Gazzetta n. 156 del 5 luglio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 2002, n. 132
Regolamento recante modalita' per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, come modificato dall'articolo 4 della legge 29 marzo 2001, n. 86, che prevede l'emanazione di un regolamento per individuare, tra l'altro, le modalita' di reclutamento del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 395 del 1990;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, recante riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, concernente l'esonero dalle attivita' di servizio e dai corsi di formazione degli appartenenti ai gruppi sportivi delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
Visto il decreto ministeriale in data 25 luglio 1983, istitutivo del gruppo sportivo Fiamme Azzurre;
Visto l'articolo 2 della legge 13 luglio 1990, n. 190, recante disposizioni in materia di associazioni sportive che raggruppano atleti appartenenti al Corpo degli agenti di custodia;
Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina delle modalita' di reclutamento del personale dei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 2002;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Assunzione degli atleti

1. L'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria e' riservato, per un contingente non superiore all'uno per cento delle dotazioni organiche previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali.
2. I vincitori del concorso sono nominati agenti di polizia penitenziaria.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 17, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 6, della
legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di
riordino dell'Arma di carabinieri, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della
Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle
Forze di polizia.) come modificato dall'art. 4 della legge
29 marzo 2001, n. 86:
"4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono determinate le modalita' per il reclutamento ed il
trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'
alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi
e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze
armate, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni
individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti
criteri:
a) valutazione, per il personale da reclutate nei
gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale
ottenuti nell'anno precedente;
b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati
nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti
ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle
federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello
statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle
disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle
societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
c) valutazione, per il personale da reclutare nelle
bande musicali, della specifica professionalita' e di
titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;
d) previsione che il personale non piu' idoneo alle
attivita' dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma
idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in
altre attivita' istituzionali o trasferito in altri ruoli
delle Amministrazioni di appartenenza;
d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per
l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione
dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43,
comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge n. 395
del 15 dicembre 1990 (Ordinamento del Corpo di polizia
penitenziaria):
" Art. 14 (Ordinamento del personale). - 1. Il Governo,
sentite le organizzazioni sindacali di cui all'art. 19,
comma 14, e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per provvedere alla determinazione
dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia
penitenziaria, da armonizzare, con gli opportuni
adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4
della legge 11 luglio 1990, n. 312, con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione delle seguenti qualifiche nell'ambito
di ciascun ruolo:
1) ruolo degli agenti e degli assistenti: agente;
agente scelto; assistente; assistente capo;
2) ruolo dei sovrintendenti: vice sovrintendente;
sovrintendente; sovrintendente capo;
3) ruolo degli ispettori: vice ispettore;
ispettore; ispettore capo;
b) determinazione per ciascun ruolo, nelle relative
qualifiche, delle specifiche attribuzioni con l'osservanza
delle seguenti disposizioni:
1) al personale appartenente al ruolo degli agenti
e degli assistenti sono attribuite mansioni esecutive in
ordine ai compiti istituzionali con il margine di
iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche
possedute, detto personale vigila sulle attivita'
lavorative e ricreative organizzate negli istituti per i
detenuti e gli internati; indica elementi di osservazione
sul senso di responsabilita' e correttezza nel
comportamento personale e nelle relazioni interpersonali
interne, utili alla formulazione di programmi individuali
di trattamento; gli appartenenti al ruolo degli agenti e
degli assistenti sono agenti di pubblica sicurezza ed
agenti di polizia giudiziaria; agli agenti scelti e agli
assistenti possono essere conferiti compiti di
coordinamento operativo di piu' agenti in servizio di
istituto, nonche' eventuali incarichi specialistici;
2) al personale appartenente al ruolo dei
sovrintendenti sono attribuite funzioni rientranti nello
stesso ambito di quelle previste nel numero 1), ma
implicanti un maggiore livello di responsabilita', nonche'
funzioni di coordinamento di unita' operative a cui detto
personale impartisce disposizioni delle quali controlla
l'esecuzione e di cui risponde; gli appartenenti al ruolo
dei sovrintendenti sono agenti di pubblica sicurezza e
ufficiali di polizia giudiziaria;
3) al personale appartenente al ruolo degli
ispettori sono attribuite mansioni di concetto che
richiedono adeguata preparazione professionale e conoscenza
dei metodi e della organizzazione del trattamento
penitenziario, nonche' specifiche funzioni nell'ambito del
servizio di sicurezza e nell'organizzazione dei servizi di
istituto secondo le direttive e gli ordini impartiti dal
direttore dell'istituto; sono altresi' attribuite funzioni
di direzione, di indirizzo e di coordinamento di unita'
operative e la responsabilita' per le direttive e le
