Gazzetta n. 154 del 3 luglio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata dei vini "Trentino". |
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dal Consorzio vini del Trentino, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trentino"; Visto sulla sopracitata richiesta di modifica, il parere favorevole della provincia autonoma di Trento; Ha espresso, nella riunione del 17 aprile 2002, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta, dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate, al Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini d.o.c. Trentino
Art. 1. La denominazione di origine controllata "Trentino" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al titolo I. La denominazione di origine controllata "Trentino", accompagnata dall'appellativo superiore, e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al titolo II. Le sottozone sono regolamentate negli allegati in calce al presente disciplinare e costituiscono parte integrante dello stesso. |
| Art. 2. La denominazione di origine controllata "Trentino" bianco, rosso e kretzer, o rosato e' riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti iscritti nei corrispondenti albi, composti dai seguenti vitigni rispettivamente a bacca di colore bianco e rosso, raccomandati e/o autorizzati per la provincia autonoma di Trento: Bianco: Chardonnay e/o Pinot bianco minimo 80%; Sauvignon, Mu"ller Thurgau, Manzoni bianco, da soli o congiuntamente, in percentuale non superiore al 20%; Rosso: Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon da soli o congiuntamente e Merlot; Kretzer o Rosato: Enantio e/o Schiava e/o Teroldego e/o Lagrein, almeno in coppia, presenti ciascuno in misura non superiore al 70%. La denominazione di origine controllata "Trentino" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: ===================================================================== a frutto bianco | a frutto rosso ===================================================================== Chardonnay; |Moscato rosa (localmente detto delle rose); Moscato giallo; |Cabernet; Mu"ller Thurgau; |Cabernet franc; Nosiola; |Cabernet Sauvignon; Pinot bianco; |Lagrein (rubino o rosato); Pinot grigio; |Marzemino; Riesling italico; |Merlot; Riesling (renano); |Pinot nero; Sauvignon; |Rebo; Traminer aromatico; |
e' riservata ai vini ottenuti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno; possono concorrere per il restante 15% uve di colore analogo, appartenenti alla medesima denominazione "Trentino", con esclusione delle varieta' Moscato rosa, Moscato giallo e Traminer aromatico. La denominazione di origine controllata "Trentino" Vino Santo e' riservata al vino ottenuto da uve della varieta' di vite Nosiola per almeno l'85%. La vinificazione delle uve destinate alla produzione del "Trentino" Vino Santo deve avvenire dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento su graticci con i tradizionali metodi naturali, onde assicurare al vino derivato un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo non inferiore al 16%. Tale vino puo' essere immesso al consumo a decorrere dal 1 novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve. La denominazione di origine controllata "Trentino" con la specificazione di due vitigni, e' riservata al vino ottenuto dal taglio di mosti o vini, di colore analogo, delle varieta' di vite di seguito elencate: a frutto bianco: Chardonnay; Pinot bianco; Pinot grigio; Sauvignon; a frutto rosso: Cabernet (franc o Sauvignon); Merlot; Lagrein. Il vino cosi' ottenuto deve derivare integralmente dai due vitigni indicati. La varieta' che concorre in misura minore deve rappresentare almeno il 25% del totale e nella designazione e presentazione del prodotto la sua indicazione deve seguire il nome della varieta' prevalente. |
| Art. 3. Le uve destinate alla produzione di vini a denominazione di origine controllata "Trentino" e "Trentino" Superiore devono essere prodotte nei vigneti ubicati nei terreni ricadenti nei comuni amministrativi di: Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Bleggio inferiore, Bleggio superiore, Borgo Valsugana, Brentonico, Calavino, Caldonazzo, Calliano, Carzano, Castelnuovo, Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano, Dorsino, Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Grumes, Isera, Ivano Fracena, Lasino, Lavis, Levico, Lisignano, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave S. Rocco, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto, Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Roncegno, Rovere' della Luna, Rovereto, S. Michele all'Adige, Scurelle, Segonzano, Spera, Stenico, Storo, Strigno, Telve, Telve di sopra, Tenna, Tenno, Terlago, Terragnolo, Ton, Trambileno, Trento, Valda, Vallarsa, Vezzano, Villa Agnedo, Villa Lagarina, Volano, Zambana nella provincia autonoma di Trento. Le uve destinate alla produzione del "Trentino" Vino Santo debbono essere prodotte nei territori amministrativi dei comuni di: Arco, Calavino, Cavedine, Drena, Dro, Lasino, Nago-Torbole, Padergnone, Riva del Garda, Tenno e Vezzano. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione controllata "Trentino" Marzemino debbono essere prodotte nei territori amministrativi dei comuni di: Ala, Aldeno, Avio, Besenello, Calliano, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Rovereto, Villa Lagarina, Volano. |
| Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini della iscrizione all'albo previsto dall'art. 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura, esposizione ed altitudine. I sesti d'impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura e le pratiche colturali devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica forzatura; e' tuttavia ammessa l'irrigazione come pratica di soccorso. Per i nuovi impianti ed reimpianti e' previsto un numero minimo di 2.500 ceppi per ettaro. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto a coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati per ciascuna varieta' di vite e deve inoltre assicurare, per ogni tipologia di vino i titoli alcolometrici volumici minimi naturali come appresso indicati:
