Gazzetta n. 151 del 29 giugno 2002 (vai al sommario)
COMUNI
COMUNICATO
Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002.

AVVERTENZA
Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2002.
Si rende opportuno effettuare tale pubblicazione nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio federalismo fiscale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima. La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono. Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.

Il comune di ALANO DI PIAVE (provincia di Belluno) ha adottato, il 14 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di confermare anche per l'anno 2002 le aliquote in vigore e la detrazione per abitazione principale per l'imposta comunale sugli immobili come determinate con delibera di giunta n. 18 del 9 febbraio 2001:
aliquota del 5 per mille per tutte le categorie catastali dei fabbricati e per le aree fabbricabili, ad eccezione dei fabbricati di categoria catastale A non adibiti ad abitazione principale, per i quali viene fissata l'aliquota del 6 per mille. 3. di dare atto che a seguito dell'adozione dell'Euro con decorrenza 1 gennaio 2002, l'importo della detrazione per abitazione principale viene determinata in Euro 113,62, dopo la conversione prevista per legge, che non apporta alcuna variazione all'importo gia' in vigore.
(Omissis). 02A00871
Il comune di ALBERONA (provincia di Foggia) ha adottato, l'8 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili.
(Omissis). 02A0871A
Il comune di AMANDOLA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 19 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). determinare, confermando quelle in vigore, per l'anno 2002 le aliquote e la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

=====================================================================
Descrizione |Aliquote valori per mille ===================================================================== Ordinaria (applicabile a tutti gli immobili| soggetti all'imposta che non rientrano | nelle categorie diversamente specificate) | 6,50 --------------------------------------------------------------------- Abitazione principale | 5,75 --------------------------------------------------------------------- Abitazioni anziani o disabili - Art. 3, | comma 56, legge n. 662 - Non locate. | 5,75 --------------------------------------------------------------------- Abitazioni locate come abitazione | principale | 5,75 --------------------------------------------------------------------- Alloggi non locati | 7,00 --------------------------------------------------------------------- Detrazione (unica per tutti) | Euro 103,29

(Omissis). 02A00872
Il comune di ANCONA ha adottato, il 29 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1) di applicare per l'anno 2002, le seguenti aliquote dell'imposta:
a) aliquota - ridotta - pari al 4 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
b) aliquota - ridotta - pari al 5 per mille a favore dei soggetti che concedono l'immobile in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1o grado o agli affini, limitatamente al vincolo di parentela intercorrente tra coniuge e genitori dell'altro coniuge, il soggetto a cui e' stato concesso l'immobile ad uso gratuito dovra' avere nello stesso la residenza anagrafica e dovra' far parte di un nucleo famigliare costituito da almeno due persone conviventi, ovvero di un nucleo unifamiliare nello stato di vedovo/a, divorziato/a;
c) aliquota - agevolata - pari al 3 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo dei sottotetti. Tale aliquota e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi, per 3 anni, a decorrere dal 1 gennaio successivo alla data di inizio lavori. Gli interessati dovranno produrre apposita comunicazione al Servizio Tributi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di prima applicazione;
d) aliquota - agevolata - pari al 2 per mille a favore dei proprietari che hanno stipulato un contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi della Legge n. 431/98; come specificato:
contratti di locazione ad uso abitativo (ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/98);
contratti di locazione di natura transitoria per le esigenze abitative degli studenti universitari (ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 431/98);
contratti di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge n. 431/98), purche' redatti in conformita' ai contratti tipo promossi dal comune di Ancona:
e) aliquota - maggiorata - pari al 9 per mille limitatamente agli immobili ad uso abitativo, non locati o locati ma senza atto di registrazione;
f) aliquota - ordinaria - pari al 6,5 per mille per gli immobili locati ad uso abitativo con contratto registrato e non convenzionato ai sensi della legge n. 431/98;
l'applicazione di tale aliquota e' subordinata alla presentazione da parte del soggetto passivo di imposta di autocertificazione attestante data e anno di registrazione del contratto;
g) aliquota agevolata - pari al 5 per mille per le abitazioni di proprieta' dell'Istituto Autonomo delle case popolari (I.A.C.P.);
h) aliquota - ordinaria - pari al 6,5 per mille per tutti gli altri immobili;
Per l'applicazione delle aliquote ai punti b), d) ed f) deve essere prodotta autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro i termini per il versamento a saldo di imposta per l'anno di riferimento con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati; 2) di confermare che l'aliquota ridotta, pari al 4 per mille, prevista per l'abitazione principale venga applicata anche alle pertinenze, limitatamente ad una unica unita' immobiliare compresa tra le categorie di seguito indicate: C6 e C7. Si precisa inoltre che ai fini della agevolazione si considerano pertinenze le unita' immobiliari contraddistinte con categorie di cui sopra purche' destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole, a servizio dell'abitazione principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali sopra indicate; 3) di non apportare modifiche alla misura della detrazione d'imposta per l'abitazione principale stabilita dalla legge n. 662/96 e, quindi, applicare la detrazione di Euro 103,29.
(Omissis). 02A00873
Il comune di ANGIARI (provincia di Verona) ha adottato, il 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nel seguente modo:
1. Aliquota del 5 per mille per tutte le abitazionei civili, con detrazione casa principale (Euro 103,291) e senza detrazione le altre;
2. Aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili;
3. Aliquota del 6 per mille per gli altri immobili.
(Omissis). 02A00874
Il comune di ASUNI (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 nella misura unica del 4 per mille l'aliquota di imposta per gli immobili. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,291 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 02A00875
Il comune di BARI ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Aliquota del 6 per mille, quale aliquota ordinaria, riferita a tutti gli immobili oggetto di imposizione non ricadenti nelle seguenti fattispecie, determinate con il presente provvedimento con aliquote differenziate;
Aliquota del 4,5 per mille, quale aliquota riferita alle abitazioni principali. Ai fini dell'applicazione della suddetta aliquota e della detrazione, si considerano abitazioni principali, tra le altre di legge:
a) l'abitazione nella quale il contribuente soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
b) l'abitazione di proprieta' di cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione abituale del socio assegnatario;
c) l'alloggio regolarmente assegnato dall'l.A.C.P. ed adibito ad abitazione abituale dell'assegnatario;
d) l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. a condizione che la stessa non risulti locata;
e) in caso di due o piu' unita' immobiliari contigue, ove il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata regolare richiesta di variazione all'UTE ai fini dell'unificazione delle diverse unita' in un'unica unita' abitativa;
f) l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 2o grado o affini entro il 1o grado, che la utilizzano come abitazione abituale ed ivi abbiano la residenza anagrafica.
Aliquota del 4 per mille per l'abitazione locata tramite il cosiddetto canale contrattato o convenzionato (art. 2 commi 3-4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modiflche ed integrazioni) a soggetto che la utilizza come dimora abituale (contratti a locazione agevolata).
Aliquota del 4 per mille per l'abitazione locata a studenti, iscritti ad un corso di laurea presso l'Universita' degli studi di Bari o il Politecnico di Bari ed ivi non residenti, con contratto registrato di locazione di natura transitoria, stipulato ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e succcssive modifiche ed integrazioni, nonche' dell'accordo territoriale tra l'amministrazione comunale. l'EDISU e le associazioni di categoria, sottoscritto e depositato presso il comune di Bari in data 14 luglio 1999;
Aliquota del 9 per mille per gli alloggi non locati (per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni - art. 2 comma 4 legge n. 431/1998 e successive modifiche ed integrazioni) o tenuti a disposizione.
DETRAZIONI Aumento della detrazione per l'abitazione principale da Euro 103,29 (L. 200.000) ad Euro 206,58 (L. 400.000) per le seguenti categorie di soggetti passivi in possesso di particolari requisiti in relazione situazioni di particolare disagio sociale ed economico:
Pensionati Titolari di pensione, per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:
a) che l'abitazione principale costituisca l'unica unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale;
b) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta;
c) che siano in condizione non lavorativa;
d) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, non sia superiore ad Euro 8.883,06 (L. 17.200.000), con la maggiorazione di Euro 826,33 (L. 1.600.000) per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente.
Portatori di handicap Soggetti per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:
a) soggetti passivi nel cui nucleo familiare e' presente un invalido o portatore di handicap con invalidita' non inferiore al 75% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidita' rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;
b) che l'abitazione principale costituisca l'unica unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale;
c) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta;
d) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare, conseguito neIl'anno precedente, non sia supcriore ad Euro 8.883,06 (L. 17.200.000), con la maggiorazione di Euro 826,33 (L. 1.600.000) per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente.
