Gazzetta n. 152 del 1 luglio 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 7 maggio 2002
Riconoscimento alla prof.ssa Villar Gomez Maria Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);
Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunita' europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonche' la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione;
Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata e' abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);
Rilevato che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;
Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la fondazione attestata dai titoli professionali; alle attivita' comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta;
Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 25 gennaio 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:
che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata comprovano una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;
che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attivita' che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;
che la formazione professionale attestata dai titoli non e' inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);
che il riconoscimento non debba essere subordinato ad accertamento della conoscenza della lingua italiana in quanto adeguatamente documentata;

Decreta:
1. I seguenti titoli: diplomi di istruzione superiore: "Licenciado en filosofia y letras (Seccion de Historia) - Universita' degli studi di Murcia (Spagna) - facolta' di lettere e filosofia - 18 novembre 1974; laurea in lingue e letterature straniere moderne - lingua e letteratura spagnola - Universita' degli studi di Firenze, 5 marzo 1979; titolo di abilitazione all'insegnamento: "Certificado de aptitud pedagogica" - Istituto delle scienze dell'educazione dell'Universita' di Murcia (Spagna) - 30 aprile 1975, posseduti dalla
cittadina comunitaria:

cognome: Villar Gomez;
nome: Maria Elena;
nata a: Murcia (Spagna);
il: 7 febbraio 1952;
nazionalita': italiana, comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunita' europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 45/A "Lingua straniera" - spagnolo; 46/A "Lingue e civilta' straniere" - spagnolo.
2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 7 maggio 2002
Il direttore generale: Criscuoli
 
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