istruzioni impartite nelle predette attivita' e per i
risultati conseguiti; gli appartenenti al ruolo degli
ispettori partecipano alle riunioni di gruppo di cui agli
articoli 28 e 29 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431; gli
appartenenti al ruolo degli ispettori sono agenti di
pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria;
l'ispettore destinato a capo del personale del Corpo in
servizio negli istituti e servizi penitenziari e nelle
scuole e' gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal
direttore dell'istituto, del servizio o della scuola, con
il quale collabora nell'organizzazione dei servizi
dell'istituto;
c) determinazione, per ciascuno dei ruoli istituiti
e, ove occorra, per singole qualifiche, delle dotazioni
organiche, in modo da assicurare la funzionalita'
dell'ordinamento e l'efficienza delle strutture
dell'Amministrazione e da evitare che il personale venga
distolto dai compiti specificamente previsti per ogni
ruolo; in particolare:
1) previsione che il personale avente attualmente
il grado di guardia e guardia scelta venga inquadrato nelle
qualifiche di agente e di agente scelto secondo
l'anzianita' di servizio;
2) previsione che il personale avente attualmente
il grado di appuntato venga inquadrato nella qualifica di
assistente;
3) previsione che il personale avente, alla data di
entrata in vigore della presente legge, il grado di
appuntato scelto e che abbia conseguito la qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria o che sia risultato idoneo
nei concorsi per il conferimento del grado di
vicebrigadiere venga inquadrato nella qualifica di
sovrintendente, in soprannumero riassorbile con la
cessazione dal servizio del personale posto in questa
posizione, rispettando l'ordine cronologico dei singoli
concorsi e, nell'ambito di ciascun concorso, la graduatoria
di merito per gli appuntati scelti;
4) previsione che gli appuntati scelti che non
siano stati inquadrati nella qualifica di sovrintendente,
ai sensi del numero 3), siano inquadrati nella qualifica di
assistente capo;
5) previsione che il personale avente, alla data di
entrata in vigore della presente legge, il grado di vice
brigadiere venga inquadrato, anche in soprannumero, nella
qualifica di sovrintendente, quello avente il grado di
brigadiere nella qualifica di sovrintendente e quello
avente il grado di brigadiere con cinque anni di anzianita'
nel grado nella qualifica di sovrintendente capo;
6) previsione che i marescialli siano inquadrati
nelle tre qualifiche del ruolo degli ispettori in ragione
delle sottoelencate aliquote:
aa) per i quattro quinti dei posti disponibili
nella qualifica di ispettore capo previsti dalla tabella A
allegata alla presente legge;
bb) per i tre quinti dei posti disponibili nella
qualifica di ispettore;
cc) per i due quinti dei posti disponibili nella
qualifica di vice ispettore;
7) previsione che l'inquadramento di cui al numero
6) abbia luogo nel seguente modo:
aa) nella qualifica ai ispettore capo, secondo
l'ordine di graduatoria, i marescialli maggiori, fino alla
copertura dell'aliquota prevista alla lettera aa) del
numero 6);
bb) nelle qualifiche di ispettore e di vice
ispettore, i marescialli capo e ordinari fino alla
copertura delle aliquote previste alle lettere bb) e cc)
del numero 6), secondo l'ordine di anzianita' nel ruolo di
provenienza;
cc) il personale risultato idoneo nel concorso di
cui alla precedente lettera bb), che non abbia trovato
collocazione nella prima qualifica per mancanza di posti
disponibili, sara' inquadrato, secondo l'ordine di merito,
nella qualifica finale del ruolo dei sovrintendenti;
dd) il personale di cui alle precedenti lettere
bb) e cc) sara' inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria
e ove non abbia successivamente demeritato, nella prima,
poi nella seconda, e quindi nella terza qualifica del ruolo
degli ispettori in ragione dei posti che si rendano nel
tempo disponibili in tali qualifiche e nei limiti delle
aliquote di cui al numero 6);
8) previsione che i marescialli inquadrati nel
ruolo degli ispettori e le vigilatrici penitenziarie capo
frequentino presso una scuola dell'Amministrazione un corso
di aggiornamento di almeno due mesi;
9) previsione che le vigilatrici penitenziarie capo
che abbiano maturato il tredicesimo anno di servizio siano
inquadrate nella terza qualifica del ruolo degli ispettori;
previsione che le vigilatrici penitenziarie capo che
abbiano espletato fino a tredici anni di servizio siano
inquadrate nella seconda qualifica del ruolo degli
ispettori, con precedenza nel ruolo su coloro che vi
accedano successivamente per concorso;
10) previsione che i marescialli capo e ordinari
che non abbiano partecipato al concorso di cui al numero
7), lettera bb), ovvero non lo abbiano superato, siano
promossi alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori
dal giorno precedente a quello della cessazione dal
servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, con il
trattamento economico piu' favorevole;
d) determinazione dei criteri per la promozione per
merito straordinario anche in soprannumero assorbibile con
le vacanze ordinarie dei ruoli del Corpo di polizia
penitenziaria;
e) previsione che l'accesso al ruolo dei
sovrintendenti avvenga mediante concorso interno per esame
teorico-pratico, al quale sono ammessi gli appartenenti al
ruolo degli agenti e degli assistenti che abbiano almeno
quattro anni di servizio complessivo e superino
successivamente un corso di formazione
tecnico-professionale; per il personale in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge si applica,
per quanto attiene all'anzianita' di servizio utile per
poter partecipare al concorso a sovrintendente, la
normativa attualmente prevista per il concorso a vice
brigadiere;
f) determinazione delle modalita' di preposizione ai
vari uffici ed incarichi e dei criteri di promozione
nell'ambito dei vari ruoli in modo da favorire, tenuto
conto dell'anzianita' di servizio, gli elementi piu'
meritevoli per capacita' professionale e per incarichi
assolti;
g) determinazione delle modalita', in relazione a
particolari indennita' o al grado di idoneita'
all'assolvimento dei servizi di polizia, per il passaggio
del personale, per esigenze di servizio o a domanda, ad
equivalenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione
penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato,
salvaguardando i diritti e le posizioni del personale
