Gazzetta n. 154 del 3 luglio 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2002, n. 128
Regolamento recante norme di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 477, concernente regolamento recante norme concernenti l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia musicale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, concernente regolamento recante organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 28 gennaio 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002;
Acquisito il parere della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati espresso nella seduta del 20 febbraio 2002;
Considerato che in data 3 marzo 2002 e' scaduto il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione istruzione del Senato della Repubblica, cui lo schema di regolamento era stato assegnato in data 31 gennaio 2002, e che, a norma dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Governo puo' adottare egualmente il regolamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. In attesa del riordino degli uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si applica al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 49 dello stesso decreto legislativo, l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 477, con le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) al comma 2 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Puo' avvalersi di uno o piu' vice capi di gabinetto, in numero, comunque, non superiore a tre.";
b) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il capo dell'ufficio legislativo puo' avvalersi di due vice capi del medesimo ufficio.";
c) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Esso e' costituito a norma dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, salvo, per quanto attiene alla prima applicazione della citata legge n. 150 del 2000, il disposto di cui all'articolo 6, comma 2, della medesima legge. Il Ministro puo' essere inoltre coadiuvato da un portavoce secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge n. 150 del 2000";
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Il servizio di controllo interno e' costituito ed opera in posizione di autonomia presso il gabinetto a norma dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.";
e) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di attribuzione del titolo di vice Ministro, la relativa segreteria puo' essere composta da un numero di dipendenti pubblici non superiore a 24 unita'.";
f) al comma 8, primo periodo, le parole da: "Agli uffici di cui al comma 1" fino alle parole: "75 unita'", sono sostituite dalle seguenti: "Agli uffici di cui al presente articolo e' assegnato personale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e di altre amministrazioni pubbliche, ivi compreso il personale della scuola, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 295 unita'," e le parole: "non
superiore a 12" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a
30"; g) al comma 8, terzo periodo, le parole: "nel numero massimo di 12" sono sostituite dalle seguenti: "nel numero massimo di 30".
2. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 477, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dalla previsione, ai sensi del terzo periodo del comma 8 dell'articolo 2, di trattamenti economici commisurati a quelli spettanti ai soggetti preposti agli uffici di cui all'articolo 19, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso la stessa amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 marzo 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro del-l'istruzione, dell'universita' e della ricerca Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 170



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione dalle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"4-bis. - L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
- Si riporta il testo dell'art. 11, della legge
15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
"Art. 11 - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure
di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo'
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si
pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere
che la certificazione e il testo dell'accordo siano
trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo;
prevedere che, decorsi quindici giorni dalla
trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio
direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il
contratto collettivo il quale produce effetti dalla
sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso,
tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la
sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro
il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione
iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato;
infine, la contestuale estensione della giurisdizione
del giudice amministrativo alle controversie aventi ad
oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese
quelle relative al risarcimento del danno, in materia
edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo
altresi' un regime processuale transitorio per i
procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione
delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche;
prevedere la costituzione da parte delle singole
amministrazioni di organismi di controllo e consulenza
sull'applicazione dei codici e le modalita' di raccordo
degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione
pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio
1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono
soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei
limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia
nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti:
"prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la
lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole:
"concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le
seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso.".
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche, e' pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.".
- La legge 9 maggio 1989, n. 168 reca: "Istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
"14. - Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante:
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, supplemento
ordinario.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 49 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
"Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il
Ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro, per
l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni,
l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo
trattamento economico, il riordino delle segreterie
particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati
dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale
svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di
elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione
della relativa attuazione e delle connesse attivita' di
comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione
tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per
l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilita', ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, anche in funzione della verifica della gestione
effettuata dagli appositi uffici, nonche' del compito di
promozione e sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo
interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
le disposizioni del decreto legislativo di riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in
modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e
personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo
in modo da assicurare: il raccordo permanente con
l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di
testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei
costi della regolazione, la qualita' del linguaggio
normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo
snellimento e la semplificazione della normativa, la cura
dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le
autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
cui al comma 1 ad esperti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.
Art. 49 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di istruzione scolastica ed
istruzione superiore, di istruzione universitaria, di
ricerca scientifica e tecnologica.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale, le
funzioni dei Ministeri della pubblica istruzione e della
universita' e ricerca scientifica e tecnologica, eccettuate
quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri
Ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai
sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3,
comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle
regioni ed agli enti locali. E' fatta altresi' salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'autonomia
delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca,
nel quadro di cui all'art. 1, comma 6, e dell'art. 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204.
Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza
spettanti al Ministero della pubblica istruzione, a norma
dell'art. 88, sull'agenzia per la formazione e l'istruzione
professionale.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 477, come
modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 2 (Ministro ed uffici di diretta collaborazione).
- 1. Il Ministro e' l'organo di direzione politica del
Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi del
gabinetto, dell'ufficio legislativo, della segreteria, del
segretario particolare e dell'ufficio stampa.
2. Il capo di gabinetto coordina le attivita' affidate
agli uffici di diretta collaborazione e assicura il
raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le
attivita' di gestione del Ministero. Puo' avvalersi di uno
o piu' vice capi di gabinetto, in numero, comunque, non
superiore a tre.
3. L'ufficio legislativo provvede alle attivita' di
definizione degli interventi normativi nelle materie di
competenza del Ministero, avvalendosi, per gli adempimenti
istruttori e strumentali, dei competenti uffici; esamina i
provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli
di iniziativa parlamentare. Cura le risposte agli atti
parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il
Ministero e il seguito dato agli stessi e svolge attivita'
di consulenza giuridica nei confronti dei dipartimenti e
delle direzioni generali. Il capo dell'ufficio legislativo
puo' avvalersi di due vice capi del medesimo ufficio.
