e, nell'ambito di ciascun concorso, la graduatoria di merito per gli appuntati scelti; 4) previsione che gli appuntati scelti che non siano stati inquadrati nella qualifica di sovrintendente, ai sensi del numero 3), siano inquadrati nella qualifica di assistente capo; 5) previsione che il personale avente, alla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di vice brigadiere venga inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente, quello avente il grado di brigadiere nella qualifica di sovrintendente e quello avente il grado di brigadiere con cinque anni di anzianita' nel grado nella qualifica di sovrintendente capo; 6) previsione che i marescialli siano inquadrati nelle tre qualifiche del ruolo degli ispettori in ragione delle sottoelencate aliquote: aa) per i quattro quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore capo previsti dalla tabella A allegata alla presente legge; bb) per i tre quinti dei posti disponibili nella qualifica di ispettore; cc) per i due quinti dei posti disponibili nella qualifica di vice ispettore; 7) previsione che l'inquadramento di cui al numero 6) abbia luogo nel seguente modo: aa) nella qualifica ai ispettore capo, secondo l'ordine di graduatoria, i marescialli maggiori, fino alla copertura dell'aliquota prevista alla lettera aa) del numero 6); bb) nelle qualifiche di ispettore e di vice ispettore, i marescialli capo e ordinari fino alla copertura delle aliquote previste alle lettere bb) e cc) del numero 6), secondo l'ordine di anzianita' nel ruolo di provenienza; cc) il personale risultato idoneo nel concorso di cui alla precedente lettera bb), che non abbia trovato collocazione nella prima qualifica per mancanza di posti disponibili, sara' inquadrato, secondo l'ordine di merito, nella qualifica finale del ruolo dei sovrintendenti; dd) il personale di cui alle precedenti lettere bb) e cc) sara' inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria e ove non abbia successivamente demeritato, nella prima, poi nella seconda, e quindi nella terza qualifica del ruolo degli ispettori in ragione dei posti che si rendano nel tempo disponibili in tali qualifiche e nei limiti delle aliquote di cui al numero 6); 8) previsione che i marescialli inquadrati nel ruolo degli ispettori e le vigilatrici penitenziarie capo frequentino presso una scuola dell'Amministrazione un corso di aggiornamento di almeno due mesi; 9) previsione che le vigilatrici penitenziarie capo che abbiano maturato il tredicesimo anno di servizio siano inquadrate nella terza qualifica del ruolo degli ispettori; previsione che le vigilatrici penitenziarie capo che abbiano espletato fino a tredici anni di servizio siano inquadrate nella seconda qualifica del ruolo degli ispettori, con precedenza nel ruolo su coloro che vi accedano successivamente per concorso; 10) previsione che i marescialli capo e ordinari che non abbiano partecipato al concorso di cui al numero 7), lettera bb), ovvero non lo abbiano superato, siano promossi alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, con il trattamento economico piu' favorevole; d) determinazione dei criteri per la promozione per merito straordinario anche in soprannumero assorbibile con le vacanze ordinarie dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria; e) previsione che l'accesso al ruolo dei sovrintendenti avvenga mediante concorso interno per esame teorico-pratico, al quale sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti che abbiano almeno quattro anni di servizio complessivo e superino successivamente un corso di formazione tecnico-professionale; per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si applica, per quanto attiene all'anzianita' di servizio utile per poter partecipare al concorso a sovrintendente, la normativa attualmente prevista per il concorso a vice brigadiere; f) determinazione delle modalita' di preposizione ai vari uffici ed incarichi e dei criteri di promozione nell'ambito dei vari ruoli in modo da favorire, tenuto conto dell'anzianita' di servizio, gli elementi piu' meritevoli per capacita' professionale e per incarichi assolti; g) determinazione delle modalita', in relazione a particolari indennita' o al grado di idoneita' all'assolvimento dei servizi di polizia, per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o a domanda, ad equivalenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente a questi ultimi ruoli; h) disciplina dello stato giuridico del personale, ed in particolare del comando presso altre amministrazioni, dell'aspettativa, del collocamento a disposizione, delle incompatibilita', dei rapporti informativi e dei congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di sicurezza e della necessita' di non prevedere trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato; i) previsione che, ferma restando per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge la normativa vigente in materia di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di eta', la cessazione del rapporto d'impiego, determinabile in modo differenziato per gli appartenenti ai vari ruoli, avvenga non oltre il compimento del sessantesimo anno di eta'; l) previsione che, al fine di coprire eventuali carenze di organico, sia possibile, su domanda dell'interessato, il richiamo in servizio degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti, per un periodo non superiore a due anni, sempre che non siano stati collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di eta'; m) previsione che per la gestione delle questioni attinenti allo stato ed all'avanzamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria siano istituiti uno o piu' organi collegiali, nei quali sia rappresentato il personale medesimo; n) determinazione delle modalita' di assunzione e di accesso ai vari ruoli, con l'osservanza dei seguenti criteri: 1) previsione che per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria siano richiesti i medesimi requisiti psicofisici previsti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui all'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904; 2) previsione del concorso pubblico per