appartenente a questi ultimi ruoli;
h) disciplina dello stato giuridico del personale, ed
in particolare del comando presso altre amministrazioni,
dell'aspettativa, del collocamento a disposizione, delle
incompatibilita', dei rapporti informativi e dei congedi,
secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze
dei servizi di sicurezza e della necessita' di non
prevedere trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli
degli altri dipendenti civili dello Stato;
i) previsione che, ferma restando per il personale in
servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge la normativa vigente in materia di collocamento a
riposo d'ufficio per raggiunti limiti di eta', la
cessazione del rapporto d'impiego, determinabile in modo
differenziato per gli appartenenti ai vari ruoli, avvenga
non oltre il compimento del sessantesimo anno di eta';
l) previsione che, al fine di coprire eventuali
carenze di organico, sia possibile, su domanda
dell'interessato, il richiamo in servizio degli agenti,
degli assistenti e dei sovrintendenti, per un periodo non
superiore a due anni, sempre che non siano stati collocati
a riposo oltre il cinquantottesimo anno di eta';
m) previsione che per la gestione delle questioni
attinenti allo stato ed all'avanzamento del personale del
Corpo di polizia penitenziaria siano istituiti uno o piu'
organi collegiali, nei quali sia rappresentato il personale
medesimo;
n) determinazione delle modalita' di assunzione e di
accesso ai vari ruoli, con l'osservanza dei seguenti
criteri:
1) previsione che per l'accesso ai ruoli del Corpo
di polizia penitenziaria siano richiesti i medesimi
requisiti psicofisici previsti per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia, di cui all'art. 1 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983,
n. 904;
2) previsione del concorso pubblico per esami; per
l'ammissione ai concorsi per agente e assistente e per
sovrintendente e' richiesto il possesso del diploma di
istruzione secondaria di primo grado; per l'ammissione al
concorso ispettore e' richiesto il possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado; riserva di un
quinto dei posti disponibili in organico nei ruoli dei
sovrintendenti e degli ispettori ai vincitori del concorso;
riserva di posti come previsto dall'art. 14 della legge
11 luglio 1980, n. 312;
3) previsione del concorso riservato;
4) previsione dei corsi di formazione;
5) previsione di accesso ai ruoli superiori per
anzianita' e merito e per merito comparativo;
o) fatto salvo quanto previsto alla lettera c),
determinazione dell'inquadramento del personale del
disciolto Corpo degli agenti di custodia e del personale
del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nei
ruoli e nelle corrispondenti qualifiche del Corpo di
polizia penitenziaria di cui alla tabella B allegata alla
presente legge, tenuto conto delle disponibilita' dei posti
in organico, del grado rivestito e dell'anzianita' di grado
posseduta e sentita una commissione presieduta da un
Sottosegretario di Stato, delegato dal Ministro di grazia e
giustizia, e composta dal Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria, dal direttore
dell'ufficio del personale del Corpo, da quattro dirigenti
amministrativi e da sei rappresentanti del Corpo designati
dalle organizzazioni sindacali di cui all'art. 19.
2. Al personale appartenente ai ruoli degli agenti e
degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori,
proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di custodia,
continua ad applicarsi l'art. 6 della legge 3 novembre
1963, n. 1543".
Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 6 marzo
1992, n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione
di spesa per la perequazione del trattamento economico dei
sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla
sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno
1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione
dei trattamenti economici relativi al personale delle
corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia.
Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto
di impiego delle Forze di polizia e del personale delle
Forze armate nonche' per il riordino delle relative
carriere, attribuzioni e trattamenti economici):
"Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato
ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta,
rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa,
delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e
delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le
necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale
indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti
e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle
carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici,
allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi
restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme
fondamentali di stato, nonche' le attribuzioni delle
autorita' di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti
disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di
polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su
proposta dei Ministri interessati e con la concertazione
del Ministro dell'interno.
2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi
alle organizzazioni sindacali del personale interessato
maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli
organismi di rappresentanza del personale militare, perche'
possano esprimere il proprio parere entro il termine di
trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi,
trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi
saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della
scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento
affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il
proprio parere secondo le modalita' di cui all'art. 24,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, i decreti
legislativi potranno prevedere che la sostanziale
equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti
economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli,
gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la
soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante
l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con
determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme
restando le dotazioni organiche complessive previste alla
data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna
Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti
legislativi potranno prevedere che: a) per l'accesso a
determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per
l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il
superamento di un concorso pubblico, per esami, al quale
sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo
di studio di scuola media di secondo grado; b) l'accesso a
ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al
limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e
mediante concorso interno, per titoli ed esami, al
personale appartenente al ruolo, grado o qualifica
immediatamente sottostante in possesso di determinate
anzianita' di servizio, anche se privo del prescritto
titolo di studio. Il limite predetto puo' essere
diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli
assistenti e degli agenti ed equiparati a quello
immediatamente superiore. Con i medesimi decreti
legislativi saranno altresi' previste le occorrenti
disposizioni transitorie.
4. Al personale che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, riveste la qualifica di agente o
equiparata e' attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 1993,
il trattamento economico corrispondente al V livello
retributivo. A decorrere dalla stessa data e' inoltre
attribuito il trattamento economico corrispondente al VI
livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in
possesso della qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione
transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche
ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di
agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia
giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati e'
corrisposta, per l'anno 1992, una somma una tantum non
superiore a L. 500.000 per ciascuno.
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere
relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
1 e 3 non puo' superare il limite di spesa di 30.000
milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993".
- Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395
[Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995
riguardante il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del
provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995
riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare
(Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)]:
"Art. 24 (Gruppi sportivi). - 1. Il personale della
Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del
Corpo forestale dello Stato, inquadrato nei rispettivi
gruppi sportivi "Fiamme Oro", "Fiamme Azzurre" e "Centro
sportivo del Corpo forestale dello Stato" o riconosciuto
atleta di interesse nazionale od olimpico dalle Federazioni
sportive o dal CONI, potra' essere autorizzato a non
presenziare alle attivita' di servizio ed a quelle previste
dai corsi di formazione, su specifica e motivata richiesta
da parte degli organismi sportivi sopra menzionati, sulla
base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le
Federazioni Sportive e le rispettive Amministrazioni. Tale
autorizzazione potra' essere rilasciata anche nei confronti
del personale del Corpo di polizia penitenziaria
appartenente al Gruppo sportivo "Astrea", limitatamente al
periodo di svolgimento della attivita' calcistica
organizzata dalla Federazione italiana gioco calcio.".
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 13 luglio
1990, n. 190 (Conversione in legge del decreto-legge
18 maggio 1990, n. 118, recante differimento del termine
relativo all'elevazione del limite di eta' per il
collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di
truppa del Corpo degli agenti di custodia. Disposizioni in
deroga alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di
attivita' sportiva):
"Art. 2 - 1. Le associazioni sportive che raggruppano
atleti appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, e
che si ispirano al principio del dilettantismo, possono
svolgere attivita' sportiva nell'ambito dei campionati di
qualunque serie organizzati dalla Federazione italiana
giuoco calcio, in deroga alle disposizioni della legge
23 marzo 1981, n. 91, ed alle norme federali, in quanto
incompatibili con la qualita' di pubblici dipendenti
rivestita dagli atleti tesserati da dette associazioni e
con l'appartenenza al Corpo degli agenti di custodia. A
tali associazioni non si applicano le disposizioni che
fanno obbligo alle societa' sportive di costituirsi in
determinate forme societarie e di avvalersi esclusivamente
delle prestazioni di calciatori professionisti.
2. Le associazioni di cui al comma 1 sono tenute
all'osservanza delle disposizioni di legge e di quelle
federali non incompatibili con la qualita' di pubblico
dipendente degli atleti con esse tesserati e con
l'appartenenza di dette associazioni al Corpo degli agenti
di custodia.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma
1, le associazioni si avvalgono esclusivamente di atleti
appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.
4. Il rapporto degli atleti con le associazioni
suddette si risolve di diritto all'atto della cessazione,
per qualsiasi causa, dal servizio nel Corpo degli agenti di
custodia.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano a decorrere dal 19 maggio 1990.".
Note all'art. 1:
- Si riporta la tabella A allegata al decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del
personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n.
395.), come sostituita dalla tabella F allegata al decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
(Adeguamento delle strutture e degli organici
dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale
per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli
direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia
penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio
1999, n. 266.) Corpo di polizia penitenziaria
Dotazione organica
Ruolo | Qualifiche |Uomini|Donne|Totale
Ispettori | Ispettori superiori | 590 | 50 | 640
| Ispettori capo | - | - | -
| Ispettori |3.428 | 290 |3.718
| Vice ispettori | - | - | -
Sovrintendenti | Sovrintendenti capo | - | - | -
| Sovrintendenti |4.140 | 360 |4.500
| Vice sovrintendenti | - | - | - Agenti e assistenti | Assistenti capo | - | - | -
| Assistenti | - | - | -
| Agenti scelti |32.068|3.480|35.548
| Agenti ed agenti ausiliari | - | - | -
Totale . . . | |40.226|4.180|44.406