===================================================================== | Produzione | Produzione | |massima vino DOC| massima uva per | Titolo alcolom. | per ettaro | ettaro | volumico minimo | (ettolitri) | (tonnellate) |naturale (% vol.) ===================================================================== Trentino bianco | 105 | 15 | 10,5 --------------------------------------------------------------------- Trentino rosso | 98 | 14 | 10,5 --------------------------------------------------------------------- Trentino kretzer| | | o rosato | 105 | 15 | 10,0 --------------------------------------------------------------------- Trentino | | | Chardonnay | 105 | 15 | 10,5 --------------------------------------------------------------------- Trentino Moscato| | | giallo | 84 | 12 | 10,5 --------------------------------------------------------------------- Trentino Moscato| | | rosa | 48 | 8 | 15,0 --------------------------------------------------------------------- Trentino Mu"ller| | | Thurgau | 98 | 14 | 10,0 --------------------------------------------------------------------- Trentino Nosiola| 98 | 14 | 10,0 --------------------------------------------------------------------- Trentino Pinot | | | bianco | 105 | 15 | 10,5 --------------------------------------------------------------------- Trentino Pinot | | | grigio | 98 | 14 | 10,5 --------------------------------------------------------------------- Trentino | | | Riesling italico| 105 | 15 | 10,5 --------------------------------------------------------------------- Trentino | | | Riesling | | | (renano) | 98 | 14 | 10,5 --------------------------------------------------------------------- Trentino | | | Traminer | | | aromatico | 98 | 14 | 11,0 --------------------------------------------------------------------- Trentino | | | Sauvignon | 98 | 14 | 10,5 --------------------------------------------------------------------- Trentino | | | Cabernet | 91 | 13 | 10,5 --------------------------------------------------------------------- Trentino | | | Cabernet franc | 91 | 13 | 10,5 --------------------------------------------------------------------- Trentino | | | Cabernet | | | Sauvignon | 91 | 13 | 10,5 --------------------------------------------------------------------- Trentino Lagrein| 98 | 14 | 10,5 --------------------------------------------------------------------- Trentino | | | Marzemino | 91 | 13 | 10,5 --------------------------------------------------------------------- Trentino Merlot | 105 | 15 | 10,5 --------------------------------------------------------------------- Trentino Pinot | | | nero | 84 | 12 | 11,0 --------------------------------------------------------------------- Trentino Rebo | 98 | 14 | 10,5 --------------------------------------------------------------------- Trentino Vino | | | Santo | 42 | 14 | 16,0
Su detti limiti di resa di uva ad ettaro e' ammessa una tolleranza massima del 20% non avente diritto alla denominazione di origine controllata. L'eventuale superamento del limite del 20% sopra indicato comporta la rinuncia alla denominazione di origine controllata per l'intera partita. La provincia autonoma di Trento, con proprio decreto, sentito il Consorzio di tutela dei vini del Trentino, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' modificare i limiti massimi di produzione di uva per ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve sopra indicate. |
| Art. 5. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio della provincia di Trento. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta delle ditte interessate, consentire che la vinificazione possa avvenire anche nella provincia di Bolzano e nei comuni di Brentino Belluno e Dolce' in provincia di Verona, purche' tali ditte dimostrino che la suddetta pratica sia di uso tradizionale e costante. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. E' consentita l'aggiunta di mosti o vini di colore analogo, esclusi quelli ottenuti dalle varieta' Moscato rosa, Moscato giallo e Traminer aromatico, anche di annate diverse, appartenenti alla medesima denominazione "Trentino", nel limite massimo del 15% comprensivo delle eventuali aggiunte di uve previste nell'art. 2. Le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale sono consentite secondo le vigenti norme comunitarie e nazionali con esclusione della tipologia Moscato rosa. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al: 30% per il Trentino Vino Santo; 60% per il Trentino Moscato rosa; 70% per le rimanenti tipologie di prodotto. Qualora la resa superi i detti limiti, ma non oltre, rispettivamente, il 35%, il 65% e il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre questi limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Il vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Lagrein puo' essere designato o presentato con la specificazione del colore rubino (o dunkel), oppure rosato (o kretzer), in relazione al tipo di prodotto ottenuto dalla vinificazione. |
| Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" all'atto della loro immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Bianco: colore: giallo paglierino; odore: gradevole, fine; sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidifa' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 16,0 g/l; Rosso: colore: rosso rubino intenso; odore: gradevole, etereo; sapore: secco, pieno, armonico, lievemente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11, 50% vol.., acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto secco netto minimo: 22,0 g/l; Kretzer o rosato: colore: rosato, rubino, chiaro; odore: delicato, gradevole; sapore: fresco, morbido, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto secco netto minimo: l 7,0 g/l; Chardonnay: colore: giallo paglierino; odore: delicato, gradevole, caratteristico; sapore: secco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 16,0 g/l; Moscato giallo: colore: giallo paglierino, talvolta dorato; odore: aromatico, caratteristico; sapore: delicato di moscato, talvolta dolce e alcolico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 17,0 g/l; Moscato rosa (o delle rose): colore: da cerasuolo a rosso rubino; odore: delicato, gradevole, speziato; sapore: dolce, pieno, gradevole, talvolta alcolico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 23,0 g/l; Mu"ller Thurgau: colore: giallo paglierino con riflessi verdolini; odore: delicato, lievemente aromatico; sapore: asciutto, fresco, fruttato, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 16,0 g/l; Nosiola: colore: giallo paglierino; odore: delicato, caratteristico; sapore: secco, sapido, lievemente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 16,0 g/l; Pinot bianco: colore: giallo paglierino; odore: delicato, fine, caratteristico; sapore: secco, lievemente amarognolo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 16,0 g/l; Pinot grigio: colore: giallo paglierino, oppure ramato; odore: gradevole, caratteristico; sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto secco netto minimo: 16,0 g/l; Riesling italico: colore: giallo paglierino chiaro, verdolino; odore: gradevole, caratteristico; sapore: secco, piacevolmente acidulo, fruttato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 16,0 g/l; Riesling (renano): colore: giallo paglierino tendente al verdognolo; odore: delicato con aroma caratteristico; sapore: asciutto, piacevolmente acidulo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l;; estratto secco netto minimo: 17,0 g/l; Sauvignon: colore: giallo paglierino tendente al verdognolo; odore: gradevole, caratteristico; sapore: asciutto, sapido, con aroma caratteristico;; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 17,0 g/l; Traminer aromatico: colore: giallo paglierino tendente al dorato; odore: aromatico, intenso, caratteristico; sapore: asciutto o abboccato, aromatico, fine, delicato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto secco netto minimo: 