Gazzetta n. 155 del 4 luglio 2002 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |
COMUNICATO |
Codice di autoregolamentazione dell'esercizio dello sciopero e delle astensioni dalle attivita' giudiziarie e amministrative nel comparto degli uffici dei giudici di pace sottoscritto dall'Unione nazionale giudici di pace, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 00/195 del 12 luglio 2000 e con deliberazione 02/95 del 23 maggio 2002 (limitatamente all'integrazione, relativamente alle prestazioni indispensabili, intervenuta a seguito dell'introduzione del decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000 che ha attribuito competenza penale ai giudici di pace). |
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Art. 1. Il diritto dell'Unione Nazionale dei giudici di pace di proclamare l'astensione totale o parziale dalle udienze e dalle attivita' amministrative connesse presso il comparto degli uffici del giudice di pace e' esercitato nei limiti e alle condizioni appresso indicati. |
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Art. 2. La partecipazione alla astensione e alle altre ipotesi di limitazione dell'attivita' giudiziaria e amministrativa proclamata dall'Unione nazionale dei giudici di pace e' rimessa alla libera adesione di ciascun giudice di pace. |
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Art. 3. La proclamazione di cui all'art. 1 deve essere comunicata per iscritto almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'astensione ai presidenti delle Corti d'appello e al Ministro di grazia e giustizia, con l'indicazione della relativa motivazione. La revoca dall'astensione potra' avvenire almeno cinque giorni prima della data prevista per l'astensione, salvo il caso che l'Unione nazionale dei giudici di pace sia convocata dalla Commissione di garanzia per l'attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, dal Ministro della giustizia, dal CMS o da altre autorita' competenti. In caso di revoca anticipata dalle astensioni l'Unione nazionale giudici di pace ne dara' immediata comunicazione alle autorita' di cui al primo comma anche ai fini della divulgazione tramite la RAI, la stampa e le reti radiotelevisive di maggiore diffusione. |
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Art. 4. L'astensione totale dalle attivita' giudiziarie non puo' superare 15 giorni. Non potra' essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non sono trascorsi almeno 10 giorni dalla conclusione del precedente periodo di astensione. |
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Art. 5. L'astensione parziale dalle udienze che assicuri l'effettuazione di almeno una udienza settimanale non puo' superare quattro settimane consecutive. Non potra' essere proclamato un nuovo periodo di astensione parziale di cui al primo comma se non sono trascorsi almeno 10 giorni dalla conclusione del precedente periodo di astensione. |
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Art. 6. Non possono essere proclamate astensioni: a) per i periodi immediatamente precedenti e successivi alla sospensione dell'attivita' giudiziaria. In questi casi l'astensione puo' iniziare non prima di una settimana dalla ripresa dell'attivita' giudiziaria e non puo' terminare oltre la settimana prima dell'inizio della sospensione dell'attivita' giudiziaria. b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee nazionali e referendarie nazionali, nonche' le elezioni amministrative che interessino almeno il 30% dell'elettorato; c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali e referendarie regionali e provinciali per i rispettivi ambiti territoriali; d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; e) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo; f) nei giorni dal 31 ottobre al 3 novembre. |
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Art. 7. L'Unione nazionale dei giudici di pace, prima della proclamazione delle astensioni, assicurera' la propria disponibilita' alla composizione dei conflitti mediante l'adozione di procedure conciliative o di raffreddamento presso la Commissione di garanzia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri o presso il Ministro delegato e, nel caso di vertenze locali distrettuali o regionali, presso le prefetture della sede distrettuale o regionale interessata. |
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Art. 8. Le astensioni previste dal presente codice saranno sospese per la trattazione delle cause civili, penali ed in materia di sanzioni amministrative in presenza delle seguenti condizioni: a) nelle cause civili ordinarie riguardanti i rapporti tra proprietari e detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissione di fumo o calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilita', ove si configuri un pericolo per la salute del legittimato all'azione e per tutti i casi in cui dalla sospensione dell'attivita' giudiziaria o amministrativa possa derivare un pericolo per la sicurezza, la salute e la incolumita' dei cittadini; b) nelle cause di opposizione delle sanzioni amministrative in cui il trasgressore o il responsabile civile abbia chiesto la sospensione del provvedimento opposto, quando possa apparire fondata la domanda e grave ed irreparabile il pregiudizio addotto; c) nei procedimenti in materia penale: quando l'astensione venga a cadere nei dieci giorni entro i quali il giudice deve fissare la nuova udienza per la decisione del tipo di sanzione da infliggere all'imputato ai sensi dell'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 274 del 2000; quando per i reati di particolare tenuita' ed in assenza di opposizione, l'ulteriore corso del procedimento possa arrecare pregiudizio alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta a indagini o dell'imputato; quando l'astensione comporti un apprezzabile ritardo nei provvedimenti del giudice nel corso delle indagini o nella definizione dei processi riguardanti i reati di cui all'art. 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (guida sotto l'influenza dell'alcool o sotto l'influenza di sostanza stupefacenti o psicotrope). |
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