 
Art. 2.

Modalita'

1. L'assunzione degli atleti avviene mediante pubblico concorso per titoli al quale sono ammessi a partecipare i candidati in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 5, 122, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e che siano esenti dalle imperfezioni e dalle infermita' elencate nell'articolo 123 del decreto legislativo n. 443 del 1992.
2. Requisito indispensabile per l'ammissione al concorso, oltre a quelli previsti dal comma 1, e' l'avvenuto riconoscimento da parte del Comitato olimpico nazionale o delle Federazioni sportive nazionali, che il candidato sia atleta di interesse nazionale e che abbia fatto parte, nel biennio precedente la data di pubblicazione del bando che indice il concorso, di rappresentative nazionali in una delle discipline previste nello Statuto del C.O.N.I.
3. Il concorso e' indetto con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Il relativo bando deve indicare:
a) il numero dei posti messi a concorso, nel limite della riserva contenuta all'articolo 1, comma 1;
b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
c) le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione;
d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;
e) ogni altra prescrizione o notizia utile all'espletamento del concorso.
4. L'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali richiesti avviene con le modalita' individuate nel titolo IV del citato decreto legislativo n. 443 del 1992.
5. La Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e' composta da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica dirigenziale, con funzioni di presidente, dal responsabile del gruppo sportivo Fiamme Azzurre, dal responsabile dell'associazione sportiva Astrea e da altri due membri scelti tra il personale dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava, ovvero appartenente all'area C - posizione economica C2.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore alla settima.
7. La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 5, 122, 123, 124 e
125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
(Ordinamento del personale del Corpo di polizia
penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge
15 dicembre 1990, n. 395.):
"Art. 5 (Nomina ad allievo agente di polizia). - 1.
L'assunzione degli agenti nel Corpo di polizia
penitenziaria avviene mediante pubblico concorso, al quale
possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei
seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) eta' non inferiore agli anni diciotto e non
superiore agli anni ventotto;
c) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al
servizio di polizia penitenziaria;
d) diploma di istruzione secondaria di primo grado.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati
espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo
o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. I concorsi sono di preferenza banditi per
l'assegnazione al servizio in determinate regioni. Ottenuta
la nomina ad agente del Corpo di polizia penitenziaria, i
vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio
nella regione eventualmente predeterminata per il tempo
indicato nel bando di concorso; possono essere, comunque,
impiegati in altre sedi per motivate esigenze di servizio
di carattere provvisorio.
4. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi
agenti di polizia penitenziaria.
4-bis. Possono essere inoltre nominati allievi agenti,
nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a
frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge
ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose
di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano
richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui
al com-ma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al
comma 2.
5. Le modalita' dei concorsi, la composizione e la
nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per
l'accertamento della idoneita' fisica e psichica, per la
valutazione delle qualita' attitudinali e del livello
culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a
questi ultimi e per la determinazione di eventuali
requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti al
successivo titolo IV.
6. Il servizio prestato in ferma volontaria o in
rafferma della forza armata di provenienza e' utile, per la
meta' e per non oltre tre anni, ai fini dell'avanzamento
nel Corpo di polizia penitenziaria.
7. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 6
della legge 24 dicembre 1986, n. 958, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al comma quarto dell'art.
1 della legge 7 giugno 1975, n. 198. Il servizio prestato