17,0 g/l; Bianco da due varieta' di vite: colore: giallo paglierino;; odore: gradevole, fine;; sapore: asciutto, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: l l,00% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 17,0 g/l; Cabernet: colore: rosso rubino intenso; odore: leggermente erbaceo, etereo; sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto secco netto minimo: 22,0 g/l; Cabernet franc: colore: rosso rubino intenso; odore: gradevolmente erbaceo, etereo; sapore: secco, armonico, pieno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto secco netto minimo: 22,0 g/l; Cabernet Sauvignon: colore: rosso rubino; odore: etereo, gradevole, leggermente erbaceo; sapore: secco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto secco netto minimo: 22,0 g/l; Lagrein: colore: rosato chiaro (kretzer) o rubino (dunkel); odore: fruttato, caratteristico; sapore: asciutto, vellutato, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto secco netto minimo: 20,0 g/l (rubino/dunkel), 19,0 g/l (rosato/kretzer); Marzemino: colore: rosso rubino; odore: caratteristico ed accentuato; sapore: secco, pieno, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto secco netto minimo: 20,0 g/l; Merlot: colore: rosso rubino; odore: caratteristico ed accentuato; sapore: secco, pieno, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto secco netto minimo: 22,0 g/l; Pinot nero: colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: delicato, gradevole, caratteristico; sapore: secco, pieno, piacevolmente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto secco netto minimo: 21,0 g/l; Rebo: colore: rosso rubino; odore: gradevole ed accentuato; sapore: secco, gradevole, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto secco netto minimo: 20,0 g/l; Vino Santo: colore: giallo dorato tendente all'ambrato; odore: gradevole, armonico, fine, delicato; sapore: piacevolmente dolce, di passito; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol., di cui almeno l0,00% vol. svolti; acidita' totale minima: 6,0 g/l; estratto secco netto minimo: 22,5 g/l; Rosso da due varieta' di vite: colore: rosso rubino; odore: etereo, gradevole, caratteristico; sapore: secco, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto secco netto minimo: 22,0 g/l. Qualora vinificati o invecchiati in botti di legno, i vini, sia bianchi che rossi, possono presentare il caratteristico sentore di legno. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare con proprio decreto i limiti minimi per l'acidita' totale e l'estratto secco netto minimo. |
| Art. 7. La denominazione di origine controllata "Trentino" con la specificazione della varieta' di vitigno Moscato giallo e Moscato rosa puo' essere utilizzato per designare il vino liquoroso ottenuto da mosto di uve o da vino proveniente dalle uve della corrispondente varieta' di vite ed avente titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo almeno, del 10,5%, ferme restando le altre condizioni previste dal presente disciplinare di produzione. Le operazioni di elaborazione per la produzione del vino liquoroso devono essere effettuate in stabilimenti siti nella zona di vinificazione di cui al precedente art. 5. |
| Art. 8. I vini a denominazione di origine controllata "Trentino": bianco, rosso, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling (renano), Sauvignon, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero, Lagrein, Kretzer o rosato e Marzemino provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dello 0,5% superiore a quella prevista dal precedente art. 5 e siano ammessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dello 0,5% superiore a quella prevista dal precedente art. 6, possono riportare in etichetta la menzione "riserva", qualora abbiano superato un periodo di invecchiamento di almeno un anno per i vini bianchi e di due anni per i vini rossi. Il periodo di invecchiamento per i vini di cui sopra decorre dal 1 novembre dell'annata di produzione delle uve. Per tutti i vini recanti la menzione "riserva" e' obbligatorio riportare nell'etichettatura l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" rosso, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero e Lagrein (rubino) possono essere immessi al consumo a decorrere dal 1 marzo dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve. |
| Art. 9. I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma "bordolese" o "renana" o "borgognotta" o "champagnotta" di capacita' non superiore a litri 5 senza alcun vincolo colorimetrico. L'abbigliamento delle bottiglie deve essere quello di uso tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino di qualita' con chiusura costituita da tappo di sughero o da tappo a raso bocca in sostanza inerte. La chiusura con tappo a vite e' ammessa unicamente per le bottiglie di contenuto non superiore a 0,375 litri. I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" Moscato giallo e Moscato rosa, anche della tipologia "liquoroso", possono essere immessi al consumo nelle caratteristiche e tradizionali bottiglie ad anforetta di tipo analogo alla "Bocksbeutel". |
| Art. 10. Per i prodotti derivanti dalle superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata "Trentino" e' consentita la scelta vendemmiale tra le denominazioni: "Trento", "Valdadige", "Casteller" e "Caldaro" qualora fra loro compatibili in base alla coincidenza territoriale ed alla composizione varietale dei vigneti. I produttori interessati hanno facolta' di optare per le denominazioni su indicate a condizione che vengano rispettate le prescrizioni contenute nelle norme vigenti. |
| Art. 11. E' consentito utilizzare indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, localita', dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992. Nell'etichettatura dei vini "Trentino" e' ammessa la menzione "vigna" purche' il prodotto cosi' designato provenga dalla superficie vitata corrispondente al toponimo indicato e siano osservate le condizioni di cui alle norme vigenti. |
| Art. 12. Alla denominazione di origine controllata "Trentino" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "selezionato", "vecchio" e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. |
| Art. 13. La denominazione di origine controllata "Trentino" accompagnata dall'appellativo superiore e' riservata ai vini delle tipologie: ===================================================================== bianco | rosso ===================================================================== Chardonnay |Cabernet franc Pinot bianco |Cabernet Sauvignon Pinot grigio |Cabernet (Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon) Nosiola |Merlot Mu"ller Thurgau |Lagrein Sauvignon |Marzemino Riesling |Pinot nero Traminer aromatico |Moscato rosa (localmente detto delle rose) Moscato giallo |Rebo Vino Santo | Vendemmia tardiva |
che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti negli articoli successivi. Di seguito la denominazione di origine controllata "Trentino" accompagnata dall'appellativo "superiore", sara' indicata con l'espressione "Trentino" superiore. |
