Gazzetta n. 152 del 1 luglio 2002 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 1 luglio 2002, n. 126
Disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo 2001, n. 149, che tra l'altro prevede l'istituzione della difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilita';
Visto il decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240, recante disposizioni dirette a disciplinare in via transitoria i procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilita' e i procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni di cui all'articolo 336 del codice civile;
Considerato che, in attesa di una compiuta disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilita' e per la revisione del procedimento per l'adozione dei provvedimenti indicati nell'articolo 336 del codice civile, ai predetti procedimenti devono continuare ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti;
Ritenuta pertanto la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare le predette disposizioni transitorie per una tutela effettiva dei diritti del minore e per consentire la regolare prosecuzione dei procedimenti in corso;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Le disposizioni previste dal decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240, sono prorogate fino all'entrata in vigore della disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili minorili, nonche' della revisione del procedimento di cui all'articolo 336 del codice civile, e comunque non oltre il 30 giugno 2003.
 
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1 luglio 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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