4. La segreteria del Ministro svolge attivita' di
supporto alle funzioni del medesimo.
5. L'ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e
gli organi di informazione nazionale e internazionale,
nonche' la rassegna stampa con riferimento ai profili di
competenza del Ministero; promuove e gestisce iniziative
editoriali di informazione istituzionale. Esso e'
costituito a norma dell'art. 9 della legge 7 giugno 2000,
n. 150, salvo, per quanto attiene alla prima applicazione
della citata legge n. 150 del 2000, il disposto di cui
all'art. 6, comma 2, della medesima legge. Il Ministro puo'
essere inoltre coadiuvato da un portavoce secondo quanto
previsto dall'art. 7 della legge n. 150 del 2000.
6. Il servizio di controllo interno e' costituito ed
opera in posizione di autonomia presso il gabinetto a norma
dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286.
7. Le segreterie particolari dei Sottosegretari di
Stato svolgono attivita' di supporto alle funzioni dei
medesimi. Sono composte ciascuna da un segretario
particolare e dal capo della segreteria, nominati anche tra
estranei all'amministrazione, nonche' da un numero non
superiore ad otto unita' di dipendenti pubblici. In caso di
attribuzione del titolo di vice Ministro, la relativa
segreteria puo' essere composta da un numero di dipendenti
pubblici non superiore a 24 unita'.
8. Agli uffici di cui al precedente articolo e'
assegnato personale del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e di altre amministrazioni
pubbliche, ivi compreso il personale della scuola, anche in
posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero
massimo di 295 unita', nonche' estranei all'amministrazione
assunti con contratto a tempo determinato in numero non
superiore a 30. Tale personale e' ripartito tra i suddetti
uffici con decreto di natura non regolamentare del
Ministro. Possono essere chiamati a collaborare con i
suddetti uffici anche esperti e consulenti di particolare
professionalita' e specializzazione nelle materie di
competenza del Ministero e in quelle
giuridico-amministrative, con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, nel numero massimo di 30. Il
trattamento economico accessorio e' determinato con decreto
del Ministro ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni. Del gabinetto fa parte un
consigliere diplomatico.
9. I titolari degli uffici di cui al comma 1 sono
nominati direttamente dal Ministro anche tra esperti dotati
di elevata professionalita', estranei
all'amministrazione.".
- Si riporta il testo degli articoli 6, comma 2, 7 e 9
della legge 7 giugno 2000, n. 150:
"2. - Ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito
del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei
limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi
finalizzati alle attivita' di informazione e comunicazione
e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima
applicazione della presente legge, le funzioni di
comunicazione e di informazione al personale che gia' le
svolge.
Art. 7. - 1. L'organo di vertice dell'amministrazione
pubblica puo' essere coadiuvato da un portavoce, anche
esterno all'amministrazione, con compiti di diretta
collaborazione ai fini dei rapporti di carattere
politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il
portavoce, incaricato dal medesimo organo, non puo', per
tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita'
nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa
e delle relazioni pubbliche.
2. Al portavoce e' attribuita una indennita'
determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse
disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna
amministrazione per le medesime finalita'.
Art. 9. - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di
un ufficio stampa, la cui attivita' e' in via prioritaria
indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale
iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione
di personale e' costituita da dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o
fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica
amministrazione in possesso dei titoli individuati dal
regolamento di cui all'art. 5, utilizzato con le modalita'
di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei
limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna
amministrazione per le medesime finalita'.
3. L'ufficio stampa e' diretto da un coordinatore, che
assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla
base delle direttive impartite dall'organo di vertice
dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di
informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza,
chiarezza e tempestivita' delle comunicazioni da fornire
nelle materie di interesse dell'amministrazione.
4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa
non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi
incarichi, attivita' professionali nei settori
radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle
relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere
previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.
5. Negli uffici stampa l'individuazione e la
regolamentazione dei profili professionali sono affidate
alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale
area di contrattazione, con l'intervento delle
organizzazioni rappresentative della categoria dei
giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286:
"3. - Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di
cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio,
operante nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14,
comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di
controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa.
La direzione dell'ufficio puo' essere dal Ministro affidata
anche ad un organo collegiale, ferma restando la
possibilita' di ricorrere, anche per la direzione stessa,
ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi
del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi
di controllo interno operano in collegamento con gli uffici
di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente
una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con
proposte di miglioramento della funzionalita' delle
amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del
Ministro, analisi su politiche e programmi specifici
dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni
e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni
nell'amministrazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 477, come
modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 6 (Disposizione finale). - Sono abrogati il
decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1996,
n. 522, e gli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 4 agosto 1990, n. 419. Per l'attribuzione
di incarichi ad esperti si applica l'art. 7, comma 6, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non possono
derivare effetti di aumento della spesa del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
2-bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del
principio dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore
onere derivante dalla previsione, ai sensi del terzo
periodo del comma 8 dell'art. 2, di trattamenti economici
commisurati a quelli spettanti ai soggetti preposti agli
uffici di cui all'art. 19, comma da 3 a 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' compensato
considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso
la stessa amministrazione, un numero di incarichi di
funzione dirigenziale, anche di livello generale,
equivalente sul piano finanziario.".
- Si riporta il testo dell'art. 19, commi da 3 a 5 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale generale sono conferiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del
ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore
ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).".



 
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