nel Corpo di polizia penitenziaria dal personale assunto ai
sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198, e' sostitutivo a
tutti gli effetti del servizio militare di leva. Nei
confronti del citato personale non si applica il disposto
di cui al comma primo dell'art. 2 della legge 7 giugno
1975, n. 198. Il predetto personale all'atto del
collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta ed
abbia prestato lodevole servizio, puo' essere trattenuto
per un altro anno con la qualifica di agente ausiliario. Al
termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto
personale, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato
lodevole servizio, puo' essere immesso nel ruolo degli
agenti del Corpo di polizia penitenziaria, previa frequenza
del corso di cui al comma 2 dell'art. 6, durante il quale
e' sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale
assegnazione a servizi che richiedono particolare
qualificazione.
8. In ogni caso, il servizio gia' prestato dalla data
dell'iniziale reclutamento e' valido a tutti gli effetti,
sia giuridici sia economici, qualora gli agenti ausiliari
siano immessi in ruolo".
"Art. 122 (Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai
concorsi). - 1. I requisiti psico-fisici di cui devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad
allievo agente e ad allievo vice ispettore, sono i
seguenti:
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) altezza individuata ai sensi del provvedimento di
cui all'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874. Il
rapporto altezza peso, il tono e l'efficienza della massa
muscolare, la distribuzione del pannicolo adiposo ed il
trofismo devono rispecchiare una armonia atta a configurare
la robusta costituzione e la necessaria agilita'
indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;
c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo
normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e
stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni
chirurgiche delle ametropie;
d) per l'ammissione al concorso per la nomina ad
allievo agente, visus naturale non inferiore a 12/10
complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non
meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno. Per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad allievo vice ispettore, visus
non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con
correzione, purche' non superiore alle tre diottrie
complessive ed in particolare per la miopia,
l'ipermetropia, l'astigmatismo semplice (miopico od
ipermetrico), tre diottrie in ciascun occhio, per
l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma
dei singoli vizi;
e) funzione uditiva con soglia audiometrica media
sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame
audiometrico in cabina silente, non inferiore a 30 decibel
all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro
(perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);
f) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare
la funzione masticatoria e, comunque, devono essere
presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori;
e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi
sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie
contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti
posteriori; gli elementi delle coppie possono essere
sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti
mancanti o sostituiti da protesi non puo' essere superiore
a sedici elementi".
"Art. 123 (Cause di non idoneita). - 1. Costituiscono
cause di non idoneita' per l'ammissione ai concorsi di cui
all'art. 122 le seguenti imperfezioni e infermita':
a) la tbc polmonare ed extrapolmonare, la sifilide,
la lebbra, ogni altra grave malattia infettiva ad andamento
cronico anche in fase aclinica, sierologica, di devianza
immunologica o di trasmissibilita';
b) l'alcolismo, le tossicomanie, le intossicazioni
croniche di origine esogena;
c) le infermita' e gli esiti di lesione della cute e
delle mucose visibili: malattie cutanee croniche; cicatrici
infossate ed aderenti, alteranti l'estetica o la funzione;
tramiti fistolosi, che, per sede ed estensione, producano
disturbi funzionali; tumori cutanei. I tatuaggi sono motivo
di non idoneita' quando, per la loro sede o natura, siano
deturpanti o per il loro contenuto siano indice di
personalita' abnorme;
d) le infermita' ed imperfezioni degli organi del
capo: malattie croniche ed imperfezioni del globo oculare,
delle palpebre, dell'apparato lacrimale, disturbi della
motilita' dei muscoli oculari estrinseci; stenosi e
poliposi nasale; sinusopatie croniche; malformazioni e
malattie della bocca; gravi malocclusioni dentarie con