esami; per l'ammissione ai concorsi per agente e assistente e per sovrintendente e' richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; per l'ammissione al concorso ispettore e' richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; riserva di un quinto dei posti disponibili in organico nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori ai vincitori del concorso; riserva di posti come previsto dall'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312; 3) previsione del concorso riservato; 4) previsione dei corsi di formazione; 5) previsione di accesso ai ruoli superiori per anzianita' e merito e per merito comparativo; o) fatto salvo quanto previsto alla lettera c), determinazione dell'inquadramento del personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nei ruoli e nelle corrispondenti qualifiche del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella B allegata alla presente legge, tenuto conto delle disponibilita' dei posti in organico, del grado rivestito e dell'anzianita' di grado posseduta e sentita una commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato, delegato dal Ministro di grazia e giustizia, e composta dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dal direttore dell'ufficio del personale del Corpo, da quattro dirigenti amministrativi e da sei rappresentanti del Corpo designati dalle organizzazioni sindacali di cui all'art. 19. 2. Al personale appartenente ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di custodia, continua ad applicarsi l'art. 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543". Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche' per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici): "Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonche' le attribuzioni delle autorita' di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno. 2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perche' possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalita' di cui all'art. 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere che: a) per l'accesso a determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il superamento di un concorso pubblico, per esami, al quale sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo di studio di scuola media di secondo grado; b) l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e mediante concorso interno, per titoli ed esami, al personale appartenente al ruolo, grado o qualifica immediatamente sottostante in possesso di determinate anzianita' di servizio, anche se privo del prescritto titolo di studio. Il limite predetto puo' essere diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli assistenti e degli agenti ed equiparati a quello immediatamente superiore. Con i medesimi decreti legislativi saranno altresi' previste le occorrenti disposizioni transitorie. 4. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di agente o equiparata e' attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1993, il trattamento economico corrispondente al V livello retributivo. A decorrere dalla stessa data e' inoltre attribuito il trattamento economico corrispondente al VI livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati e' corrisposta, per l'anno 1992, una somma una tantum non superiore a L. 500.000 per ciascuno. 5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non puo' superare il limite di spesa di 30.000 milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993". - Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 [Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)]: "Art. 24 (Gruppi sportivi). - 1. Il personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, inquadrato nei rispettivi gruppi sportivi "Fiamme Oro", "Fiamme Azzurre" e "Centro sportivo del Corpo forestale dello Stato" o riconosciuto atleta di interesse nazionale od olimpico dalle Federazioni sportive o dal CONI, potra' essere autorizzato a non presenziare alle attivita' di servizio ed a quelle previste dai corsi di formazione, su specifica e motivata richiesta da parte degli organismi sportivi sopra menzionati, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le Federazioni Sportive e le rispettive Amministrazioni. Tale autorizzazione potra' essere rilasciata anche nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al Gruppo sportivo "Astrea", limitatamente al periodo di svolgimento della attivita' calcistica organizzata dalla Federazione italiana gioco calcio.". - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 13 luglio 1990, n. 190 (Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1990, n. 118, recante differimento del termine relativo all'elevazione del limite di eta' per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia. Disposizioni in deroga alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di attivita' sportiva): "Art. 2 - 1. Le associazioni sportive che raggruppano atleti appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, e che si ispirano al principio del dilettantismo, possono svolgere attivita' sportiva nell'ambito dei campionati di qualunque serie organizzati dalla Federazione italiana giuoco calcio, in deroga alle disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91, ed alle norme federali, in quanto incompatibili con la qualita' di pubblici dipendenti rivestita dagli atleti tesserati da dette associazioni e con l'appartenenza al Corpo degli agenti di custodia. A tali associazioni non si applicano le disposizioni che fanno obbligo alle societa' sportive di costituirsi in determinate forme societarie e di avvalersi esclusivamente delle prestazioni di calciatori professionisti. 2. Le associazioni di cui al comma 1 sono tenute all'osservanza delle disposizioni di legge e di quelle federali non incompatibili con la qualita' di pubblico dipendente degli atleti con esse tesserati e con l'appartenenza di dette associazioni al Corpo degli agenti di custodia. 3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, le associazioni si avvalgono esclusivamente di atleti appartenenti al Corpo degli agenti di custodia. 