Gazzetta n. 153 del 2 luglio 2002 (vai al sommario)
COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA
ORDINANZA 18 giugno 2002
Sistema Flumendosa-Campidano: integrazione risorse idriche Medio Flumendosa - Modifica ordinanza n. 294 del 6 giugno 2002. (Ordinanza n. 295).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
per l'emergenza idrica in Sardegna

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale e' stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;
Atteso che con ordinanza commissariale n. 274 del 1 febbraio 2002, relativamente al sistema Alto Flumendosa e' stato vincolato il volume disponibile alla data del 31 gennaio 2002 nell'invaso di Bau Muggeris quale scorta per uso idropotabile a favore del sistema Medio Flumendosa Campidano e per le erogazioni a favore dell'Ogliastra;
Atteso che l'assessore regionale dei lavori pubblici, con nota prot. n. 13331 del 22 maggio 2002, ha evidenziato la necessita' di rimodulare la programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili di cui all'ordinanza n. 274/02, ed ha altresi' formulato la proposta, allo scopo di garantire l'approvvigionamento idropotabile del Campidano, di trasferire con immediatezza parte della risorsa idrica vincolata nel serbatoio di Bau Muggeris-Alto Flumendosa;
Atteso che nel corso di un incontro tenutosi in data 28 maggio 2002 presso la presidenza, Villa Devoto, al quale hanno partecipato gli assessori regionali della difesa dell'ambiente e dei lavori pubblici, le direzioni generali della presidenza e dell'ufficio del Commissario Governativo per l'emergenza idrica, dei lavori pubblici e della difesa dell'ambiente, e' stata ritenuta improcastinabile l'integrazione delle risorse idriche del sistema Medio Flumendosa;
Atteso che, pertanto, con l'ordinanza n. 294 del 6 giugno 2002 e' stato disposto l'immediato rilascio dal serbatoio di Bau Muggeris-sistema Alto Flumendosa, di un quantitativo di risorsa idrica pari a 26 mmc, per l'integrazione delle risorse disponibili nel sistema Medio Flumendosa, con le modalita' tecniche concordate tra l'Ente autonomo del Flumendosa e l'Ente gestore E.N.E.L. Green Power;
Atteso che in data 18 giugno 2002 nel corso di un incontro presso la sede del consiglio regionale, tenuto dal presidente della regione, unitamente all'assessore dei lavori pubblici, con i sindaci dei comuni dell'Ogliastra, assistito dal direttore generale della presidenza e dal direttore generale dell'ass.to dei lavori pubblici, con la partecipazione del presidente e del direttore generale dell'EAF, sono stati analizzati gli effetti del predetto trasferimento di risorsa idrica sul contesto socio-economico dei comuni dell'Ogliastra medesima, gia' gravati da una pesante situazione socio-economica;
Atteso che in relazione a tale analisi si e' convenuto sull'opportunita' di ridurre di 6 mmc il volume di risorsa da trasferire dal serbatoio di Bau Muggeris-sistema Alto Flumendosa, che con ordinanza n. 294 del 6 giugno 2002 era stato disposto in 26 mmc, a favore dell'integrazione delle risorse idropotabili del sistema Medio Flumendosa;
Atteso che e' pertanto necessario a tal fine modificare le disposizioni di cui alla sopra citata ordinanza n. 294 del 6 giugno 2002;

Ordina:

Art. 1.
Con effetto immediato, a parziale modifica di quanto disposto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 294 del 6 giugno 2002, il rilascio dal serbatoio di Bau Muggeris-sistema Alto Flumendosa, per l'integrazione delle risorse disponibili nel sistema Medio Flumendosa, e' disposto per un quantitativo di risorsa idrica pari a 20 mmc.
 
Art. 2.
Resta fermo quanto disposto dai successivi articoli dell'ordinanza n. 294 del 6 giugno 2002.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.
La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.
Cagliari, 18 giugno 2002
Il Commissario Governativo: Pili
 
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