Disoccupati Disoccupati da almeno sei mesi regolarmente iscritti nelle liste di collocamento, per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni:
a) che l'abitazione principale costituisca l'unica unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione sull'intero territorio nazionale;
b) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta;
c) che lo stato di disoccupazione sia in atto al 1 gennaio 2002;
d) che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente, non sia superiore ad Euro 8.883,06 (L. 17.200.000), con la maggiorazione di Euro 826,33 (L. 1.600.000) per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente.
CRITERI APPLICATIVI Per poter usufruire delle aliquote agevolate e delle detrazioni sopra riferite, i soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta-autocertificazione, compilata con nome, cognome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale, nella quale devono dichiarare di essere in possesso di' tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto all'agevolazione e/o ulteriore detrazione. Per le abitazioni locate tramite il cosiddetto canale contrattato o convenzionato (art. 2 commi 3-4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni), alla richiesta del soggetto interessato dovra' essere altresi' allegata apposita autocertificazione, con cui il conduttore dichiari di utilizzare l'alloggio come dimora abituale, in merito alla quale l'amministrazione si riserva di effettuare gli opportuni controlli e verifiche. Per le abitazioni locate a studenti universitari, alla richiesta del soggetto interessato dovranno essere altresi' allegate apposite autocertificazioni, con cui gli studenti dichiarino di essere iscritti ad un corso di laurea presso l'Universita' degli studi di Bari o il Politecnico di Bari e di non essere residenti nella citta' di Bari, in merito alle quali l'amministrazione si riserva di effettuare gli opportuni controlli e verifiche. La suddetta richiesta-autocertificazione del soggetto interessato, con gli eventuali allegati, dovra' essere inviata tramite raccomandata, ovvero consegnata a mano, entro i termini previsti per il pagamento dell'imposta a saldo, alla ripartizione tributi del comune di Bari - ufficio l.C.l. I contribuenti che hanno inviato, ovvero consegnato a mano, tale richiesta-autocertificazione, potranno, al momento del pagamento, gia' tenere conto dell'agevolazione e/o ulteriore detrazione richiesta.
L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa, comprovante quanto dichiarato, nonche' di effettuare gli opportuni controlli e verifiche, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di dichiarazione infedele, verra' dato corso alle procedure di rito e all'applicazione delle sanzioni, ai sensi delle vigenti leggi.
(Omissis). 02A00876
Il comune di BATTAGLIA TERME (provincia di Padova) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). stabilire per il 2002:
l'aliquota I.C.I. ordinaria al 6 per mille;
l'aliquota I.C.I. al 6 per mille, alla quale applicare una detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000 c.a.), per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e suoi annessi;
Iapplicazione dell'aliquota per la prima casa, ed anche della detrazione per questa prevista, alle abitazioni di soggetti ricoverati in istituti o case di ricovero, purche' non locate;
applicazione di una ulteriore detrazione Euro 103,29 (L. 200.000 c.a.), per i soggetti di cui al punto 2 dell'art. 3 del vigente regolamento I.C.I.;
l'aliquota I.C.I. al 7 per mille per la seconda casa ed i suoi annessi;
l'aliquota I.C.I. al 9 per mille (si considerano quegli immobili che, seppur idonei all'uso, sono sottratti volontariamente alla locazione), in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, sulla riforma degli affitti, per gli edifici non locati, o sfitti, e loro annessi.
(Omissis). 02A00877
Il comune di BELMONTE IN SABINA (provincia di Rieti) ha adottato, il 2 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di applicare l'aliquota per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per il 2002 nella misura del 6,5 per mille, unica per tutti i tipi di fabbricati. di confermare per il 2002 la detrazione per l'unita' ad abitazione principale nella somma di Euro 103,29.
(Omissis). 02A00878
Il comune di BOBBIO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002, le seguenti aliquote I.C.I.:
aliquota ordinaria 5,5 per mille;
aliquota del 4,6 per mille per le abitazioni principali e gli immobili pertinenziali (fino ad un massimo di n. 2), classificati C2 e C6 e iscritti nella stessa partita catastale dell'abitazione principale;
aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili. 2. di confermare la detrazione di Euro 103,29 (L. 200.000) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le unita' immobiiari adibite a pertinenze classificate catastalmente C2 e C6 (fino ad un numero massimo di due unita' immobiliari) che, pertanto, non godranno dei benefici di cui al terzo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996. 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale e a pertinenze, le unita' immobiiari possedute, a titolo di proprieta' o di usufrutto, da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Dette unita' immobiliari hanno diritto, quindi, alla detrazione di di Euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis). 02A00879
Il comune di BOTRUGNO (provincia di Lecce) ha adottato, il 28 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come determinata per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
5% prima casa;
4,5% prima casa abitata da nuclei familiari costituiti da una sola persona ultrasessantacinquenne con reddito imponibile ai fini IRPEF che non superi L. 18.000.000=;
6% per tutti gli altri cespiti.
(Omissis). 02A08710
Il comune di BRANCALEONE (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 20 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
I.C.I.

===================================================================== N. ordine|Aliquota 2001| Riferita a: |Aliquota 2002 =====================================================================
1 | 6 |Ordinaria ... | 6 ---------------------------------------------------------------------
2 | 6 |Abitazione principale ... | 6 ---------------------------------------------------------------------
| |Fabbricati realizzati per la |
| |vendita e non venduti. Art. 3, |
| |comma 55, legge 23/12/96, n. |
3 | 4 |662 ... | 4

Detrazione d'imposta per la prima casa e abitazione principale Euro 154,93.
(Omissis). 02A08711
Il comune di CAMINO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
Imposta I.C.I. 2002:
aliquota unica per fabbricati: 5 per mille;
detrazione per abitazione principale: Euro 123,29.
(Omissis). 02A08712
Il comune di CASTEL DI IUDICA (provincia di Catania) ha adottato, il 27 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille per tutte le categorie di unita' immobiliari ed i terreni edificabili; 2. stabilire la misura della detrazione per l'abitazione principale in Euro 103,30.
(Omissis). 02A08713
Il comune di CASTELLERO (provincia di Asti) ha adottato, il 17 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. determinare, (omissis), per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 7 per mille; 2. di stabilire l'entita' della detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nell'importo di Euro 103,29 annue e nell'importo conseguente rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 02A08714
Il comune di CASTELNUOVO BERARDENGA (provincia di Siena) ha adottato, il 12 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2002, delle aliquote differenziate cosi' determinate:
a) 7 per mille: aliquota ordinaria;
b) 4,4 per mille: per l'abitazione principale (art. 12 del regolamento);
c) 9 per mille per gli alloggi non locati (art. 11 del regolamento), per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (alla data del 1 gennaio 2001), art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998.
(Omissis). 02A08715
Il comune di CASTINO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili - I.C.I., nella misura:
aliquota del 5 per mille per i fabbricati abitativi (prima casa):
aliquota del 6,5 per mille per i fabbricati abitativi dei non residenti (seconda casa);
aliquota del 6 per mille per i fabbricati industrial-artigianali ed altro; 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e' di Euro 103,29 annue.
(Omissis). 02A08716
Il comune di CAVAION VERONESE (provincia di Verona) ha adottato, il 18 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
aliquota abitazione principale e pertinenze: 4 per mille.
Ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale e' considerata adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
aliquota ordinaria (per tutte le altre unita' immobiliari): 5 per mille;
detrazione abitazione principale: Euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis). 02A08717
Il comune di CERANO D'INTELVI (provincia di Como) ha adottato, il 21 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di determinare, in attuazione all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura differenziata come dal prospetto che segue:
aree fabbricabili: 5,5 per mille;
terreni agricoli: 5 per mille;
abitazione principale: 5 per mille;
altri fabbricati: 5,5 per mille; di stabilire la misura della detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale fissandola in Euro 104,00.
(Omissis). 02A08718
Il comune di CERRETO GUIDI (provincia di Firenze) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). A) abitazione principale: 5,5 per mille; B) pertinenze dell'abitazione principale: 5,5 per mille.