| Art. 14. I vini "Trentino" superiore che non recano l'indicazione del vitigno devono essere ottenuti dalle seguenti varieta' di vite derivati dalle uve dei vitigni rispettivamente a bacca di colore bianco e rosso raccomandati e autorizzati per la provincia autonoma di Trento e previsti nei corrispondenti albi dei vigneti delle zone di produzione di cui al presente disciplinare: Bianco: Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio per almeno l'85%, possono concorrere per il rimanente 15% i vitigni Manzoni bianco, Riesling, Sauvignon, Traminer aromatico da soli o congiuntamente; Rosso: Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Merlot per almeno l'85%, possono concorrere per il rimanente 15% i vitigni Lagrein e Rebo da soli o congiuntamente; Vino Santo: Nosiola per almeno l'85%; possono concorrere per l'eventuale differenza altre varieta' a frutto bianco, di cui all'art. 13, ad eccezione del Traminer aromatico e del Moscato giallo. I vini "Trentino" superiore con la specificazione di uno dei vitigni di cui all'art. 13 devono essere ottenuti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno; possono concorrere per il rimanente 15% uve, mosti o vini di varieta' di vite di colore analogo, indicate all'art. 13, appartenenti alla "Trentino" superiore, ad eccezione dei vitigni Traminer aromatico, Moscato giallo e Moscato rosa. |
| Art. 15. La zona di produzione dei vini "Trentino" superiore e' quella indicata all'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trentino". I vigneti idonei alla produzione dei vini "Trentino" superiore devono, rispondere ai seguenti requisiti previsti per le corrispondenti varieta' di vite: Chardonnay e Pinot bianco: terreni alluvionali ben drenati, terreni alle pendici della montagna o di media collina limitatamente alle zone meno precoci; per le pendici delle montagne e la collina medio-alta, comprese tra i 250 ed i 500 m s.l.m., limitatamente alle zone con buona esposizione; Pinot grigio: terreni di fondovalle o sulle pendici dei monti o su terreni di media collina posti ad un'altitudine non superiore ai 450 m s.l.m.; Moscato giallo: zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari ben esposte, inferiori ai 350 m di quota; Nosiola: zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari ben esposte, inferiori ai 500 m di quota; Müller Thurgau: terreni sulle pendici dei monti o collinari dotati di esposizione ottimale, posti ad un'altitudine non inferiore a 350 m s.l.m.; Sauvignon: zone pedemontane o sulle pendici delle montagne o collinari dotate di buona esposizione, poste ad un'altitudine inferiore ai 500 m s.l.m.; Riesling (renano): zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari dotate di buona esposizione non superiori ai 500 m s.l.m.; Traminer aromatico: zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari ben esposte non superiori ai 450 m s.l.m.; Cabernet Sauvignon e Cabernet franc: zone precoci pedemontane o di collina inferiori ai 300 metri d'altitudine, ben esposte e in terreni strutturati; Merlot e Rebo: terreni alluvionali ben drenati, zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari inferiori ai 350 m s.l.m.; Lagrein: terreni alluvionali ben drenati o sulle pendici dei monti o colline ben esposte, in terreni sciolti e ad un'altitudine non superiore ai 400 m s.l.m.; Marzemino: terreni alluvionali ben drenati, zone pedemontane o sulle pendici dei monti o collinari inferiori ai 380 m s.l.m.; Pinot nero: nelle aree pedemontane o di collina limitatamente alle zone meno precoci; per le pendici dei monti e le colline, comprese tra i 250 e 500 m s.l.m., limitatamente alle zone con buona esposizione; oltre i 500 metri di quota nei soli versanti esposti a sud; Moscato rosa: nelle zone pedemontane, sulle pendici dei monti o collinari ben esposte, inferiori ai 600 m s.l.m. La zona di produzione del vino "Trentino" superiore Vino Santo e' limitata ai vigneti ubicati nelle posizioni vocate rientranti nei comuni di: Calavino, Cavedine, Lasino, Padergnone, Vezzano in provincia di Trento. |
| Art. 16. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Trentino" superiore devono essere atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita' previste dal presente disciplinare di produzione. I sesti di impianto, le forme di allevamento (a pergola o a parete verticale) e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente in uso nella zona di produzione o, comunque, atti ad assicurare alle uve e ai vini le loro peculiari caratteristiche qualitative. Nei nuovi impianti e nei reimpianti deve essere data preferenza all'introduzione di forme di allevamento a parete verticale con una densita' minima di 4.000 ceppi per ettaro; nei casi in cui sussistono fondate motivazioni tecniche, puo' essere mantenuta la tradizionale forma di allevamento a pergola semplice con una densita' minima di 3.500 ceppi per ettaro. E' vietata ogni pratica di forzatura; l'irrigazione e' consentita come intervento di soccorso. La produzione massima di uva e vino per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati per ciascuna varieta' di vite o tipologia e deve inoltre assicurare i titoli alcolometrici volumici minimi naturali appresso indicati:
===================================================================== | Produzione | Produzione | |massima vino DOC| massima uva per | Titolo alcolom. | per ettaro | ettaro | volumico minimo | (ettolitri) | (tonnellate) |naturale (% vol.) ===================================================================== Trentino | | | superiore bianco| 70 | 10 | 11,5 --------------------------------------------------------------------- Trentino | | | superiore rosso | 63 | 9 | 11,5 --------------------------------------------------------------------- Trentino | | | superiore | | | Chardonnay | 70 | 10 | 11,5 --------------------------------------------------------------------- Trentino | | | superiore Pinot | | | bianco | 70 | 10 | 11 --------------------------------------------------------------------- Trentino | | | superiore Pinot | | | grigio | 70 | 10 | 11,5 --------------------------------------------------------------------- Trentino | | | superiore | | | Nosiola | 84 | 12 | 10,5 --------------------------------------------------------------------- Trentino | | | superiore | | | Mu"ller Thurgau | 84 | 12 | 10,5 --------------------------------------------------------------------- Trentino | | | superiore | | | Sauvignon | 70 | 10 | 11,5 --------------------------------------------------------------------- Trentino | | | superiore | | | Riesling | 70 | 10 | 11 --------------------------------------------------------------------- Trentino | | | superiore | | | Traminer | | | aromatico | 70 | 10 | 11,5 --------------------------------------------------------------------- Trentino | | | superiore | | | Moscato giallo | 70 | 10 | 10,5 --------------------------------------------------------------------- Trentino | | | superiore Vino | | | Santo | 36 | 12 | 