Gazzetta n. 155 del 4 luglio 2002 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
COMUNICATO
Codice di autoregolamentazione dell'esercizio dello sciopero e delle astensioni dalle attivita' giurisdizionali e di controllo dei magistrati della Corte dei conti, sottoscritto dall'Associazione magistrati della Corte dei conti, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 02/105 del 6 giugno 2002.

Art. 1.
Il diritto dell'Associazione magistrati della Corte dei conti di proclamare l'astensione totale o parziale dei magistrati dalle proprie funzioni e' esercitato nei limiti e alle condizioni appresso indicate.
 
Art. 2.
La partecipazione alla astensione e alle altre ipotesi di limitazione dell'attivita' giurisdizionale e di controllo proclamata dall'Associazione e' rimessa alla libera adesione di ciascun magistrato contabile.
 
Art. 3.
La proclamazione di cui all'art. 1 deve essere comunicata per iscritto almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'astensione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per la funzione pubblica con l'indicazione della relativa motivazione. Della proclamazione in questione va data comunicazione, altresi', e nel rispetto delle medesime modalita', al Consiglio di presidenza della Corte dei conti.
La revoca dell'astensione potra' avvenire almeno cinque giorni prima della data prevista per l'astensione stessa, salvo il caso che l'Associazione magistrati della Corte dei conti sia convocata dalla Commissione di garanzia per l'attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali o dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In caso di revoca anticipata dalle astensioni l'Associazione magistrati della Corte dei conti ne dara' immediata comunicazione alle autorita' di cui al comma 1.
 
Art. 4.
L'astensione totale dalle attivita' non puo' superare quattro udienze e camere di consiglio, relativamente al settore della giurisdizione, ovvero quattro adunanze, relativamente al settore del controllo, per ciascun magistrato. In nessun caso puo' protrarsi oltre la durata temporale massima di giorni cinque.
Non potra' essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non saranno trascorsi almeno trenta giorni dalla conclusione del precedente periodo di astensione.
 
Art. 5.
Non potranno essere oggetto di astensione, per il versante della giurisdizione, i provvedimenti cautelari, per il versante del controllo, i provvedimenti da sottoporre a riscontro in via preventiva per i quali verrebbero a scadenza i relativi termini perentori di cui all'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; per il versante della Procura, gli atti di citazione la cui omessa emissione porterebbe al mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 5, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 19.
 
Art. 6.
L'Associazione magistrati della Corte dei conti, prima della proclamazione dell'astensione, assicurera' la propria disponibilita' alla composizione dei conflitti mediante l'adozione di procedure conciliative o di raffreddamento presso la Commissione di garanzia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica.
 
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