Si considerano pertinenze dell'abitazione principale le unita' immobiliari classificate catastalmente nelle categorie C/2, C/6 e C/7 a condizione che:
a) il proprietario o titolare, anche se in quota parte, di diritto reale di godimento dell'abitazione principale sia proprietario o titolare, anche se in quota parte, di diritto reale di godimento della pertinenza;
b) non siano locate;
c) che queste siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;
d) che siano ubicate ad una distanza non superiore a metri 200 dall'abitazione stessa; C) abitazione concessa in uso gratuito a parenti o affini fino al secondo grado purche' ivi residenti: 5,5 per mille; D) abitazione non locata posseduta da soggetto che acquisice la residenza in istituti di ricovero o sanitari in seguito a ricovero permanente in quanto soggetto anziano o disabile: 5,5, per mille; E) abitazioni locate con contratto concordato (ex art. 4, legge n. 431/1998) purche' registrato: 5,5 per mille; F) abitazioni locate con contratto libero purche' registrato: 6,5 per mille; G) altri immobili: 7 per mille.
In questa categoria sono compresi anche i fabbricati classificati C/2, C/6 e C/7 non rientranti nel punto B; H) terreni: 7 per mille; I) Aree fabbricabili: 7 per mille; L) abitazioni non locate: 7 per mille.
Detrazione per abitazione principale: Euro 103,29 (L. 200.000).
La detrazione per abitazione principale e' elevata nel seguente modo:
1) nucleo familiare con reddito ISEE inferiore a L. 18.500.000 (Euro 9.554,45): Euro 206,58 (L. 400.000);
2) nucleo familiare con reddito ISEE compreso fra L. 18.500.000 (Euro 9.554,45) e L. 20.000.000 (Euro 10.329,13): Euro 154,93 (L. 300.000);
3) nucleo familiare composto unicamente da ultrasessantacinquenni (sessantacinque anni compiuti di ogni membro del nucleo) con reddito ISEE inferiore a L. 22.000.000 (Euro 11.362,05): Euro 206,58 (L. 400.000);
4) nucleo familiare composto unicamente da ultrasessantacinquenni (sessantacinque anni compiuto di ogni membro del nucleo) con reddito ISEE compreso fra L. 22.000.000 (Euro 11.362,05) e L. 24.000.000 (Euro 12.394,96): Euro 154,93 (L. 300.000);
5) nucleo familiare con reddito ISEE uguale o inferiore a L. 24.000.000 (Euro 12.394,96) in presenza di:
a) persona invalida del cento per cento della capacita' lavorativa certificata dalle commissioni per invalidi o da enti erogatori di trattamenti di invalidita', oppure
b) persona con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, oppure
c) anziano maggiore di sessantacinque anni fisicamente non autosufficiente. La non autosufficienza dovra' essere comprovata e certificata da enti erogatori di provvidenze economiche: Euro 206,58 (L. 400.000).
L'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza (come individuata al punto B) dell'abitazione principale medesima, appartenente al titolare di questa.
La certificazione attestante il reddito ISEE deve essere presentata all'ufficio tributi entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento (termine per il versamento del saldo I.C.I.).
(Omissis). 02A08719
Il comune di CHIUSANO DI SAN DOMENICO (provincia di Avellino) ha adottato, il 25 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare, come conferma, per l'anno 2002 un'unica aliquota dell'I.C.I. pari al 6 per mille.
(Omissis). 02A08720
Il comune di CISANO BERGAMASCO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Aliquota I.C.I. 5 per mille unica su tutti i fabbricati, ed aree edificabili. Detrazione abitazione princiale Euro 129,11. Pagamento: a mezzo conto corrente postale n. 14033260 - intestato a comune di Cisano Bergamasco - servizio tesoreria.
(Omissis). 02A08721
Il comune di CIVITELLA SAN PAOLO (provincia di Roma) ha adottato, il 19 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare ai fini della successiva redazione dello schema di bilancio le aliquote I.C.I. per l'esercizio finanziario 2002, secondo il seguente prospetto:
a) aliquota ordinaria: 7 per mille;
b) aliquota agevolato 4,75 per mille Detrazione per abitazione principale Euro 103,30. N.B.: l'abitazione data in comodato gratuito a parenti fino al 1o grado e' considerata abitazione principale e segue, pertanto l'aliquota del 4,75 per mille con diritto applicazione della relativa detrazione di Euro 103,30.
(Omissis). 02A08722
Il comune di COREGLIA ANTELMINELLI (provincia di Lucca) ha adottato, il 23 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 le seguenti misure di aliquota per l'imposta comunale sugli immobili ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 deI decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni:
a) la misura del sei per mille quale aliquota ordinaria, da applicarsi a tutti gli immobili a destinazione ordinaria, speciale e particolare ed alle aree edificabili.
b) la misura del cinque per mille quale aliquota agevolata, per i soli immobili ad suo abitativo (cat. A escl. A/10) adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo. 2. di approvare il seguente quadro sintetico delle aliquote e detrazioni da porre in pubblicazione:
imposta comunale sugli immobili-aliquote e detrazioni periodo d'imposta 2002:
1) aliquota ordinaria: 6 per mille;
2) aliquota per l'abitazione principale: 5 per mille; Detrazione d'imposta per l'abitazione principale L. 200.000. Detrazione agevolata elevata a L. 500.000 per l'abitazione principale dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) pensionati con reddito annuo lordo massimo di L. 16.000.000 o nuclei familiari con reddito massimo annuo di L. 27.000.000. Condizioni:
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e che sia l'unica di proprieta' del pensionato;
che i beneficiari non siano proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2135 del codice civile) ne' di terreni edificabili. Eliminate espressamente tutte le agevolazioni in favore della categoria di "abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale ed abitazione concessa in uso e comodato gratuito a parenti ed affini".
(Omissis). 02A08723
Il comune di CORNEGLIANO LAUDENSE (provincia di Lodi) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per mille. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
altre unita' immobiliari: 6 per mille;
terreni agricoli: 6 per mille;
aree edificabili: 6 per mille;
ai sensi dell'art. 19 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. sono previste riduzioni d'imposta pari al 50% per:
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Le caratteristiche per l'individuazione dei fabbricati o unita' immobiliari aventi diritto all'applicazione sono riportate al comma 1 del suddetto art. 19;
gli immobili appartenenti all'ALER (ex IACP). 2. di confermare per l'anno 2002 in Euro 103,29 (lire duecentomila) la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A08724
Il comune di CRANDOLA VALSASSINA (provincia di Lecco) ha adottato, il 6 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Si rende noto che con delibera della giunta comunale n. 6 del 6 febbraio 2002 e' stata confermata la tariffa del 7 per mille dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002.
(Omissis). 02A8724A
Il comune di CUGNOLI (provincia di Pescara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare, anche per l'anno 2002 ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, le seguenti aliquote:
abitazione principale: 5 per mille;
immobili diversi dall'abitazione principale: 5 per mille. 2. di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione di cui all'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 55 comma 2 della legge 23 dicembre 1996 n 662.
(Omissis). 02A08725
Il comune di FORCHIA (provincia di Benevento) ha adottato, il 12 settembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Aliquota del 6 per mille per tutti gli immobili; Detrazione di Euro 103,29 per gli immobili adibiti ad abitazione principale.
(Omissis). 02A08726
Il comune di FORMICOLA (provincia di Caserta) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. confermare per l'anno 2002 le tariffe, le aliquote di imposta, i tributi locali e servizi locali, gia' in vigore nell'anno 2001. Dare atto pertanto che per l'anno 2002 saranno applicate le seguenti tariffe e aliquote di imposta:

Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) =====================================================================
Categoria | Aliquota per mille ===================================================================== Prima casa | 5,5 Immobili diversi dalla prima casa | 6

(Omissis). 02A08727
Il comune di GALLIPOLI (provincia di Lecce) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote:
4,75 per mille: abitazione principale;
7 per mille: altri immobili. Detrazione per abitazione principale Euro 206,58.
