Gazzetta n. 153 del 2 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 28 febbraio 2002
Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale francese funzionanti presso istituti statali.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;
Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare l'art. 8;
Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, recante norme sui curricoli delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Visti i decreti ministeriali con i quali sono stati autorizzati, a decorrere dagli anni scolastici 1996-1997 e 1997-1998 il funzionamento dei quinquenni sperimentali ad opzione internazionale;
Visto il protocollo culturale tra l'Italia e la Francia del 24 giugno 1992;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale e' stato emanato il regolamento sulla disciplina degli esami di Stato, previsto dall'art. 1 della legge sopra citata;
Visto il decreto ministeriale n. 20(*) del 28 febbraio 2002, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente le modalita' di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato per l'anno scolastico 2001-2002;
Visto il decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta degli esami di Stato e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;
Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio negli esami di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2002 relativo all'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto ministeriale n. 22 del 28 febbraio 2002, concernente le norme per lo svolgimento nell'anno scolastico 2001-2002 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali;
Visto il decreto ministeriale n. 243 del 26 ottobre 2000, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto ministeriale n. 9 del 25 gennaio 2002, con il quale e' stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame;
Visto il decreto ministeriale n. 49 del 24 febbraio 2000 concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
Viste le note n. 168 del 18 febbraio 1999 e n. 352 del 29 marzo 1999 dell'ambasciata di Francia concernenti, rispettivamente, i contenuti della quarta prova e la durata di essa;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della citata legge n. 425/1997;
(*) Il decreto ministeriale n. 20 reca il n. 93 nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 113 del 16 maggio 2002.

Decreta:

Art. 1.

Validita' e corrispondenza del diploma

Il diploma rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio delle sezioni ad opzione internazionale francese, ad indirizzo linguistico, scientifico e classico, conseguito al termine del corso autorizzato con decreti ministeriali 15 luglio 1996 e 3 luglio 1997, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore francesi, senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneita' linguistica.
 
Art. 2.

Commissioni giudicatrici

Nelle commissioni che valuteranno gli alunni della sezione ad opzione internazionale di cui all'art. 1 e' assicurata la presenza dei commissari di francese per la lingua francese e di quello della materia veicolata nella lingua francese.
E' autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'ambasciata di Francia, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.
 
Art. 3.

Ammissione agli esami

I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato presso le sezioni ad opzione internazionale francese, attesa la peculiarita' del corso di studi delle sezioni medesime.
 
Art. 4.

Prove di esame

L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio:
1) per la prima prova scritta disciplinata dal decreto ministeriale n. 20 del 28 febbraio 2002, la durata prevista e' di sei ore;
2) la seconda prova scritta, disciplinata dal medesimo decreto ministeriale n. 20 del 28 febbraio 2002:
per l'indirizzo linguistico (durata sei ore) si svolgera' in lingua inglese o tedesca, a scelta del candidato;
per l'indirizzo classico (durata sei ore) la prova consistera' nella versione dal latino;
per l'indirizzo scientifico (durata cinque ore) la prova vertera' su problemi di matematica;
3) la terza prova scritta e' disciplinata dal decreto ministeriale n. 429/2000, citato nelle premesse;
4) la quarta prova scritta in lingua francese (durata sei ore), effettuata il giorno successivo a quello della terza prova scritta, prevede una delle seguenti modalita' di svolgimento a scelta del candidato, tra:
"Etude d'un texte argumentatif": la prova verte su un testo argomentativo che consta di un massimo di 700 parole; il brano puo' venire tratto da un saggio, da un testo critico, da un articolo di stampa, dalla prefazione di un'opera letteraria, ecc. Comprende due parti:
a) questionario contenente tre o quattro domande precise e graduali, destinate a guidare lo studente alla comprensione globale del brano;
b) produzione di un testo destinato a condurre lo studente a discutere, confutare, sostenere, riformulare o riassumere una parte o la totalita' dell'argomentazione sviluppata nel brano;
"Etude d'un texte litteraire": la prova verte su un brano attinente ai vari generi letterari (poesia, teatro, racconto breve, saggistica, romanzo, ecc.) e comprende due parti:
a) due o tre domande volte a guidare l'esame metodico del brano;
b) due o tre domande di analisi, di interpretazione o di commento, destinate a suscitare, nel candidato, una riflessione personale sul brano;
"Composition française": questa prova e' destinata ad accertare e valutare la personale cultura letteraria;
5) il colloquio e' condotto secondo quanto prescritto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998.
Esso verte, inoltre, sulle seguenti materie:
francese seconda lingua: il candidato deve dimostrare di saper leggere un testo letterario tratto dalle opere studiate durante l'anno. Nel corso dell'esposizione, il candidato esegue una lettura sistematica del testo al fine di evidenziarne le linee essenziali e risponde alle domande dell'esaminatore riguardanti il testo. La prova verte su due opere complete o due raccolte di testi di una stessa tematica o problematica, che coinvolga piu' testi appartenenti a generi o secoli diversi. Il candidato ha trenta minuti a disposizione per prepararsi;
storia in lingua francese: commento ed analisi di documenti di varia natura e presentazione di un argomento scelto nell'ambito del programma effettivamente studiato durante l'ultimo anno a partire dai documenti stessi. Il candidato deve dimostrare di saper selezionare informazioni, evidenziare collegamenti, individuare tematiche e sintetizzare l'argomento a lui proposto.
Il candidato ha trenta minuti a disposizione per prepararsi.
 
Art. 5.

Valutazione

La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza e la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da attribuire al complesso delle due prove.
 
Art. 6.

R i n v i o
Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni vigenti per gli esami di Stato relativi ai corsi sperimentali di cui al decreto ministeriale del 28 febbraio 2002, n. 22.
Roma, 28 febbraio 2002
Il Ministro: Moratti Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 147
 
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