Gazzetta n. 152 del 1 luglio 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 4 giugno 2002 |
Riconoscimento al sig. Linares Gonzales Marcelino di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; Vista l'istanza del sig. Linares Gonzales Marcelino, nato a Polito San Juan (Argentina) il 25 febbraio 1960, cittadino spagnolo-argentino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di engeniero de minas, di cui e' in possesso, conseguito in Argentina ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere; Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di engeniero de minas conseguito presso l'Universidad Nacional di San Juan il 12 ottobre 1985; Preso atto che il richiedente e' iscritto nel Consejo profesional de ingenieros y agrimensores di San Juan, come documentato in data 25 aprile 2001; Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 settembre 2001; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata e nel parere scritto del 31 ottobre 2001; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative nella seguente materia: tecnica delle costruzioni; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; Considerato che il richiedente ha dimostrato di avere doppia cittadinanza argentina e spagnola, e che in relazione all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la norma piu' favorevole in quanto l'istante e' anche cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea (Spagna);
Decreta:
Art. 1. Al sig. Linares Gonzales Marcelino, nato a Polito San Juan il 25 febbraio 1960, cittadino spagnolo-argentino, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A, settore civile e ambientale e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale, scritta ed orale, sulla seguente materia: tecniche delle costruzioni; le modalita' di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 4 giugno 2002 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto, consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo quello scritto. |
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