4. Il rapporto degli atleti con le associazioni suddette si risolve di diritto all'atto della cessazione, per qualsiasi causa, dal servizio nel Corpo degli agenti di custodia. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 19 maggio 1990.". Note all'art. 1: - Si riporta la tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.), come sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. (Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266.) Corpo di polizia penitenziaria Dotazione organica Ruolo | Qualifiche |Uomini|Donne|Totale Ispettori | Ispettori superiori | 590 | 50 | 640 | Ispettori capo | - | - | - | Ispettori |3.428 | 290 |3.718 | Vice ispettori | - | - | - Sovrintendenti | Sovrintendenti capo | - | - | - | Sovrintendenti |4.140 | 360 |4.500 | Vice sovrintendenti | - | - | - Agenti e assistenti | Assistenti capo | - | - | - | Assistenti | - | - | - | Agenti scelti |32.068|3.480|35.548 | Agenti ed agenti ausiliari | - | - | - Totale . . . | |40.226|4.180|44.406
|
| Art. 2.
Modalita'
1. L'assunzione degli atleti avviene mediante pubblico concorso per titoli al quale sono ammessi a partecipare i candidati in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 5, 122, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e che siano esenti dalle imperfezioni e dalle infermita' elencate nell'articolo 123 del decreto legislativo n. 443 del 1992. 2. Requisito indispensabile per l'ammissione al concorso, oltre a quelli previsti dal comma 1, e' l'avvenuto riconoscimento da parte del Comitato olimpico nazionale o delle Federazioni sportive nazionali, che il candidato sia atleta di interesse nazionale e che abbia fatto parte, nel biennio precedente la data di pubblicazione del bando che indice il concorso, di rappresentative nazionali in una delle discipline previste nello Statuto del C.O.N.I. 3. Il concorso e' indetto con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Il relativo bando deve indicare: a) il numero dei posti messi a concorso, nel limite della riserva contenuta all'articolo 1, comma 1; b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso; c) le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione; d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse; e) ogni altra prescrizione o notizia utile all'espletamento del concorso. 4. L'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali richiesti avviene con le modalita' individuate nel titolo IV del citato decreto legislativo n. 443 del 1992. 5. La Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e' composta da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica dirigenziale, con funzioni di presidente, dal responsabile del gruppo sportivo Fiamme Azzurre, dal responsabile dell'associazione sportiva Astrea e da altri due membri scelti tra il personale dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava, ovvero appartenente all'area C - posizione economica C2. 6. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore alla settima. 7. La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 5, 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.): "Art. 5 (Nomina ad allievo agente di polizia). - 1. L'assunzione degli agenti nel Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni ventotto; c) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria; d) diploma di istruzione secondaria di primo grado. 2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. I concorsi sono di preferenza banditi per l'assegnazione al servizio in determinate regioni. Ottenuta la nomina ad agente del Corpo di polizia penitenziaria, i vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio nella regione eventualmente predeterminata per il tempo indicato nel bando di concorso; possono essere, comunque, impiegati in altre sedi per motivate esigenze di servizio di carattere provvisorio. 4. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti di polizia penitenziaria. 4-bis. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al com-ma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2. 5. Le modalita' dei concorsi, la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneita' fisica e psichica, per la valutazione delle qualita' attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi e per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti al successivo titolo IV. 6. Il servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma della forza armata di provenienza e' utile, per la meta' e per non oltre tre anni, ai fini dell'avanzamento nel Corpo di polizia penitenziaria. 7. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma quarto dell'art. 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198. Il servizio prestato nel Corpo di polizia penitenziaria dal personale assunto ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198, e' sostitutivo a tutti gli effetti del servizio militare di leva. Nei confronti del citato personale non si applica il disposto di cui al comma primo dell'art. 2 della legge 7 giugno 1975, n. 198. Il predetto personale all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, puo' essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente ausiliario. Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, puo' essere immesso nel ruolo degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria, previa frequenza del corso di cui al comma 2 dell'art. 6, durante il quale e' sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione. 8. In ogni caso, il servizio gia' prestato dalla data dell'iniziale reclutamento e' valido a tutti gli effetti, sia giuridici sia economici, qualora gli agenti ausiliari siano immessi in ruolo". "Art. 122 (Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi). - 1. I requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente e ad allievo vice ispettore, sono i seguenti: a) sana e robusta costituzione fisica; b) altezza individuata ai sensi del provvedimento di cui all'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874. Il rapporto altezza peso, il tono e l'efficienza della massa muscolare, la distribuzione del pannicolo adiposo ed il trofismo devono rispecchiare una armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia; c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie; d) per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo agente, visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo vice ispettore, visus non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con correzione, purche' non superiore alle tre diottrie complessive ed in particolare per la miopia, l'ipermetropia, l'astigmatismo semplice (miopico od ipermetrico), tre diottrie in ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma dei singoli vizi; e) funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente, non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%); f) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori; e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non puo' essere superiore a sedici elementi". "Art. 123 (Cause di non idoneita). - 1. Costituiscono cause di non idoneita' per l'ammissione ai concorsi di cui all'art. 122 le seguenti imperfezioni e infermita': a) la tbc polmonare ed extrapolmonare, la sifilide, la lebbra, ogni altra grave malattia infettiva ad andamento cronico anche in fase aclinica, sierologica, di devianza immunologica o di trasmissibilita'; b) l'alcolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena; c) le infermita' e gli esiti di lesione della cute e delle mucose visibili: malattie cutanee croniche; cicatrici infossate ed aderenti, alteranti l'estetica o la funzione; tramiti fistolosi, che, per sede ed estensione, producano disturbi funzionali; tumori cutanei. I tatuaggi sono motivo di non idoneita' quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalita' abnorme; d) le infermita' ed imperfezioni degli organi del capo: malattie croniche ed imperfezioni del globo oculare, delle palpebre, dell'apparato lacrimale, disturbi della motilita' dei muscoli oculari estrinseci; stenosi e poliposi nasale; sinusopatie croniche; malformazioni e malattie della bocca; gravi malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria e/o dell'armonia del volto; disfonie e balbuzie; otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale perforazione timpanica; sordita' unilaterale; ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - l000 - 2000 - 4000 Hz superiore a 30 decibel dall'orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale biauricolare superiore al 20%); deficit uditivi da trauma acustico con audiogramma con soglia auditiva a 4000 Hz, superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff); tonsilliti croniche; e) le infermita' del collo: ipertrofia tiroidea; f) le infermita' del torace: deformazioni rachitiche e post-traumatiche; g) le infermita' dei bronchi e dei polmoni: bronchiti croniche; asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; segni radiologici di malattie tubercolari dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregresse, qualora gli esiti siano di sostanziale rilevanza; gravi albergopatie anche in fase aclinica o di devianza ematochimica; h) le infermita' ed imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio: malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio; gravi disturbi funzionali cardiaci; ipertensione arteriosa; arteriopatie; varici e flebopatie e loro esiti; emorroidi voluminose; i) le infermita' ed imperfezioni dell'addome: anomalie della posizione dei visceri; malattie degli organi addominali, che determinano apprezzabili ripercussioni sullo stato generale; ernie; l) le infermita' ed imperfezioni dell'apparato osteo-articolare e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro consecutive a fatti congeniti; rachitismo, malattie o traumi, deturpanti od ostacolanti la funzionalita' organica o alteranti l'euritmia corporea; malattie ossee o articolari in atto; limitazione della funzionalita' articolare; malattie delle aponeurosi, dei muscoli e dei tendini, tali da ostacolarne la funzione; m) le imperfezioni ed infermita' dell'apparato neuro-psichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale; infermita' psichiche invalidanti, psicosi e psico- nevrosi anche pregresse; personalita' psicopatiche e abnormi; epilessia; n) le infermita' e le imperfezioni dell'apparato urogenitale: malattie renali in atto o croniche; imperfezioni e malformazioni dei genitali esterni di rilevanza funzionale; malattie croniche dei testicoli, arresto di sviluppo, assenza o ritenzione bilaterale; idrocele; varicocele voluminoso; malattie infiammatorie in atto dell'apparato ginecologico, incontinenza urinaria; o) le infermita' del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario di apprezzabile entita', comprese quelle congenite; p) le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine; q) le neoplasie di qualunque sede o natura; r) le malattie da miceti, le malattie da protozoi e le altre parassitosi che siano causa di importanti lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali". "Art. 124 (Requisiti attitudinali. Disposizioni generali). - 1. I candidati ai concorsi di cui all'art. 123 sono sottoposti ad esame attitudinale diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una personalita' sufficientemente matura con stabilita' del tono dell'umore, delle capacita' di controllare le proprie istanze istintuali, di uno spiccato senso di responsabilita', avuto riguardo alle capacita' di critica e di autocritica ed al livello di autostima.". "Art. 125 (Requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente). - 1. I requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente sono i seguenti: a) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalita' con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilita'; b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacita' di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni; c) una capacita' intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacita' di percezione e di esecuzione e delle qualita' attentive; d) una adattabilita' che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all'ambiente di lavoro". - Il titolo IV del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 tratta l'Accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
|
| Art. 3.
