Gazzetta n. 152 del 1 luglio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 21 giugno 2002 |
Approvazione della deliberazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale n. 268 del 16 ottobre 2001 in materia di differimento - per i datori di lavoro che si avvalgono della presentazione delle denunce mensili DM10/2 a mezzo internet o mediante supporto magnetico - del termine per la presentazione della denuncia mensile, all'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui e' scaduto l'ultimo periodo di paga cui la denuncia si riferisce. |
|
|
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1988, n. 48, sulla delegificazione di talune disposizioni di legge e di regolamento in materia presidenziale; Vista la delibera n. 268 adottata dal consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale nella riunione del 16 ottobre 2001; Vista la deliberazione del 24 maggio 2002 con la quale la presidenza del consiglio dei Ministri ha approvato la predetta delibera;
Decreta:
E' approvata, conformemente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri citata in premessa, la delibera n. 268 adottata, ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 48 del 1988, dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in data 16 ottobre 2001 avente ad oggetto "Differimento per i datori di lavoro che si avvalgono della presentazione delle denunce mensili DM10/2 a mezzo internet o mediante supporto magnetico del termine per la presentazione della denuncia mensile, all'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui e' scaduto l'ultimo periodo di paga cui la denuncia si riferisce". La predetta delibera, nel testo allegato, costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto, con il relativo allegato, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 giugno 2002 Il Ministro: Maroni |
| Deliberazione n. 268
Oggetto: differimento - per i datori di lavoro che si avvalgono della presentazione delle denunce mensili DM10/2 a mezzo internet o mediante supporto magnetico - del termine per la presentazione della denuncia mensile, all'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui e' scaduto l'ultimo periodo di paga cui la denuncia si riferisce.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Seduta del 16 ottobre 2001)
Visto il decreto legislativo n. 241 del 1997 ed il successivo decreto legislativo n. 422/1998 contenente disposizioni correttive e integrative che fissa il termine di versamento unificato di tributi al giorno 16 del mese di scadenza; Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1969, emanato in base all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488; Vista la deliberazione n. 7 del C.d.A dell'I.N.P.S. del 13 gennaio 1977; Visto l'art. 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 che determina l'obbligo di presentazione delle denunce contributive entro i termini fissati per il versamento dei contributi; Visto l'art. 10 del decreto-legge n. 536/1987, convertito nella legge n. 48/1988, in materia di delegificazione di talune disposizioni di legge e di regolamento relative alle denunce delle retribuzioni previdenziali ed assistenziali, da adottare con delibere dei consigli di amministrazione da sottoporre all'approvazione da parte del Ministro del lavoro della previdenza sociale, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri; Accertata la necessita', per i datori di lavoro - che si avvalgono della presentazione delle denunce mensili DM10/2 a mezzo internet o mediante supporto magnetico - di differire il termine ultimo per la presentazione della denuncia mensile (DM10/2) all'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui e' scaduto l'ultimo periodo di paga cui la denuncia si riferisce; Tenuto conto delle osservazioni formulate dal Ministero del lavoro con telex del 6 agosto 2001, in ordine alla necessita' di fissare la data di decorrenza degli effetti della delibera dal mese successivo a quello di pubblicazione del relativo decreto ministeriale di approvazione nella Gazzetta Ufficiale; Su proposta del direttore generale;
Delibera:
Il differimento per i datori di lavoro, per i consulenti del lavoro e associazioni di categoria che si avvalgono della presentazione delle denunce DM10/2 a mezzo internet o mediante supporto magnetico del termine per la presentazione della denuncia mensile del Mod. DM10/2, all'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui e scaduto l'ultimo periodo di paga cui la denuncia si riferisce, con effetto dal mese successivo a quello di pubblicazione del relativo decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale.
Il presidente: Paci Il segretario: Fumarola |
|
|
|