Gazzetta n. 152 del 1 luglio 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 25 giugno 2002 |
Disposizioni urgenti per fronteggiare i fenomeni di dissesto che hanno interessato la localita' Marinasco - Stra', nel comune di La Spezia. (Ordinanza n. 3223). |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale vengono delegate al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nel territorio del comune di La Spezia a seguito dei dissesti idrogeologici verificatisi in localita' Marinasco; Visto il piano di interventi trasmesso dal comune di La Spezia con nota n. 479 del 10 aprile 2002; D'intesa con la regione Liguria; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1. 1. Il Prefetto di La Spezia e' nominato Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza derivante dal dissesto idrogeologico che interessa la localita' di Marinasco - Stra' del comune di La Spezia. |
| Art. 2. 1. Per le finalita' di cui al precedente art. 1, il Commissario delegato provvede preliminarmente a tutte le indispensabili indagini volte alla individuazione degli interventi urgenti da realizzare successivamente; dette indagini dovranno essere altresi' finalizzate alla individuazione delle cause del dissesto, in raccordo con l'opera svolta dai consulenti d'ufficio nominati dall'Autorita' giudiziaria. 2. Il Commissario delegato, per le attivita' di competenza di cui alla presente ordinanza, puo' avvalersi della collaborazione degli uffici del Provveditorato alle opere pubbliche per la Liguria e dell'amministrazione provinciale di La Spezia, nonche' dell'opera di consulenti ed esperti all'uopo nominati. 3. Il Commissario delegato, per le attivita' di cui al presente provvedimento, e' autorizzato ad avvalersi di due unita' di personale in servizio presso la prefettura di La Spezia, che potranno effettuare prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso fino ad un massimo di 70 ore mensili. |
| Art. 3. 1. Il Commissario delegato, per le finalita' di cui alla presente ordinanza e nel rigoroso rispetto delle determinazioni ed iniziative dell'Autorita' giudiziaria, dispone l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. |
| Art. 4. 1. Il Commissario delegato, nei limiti strettamente necessari all'attuazione della presente ordinanza, e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, alle seguenti disposizioni normative: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119; legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-quater, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme; decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22 e 24; decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17; legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 e disposizioni normative regionali in materia di impatto ambientale; decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999; decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267; legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12. |
| Art. 5. 1. Il Commissario delegato, provvede, per il periodo necessario e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, alla concessione di un contributo per autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale abituale e continuata sia stata oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilita' totale o parziale a seguito dei dissesti di cui in premessa. 2. Il contributo di cui al precedente comma 1 e' fissato in Euro 210,00 mensili nel caso di nuclei familiari composti da una sola persona e fino ad un massimo di Euro 420,00 mensili nel caso di nuclei familiari composti da piu' persone. |
| Art. 6. 1. Per il compimento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, e' disposta una assegnazione di Euro 1.000.000,00 a valere sugli stanziamenti iscritti nell'unita' previsionale di base 13.2.1.3 (cap. 974) del Centro di responsabilita' n. 13 "Protezione civile", del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Le somme di cui al precedente comma 1 sono trasferite, in deroga alle vigenti norme della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato in materia di contabilita' speciale, sulla contabilita' speciale di tesoreria intestata al Commissario delegato all'uopo istituita. 3. Al termine dell'attivita' di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato dovra' fornire al Dipartimento della protezione civile una dettagliata relazione sulle iniziative intraprese per il superamento dell'emergenza e sugli esiti delle stesse. |
| Art. 7. 1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che dovranno farvi fronte con mezzi propri. Il Dipartimento della protezione civile, altresi', si riserva, ove venga accertata la responsabilita' di terzi per il dissesto idrogeologico di cui alla presente ordinanza, la facolta' di intraprendere ogni utile iniziativa legale per la ripetizione delle somme erogate. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 giugno 2002 Il Ministro: Scajola |
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