(Omissis). 02A08728
Il comune di GIARRE (provincia di Catania) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Riconfermare, per l'anno 2002, le aliquote e le detrazioni vigenti nell'anno 2001, di cui alla deliberazione consiglio comunale n. 51 del 30 marzo 2001, ovvero:
a) aliquota ordinaria nella misura del 6,25 per mille;
b) aliquota diversificata nella misura del 4 per mille per i terreni agricoli;
c) aliquota diversificata nella misura del 5 per mille per le aree fabbricabili sottoposte a vincolo per opere pubbliche ovvero destinate ad edilizia popolare sovvenzionate o convenzionate;
d) aliquota diversificata nella misura del 7 per mille per tutte le altre aree fabbricabili
e) aliquota ridotta nella misura del 4,15 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale di persone fisiche e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune;
f) aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per gli immobili merci e cioe' relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi deIl'art. 3 comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(Omissis). 02A08729
Il comune di GUBBIO (provincia di Perugia) ha adottato, il 21 e 26 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di integrare la propria precedente deliberazione n. 54 del 18 febbraio 2002 come segue, con l'inserimento del punto 2-bis nel dispositivo dello stesso atto:
"di stabilire che per l'anno 2002 si applica l'aliquota dell'8 per mille nei confronti dei proprietari di alloggi non locati. Si intende per "alloggio non locato l'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale "A , ad eccezione della cat. "A10 , utilizzabile ai fini abitativi, non utilizzata dal proprietario come abitazione principale, ovvero non locata, ne' data in comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta. L'abitazione si intende non locata quando per la stessa non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, a partire dal 1 gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'imposta"; 2. di dare atto, in conseguenza della integrazione apportata con il presente provvedimento di cui al punto 1., che la delibera di G.C. n. 54 del 18 febbraio 2002 nella sua stesura definitiva nsulta come di seguito riprodotta a titolo ricognitivo:
1) di stabilire, ai sensi e per gli effetti della norma contenuta nell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e integrazioni e, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 7 per mille;
2) di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote agevolate:
l'aliquota agevolata del 5 per mille in favore delle abitazioni principali e assimilate;
l'aliquota agevolata del 5,9 per mille in favore dei proprietari o titolari di altro diritto reale che abbiano concesso in locazione con contratto registrato l'immobile a condizione che questo venga utilizzato dal locatario come abitazione principale;
l'aliquota agevolata del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili, per un periodo non superiore a tre anni, a condizione che i fabbricati non siano locati;
l'aliquota agevolata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del 4 per mille, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti:
al recupero delle unita' immobiliari inagibili o inabitabili;
al recupero su immobili di interesse artistico e architettonico siti nei centri storici;
alla realizzazione delle autorimesse e posti auto anche pertinenziali;
all'utilizzo dei sottotetti; tale aliquota agevolata non puo' essere goduta trascorsi 3 anni dall'inizio dei lavori; 2-bis. di stabilire che per l'anno 2002 si applica l'aliquota dell'8 per mille nei confronti dei proprietari di alloggi non locati. Si intende per "alloggio non locato" l'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale "A", ad eccezione della cat. "A10", utilizzabile ai fini abitativi, non utilizzata dal proprietario come abitazione principale, ovvero non locata, ne' data in comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta. L'abitazione si intende non locata quando per la stessa non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, a partire dal 1 gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'imposta; 3. di considerare come direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di dare atto che le sopraindicate aliquote diversificate ed agevolate sono introdotte per l'anno 2002 nel rispetto della norma contenuta nell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni in legge 24 ottobre 1996 n. 556; 5. di stabilire che la detrazione originariamente prevista in L. 200.000 per le abitazioni di diretto utilizzo viene fissata in favore dei contribuenti a partire dal 1 gennaio 2002 nella misura di Euro 103,30.
(Omissis). 1. di modificare il punto 1, primo alinea, del dispositivo della deliberazione di consiglio comunale n. 50 del 25 febbraio 2002, compreso fra le parole "le persone fisiche" e "il suddetto limite e' elevato ad Euro 775,00 (L. 1.500.609)", come segue:
la maggiore detrazione di cui sopra e' concessa a condizione che:
1) la persona fisica appartenente a una delle categorie di cui ai punti a), b) e d) non possegga lei o i familiari conviventi a titolo di proprieta', di usufrutto o di altro diritto reale, alcun altra unita' immobiliare, al di fuori della abitazione principale, per intero o in quota, con esclusione delle pertinenze dell'abitazione;
2) il reddito complessivo annuo della persona come sopra individuata e dei suoi familiari conviventi, costituenti l'intero nucleo familiare, non sia superiore a:
Euro 9.000,00 (pari a L. 17.426.430) per un nucleo familiare composto da una persona;
Euro 12.147,00 (pari a L. 23.520.878) per un nucleo familiare composto da due persone e per ogni ulteriore familiare conviventi a carico il suddetto limite reddituale di Euro 12.147,00 e' elevato di Euro 870.00 (pari a L. 1.684.554); 2. di dare atto, in conseguenza della modifica apportata con il presente provvedimento di cui al precedente punto 1), che la delibera di consiglio comunale n. 50 del 25 febbraio 2002 nella sua stesura definitiva risulta come di seguito riprodotta a titolo ricognitivo:
1) di accordare per l'anno 2002, in conformita' al regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., ai sensi e per gli effetti della norma contenuta nell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 35, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e come, infine, modificato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito in legge n. 122/1997, una maggiore detrazione fino ad Euro 258,00 (L. 499.557) dell'imposta comunale sugli immobili, dovuta dalle persone fisiche che possiedono a titolo di proprieta' usufrutto o altro diritto reale un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, quando le stesse persone fisiche dimostrino di appartenere alle seguenti categorie:
a) pensionati;
b) portatori di handicap;
c) cassa-integrati e iscritti nelle liste di mobilita' che si trovino in tale situazione alla data di scadenza del pagamento dell'imposta da almeno un anno;
d) disoccupati che si trovino in tale situazione alla data di scadenza del pagamento dell'imposta da almeno un anno e che abbiano perso il lavoro a causa di licenziamento individuale;
e) minori, orfani di entrambi i genitori senza alcun reddito, ad esclusione di quello imponibile ai fini I.R.P.E.F., relativo all'abitazione principale di diretto utilizzo; la maggiore detrazione di cui sopra e' concessa a condizione che:
1) la persona fisica appartenente a una delle categorie di cui ai punti a), b), c) e d) non possegga lei o i familiari conviventi a titolo di proprieta', di usufrutto o di altro diritto reale, alcun altra unita' immobiliare, al di fuori della abitazione principale, per intero o in quota, con esclusione delle pertinenze dell'abitazione;
2) il reddito complessivo annuo della persona come sopra individuata e dei suoi familiari conviventi, costituenti l'intero nucleo familiare, non sia superiore a:
Euro 9.000,00 (pari a L. 17.426.430) per un nucleo familiare composto da una persona;
Euro 12.147,00 (pari a L. 23.520.878) per un nucleo familiare composto da due persone e per ogni ulteriore familiare conviventi a carico il suddetto limite reddituale di Euro 12.147,00 e' elevato di Euro 870.00 (pari a L. 1.684.554);
per la determinazione del limite si fa riferimento oltre che ai redditi imponibili fiscali lordi anche ai redditi imponibili esenti ed a quelli tassati alla fonte a titolo d'imposta, percepiti nell'anno 2001 da tutti i familiari conviventi costituenti l'intero nucleo. I contribuenti che intendono usufruire della detrazione devono presentare presso il comune, entro la data di scadenza di pagamento dell'imposta, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' da cui risulti il possesso dei requisiti richiesti.
