Gazzetta n. 155 del 4 luglio 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 2002, n. 130 |
Regolamento per l'esecutivita' dell'accordo integrativo dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante norme per la disciplina del rapporto fra il Servizio sanitario nazionale e i medici di medicina generale, da instaurarsi attraverso apposita convenzione da stipularsi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale; Visto l'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 72, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che individua la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardante il personale sanitario a rapporto convenzionale; Visto il provvedimento n. 984 del 6 luglio 2000, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di nomina della delegazione di parte pubblica; Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, cosi' come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati; Preso atto che e' stato stipulato, in data 10 ottobre 2001, un accordo integrativo dell'Accordo collettivo nazionale, regolante il trattamento normativo ed economico dei medici di medicina generale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, sottoscritto in pari data dalla delegazione di parte pubblica e dai sindacati F.I.M.M.G. - S.N.A.M.I. - Federazione Medici - Intesa Sindacale S.U.M.A.I. - SIMET - CISL Medici/COSIME; Visto il parere n. 2017/91 del 12 settembre 1991 con il quale il Consiglio di Stato, in adunanza generale, ha precisato che gli accordi collettivi nazionali per il personale sanitario a rapporto convenzionale sono resi esecutivi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della salute;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1. 1. E' reso esecutivo, nel testo allegato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, l'accordo integrativo dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 maggio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Sirchia, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 27
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), e' il seguente: "Art. 48 (Personale a rapporto convenzionale). - L'uniformita' del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale e' garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti e' costituita rispettivamente: dai Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI. L'Accordo nazionale di cui al comma precedente e' reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi. Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere: 1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati di ogni unita' sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino; 2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti, convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali; 3) l'accesso alla convenzione, che e' consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito; 4) la disciplina delle incompatibilita' e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attivita' mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni; 5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attivita' libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unita' sanitaria locale; 6) l'incompatibilita' con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4); 7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantita' e qualita' del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione; 8) le forme di controllo sull'attivita' dei medici convenzionati, nonche' le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina; 9) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici; 10) le modalita' per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati; 11) le modalita' per assicurare la continuita' dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione; 12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria; 13) la collaborazione dei medici per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio. I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalita' di cui al primo e secondo comma del presente articolo. Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unita' sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28. E' nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facolta' degli organi di gestione delle unita' sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture. E' altresi' nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilita' personale degli amministratori. Le federazioni degli ordini nazionali, nonche' i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche. Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresi' tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione. In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanita' e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanita', sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti di cui l'ordine provinciale non ha dato corso. Sino a quando non sara' riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalita' del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1976, n. 289. - Il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente: "1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e' disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. La rappresentativita' delle organizzazioni sindacali e' basata sulla consistenza associativa. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti principi: a) prevedere che la scelta del medico e' liberamente effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite massimo di assistiti per medico, ha validita' annuale ed e' tacitamente rinnovata; b) regolamentare la possibilita' di revoca della scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonche' la ricusazione della scelta da parte del medico, qualora ricorrano eccezionali e accertati motivi di incompatibilita'; c) disciplinare gli ambiti e le modalita' di esercizio della libera professione prevedendo che: il tempo complessivamente dedicato alle attivita' in libera professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico e al domicilio del paziente; le prestazioni offerte in attivita' libero-professionale siano definite nell'ambito della convenzione, anche al fine di escludere la coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui alla lettera d); il medico sia tenuto a comunicare all'azienda unita' sanitaria locale l'avvio dell'attivita' in libera professione, indicandone sede ed orario di svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli; sia prevista una preferenza nell'accesso a tutte le attivita' incentivate previste dagli accordi integrativi in favore dei medici che non esercitano attivita' libero-professionale strutturata nei confronti dei propri assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende termali. In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche parziale, di prestazioni da parte dell'assistito o l'esercizio di attivita' libero-professionale al di fuori delle modalita' e dei limiti previsti dalla convenzione comportano l'immediata cessazione del rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale; d) ridefinire la struttura del compenso spettante al medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite in convenzione; una quota variabile in considerazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attivita' e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla lettera f); una quota variabile in considerazione dei compensi per le prestazioni e le attivita' previste negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f); e) garantire l'attivita' assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana attraverso il coordinamento operativo e l'integrazione professionale, nel rispetto