alterazione della funzione masticatoria e/o dell'armonia
del volto; disfonie e balbuzie; otite media purulenta
cronica anche se non complicata e monolaterale perforazione
timpanica; sordita' unilaterale; ipoacusie monolaterali
permanenti con una soglia audiometrica media sulle
frequenze 500 - l000 - 2000 - 4000 Hz superiore a 30
decibel dall'orecchio che sente di meno, oppure superiore a
45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale
totale biauricolare superiore al 20%); deficit uditivi da
trauma acustico con audiogramma con soglia auditiva a 4000
Hz, superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo
Klochoff); tonsilliti croniche;
e) le infermita' del collo: ipertrofia tiroidea;
f) le infermita' del torace: deformazioni rachitiche
e post-traumatiche;
g) le infermita' dei bronchi e dei polmoni: bronchiti
croniche; asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; segni
radiologici di malattie tubercolari dell'apparato
pleuropolmonare in atto o pregresse, qualora gli esiti
siano di sostanziale rilevanza; gravi albergopatie anche in
fase aclinica o di devianza ematochimica;
h) le infermita' ed imperfezioni dell'apparato
cardio-circolatorio: malattie dell'endocardio, del
miocardio, del pericardio; gravi disturbi funzionali
cardiaci; ipertensione arteriosa; arteriopatie; varici e
flebopatie e loro esiti; emorroidi voluminose;
i) le infermita' ed imperfezioni dell'addome:
anomalie della posizione dei visceri; malattie degli organi
addominali, che determinano apprezzabili ripercussioni
sullo stato generale; ernie;
l) le infermita' ed imperfezioni dell'apparato
osteo-articolare e muscolare: tutte le alterazioni dello
scheletro consecutive a fatti congeniti; rachitismo,
malattie o traumi, deturpanti od ostacolanti la
funzionalita' organica o alteranti l'euritmia corporea;
malattie ossee o articolari in atto; limitazione della
funzionalita' articolare; malattie delle aponeurosi, dei
muscoli e dei tendini, tali da ostacolarne la funzione;
m) le imperfezioni ed infermita' dell'apparato
neuro-psichico: malattie del sistema nervoso centrale o
periferico e loro esiti di rilevanza funzionale; infermita'
psichiche invalidanti, psicosi e psico- nevrosi anche
pregresse; personalita' psicopatiche e abnormi; epilessia;
n) le infermita' e le imperfezioni dell'apparato
urogenitale: malattie renali in atto o croniche;
imperfezioni e malformazioni dei genitali esterni di
rilevanza funzionale; malattie croniche dei testicoli,
arresto di sviluppo, assenza o ritenzione bilaterale;
idrocele; varicocele voluminoso; malattie infiammatorie in
atto dell'apparato ginecologico, incontinenza urinaria;
o) le infermita' del sangue, degli organi emopoietici
e del sistema reticolo-istiocitario di apprezzabile
entita', comprese quelle congenite;
p) le sindromi dipendenti da alterata funzione delle
ghiandole endocrine;
q) le neoplasie di qualunque sede o natura;
r) le malattie da miceti, le malattie da protozoi e
le altre parassitosi che siano causa di importanti lesioni
organiche o di notevoli disturbi funzionali".
"Art. 124 (Requisiti attitudinali. Disposizioni
generali). - 1. I candidati ai concorsi di cui all'art. 123
sono sottoposti ad esame attitudinale diretto ad accertare
il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una
personalita' sufficientemente matura con stabilita' del
tono dell'umore, delle capacita' di controllare le proprie
istanze istintuali, di uno spiccato senso di
responsabilita', avuto riguardo alle capacita' di critica e
di autocritica ed al livello di autostima.".
"Art. 125 (Requisiti attitudinali per i candidati ai
concorsi per la nomina ad allievo agente). - 1. I requisiti
attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad
allievo agente sono i seguenti:
a) un livello evolutivo che consenta una valida
integrazione della personalita' con riferimento alla
maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti
del carattere ed al senso di responsabilita';
b) un controllo emotivo contraddistinto dalla
capacita' di contenere i propri atti impulsivi e che
implichi l'orientamento dell'umore, la coordinazione
motoria e la sintonia delle reazioni;
c) una capacita' intellettiva che consenta di far
fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate,
sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di
capacita' di percezione e di esecuzione e delle qualita'
attentive;
d) una adattabilita' che scaturisce dal grado di
socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti
ed all'ambiente di lavoro".
- Il titolo IV del citato decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443 tratta l'Accesso ai ruoli del
personale del Corpo di polizia penitenziaria.