(Omissis). 02A08730
Il comune di JOPPOLO GIANCAXIO (provincia di Agrigento) ha adottato, il 29 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002, come al prospetto di seguito indicato:

===================================================================== N. d'ordine| Descrizione immobili |Aliquota I.C.I. =====================================================================
1 | Abitazione principale | 4 per mille ---------------------------------------------------------------------
| Immobili posseduti in aggiunta alle |
2 |abitazioni principali | 6 per mille ---------------------------------------------------------------------
3 | Aree fabbricabili | 6 per mille ---------------------------------------------------------------------
4 | Pertinenze all'abitazione principale | 4 per mille

(Omissis). 02A08731
Il comune di LONGARE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 27 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria del 6,5 per mille;
aliquota ridotta, nella misura del 5,3 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
aliquota agevolata, nella misura del 4 per mille per i proprietari che eseguono interventi edilizi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico-artistico, ambientale e culturale in tal senso classificati ed individuati vuoi dal decreto legislativo n. 490/1999, vuoi dal vigente P.R.G, ai sensi dell'art. 9 - punto 6 - della legge regionale n. 61/1985 e dell'art. 10 della legge regionale n. 24/1985 ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori. Tale agevolazione triennale sara' applicata anche nel caso in cui l'intervento risultasse ultimato prima di detta scadenza mentre sara' in ogni caso esclusa per periodi superiori anche in presenza di regolari proroghe o nuove autorizzazioni/concessioni/denuncie d'inizio attivita', per l'ultimazione dell'intervento stesso;
aliquota agevolata, nella misura del 4 per mille nei confronti di coloro che abbiano messo a dimora un quantitativo di essenze arboree (con esclusione di vigneti, piantagioni a vivalo, frutteti ed altre coltivazioni da cui derivi un'attivita' economica) su almeno il 5 per cento del terreno agricolo posseduto. La percentuale dovra' essere calcolata stimando la proiezione al suolo della ramificazione delle piante. L'aliquota agevolata di cui al presente comma potra' essere applicata solo se, entro il 30 giugno dell'anno a cui si riferisce il versamento, il soggetto passivo presenta un'autocertificazione all'Ufficio Tributi con allegata una o piu' foto o, in alternativa, una planimetria che evidenzi le aree in cui sono collocate le piante; 2. di prendere atto delle seguenti detrazioni:
a) Euro 103,29, rapportate al periodo dell'arno durante il quale si protrae tale destinazione, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
b) Euro 154,94:
per nuclei familiari con un reddito complessivo lordo inferiore ad Euro 25.822,84 se da lavoro dipendente ed Euro 15.493,71 se da lavoro autonomo, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di un disabile con invalidita' superiore ai 2/3;
per i nuclei familiari con un reddito complessivo lordo inferiore a Euro 25.822,84 se da lavoro dipendente ed Euro 15.493,71 se da lavoro autonomo, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di tre figli a carico;
per nuclei familiari di almeno due persone con reddito complessivo lordo da pensione inferiore ad Euro 12.911,42;
c) Euro 180,76:
per nucleo familiare titolare di reddito di pensione pari o inferiore al doppio del minimo I.N.P.S. e di quello relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
per i nuclei familiari con un reddito complessivo lordo inferiore o pari ad Euro 12.911,42 da lavoro dipendente, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di una persona iscritta alle liste di collocamento in mobilita' lunga; 3. di precisare che:
le suddette condizioni devono sussistere alla data del 1 gennaio 2002;
la citata agevolazione vale per quei nuclei familiari i cui componenti siano titolari di diritti di proprieta', usufrutto, uso o abitazione solo ed esclusivamente sull'alloggio adibito ad abitazione principale e sue pertinenze, e che non risultino, nel contempo, essere titolari dei suddetti diritti su altro immobile;
coloro che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione dovranno indicarne l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento secondo le note modalita' e trasmettere copia del bollettino della prima rata al Comune, entro quindici giorni dall'avvenuto versamento. Alla copia trasmessa al Comune su apposito modulo predisposto dall'amministrazione comunale;
il comune in sede di controllo, potra' richiedere ulteriore documentazione comprovante l'esistenza dei presupposti per il beneficio della maggioranza come qui stabilita;
Per reddito si intende la somma di tutti i redditi di qualsiasi tipo, compresi gli alimenti, percepiti nell'anno 2001 dai vari componenti il nucleo familiare;
(Omissis). 02A08732
Il comune di LURAGO MARINONE (provincia di Como) ha adottato, il 9 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). I. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 nella misura deI 5 per mille; II. di fissare la detrazione per l'imposta I.C.I., per l'abitazione principale Euro 103,29 (L. 200.000) e in di Euro 180,76 (L. 350.000.) a favore dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1a) reddito complessivo lordo di importo non superiore a Euro 13.427,88 (L. 26.000.000.) annui. L'ammontare del reddito va riferito al 2001 ed all'intero nucleo familiare e deve essere costituito unicamente da redditi derivanti da pensione, da lavoro dipendente e da lavoro autonomo. L'unita' immobiliare abitata dei nuclei di cui ai punto 1a) deve essere l'unica di proprieta' al 1 gennaio 2002, nel caso in cui detta unita' sia goduta a titolo di usufrutto, uso o altro diritto reale, i componenti il nucleo familiare non devono possedere in proprieta' alcun'altra unita' immobiliare, esclusi il garage di pertinenza dell'abitazione e i redditi di terreni non edificabili; lII. di fissare, altresi', la detrazione in Euro 206,58 (L. 400.000.) a favore di anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; L'unita' immobiliare per i soggetti di cui al punto III deve essere posseduta dagli stessi a titolo di proprieta' o di usufrutto e non deve essere locata; l soggetti interessati di cui al punto II per avere diritto all'agevolazione di cui sopra, devono presentare apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione, contenente: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale; l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno 2001; il possesso degli altri requisiti richiesti di cui ai precedente punto 1a); i soggetti interessati di cui ai punto III o loro delegati, per avere diritto alla maggiore detrazione di cui sopra, devono presentare:
documentazione o autocertificazione comprovante l'indicazione della nuova residenza acquisita presso istituti di ricovero o sanitari in ricovero permanente negli stessi; dichiarazione nella forma dell'autocertificazione, relativa alla non locazione dell'immobile posseduto a titolo di proprieta' od usufrutto, per il quale si richiede la maggiore detrazione. Gli interessati alle agevolazioni, dovranno inviare la richiesta - autocertificazione corredata dalla prevista documentazione, a pena di decadenza, entro e non oltre il mese di maggio 2002 all'ufficio tributi del Comune - via Castello n. 2 - mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al predetto Ufficio. Nel caso di invio a mezzo posta si considera tempestiva la richiesta spedita entro il predetto termine.
l contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno al momento del pagamento delle rate l.C.l. 2002 gia' tener conto della maggiore detrazione richiesta.
L'Amministrazione si riserva comunque di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/92 oltre alla segnalazione all'autorita' giudiziaria competente. IV. di escludere la detrazione per i gruppi e le categorie catastali dei fabbricati appartenenti alle categorie:
A/1 - Abitazioni di tipo signorile;
A/7 - Abitazioni in villini;
A/8 - Abitazioni in ville;
A/9 - castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici. V. di prevedere, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota agevolata nella misura del 3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l'utilizzo di sottotetti;
1) che detta aliquota agevolata sara' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di tali interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori;
2) i soggetti interessati, per avere diritto a tale agevolazione, dovranno presentare la concessione edilizia in forza della quale tali interventi saranno realizzati nonche' la denuncia di inizio lavori.
(Omissis). 02A08733
Il comune di MALOSCO (provincia di Trento) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di confermare la detrazione per l'abitazione principale in Euro 154,98 annue. Di confermare, per l'anno 2002, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo Comune nella misura unica del 5,5 per mille.
(Omissis). 02A08734
Il comune di MASCALI (provincia di Catania) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002, l'alIquota I.C.I. nella misura cosi specificata:
5 per mille per l'abitazione principale e la relativa pertinenza;
6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale;
6 per mille per le aree fabbricabili. 2. di stabilire a Euro 154,94 la detrazione per le unita' immobiliare adibite ad abitazione principale.
(Omissis). 02A08735
Il comune di MASSAFRA (provincia di Taranto) ha adottato, il 23 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare, come approva, le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione deIl'IC.I. - imposta comunale sugli immobili - in questo Comune, con effetto dal 1 gennaio 2002:
1) aliquota da applicare nella misura del 6,5 per mille:
a) per terreni, aree fabbricabili e fabbricati classificabili nel gruppo catastale D);
b) per le persone fisiche soggetti passivi di imposta per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
c) per le unita' immobiliari beate ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale;
d) per gli alloggi posseduti e non locati;
e) per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune;
f) per i soggetti passivi di imposta e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni;
2) aliquota da applicare nella misura del 5 per mille:
a) per le persone fisiche soggetti passivi di imposta e dei soci di cooperative edilizia a proprieta' indivisa per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
3) aliquota da applicare nella misura del 4,5 per mille:
a) per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1994, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni e cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale, previa presentazione di certificazione di iscrizione nel registro e/o nell'albo.
b) Istituti di beneficenza ed assistenza (IPAB).
II. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
III. L' imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il Comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente.
IV. L'imposta e' ridotta del 50 per cento per i proprietari di unita' immobiliari sottoposte ad interventi di recupero di particolare interesse artistico o architettonico nel centro storico. Tale riduzione ha validita' per tre anni con decorrenza dal 1 gennaio successivo alla data di inizio dei lavori. L'agevolazione e' concessa ad istanza di parte corredata di attestazione sulla idonea valutazione effettuata dalla C.E.C. circa l'intervento e della comunicazione di inizio dei lavori all'U.T.C.
V. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. (art. 1 - comma 6 - legge n. 537/1993).