18* --------------------------------------------------------------------- Trentino | | | superiore | | | Cabernet franc | 63 | 9 | 11,5 --------------------------------------------------------------------- Trentino | | | superiore | | | Cabernet | | | Sauvignon | 63 | 9 | 11,5 --------------------------------------------------------------------- Trentino | | | superiore | | | Cabernet | 63 | 9 | 11,5 --------------------------------------------------------------------- Trentino | | | superiore Merlot| 63 | 9 | 11,5 --------------------------------------------------------------------- Trentino | | | superiore | | | Lagrein | 63 | 9 | 11,5 --------------------------------------------------------------------- Trentino | | | superiore | | | Marzemino | 70 | 10 | 11,5 --------------------------------------------------------------------- Trentino | | | superiore Rebo | 63 | 9 | 11,5 --------------------------------------------------------------------- Trentino | | | superiore Pinot | | | nero | 56 | 8 | 11,5 --------------------------------------------------------------------- Trentino | | | superiore | | | Moscato rosa | 36 | 6 | 15
* Titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve dopo l'appassimento. Su detti limiti di resa di uva ad ettaro e' ammessa una tolleranza massima del 10% non avente diritto all'appellativo "superiore". L'eventuale superamento dei limiti di resa sopra indicati, oppure il mancato raggiungimento della prescritta gradazione zuccherina minima, comportano la rinuncia all'appellativo "superiore" per l'intera partita; ove ne sussistano le condizioni la produzione puo' tuttavia rientrare nella denominazione di origine controllata "Trentino". Le uve da porre ad appassimento per la produzione del vino "Trentino" superiore Vino Santo devono derivare, a seguito della tradizionale cernita di grappoli operata nel vigneto, da superfici iscritte all'Albo dei vigneti del vino "Trentino" superiore Nosiola. Il quantitativo massimo di uva da porre ad appassimento per la produzione del vino "Trentino" superiore Vino Santo non deve superare la produzione massima di 12 tonnellate di uva per ettaro; gli eventuali quantitativi, entro la resa massima sopra indicata, non utilizzati per la produzione del "Trentino" superiore Vino Santo possono essere classificati "Trentino" superiore Nosiola. |
| Art. 17. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore: al 30% per il "Trentino" superiore Vino Santo; al 60% per il "Trentino" superiore Moscato rosa; al 70% per le rimanenti tipologie enologiche e di vitigno. Qualora la resa superi detti limiti, ma non oltre il 5%, l'eccedenza non ha diritto all'appellativo "superiore"; oltre questi limiti il diritto all'appellativo "superiore" decade per tutto il prodotto. La vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino "Trentino" superiore Vino Santo deve avvenire dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento sui graticci con i tradizionali metodi naturali, da concludersi non prima del 1 marzo successivo alla raccolta. Nell'elaborazione del "Trentino" superiore Vino Santo non e' ammessa la pratica enologica dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale. Le operazioni di appassimento, vinificazione e invecchiamento obbligatorio del vino "Trentino" superiore Vino Santo devono essere effettuate all'interno dei comuni ricadenti nella zona di produzione delle uve delimitata all'art. l5, ultimo comma, del presente disciplinare. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio delle rimanenti tipologie dei vini "Trentino" superiore devono essere effettuate esclusivamente nell'intero territorio della provincia di Trento. Prima di essere immessi al consumo, i vini "Trentino" superiore devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno: 4 mesi per i vini delle tipologie Müller Thurgau, Nosiola e Moscato giallo; 10 mesi per le tipologie Marzemino, Moscato rosa e per quelle designate con nomi di vitigni a frutto bianco diversi di quelli di cui al punto precedente; 12 mesi per i vini delle tipologie: "bianco" e Pinot nero; 22 mesi per i vini delle tipologie "rosso", Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Cabernet, Merlot, Lagrein e Rebo; 48 mesi per il Vino Santo. Il periodo di invecchiamento di cui sopra decorre dal 1 novembre dell'anno di raccolta delle uve per tutte le tipologie di prodotto ad eccezione del Vino Santo per il quale il periodo di invecchiamento decorre dal 1 maggio dell'anno successivo alla raccolta. E' consentita l'aggiunta, a scopo migliorativo, di vini "Trentino" superiore, di annate diverse da quella indicata, nella misura massima del 15%. |
| Art. 18. I vini "Trentino" superiore, all'atto della loro immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Bianco: colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a medio-bassa intensita'; odore: gradevole, fine, talvolta lievemente aromatico e speziato; sapore: asciutto, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20,0 g/l; Rosso: colore: rosso rubino, da media ad alta intensita', tendente al granato con l'invecchiamento; odore: gradevole, etereo; sapore: secco, pieno, armonico, lievemente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 25,0 g/l; Chardonnay: colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdi, da bassa a medio-bassa intensita'; odore: delicato, gradevole, fruttato-floreale, caratteristico; sapore: secco, morbido, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 19,0 g/l; Pinot bianco: colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdi, da bassa a medio-bassa intensita'; odore: delicato, fine, fruttato, leggermente speziato, caratteristico; sapore: secco, lievemente amarognolo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 19,0 g/l; Pinot grigio: colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi aranciati o ramato, da bassa a medio-bassa intensita'; odore: gradevole, caratteristico; sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 19,0 g/l; Nosiola: colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a medio-bassa intensita'; odore: delicato, fruttato-floreale, leggermente speziato, caratteristico; sapore: secco, sapido, lievemente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 19,0 g/l; Mu"ller Thurgau: colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a medio-bassa intensita'; odore: delicato, lievemente aromatico, talvolta con note vegetali; sapore: asciutto, fresco, fruttato, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 19,0 g/l; Sauvignon: colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a medio-bassa intensita'; odore: gradevole, caratteristico; sapore: asciutto, sapido, con aroma caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 19,0 g/l; Riesling: colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a medio-bassa intensita'; odore: delicato, con aroma caratteristico; sapore: asciutto, piacevolmente acidulo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 19,0 g/l; Traminer aromatico: colore: da giallo paglierino a giallo oro, di media intensita'; odore: aromatico, intenso, caratteristico, talvolta speziato; sapore: asciutto o abboccato, aromatico, fine, delicato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 19,0 g/l; Moscato giallo: colore: da giallo paglierino a giallo dorato, da bassa a medio-bassa intensita'; odore: aromatico, caratteristico, talvolta con leggere note vegetali; sapore: delicato di moscato, talvolta dolce e alcolico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 19,0 g/l; Cabernet franc: colore: rosso rubino, da media ad alta intensita', tendente al granato con l'invecchiamento; odore: gradevolmente erbaceo, etereo; sapore: secco, armonico, pieno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 25,0 g/l; Cabernet Sauvignon: colore: rosso rubino, da media ad alta intensita', tendente al granato con l'invecchiamento; odore: etereo, gradevole, leggermente erbaceo; sapore: secco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 25,0 g/l; Cabernet: colore: rosso rubino, da media ad alta intensita', tendente al granato con l'invecchiamento; odore: leggermente erbaceo, etereo; sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,50 g/l; estratto secco netto minimo: 25,0 g/l; Merlot: colore: rosso rubino, da media ad alta intensita', tendente al granato con l'invecchiamento; odore: caratteristico e accentuato; sapore: secco, pieno, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 25,0 g/l; Lagrein: colore: rosso rubino con riflessi violacei, da media ad alta intensita'; odore: fruttato, caratteristico, talvolta appena vegetale e speziato; sapore: asciutto, vellutato, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 25,0 g/l; Marzemino: colore: rosso rubino con riflessi violacei, da media ad alta intensita'; odore: caratteristico e accentuato, fruttato, talora appena vegetale; sapore: secco, pieno, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 24,0 g/l; Rebo: colore: rosso rubino con riflessi violacei, da media ad alta intensita'; odore: fruttato, gradevole e accentuato; sapore: secco, gradevole, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 25,0 g/l; Pinot nero: colore: rosso granato, talvolta con riflessi aranciati, da bassa a media intensita'; odore: delicato, gradevole, caratteristico; sapore: secco, pieno, piacevolmente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 24,0 g/l; Moscato rosa (o delle rose): colore: rosso granato, talvolta con riflessi aranciati, da bassa a media intensita'; odore: delicato, gradevole, aromatico; sapore: dolce, pieno, gradevole, talvolta alcolico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: l5,00% vol., di cui almeno 11,00% vol. svolti; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 23,0 g/l; Vino Santo: colore: da giallo ambrato intenso a bruno, talvolta con riflessi aranciati, da medio alta ad alta intensita'; odore: gradevole, armonico, fine, delicato; sapore: piacevolmente dolce, di passito; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol. di cui almeno 11,00 % vol. svolti; acidita' totale minima: 6,0 g/l; estratto secco netto minimo: 26,0 g/l. Qualora vinificati o invecchiati in recipienti di legno, i vini, sia bianchi che rossi, possono presentare il caratteristico sentore di legno. |
| Art. 19. La menzione "Trentino" superiore vendemmia tardiva e' riservata ai vini ottenuti dalle uve delle varieta' di vite: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Mu"ller Thurgau, Sauvignon, Traminer aromatico, Nosiola, Manzoni bianco, da sole o congiuntamente, o Moscato rosa sottoposte a parziale appassimento naturale sulla vite. La menzione "vendemmia tardiva" con la specificazione facoltativa di uno dei vitigni sopra elencati, e' riservata ai vini ottenuti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere nella misura massima del 15% eventuali altre varieta' di vite a frutto bianco raccomandate o autorizzate per la provincia di Trento. Ferme restando le rese ad ettaro previste nell'art. l6 della presente regolamentazione del "Trentino" superiore, le uve destinate all'ottenimento dei vini "Trentino" superiore vendemmia tardiva non possono superare la resa di 50 ettolitri di vino ad ettaro e devono assicurare un contenuto zuccherino minimo pari a 250 grammi/litro. I vini "Trentino" superiore vendemmia tardiva all'atto della immissione al consumo devono presentare le seguenti caratteristiche: colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, piu' o meno intenso, oppure rosso granato, talvolta con riflessi, per il Moscato rosa (o delle rose); odore: delicato, caratteristico, talora speziato; sapore: amabile o dolce, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di cui almeno 11,00% vol svolti; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto secco netto minimo: 23,0 g/l. Per i vini del presente articolo non e' ammessa l'aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati. I vini Trentino superiore vendemmia tardiva devono essere sottoposti ad un periodo di affinamento di 12 mesi, decorrente dal 1 novembre dell'anno di raccolta. |
| Art. 20. Al "Trentino" superiore e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. L'utilizzo di indicazioni geografiche o toponomastiche e' consentito limitatamente ai nomi delle sottozone riconosciute dal disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trentino" e compatibilmente con quanto previsto dalla specifica regolamentazione delle singole sottozone. E' consentita l'indicazione del termine "vigna" accompagnato dal relativo toponimo, purche' il prodotto cosi' designato provenga esclusivamente dalla superficie vitata corrispondente ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Al vino "Trentino" superiore e' obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. |
| Art. 21. I vini "Trentino" superiore devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro, di forma tradizionale, di capacita' non superiore a litri 5. I vini Moscato giallo e Moscato rosa, anche della tipologia "vendemmia tardiva", possono essere immessi al consumo nelle caratteristiche e tradizionali bottiglie ad anforetta di tipo analogo alla "Bocksbeutel". La chiusura deve essere costituita dal tappo a raso bocca in sughero. |
| Art. 22. Per i prodotti derivanti dalle superfici vitate iscritte all'albo dei vigneti della "Trentino" superiore e' consentita la scelta vendemmiale e l'eventuale successiva scelta di cantina a favore delle denominazioni di origine controllate o delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute per la provincia di Trento, ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Ai fini della utilizzazione della "Trentino" superiore le partite di vino devono essere sottoposte, nella fase immediatamente precedente all'imbottigliamento, ad una analisi chimico-fisica ed organolettica secondo le norme vigenti. |
| Allegato 1
Sottozona "Sorni"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Trentino" con la specificazione della sottozona "Sorni", e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente allegato; per quanto in esso non espressamente previsto si applicano le norme di cui al titolo I.
