Gazzetta n. 155 del 4 luglio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 2002, n. 129
Regolamento recante ulteriore modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli ascensori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare l'articolo 19, il quale ha previsto che le operazioni di collaudo, degli impianti installati fino alla data del 30 giugno 1999, avrebbero dovuto concludersi entro il 25 giugno 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 369, che ha prorogato il termine per effettuare il citato collaudo fino al 30 giugno 2001;
Considerato che gli impianti da collaudare risultano essere ancora diverse migliaia e che, pertanto, e' necessario prevedere una ulteriore proroga del suddetto termine per poter completare le prescritte operazioni di collaudo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 agosto 2001;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 dicembre 2001;
Ritenuto opportuno accogliere l'invito di cui al citato parere del Consiglio di Stato in merito all'opportunita' di prevedere un termine piu' congruo entro cui comunicare l'esito positivo del collaudo degli ascensori;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 febbraio e del 3 maggio 2002;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1.

Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1999, n. 162

1. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 369, e' sostituito dal seguente:
"3. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sprovvisti della certificazione CE di conformita' ovvero della licenza di esercizio, di cui all'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonche' gli impianti di cui al comma 1, sono legittimamente messi in servizio se, entro il 30 settembre 2002, il proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale l'esito positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento:
a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
b) da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9;
c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualita' certificato, ai sensi del presente regolamento;
d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 maggio 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Buttiglione, Ministro per le
politiche comunitarie
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Sirchia, Ministro della salute
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Attivita' produttive, foglio n. 344



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
- La legge 24 ottobre 1942, n. 1415, reca: "Impianto ed
esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio
privato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
24 dicembre 1951, n. 1767, reca: "Approvazione del
regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942,
n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori
e montacarichi in servizio privato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio
1963, n. 1497, reca: "Approvazione del regolamento per gli
ascensori ed i montacarichi in servizio privato".
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge
30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 agosto 1982, n. 597 (Disciplina delle
funzioni prevenzionali e omologative delle unita' sanitarie
locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro):
"Art. 2. - Ferme le competenze attribuite o trasferite
alle unita' sanitarie locali dagli articoli 19, 20 e 21,
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' attribuita, a decorrere
dal 1 luglio 1982, all'ISPESL, la funzione statale di
omologazione dei prodotti industriali ai sensi dell'art. 6,
lettera n), n. 18, e dall'art. 24, legge 23 dicembre 1978,
n. 833, nonche' il controllo di conformita' dei prodotti
industriali di serie al tipo omologato.
Per omologazione di un prodotto industriale si intende
la procedura tecnico-amministrativa con la quale viene
provata e certificata la rispondenza del tipo o del
prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione
sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici
requisiti tecnici prefissati ai sensi e per i fini
prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche'
anche ai fini della qualita' dei prodotti.
(Comma abrogato).
Le procedure e le modalita' amministrative e tecniche,
le specifiche tecniche, le forme di attestazione e le
tariffe dell'omologazione sono determinate con decreti
interministeriali dei Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, della sanita' e del lavoro e
della previdenza sociale, previo parere dell'ISPESL.
(Comma abrogato).".
- Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, reca:
"Riordino dell'Istituto superiore di prevenzione e
sicurezza del lavoro, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera
h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 441, reca: "Regolamento concernente
l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle
attivita' relative ai compiti dell'ISPESL, in attuazione
dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 268".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1996, n. 459, reca: "Regolamento per l'attuazione delle
direttive 89/392/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle macchine".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1999, n. 162, reca: "Regolamento recante norme per
l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di
semplificazione dei procedimenti per la concessione del
nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche' della
relativa licenza di esercizio".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
2000, n. 369, reca: "Regolamento recante modifica al
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, in materia di collaudo degli ascensori".

Note all'articolo unico:

- Il testo dell'art. 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante
"Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva
95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei
procedimenti per la concessione del nulla osta per
ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di
esercizio", gia' modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 369, recante
"Regolamento recante modifica al decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di
collaudo degli ascensori", come ulteriormente modificato
dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 19 (Norme finali e transitorie). - 1. Salvo
quanto previsto al comma 3, fino alla data del 30 giugno
1999, e' consentito commercializzare e mettere in servizio
gli ascensori conformi alle norme vigenti fino alla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
2. Fino alla data del 30 giugno 1999 si intendono
legittimamente commercializzati e messi in servizio i
componenti di sicurezza conformi alle normative vigenti
fino alla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
3. Gli impianti che, alla data di entrata in vigore del
presente regolamento sono sprovvisti della certificazione
CEE di conformita' ovvero della licenza di esercizio, di
cui all'art. 16 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415,
nonche' gli impianti di cui al comma 1, sono legittimamente
messi in servizio se, entro il 30 settembre 2002, il
proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono al
competente ufficio comunale l'esito positivo del collaudo
effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla data di
entrata in vigore del presente regolamento:
a) dagli organismi competenti ai sensi della legge
24 ottobre 1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
b) da un organismo di certificazione di cui all'art.
9;
c) dall'installatore avente il proprio sistema di
qualita' certificato, ai sensi del presente regolamento;
d) con autocertificazione dell'installatore corredata
da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.
4. Copia della documentazione di collaudo, ove
effettuato dagli organismi di cui al comma 3, lettere b),
c) e d), e' trasmessa, a cura del proprietario o del suo
legale rappresentante all'organismo gia' competente per il
collaudo di primo impianto ai sensi della legge 24 ottobre
1942, n. 1415, e successive modificazioni e integrazioni.".
- La legge 24 ottobre 1942, n. 1415, recante "Impianto
ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio
privato" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del
16 dicembre 1942.



 
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