VI. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
VII. La detrazione da Euro 103,29 e' elevata a Euro 134,28:
a) per le persone fisiche soggetti passivi di imposta e dei soci di cooperativa edilizie a proprieta' indivisa per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, appartenenti a nucleo familiare sino a tre persone, il cui reddito globale lordo ai fini I.R.P.E.F., determinato dalla sommatoria dei redditi di tutti i componenti, non superi l'importo di Euro 15.493,71 annue, che non siano titolari di diritti reali su altri fabbricati, ad eccezione dell'unita' immobiliare utilizzata come pertinenza (box, cantina o posto d'auto) la cui rendita catastale, rivalutata del 5 per cento ai fini I.C.I., non superi l'importo di Euro 258,23, previa presentazione di dichiarazione sottoscritta dai soggetti passivi di imposta relativi ai redditi posseduti da tutto il nucleo familiare oltre alla dichiarazione che non siano titolari di altri fabbricati, la cui rendita catastale, rivalutata del 5 per cento ai fini I.C.I., non superi l'importo di Euro 258,23 e, salvo produzione di ulteriore documentazione a richiesta d'ufficio;
b) fermo restando tutte le altre disposizioni riportate nel precedente punto a), il limite di reddito globale lordo ai fini I.R.P.E.F. e' elevato di Euro 1.032,91 per ogni altro componente il nucleo familiare.
c) considerando che il reddito di riferimento e' quello dell'anno precedente (2001) che la composizione del nucleo familiare e' quella esistente presso l'Ufficio anagrafe alla data del 31 dicembre 2001.
VIII. La detrazione da Euro 103,29 e' elevata a Euro 258,23:
per l'unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da nuclei familiari, il cui reddito familiare non supera Euro 25.822,84, nei quali e' compreso almeno un soggetto:
a) che e' stato sottoposto al trapianto di organi;
b) che risulti mutilato ed invalido civile con totale e permanente inabilita' lavorativa al 100 per cento per affezioni fisiche o psichiche che si trovano nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e che abbisognano di un'assistenza continua. (Articoli 2 e 12, legge 30 marzo 1971, n. 118 e della legge 11 febbraio 1980, n. 18).
(Omissis). 02A08736
Il comune di MELILLI (provincia di Siracusa) ha adottato, il 5 aprile 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota unica I.C.I. del 4 per mille, stabilendo di applicare per l'abitazione principale la medesima detrazione annua nel limite di Euro 154,94 nonche' all'aliquota I.C.I. al 7 per mille per tutta la categoria "D";
(Omissis). 02A08737
Il comune di MELITO DI NAPOLI (provincia di Napoli) ha adottato, il 7 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di approvare per l'anno 2002,relativamente all'imposta comunale sugli immobili, le aliquote di cui all'allegato prospetto; Di darsi atto che si e' proceduto ad una riduzione del 5 per mille, per le abitazioni principali, rispetto all'aliquota in vigore nel 2001;
(Omissis). 1. per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo 5 per mille; 2. per altre unita' immobiliari 7 per mille; 3. per aree fabbricabili-terreni agricoli 7 per mille. Di determinare, per l'anno 2002, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo Euro 103,29 (L. 200.000).
(Omissis). 02A08738
Il comune di MISANO ADRIATICO (provincia di Rimini) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2002, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure:
A) 6,2 per mille per l'abitazione principale;
B) 5 per mille per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, alle condizioni di cui all'accordo territoriale sottoscritto dalle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori in data 27 ottobre 1999;
C) 2 per mille per gli alloggi di proprieta' dell'ACER-Azienda Casa Emilia-Romagna (ex IACP);
D) 7 per mille per tutte le restanti unita' immobiliari (aliquota ordinaria). 2. di stabilire che i proprietari delle abitazioni di cui alla lettera B) del precedente punto 1, per potersi avvalere dell'aliquota ridotta del 5 per mille, dovranno presentare al Comune, entro il termine di scadenza della rata di saldo I.C.I., apposita richiesta, in carta libera, redatta su appositi modelli predisposti e messi a disposizione dall'ufficio tributi, allegando alla stessa copia del contratto di locazione registrato, redatto secondo lo schema tipo allegato al richiamato accordo territoriale. L'agevolazione decorre dall'anno di presentazione della richiesta e spetta per i mesi dell'anno coperti dal contratto di locazione, con la regola che il mese si considera per intero se il contratto copre piu' di quindici giorni, La richiesta resta valida per il periodo di durata del contratto, salvo che lo stesso non si interrompa prima del termine pattuito, nel qual caso il proprietario dovra' tempestivamente comunicare al Comune. In caso di rinnovo o proroga del contratto, il proprietario dovra' presentare nuova richiesta, entro i termini sopra stabiliti, allegando copia del contratto se si e' proceduto al rinnovo. Qualora, dalle verifiche effettuate, venga riscontrata la mancanza di alcuna delle condizioni previste dal contratto tipo ovvero dalla presente deliberazione, si procedera' alla liquidazione della maggiore imposta dovuta, con l'applicazione delle relative sanzioni ed interessi; 3. di elevare a Euro 258,23 (L. 500.000), per l'anno 2002 ed in applicazione del disposto dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili prevista per l'abitazione principale, in favore di quei soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) residenti nel Comune;
b) possessori, a titolo di proprieta' ovvero di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, o superficie, della sola unita' immobiliare adibita a propria abitazione principale e delle relative pertinenze (garage, box, posto auto, soffitta, cantina);
c) avere un'eta' superiore a sessant'anni oppure essere permanentemente inabili al lavoro con invalidita' non inferiore al 67 per cento;
d) vivere soli ovvero con il coniuge e/o con altri familiari;
e) titolari di solo reddito derivante da pensione non superiore a Euro 8.263,31 (L. 16.000.000) annui lordi se il soggetto passivo vive solo. Se il soggetto non vive solo, il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare, sempre derivante da pensione, non deve essere superiore a Euro 14. 719,02 (L. 28.500.000). Gli aventi diritto, oltre al reddito derivante da pensione, non devono possedere altri redditi, con la sola esclusione: del reddito denvante dal possesso dell'abitazione principale e relative pertinenze, dei redditi esenti da I.R.P.E.F. e di quelli soggetti a tassazione separata, dei redditi dominicali e agrari fino a Euro 51,65 (L. 100.000), se non titolari di partita I.V.A. agricola, nonche' dei compensi percepiti per lavori socialmente utili fino ad un massimo di Euro 1.291,14 (L. 2.500.000) annui lordi.
Si precisa che per nucleo familiare si intende la famiglia cosi' come esistente presso l'anagrafe della popolazione residente.
Le condizioni elencate devono essere tutte possedute alla data del 1 gennaio 2002, ad esclusione dei limiti di reddito che debbono essere riferiti all'anno 2001.
La maggiore detrazione di Euro 154,94 (L. 300.000):
spetta nella stessa proporzione della detrazione ordinaria di Euro 103,29 (L. 200. 000);
compete fino a concorrenza dell'imposta gravante sull'abitazione principale e relative pertinenze.
l soggetti in possesso dei requisiti richiesti, potranno applicare la maggiore detrazione in sede di versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2002, in proporzione alle rate versate. Il soggetto, a pena di esclusione dal diritto, dovra' presentare al Comune, entro il termine di scadenza della rata di saldo, apposita dichiarazione, in carta libera, redatta su appositi modelli predisposti e messi a disposizione dall'ufficio tributi, allegando alla stessa copia della dichiarazione dei redditi o del CUD rilasciato dall'ente pensionistico ovvero del libretto di pensione o di invalidita', propri e degli altri componenti il nucleo familiare. Qualora, dalle verifiche effettuate, venga riscontrata la mancanza di alcuno dei requisiti richiesti, che comporti la perdita del diritto alla maggiore detrazione, si procedera' alla liquidazione della maggiore imposta dovuta, con l'applicazione delle relative sanzioni ed interessi.
(Omissis). 02A08739
Il comune di MOIO DE' CAVI (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille; detrazione prima casa Euro 103,29;
(Omissis). 02A8739A
Il comune di MONSERRATO (provincia di Cagliari) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di applicare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
1. aliquota ordinaria del 5,5 per mille;
2. aliquota agevolata del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale dai soggetti residenti nel comune, gli immobili utilizzati da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, le unita' immobiliari locate - con contratto registrato - ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale;
3. aliquota agevolata del 3 per mille, per gli anni 2002-2003-2004, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili oinabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici,ovvero volti alla realizzazione di autoriniesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi.
