Gazzetta n. 153 del 2 luglio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 28 febbraio 2002 |
Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale spagnola funzionanti presso istituti statali. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione; Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare l'art. 8; Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, recante norme sui curricoli delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; Visti i decreti ministeriali con i quali e' stato autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 il funzionamento dei quinquenni sperimentali ad opzione internazionale; Visto il protocollo culturale tra l'Italia e la Spagna del 30 ottobre 1997; Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale e' stato emanato il regolamento sulla disciplina degli esami di Stato, previsto dall'art. 1 della legge sopra citata; Visto il decreto ministeriale n. 20(*) del 28 febbraio 2002, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente le modalita' di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato per l'anno scolastico 2001-2002; Visto il decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta degli esami di Stato e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima; (*) Il decreto ministeriale n. 20 reca il n. 93 nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 113 del 16 maggio 2002. Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio negli esami di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2002 relativo all'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto ministeriale n. 22 del 28 febbraio 2002, concernente le norme per lo svolgimento nell'anno scolastico 2001-2002 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali; Visto il decreto ministeriale n. 243 del 26 ottobre 2000, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto ministeriale n. 9 del 25 gennaio 2002, con il quale e' stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame; Visto il decreto ministeriale n. 49 del 24 febbraio 2000 concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi; Vista la nota del 2 marzo 1999 dell'ambasciata di Spagna concernente i contenuti della quarta prova; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della citata legge n. 425/1997;
Decreta:
Art. 1.
Validita' e corrispondenza del diploma
Il diploma dell'esame di Stato, conseguito al termine dei corsi autorizzati con decreti ministeriali 3 luglio 1997, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore spagnoli, senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneita' linguistica. |
| Art. 2.
Commissioni giudicatrici
Nelle commissioni che valuteranno gli alunni della sezione ad opzione internazionale di cui all'art. 1 e' assicurata la presenza dei commissari di spagnolo per la lingua spagnola e di quello della materia veicolata nella lingua spagnola. E' autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'ambasciata di Spagna, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami. |
| Art. 3.
Ammissione agli esami
I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato presso le sezioni ad opzione internazionale spagnola, attesa la peculiarita' del corso di studi delle sezioni medesime. |
| Art. 4.
Prove di esame
L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio: 1) la prima prova scritta disciplinata dal decreto ministeriale n. 20 del 28 febbraio 2002, la durata e' di sei ore; 2) la seconda prova scritta, disciplinata dal medesimo decreto ministeriale n. 20 del 28 febbraio 2002: per l'indirizzo linguistico (durata sei ore) si svolgera' in una lingua straniera diversa dallo spagnolo a scelta del candidato; per l'indirizzo classico (durata sei ore) la prova consistera' nella versione dal latino; per l'indirizzo scientifico (durata sei ore) la prova verte su problemi di matematica; 3) la terza prova scritta e' disciplinata dal decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000, citato nelle premesse; 4) la quarta prova scritta, effettuata il giorno successivo allo svolgimento della terza prova, si articola in due parti riguardanti, rispettivamente, la letteratura spagnola (durata due ore) e la storia veicolata in spagnolo (durata due ore). Prova di letteratura spagnola (2 ore): Il candidato sceglie uno tra i due modelli proposti. Il modello prescelto riguarda: a) analisi di un testo letterario scelto fra le letture obbligatorie dell'ultimo anno, seguita da un commento critico e stilistico del brano che evidenzi anche il contesto letterario, storico, ideologico ed estetico; b) risposta a due domande: una di letteratura sull'autore del testo ed un'altra sui costrutti linguistici usati. Prova di storia (due ore): l'alunno sceglie fra due modelli proposti. Il modello prescelto riguarda: a) analisi e risposta a quattro domande relative a un testo breve di carattere storico, giuridico-amministrativo o politico; b) definizione a scelta di due concetti o breve caratterizzazione del ruolo svolto da un personaggio storico; c) tema su di un argomento storico; 5) il colloquio e' condotto secondo quanto prescritto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998. Esso, inoltre, prevede domande in spagnolo formulate dalla commissione sui contenuti del programma della materia veicolata in tale lingua nell'ultimo anno. |
| Art. 5.
Valutazione
La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza e la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da assegnare al complesso delle due prove. |
| Art. 6.
R i n v i o
Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni vigenti per gli esami di Stato relativi ai corsi sperimentali di cui al decreto ministeriale del 28 febbraio 2002, n. 22. Roma, 28 febbraio 2002 Il Ministro: Moratti Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 150 |
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