Art. 2.
La denominazione di origine controllata "Trentino" con la specificazione della sottozona "Sorni" e' riservata ai vini derivati dalle uve dei vitigni rispettivamente a bacca di colore bianco e rosso raccomandati e autorizzati per la provincia autonoma di Trento e previsti nei corrispondenti albi dei vigneti delle zone di produzione di cui al presente disciplinare: bianco: per i vini ottenuti dai vitigni Nosiola, Mu"ller Thurgau, Silvaner verde, Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay, da soli o congiuntamente; rosso: per i vini ottenuti dai vitigni Teroldego, Schiava (Schiava gentile, Schiava grigia, Schiava grossa) e Lagrein, da soli o congiuntamente.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Trentino" della sottozona "Sorni" devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende parte dei comuni di Lavis (di cui la frazione Sorni), Giovo e San Michele all'Adige, siti in provincia di Trento. Tale zona e' cosi delimitata: partendo a nord dall'incrocio del confine comunale Lavis S. Michele con la ferrovia del Brennero (quota 205), il limite prosegue verso sud, fino al km 391 della strada statale n. 12. Di qui, seguendo il fondale del torrente Tratta, risale verso est fino all'incrocio di questo con la strada provinciale del vino. Poi, seguendo la strada comunale per il Maso Spon, raggiunge in localita' "Ciaresara", il sentiero che collega i Masi "Tratta", "Clinga" e "Furli" (sul lato est) fino al raccordo con la provinciale della Val di Cembra che percorre fino al km 1,100. Di qui prosegue in discesa, lungo il confine comunale fino al torrente Avisio, per seguire lo stesso verso nord-est fino alla quota di 275 da dove sale verso nord-ovest fino alla provinciale della Val di Cembra e precisamente al km 3,500. Dal km 3,500 la linea di delimitazione, segue la strada provinciale della Val di Cembra fino all'abitato di Mosana, indi in rettilineo, sale alla quota 561 alla "Croce" deviando verso nord-est lungo la strada comunale, passa per i masi Roncador, Serci e Fontanelle, indi seguendo il margine della foresta dei pini raggiunge, al "Cross Ross", la mulattiera della "Vie Rosse" che segue verso nord toccando le quote 644, 694, 704, 688 e 619 e quindi fino al confine comunale tra Giovo e S. Michele, che, scendendo verso la valle, segue fino al "Maso Centofinestre". Da tale punto la linea di delimitazione prosegue deviando verso sud sempre lungo il confine di comune fino alla Valletta e da quota 400, raggiunge, a valle, verso ovest la quota 255, presso il "Centro del Legno", indi deviando verso nord e poi verso ovest, raggiunge la vecchia sede della nazionale del Brennero (ora strada provinciale) che percorre verso sud fino al confine comunale di Lavis, fino a raggiungere quota 205, punto da dove la delimitazione ha avuto inizio.
Art. 4.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto a coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati e deve inoltre assicurare i titoli alcolometrici volumici minimi naturali appresso indicati:
===================================================================== | Produzione max | Titolo alcolom. | Produzione max | uva per ettaro | volum. minimo | vino per ettaro | (tonn.) |naturale (% vol) | (hl) ===================================================================== "Trentino" Sorni| | | bianco | 14 | 10,5 | 98 --------------------------------------------------------------------- "Trentino" Sorni| | | rosso | 14 | 10,5 | 98
Su detti limiti di resa in uva del vigneto e' ammessa una tolleranza massima del 20% non avente diritto alla denominazione di origine controllata.
Art. 5.
I vini a denominazione di origine controllata "Trentino" con la specificazione della sottozona "Sorni", all'atto della loro immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Sorni" bianco: colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli; odore: gradevole, delicato; sapore: fresco, armonico, talvolta morbido; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 4,50 g/l; estratto secco netto minimo: 17,0 g/l; "Sorni" rosso: colore: rosso rubino; odore: etereo, delicato; sapore: secco, armonico; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
Art. 6.
Nell'etichettatura dei vini di cui al presente allegato, l'indicazione del nome della sottozona "Sorni", seguita dall'indicazione della tipologia bianco o rosso, puo' essere sostituita, rispettivamente, dalle diciture "Bianco dei Sorni" e "Rosso dei Sorni". |
| Allegato 2
Sottozona "Isera" o "d'Isera"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dall'appellativo "superiore" e con la specificazione della sottozona "Isera" o "d'Isera", e' riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente allegato; per quanto in esso non espressamente previsto si applicano le norme di cui al titolo II.
Art. 2.
La denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dall'appellativo "superiore" e con la specificazione della sottozona "Isera" o "d'Isera", e' riservata al vino ottenuto dall'uva Marzemino gentile prodotta in vigneti ubicati nella zona delimitata nel successivo art. 3. Possono concorrere alla produzione di detto vino, uve a bacca nera, di varieta' di vite raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Trento, presenti nei vigneti in misura non superiore al 15%.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dall'appellativo "superiore" e con la specificazione aggiuntiva della sottozona "Isera" o "d'Isera" devono essere prodotte nella zona di produzione cosi' delimitata: partendo dal ponte sul fiume Adige, nel comune di Villa Lagarina, la delimitazione segue verso sud la riva orografica destra del fiume Adige fino ad incrociare, in prossimita' dell'abitato di Ravazzone, il ponte della strada statale n. 240 di Loppio e di Val di Ledro, indi prosegue lungo la riva destra del fiume Adige che lascia, dopo breve tratto, per percorre la strada interpoderale che sbocca sull'anzi detta statale 240, a quota 191, nell'abitato di Ravazzone. Da questo punto il confine segue la strada statale n. 240 in direzione dell'abitato di Mori fino alla frazione di Molina, da dove la delimitazione piega verso nord e segue il limitare del bosco alle pendici del Monte Albano e del Monte Camanghen passando per le quote 364, 291, 283, 365 e 380 e, includendo le localita' Foianeghe, Pradaglia, Brom, Maso del Gnac, raggiunge la sommita' del sovrastante terrazzamento naturale che segue, degradando, fino all'inizio dell'abitato di Reviano, da dove il confine percorre la strada interpoderale dei Piazi in direzione dell'abitato di Marano, comprende le localita' Piazi, San Rocco e Core', aggira a monte l'abitato di Brancolino passando per quota 191 e da questo punto, in linea retta, raggiunge la strada comunale che segue fino all'abitato di Nogaredo. Dall'abitato di Nogaredo la delimitazione segue la strada comunale che, passando per le quote 217, 198 e 177, si innesta alla strada provinciale n. 90, continua per questa fino all'incrocio a quota 179, da dove gira a destra lungo la strada comunale che conduce al ponte sul fiume Adige in cui la delimitazione e' iniziata.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le sue specifiche caratteristiche di qualita'. Per i nuovi impianti e i reimplanti e' previsto un numero minimo di 3.500 ceppi per ettaro. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati e deve inoltre assicurare il titolo alcolometrico volumico minimo naturale appresso indicato:
===================================================================== | Produzione max | Titolo alcolom. | Produzione max | uva per ettaro | volum. minimo | vino per ettaro | (tonn.) |naturale (% vol) | (hl) ===================================================================== "Trentino" | | | Marzemino | | | superiore | | | d'Isera | 9 | 11,5 | 63
Su detto limite di resa in uva del vigneto e' ammessa una tolleranza massima del 20% non avente diritto alla denominazione di origine controllata.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio del vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dall'appellativo "superiore" e con la specificazione della sottozona "Isera" o "d'Isera" devono essere effettuate all'interno del territorio della provincia di Trento.
Art. 6.
Il vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dall'appellativo "superiore" e con la specificazione della sottozona "Isera" o "d'Isera", all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino; odore: caratteristico; sapore: secco, pieno e gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 24,0 g/l.
Art. 7.
Nell'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dall'appellativo "superiore" e con la specificazione della sottozona "Isera" o "d'Isera" e' ammessa la menzione "vigna", purche' il prodotto cosi' designato provenga dalla superficie vitata corrispondente al toponimo indicato e siano osservate le condizioni di cui alle norme vigenti. |
| Allegato 3
Sottozona "Ziresi" o "dei Ziresi"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dall'appellativo "superiore" e con la specificazione della sottozona "Ziresi" o "dei Ziresi", e' riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente allegato; per quanto in esso non espressamente previsto si applicano le norme di cui al titolo II.
Art. 2.
La denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dall'appellativo "superiore" e con la specificazione della sottozona "Ziresi" o "dei Ziresi" e' riservata al vino ottenuto dall'uva Marzemino gentile prodotta in vigneti ubicati nella zona delimitata nel successivo art. 3. Possono concorrere alla produzione di detto vino, uve a bacca nera, di varieta' di vite raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Trento, presenti nei vigneti in misura non superiore al 15%.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dall'appellativo "superiore" e con l'indicazione aggiuntiva della sottozona "Ziresi" o "dei Ziresi" devono essere prodotte esclusivamente nella zona cosi' delimitata: partendo dal km 359 della strada statale n. 12 dell'Abetone e del Brennero presso l'abitato di Volano, la delimitazione segue la strada statale fino a incrociare, poco prima del km 360, la strada che sale alla localita' S. Antonio; seguita questa per breve tratto, in prossimita' della quota 177.1, la delimitazione segue il margine del bosco in direzione est fino a quota 175.8 e da questa in linea retta raggiunge quota 177.9, escludendo pero' la superficie (circa 2 ettari) interessata a bonifica con terreno di riporto. Da quota 177.9 il confine prosegue lungo la strada interpoderale verso la localita' Fornaci a quota 179.7 e da questa fino all'incrocio con la strada statale n. 12 che percorre a ritroso in direzione di Volano per circa 250 metri, finche' incontra sulla destra il fossato che segue fino ad incontrare la strada interpoderale, in prossimita' della quota 174.6. Da tale punto la delimitazione prosegue lungo detta strada interpoderale in direzione dell'abitato di Volano toccando le quote 177.0, 176.5, 176.3, 176.1 e in prossimita' della quota 177.8 raggiunge il km 359 della strada statale n. 12 da dove la delimitazione e' iniziata.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le sue specifiche caratteristiche di qualita'. Per i nuovi impianti e i reimpianti e' previsto un numero minimo di 3.500 ceppi per ettaro. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati e deve inoltre assicurare il titolo alcolometrico volumico minimo naturale appresso indicato:
===================================================================== | Produzione max | Titolo alcolom. | Produzione max | uva per ettaro | volum. minimo | vino per ettaro | (tonn.) |naturale (% vol) | (hl) ===================================================================== "Trentino" | | | Marzemino | | | superiore dei | | | Ziresi | 9 | 11,5 | 63
Su detto limite di resa in uva del vigneto e' ammessa una tolleranza massima del 20% non avente diritto alla denominazione di origine controllata.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio del vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dall'appellativo "superiore" e con la specificazione della sottozona "Ziresi" o "dei Ziresi" devono essere effettuate all'interno del territorio della provincia di Trento.
Art. 6.
Il vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dall'appellativo "superiore" e con la specificazione della sottozona "Ziresi" o "dei Ziresi", all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino; odore: caratteristico; sapore: secco, pieno e gradevole; titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 24,0 g/l.
Art. 7.
Nell'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata "Trentino" Marzemino accompagnata dall'appellativo "superiore" e con la specificazione della sottozona "Ziresi" o "dei Ziresi" e' ammessa la menzione "vigna", purche' il prodotto cosi' designato provenga dalla superficie vitata corrispondente al toponimo indicato e siano osservate le condizioni di cui alle norme vigenti. |
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