Dare atto che, conformemente al regolamento vigente, e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale:
1. l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta', di usufrutto o di altro diritto reale di godimento da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
2. l'abitazione concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle) ovvero al coniuge, se separato o divorziato, ovvero agli affini entro il primo grado (suoceri, generi e nuore) nelle quali hanno stabilito la propria residenza, a condizione che tale situazione sia stata formalmente comunicata dal contribuente;
Precisare che il beneficio dell'aliquota agevolata non dipendente dalla fattispecie principale e non risultante dalle denunce/comunicazioni verra' concesso esclusivamente se sia stata presentata dal contribuente istanza in tal senso entro il 31 dicembre dell'anno considerato. Qualora per l'anno precedente si sia legittimamente fruito dell'agevolazione e permangano i requisiti previsti per l'applicazione dell'agevolazione medesima per l'anno corrente, non vi e' obbligo di presentare nuova comunicazione. Il contribuente e' invece tenuto a comunicare, entro il 31 dicembre dell'anno considerato, la cessazione del diritto ad applicare l'aliquota agevolata. L'Ufficio tributi, per agevolare l'adempimento del contribuente, mettera' a disposizione appositi gratuiti stampati. Le comunicazioni pervenute oltre il 31 dicembre non saranno ammesse all'agevolazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
Delibera:
di applicare per l'anno 2002 all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta, la detrazione I.C.I. di Euro 130,00 quando il reddito complessivo imponibile I.R.PE.F., da assumersi al lordo di tutti gli eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, quali risultanti all'anagrafe comunale, non superi L. 20.000.000, fermo restando che nessun componente del nucleo familiare risulti proprietario, nel territorio comunale, di altra unita' immobiliare e di quota di essa oltre a quella adibita ad abitazione principale, da intendersi comprensiva di eventuali pertinenze (cantina, garage, posto auto);
di stabilire che:
1. il periodo d'imposta cui far riferimento per il calcolo del reddito che da' titolo all'elevazione della detrazione e' quello relativo all'anno precedente il periodo d'imposta I.C.I.;
2. che i contribuenti che ne hanno titolo debbono presentare, entro il 31 dicembre dell'anno, apposita comunicazione all'ufficio tributi, completa di tutte le informazioni necessarie. A tal fine l'ufficio tributi mettera' a disposizione del contribuente apposito gratuito stampato. Le comunicazioni pervenute oltre il 31 dicembre non saranno ammesse all'agevolazione;
3. puo' essere presentata un'unica comunicazione, purche' sottoscritta da tutti i contribuenti che hanno titolo all'agevolazione, quando l'unita' immobiliare e' l'abitazione principale di piu' soggetti.
4. il soggetto tenuto al pagamento dell'I.C.I. deve calcolare direttamente la maggiore detrazione spettante sottraendola dall'imposta lorda dovuta.
(Omissis). 02A08740
Il comune di MONTACUTO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille danso atto che la detrazione per la prima casa e' di L. 200.000 - Euro 103,29.
(Omissis). 02A08741
Il comune di MONTALDEO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
a) Unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 5 per mille; Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) Altre unita' immobiliari 5 per mille;
c) Terreni agricoli esenti;
d) Aree edificabili 5 per mille; 2. di determinare per l'anno 2002 in Euro 104,00 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 02A08742
Il comune di MONTECILFONE (provincia di Campobasso) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per il 2002 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille con una detrazione pari a L. 200.000 per l'abitazione principale; 2. di aumentare per il 2002, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale.
(Omissis). 02A08743
Il comune di MONTEFORTE IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato, il 28 febbraio 2002 e il 4 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Riconfermare per l'anno 2002 le tariffe relative a tutti i tributi comunali gia' in vigore nel 2001:
aliquote I.C.I. come determinate con delibera del c.c. n. 21 del 18 febbraio 2000:
a) aliquota ordinaria: 6 per mille
b) aliquota abitazione principale e sue pertinenze: 6 per mille
c) aliquota per le seconde case e loro pertinenze: 7 per mille
d) aliquota ordinaria 4 per mille per fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione, che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili.
detrazione abitazione principale e relative pertinenze (come da regolamento comunale - L. 200.000).
Deliberazione del c.c. n. 3 del 4 marzo 2002;
(Omissis).
per il triennio 2002/2004 le are edificabili ricadenti nelle zone B-C e D del P.R.G. vengono tassate con l'aliquota del 4 per mille applicata al valore stimato dal comune.
Dal 1 gennaio 2005 per le aree ubicate ad un altitudine superiore a 500 mt. Sara' applicata una riduzione del 25 per cento dell'aliquota ordinaria.
(Omissis). a partire dal 1 gennaio 2002 e' concessa una ulteriore detrazione di Euro 51,64 (L. 100.000) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, dai soggetti passivi di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992 che rientrano nelle seguenti condizioni:
a) anziani ultraottantenni, il cui nucleo familiare dispone di un reddito annuo (imponibili I.R.P.E.F.) riferito all'anno precedente, non superiore a Euro 13.427,88 (L. 26.000.000);
b) soggetti passivi nel cui nucleo familiare e' presente un portatore di handicap con una invalidita' pari al 100 per cento ai sensi della legge 104/1992. Le richieste di applicazione della ulteriore detrazione, da parte dei soggetti indicati alle precedenti lettere a-b, dovranno essere inoltrate all'ufficio tributi, corredate da idonea documentazione.
(Omissis). 02A08744
Il comune di MONTEIASI (provincia di Taranto) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di confermare le deliberazioni di giunta comunale n. 39 (I.C.I. - determinazione aliquota e detrazione d'imposta 2001) del 22 febbraio 2001
(Omissis). Delibera G.C. n. 39 del 22 febbraio 2001:
aliquota ordinaria: 6 per mille;
aliquota del 7 per mille per gli immobili non locati ad eccezione di quelli ricadenti nella zona "A"; detrazione per abitazione principale L. 300.000.
(Omissis). 02A08745
Il comune di MONTELEONE DI FERMO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Confermare per l'anno 2002 l'aliquota unica dell'I.C.I. al 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in Euro103,29.
(Omissis). 02A08746
Il comune di MONTELUPONE (provincia di Macerata) ha adottato, il 22 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di approvare per l'anno 2002 le aliquote di imposta I.C.I. e le relative detrazioni, come di seguito descritte.
Aliquote:
a) aliquota: 4,8 per mille (per abitazioni principali o pertinenze possedute o comunque gratuitamente utilizzate da parenti entro il 3o grado e locate a terzi come abitazioni principali);
b) aliquota: 7 per mille (per immobili ad uso abitativo non utilizzati come abitazioni principali e non locati come abitazioni principali);
c) aliquota: 6,5 per mille (per immobili di cat. D) opifici ind.li;
d) aliquota: 6 per mille (per tutti gli altri immobili);
e) aliquota: 4 per mille (per immobili ad uso abitativo non utilizzati come abitazioni principali ed affittati come abitazioni;
f) aliquota: 1 per mille (a favore di proprietari che eseguano nei centro storici di Montelupone e della frazione San Firmano interventi volti al recupero delle unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobile di interesse artistico o architettonico); Agevolazione per 3 anni dalla data di inizio lavori su domanda del benificiario corredata da idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge. e le seguenti detrazioni:
Euro 103,30 per ogni unita immobiliare destinata ad abitazione principale;
Euro 206,60 per l'unita occupata soltanto da portatore di handicap con invalidita dichiarata al 100 per cento;
Euro 154,95 per l'unita occupata soltanto da proprietario ultrasettantenne con reddito imponibile, escluso il reddito dell'immobile, pari alla sola pensione "minima".
(Omissis). 02A08747
Il comune di MONTORIO INFERIORE (provincia di Avellino) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di individuare, (omissis), le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2002:
aliquota applicabile all'abitazione principale: 5,5 per mille;
aliquota appicabile alle abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, intesi come parenti fino al secondo grado: 5,5 per mille;
aliquota applicabile ai terreni agricoli: 5,5 per mille;
aliquota applicabile alle aree fabbricabili: 6,5 per mille;
aliquota applicabile alle aree fabbricabili ricadenti nella zona sottoposta a vincolo di inedificabilita' a seguito determinazioni dell'Autorita' di Bacino 5,5 per mille;
aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
detrazione per abitazione principale Euro 130,00; 2. di dare atto che alle abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, intesi come parenti fino, al secondo grado, non si applica la detrazione per abitazione principale.
(Omissis). 02A08748
Il comune di MONTORSO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 14 febbraio, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2002, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del 5,5 per mille; 2. di stabilire che, per l'anno 2002, la detrazione per l'unita' immobiliare, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, venga fissata nell'importo di Euro 103,29, pari alla misura minima di detrazione stabilita dal decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis). 02A08749
Il comune di MORCIANO DI LEUCA (provincia di Lecce) ha adottato, il 7 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare nella misura del 5 per mille (per le abitazioni principali) e nella misura del 6 per mille (per le abitazioni secondarie), le aliquote I.C.I. per l'anno 2002.
(Omissis). 02A08750
Il comune di MORSASCO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 13 e 26 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare sul territorio comunale di Morsasco nella misura unica del 5,8 per mille;
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure seguenti:
a) Euro 103,29 rapportate ad anno, per la generalita' dei contribuenti;
b) Euro 123,95 rapportate ad anno per i soggetti passivi in possesso di un reddito personale imponibile I.R.P.E.F. riferito all'anno precedente non superiore a Euro 6.197,48 e che vivano soli.