T i t o l i
1. Sono ammessi a valutazione i titoli sportivi acquisiti nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando che indice il concorso, fatta eccezione per i titoli di studio e di abilitazione professionale. 2. I titoli ammessi a valutazione ed i criteri di massima per le valutazioni degli stessi sono riportati nella tabella A allegata al presente regolamento. 3. La Commissione esaminatrice predetermina gli ulteriori criteri necessari per l'attribuzione dei punteggi. Annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato. |
| Art. 4.
R i n v i o
1. Per quanto non previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Note all'art. 4: - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, reca: "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi".
|
| Art. 5.
Abrogazione di norme
1. Il comma 3 dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1999, n. 82, e' abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 aprile 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 28 |
| Tabella A (prevista dall'articolo 3, comma 2)
A) CATEGORIA I: Speciali riconoscimenti fino a punti 210; Sono valutate le prestazioni sportive con l'attribuzione del punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del risultato ottenuto: 1) medaglia ai Giochi olimpici fino a punti 30; 2) medaglia ai Campionati mondiali fino a punti 25; 3) record mondiale punti 25; 4) vincitore di Coppa del mondo punti 20; 5) medaglia ai Campionati europei fino a punti 15; 6) record europeo punti 15; 7) vincitore di Coppa europa punti 12; 8) medaglia alle Universiadi e Giochi del mediterraneo fino a punti 12; 9) Campione italiano punti 12; 10) Record italiano punti 15; 11) Vincitore di Coppa Italia punti 10; 12) Classificato dal secondo al decimo posto nei campionati italiani di categoria da punti 6 a punti 10; 13) Classificato dall'undicesimo al ventesimo posto nei campionati italiani di categoria fino a punti 5; 14) Partecipazione a campionati nazionali di calcio di: serie A + convocazione Nazionale italiana punti 25; serie A punti 20; serie B + convocazione Nazionale italiana Under 21 punti 15; serie B punti 12; serie C + convocazione Nazionale italiana Under 16 punti 10; serie C punti 8; serie D (campionato nazionale dilettanti ) + convocazione Nazionale italiana dilettanti punti 6; serie D (campionato Nazionale dilettanti) punti 5. 15) Aver vinto campionato di categoria: serie A punti 20; serie B punti 15; serie C punti 10; serie D (campionato nazionale italiana dilettanti) punti 5; giovanili nazionali punti 2. 16) Aver vinto Coppa Italia o Europea di categoria: serie A - Coppe Europee punti 15; serie A - B - C Coppa Italia punti 10; serie C punti 8; serie D (Nazionale dilettanti) punti 5. 17) Partecipazione a campionati giovanili di calcio di rilevanza nazionale: Primavera punti 5; Dante Berretti punti 3; Juniores nazionale punti 1. B) CATEGORIA II. Titoli di studio e di abilitazione professionale: 1) diploma di laurea punti 2; A) corso di specializzazione post laurea punti 0,5; B) abilitazione all'esercizio della professione punti 0,5; 2) diploma di maturita' di scuola media superiore di secondo grado punti 1; 3) attestato di tecnico specialista sportivo punti 1. I punteggi previsti ai punti 1 e 2 non sono cumulabili tra loro. |
|
|
|