degli obblighi individuali derivanti dalle specifiche convenzioni, fra l'attivita' dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica e della medicina dei servizi, attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo professionale e la organizzazione distrettuale del servizio; f) prevedere le modalita' attraverso le quali le unita' sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi, concordano i programmi di attivita' e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati dei medici singoli o associati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attivita' del distretto; g) disciplinare le modalita' di partecipazione dei medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi di attivita' del distretto e alla verifica del loro raggiungimento; h) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui all'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 o titolo equipollente prevedendo altresi' che la graduatoria annuale evidenzi i medici forniti dell'attestato o del diploma, al fine di riservare loro una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti ferma restando l'attribuzione agli stessi di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato; i) regolare la partecipazione di tali medici a societa', anche cooperative, anche al fine di prevenire l'emergere di conflitti di interesse con le funzioni attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in atto; l) prevedere la possibilita' di stabilire specifici accordi con i medici gia' titolari di convenzione operanti in forma associata, secondo modalita' e in funzione di specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale; m) prevedere le modalita' con cui la convenzione possa essere sospesa, qualora nell'ambito della integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nella organizzazione distrettuale, le unita' sanitarie locali attribuiscano a tali medici l'incarico di direttore di distretto o altri incarichi temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento della convenzione. - Il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, concerne "Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concerne "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419". - Il testo dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), come modificato dall'art. 72, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, e' il seguente: "9. La delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il comparto di personale del Servizio sanitario nazionale ed il personale sanitario a rapporto convenzionale e' costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Partecipano i rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e, limitatamente al rinnovo dei contratti, del Dipartimento della funzione pubblica, designati dai rispettivi Ministri. La delegazione ha sede presso la segreteria della Conferenza permanente, con un apposito ufficio al quale e' preposto un dirigente generale del Ministero della sanita' a tal fine collocato fuori ruolo. Ai fini di quanto previsto dai commi ottavo e nono dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come sostituiti dall'art. 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di accordo entro quindici giorni dalla stipula.". - Il provvedimento n. 984 del 6 luglio 2000, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reca: "Sostituzione dei rappresentanti regionali in seno alla delegazione di parte pubblica, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per il rinnovo degli accordi collettivi del personale sanitario a rapporto convenzionale di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, successive modifiche e integrazioni.". - Il testo dell'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a), b), c) (omissis); d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge". - La legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, reca: "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero ai servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge". - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, concerne: "Regolamento di esecuzione dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale".
Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato e integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, si veda nelle note alle premesse. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, si veda nelle note alle premesse.
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| Accordo integrativo contenente modifiche all'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 28 luglio 2000.
Le parti firmatarie dell'Accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 28 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 165/L alla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2000; Preso atto che la A.M.A.P.I., Associazione Medici Amministrazione Penitenziaria Italiana, con la nota del 10 novembre 2000 ha richiamato l'illegittimita' dei commi 8, 9 e 10 dell'articolo 25 e del comma 4, lettera c) dell'articolo 40, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, "Regolamento di esecuzione dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale"; Considerato che detta rilevata illegittimita' opera nei confronti della legge 9 ottobre 1970, n. 740, cosi' come integrata dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, che regolamenta i rapporti del personale sanitario incaricato negli istituti di prevenzione e pena, e che all'articolo 2, comma 3 prevede "A tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attivita' nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresi' le incompatibilita' e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale"; Vista la nota del Ministero della sanita', Servizio rapporti convenzionali con il Servizio sanitario nazionale n. 1200/SRC/MG/AB/RA/60 dell'8 gennaio 2001, trasmessa alle regioni facenti parte della delegazione nazionale deputata alle trattative di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che fa riferimento alla nota n. 100.1/21799-G/6658 del 7 dicembre 2000, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministero della sanita' propone la risoluzione della questione riguardante la sollevata illegittimita' delle norme di cui all'articolo 25, commi 8, 9 e 10 e all'articolo 40, comma 4, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270; Ritenuto opportuno apportare le modifiche necessarie all'Accordo collettivo nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, al fine di armonizzare le disposizioni in esso contenute con la legge 9 ottobre 1970, n. 740, cosi' come integrata dalla legge 12 agosto 1993, n. 296;
Concordano quanto segue:
Nell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 28 luglio 2000, devono essere apportate le seguenti modifiche: i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 25 sono cancellati ed il comma 11 del medesimo articolo diventa comma 8; all'articolo 40, comma 4, lettera c) e' cancellato l'inciso "Esclusi quelli di cui all'articolo 25, comma 8". Elenco delle parti firmatarie dell'accordo integrativo dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270. Regione Toscana: (firmato). Regione Veneto: (firmato). Regione Lazio: (firmato). Regione Campania: (firmato). Regione Umbria: (firmato). Regione Abruzzo: (firmato). Regione Lombardia: (firmato). F.I.M.M.G. (Federazione Italiana Medici Medicina Generale): (Luigi Santi). S.N.A.M.I. (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani): (Giorgio Massara). Federazione Medici: (Armando Masucci) - (Elisabetta Severa). Intesa sindacale SUMAI - SIMET - CISL Medici/COSIME: SUMAI (Lala Roberto). Roma, 10 ottobre 2001 |
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