 
Art. 3.

T i t o l i

1. Sono ammessi a valutazione i titoli sportivi acquisiti nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando che indice il concorso, fatta eccezione per i titoli di studio e di abilitazione professionale.
2. I titoli ammessi a valutazione ed i criteri di massima per le valutazioni degli stessi sono riportati nella tabella A allegata al presente regolamento.
3. La Commissione esaminatrice predetermina gli ulteriori criteri necessari per l'attribuzione dei punteggi. Annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.
 
Art. 4.

R i n v i o

1. Per quanto non previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.



Note all'art. 4:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, reca:
"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi".



 
Art. 5.

Abrogazione di norme

1. Il comma 3 dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1999, n. 82, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 aprile 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 28
 
Tabella A (prevista dall'articolo 3, comma 2)

A) CATEGORIA I: Speciali riconoscimenti fino a punti 210;
Sono valutate le prestazioni sportive con l'attribuzione del punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del risultato ottenuto:
1) medaglia ai Giochi olimpici fino a punti 30;
2) medaglia ai Campionati mondiali fino a punti 25;
3) record mondiale punti 25;
4) vincitore di Coppa del mondo punti 20;
5) medaglia ai Campionati europei fino a punti 15;
6) record europeo punti 15;
7) vincitore di Coppa europa punti 12;
8) medaglia alle Universiadi e Giochi del mediterraneo fino a punti 12;
9) Campione italiano punti 12;
10) Record italiano punti 15;
11) Vincitore di Coppa Italia punti 10;
12) Classificato dal secondo al decimo posto nei campionati italiani di categoria da punti 6 a punti 10;
13) Classificato dall'undicesimo al ventesimo posto nei campionati italiani di categoria fino a punti 5;
14) Partecipazione a campionati nazionali di calcio di:
serie A + convocazione Nazionale italiana punti 25;
serie A punti 20;
serie B + convocazione Nazionale italiana Under 21 punti 15;
serie B punti 12;
serie C + convocazione Nazionale italiana Under 16 punti 10;
serie C punti 8;
serie D (campionato nazionale dilettanti ) + convocazione Nazionale italiana dilettanti punti 6;
serie D (campionato Nazionale dilettanti) punti 5.
15) Aver vinto campionato di categoria:
serie A punti 20;
serie B punti 15;
serie C punti 10;
serie D (campionato nazionale italiana dilettanti) punti 5;
giovanili nazionali punti 2.
16) Aver vinto Coppa Italia o Europea di categoria:
serie A - Coppe Europee punti 15;
serie A - B - C Coppa Italia punti 10;
serie C punti 8;
serie D (Nazionale dilettanti) punti 5.
17) Partecipazione a campionati giovanili di calcio di rilevanza nazionale:
Primavera punti 5;
Dante Berretti punti 3;
Juniores nazionale punti 1.
B) CATEGORIA II.
Titoli di studio e di abilitazione professionale:
1) diploma di laurea punti 2;
A) corso di specializzazione post laurea punti 0,5;
B) abilitazione all'esercizio della professione punti 0,5;
2) diploma di maturita' di scuola media superiore di secondo grado punti 1;
3) attestato di tecnico specialista sportivo punti 1.
I punteggi previsti ai punti 1 e 2 non sono cumulabili tra loro.
 
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