(Omissis). 02A08751
Il comune di NOVARA DI SICILIA (provincia di Messina) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare al 6 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili. 2. di fissare la detrazione a Euro 103,29 per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale. 3. di fissare al 3 per mille l'aliquota agevolata dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unita' immobiliari o inabitabili, per la durata ai tre anni dall'inizio dei lavori, come stabilito dal comma dell'art. 1 della legge n. 449/1997.
(Omissis). 02A08752
Il comune di OLEGGIO (provincia di Novara) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, nelle misure sotto elencate:

=====================================================================
DESCRIZIONE | ALIQUOTE ===================================================================== Abitazione principale (comprese le pertinenze | classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7) |5,8 per mille --------------------------------------------------------------------- Unita' immobiliari locate con contratto registrato ad | un soggetto che le utilizza come abitazione principale |5,8 per mille --------------------------------------------------------------------- Aree edificabili e immobili diversi dalle abitazioni | 6 per mille ---------------------------------------------------------------------
Altri fabbricati: | --------------------------------------------------------------------- Unita' immobiliari locate con contratto registrato ad | un soggetto che le utilizza come abitazione diversa da | quella principale | 7 per mille --------------------------------------------------------------------- Alloggi ed abitazioni non locati e/o a disposizione | 7 per mille

Di considerare che per gli immobili a cui si applica l'aliquota deI 7 per mille, il proprietario che dispone di concessione edilizia per la ristrutturazione, e messa a norma, regolarmente rilasciata a partire dal 2002, puo' presentare domanda di riduzione dell'aliquota daI 7 aI 6 per mille. La domanda deve risultare acquisita al protocollo generale del comune in epoca successiva al rilascio della concessione prima indicata. Il beneficio di cui sopra viene eseguito alle condizioni che i lavori siano iniziati e terminati entro le scadenze indicate nella concessione medesima. Di confermare, anche per l'anno 2002, la detrazione riguardante l'abitazione principale di Euro 103,29 pari a L. 200.000 e la possibilita' di considerare come abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per questa prevista, quella concessa in uso gratuito ed affini di primo grado, previa formale comunicazione all'ufficio tributi da consegnarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui l'abitazione e' stata data in comodato.
(Omissis). 02A08753
Il comune di PALMARIGGI (provincia di Lecce) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di determinare, per il prossimo esercizio finanziario le aliquote I.C.I. da applicare nel comune nelle misure indicate nell'allegato "A" alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa; Di determinare in Euro 103,29 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione.
(Omissis) Allegato "A" DGC numeri 145 del 19 dicembre 2001 A) Persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune esclusivamente alla unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille; B) Per tutti gli altri immobili diversi da quelli previsti al punto precedente e fatti salvi quelli previsti ai punti successivi: 5,5 per mille; C) Per interventi volti al recupero di immobili inagibili o inabitabili o finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei C.S. l'aliquota agevolata e' applicata per la durata di tre anni dall'inizio lavori: 3 per mille; D) Detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae la destinazione: 103,29.
(Omissis). 02A08754
Il comune di PALOMBARO (provincia di Chieti) ha adottato, il 16 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Confermare per l'esercizio 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) nella misura del 5 per mille cosi' come determinata con delibera del consiglio comunale n. 18 del 27 marzo 2000 per ogni tipologia.
(Omissis). 02A08755
Il comune di PATU' (provincia di Lecce) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 4. di fare proprie le aliquote e tariffe dei tributi per l'anno 2002 determinate dalla Giunta comunale con atto n. 15 dell'8 marzo 2002, allegato alla presente, di seguito riportate:
Omissis.
aliquota I.C.I. nella misura del 6,5 per mille per tutte la abitazioni e Euro 103,29 quale detrazione per la prima casa, da sottrarre fino a concorrenza del suo ammontare, dall'imposta dovuta.
(Omissis). 02A08756
Il comune di PENNE (provincia di Pescara) ha adottato, il 4 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di fissare, per l'anno 2002, e per le motivazioni espresse in narrativa, le aliquote e detrazioni I.C.I. come di seguito riportate:
aliquota ordinaria: 7 per mille;
aliquota agevolata per interventi svolti; recupero unita' immobiliari inagibili e inabitabili: 5 per mille; recupero di immobili di interesse storico o artistico ubicati nel centro storico: 5 per mille; recupero di immobili volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 5 per mille; recupero di immobili volti alla utilizzazione di sottotetti: 5 per mille; interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche: 4 per mille;
detrazione per abitazione principale ed equiparati: Euro 129,12 (L. 250.000); nonche' confermare, anche per l'anno 2002 la esenzione totale dal pagamento del tributo in questione, limitatamente all'abitazione principale rientranti nelle categorie catastali A/3, A/4, A/5, A/6, per la fascia di cittadini rientranti nelle condizioni economiche del nucleo familiare che non superano il limite Isee di Euro 8.521,54 (L. 16.500.000), come determinato con i criteri di cui al decreto legislativo n. 109/31 marzo 1998 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 221/7 maggio 1999 come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 305/21 luglio 1999.
(Omissis). 02A08757
Il comune di PERGOLA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nelle misure di seguito specificate:
Aliquota per abitazione principale: 6,5 per mille (con precisazione che viene considerata adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Non viene estesa altresi' l'aliquota per abitazione principale alle relative pertinenze (quali box, cantina, ecc.), salva l'ipotesi di accatastamento unitario con attribuzione di un unico ammontare di rendita catastale. Detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: Euro 103,29.
aliquota ordinaria: 7 per mille.
(Omissis). 02A08758
Il comune di PERLETTO (provincia di Cuneo) ha adottato, l'8 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) nella misura:
1. aliquota del 5 per mille per i fabbricati abitativi dei residenti (prima casa);
2. aliquota del 6,5 per mille per i fabbricati abitativi dei non residenti (seconda casa);
3. aliquota del 5 per mille per i fabbricati industriali - artigiani ed altri. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e' di Euro 103,29 pari a L. 200.000 annue.
(Omissis). 02A08759
Il comune di PETRALIA SOTTANA (provincia di Palermo) ha adottato, il 26 aprile 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita a decorrere dal 1993 con decreto legislativo: n. 504/1992, nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale e pertinenze, lasciando invariata, nella misura di L. 200.000 la relativa detrazione; e del 4,75 per mille per tutti gli altri fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale.
(Omissis). 02A08760
Il comune di PIANA CRIXIA (provincia di Savona) ha adottato, il 28 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille.
(Omissis). 02A08761
Il comune di PICERNO (provincia di Potenza) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
resta confermata l'aliquota unica del 5 per mille e la detrazione unica di Euro 103,29 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 02A08762
Il comune di PIETRANICO (provincia di Pescara) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare anche per l'anno 2002, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, le seguenti aliquote:
abitazione principale 5,5 per mille;
immobili diversi dall'abitazione principale 6 per mille; 2. di confermare nella misura di Euro 103,29 la detrazione di cui all'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
(Omissis). 02A08763
Il comune di PIZZO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 26 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di confermare, per come stabilito con delibera di giunta municipale n. 35/2001, le aliquote dell'l.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune. con effetto dal 1 gennaio 2002, per come di seguito specificato:
1. aliquota ridotta, da applicare:
per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale comprese le pertinenze (C2/C6): 4 per mille;
categorie catastali: A1/A2/A3/A4/A5/A6/A7.
per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6 per mille;
categorie catastali: A1/A2/A3/A4/A5/A6/A7.
2. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per le unita' immobiliari possedute (seconde case, magazzini, rimesse negozi, uffici, .... ): 7 per mille;
categorie catastali: A1/A2/A3/A4/A5/A6/A7/A10 - C1/C2/C3/C6;
3. aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
a) al recupero di unita' immobiliari inagibili. o inabitabili: 4 per mille;
b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 4 per mille;
4. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;
5. aliquota da applicare per i soggetti passivi proprietari di terreni edificabili: 7 per mille. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
(Omissis). 02A08764
Il comune di POLIZZI GENEROSA (provincia di Palermo) ha adottato, il 25 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote:
5 per mille per tutti gli immobili;
Euro 103,29 detrazione per la prima casa.
(Omissis). 02A08765
Il comune di POMPU (provincia di Oristano) ha adottato, l'11 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). l'aliquota I.C.I. per l'anno 2002 e' fissata nel 4 per mille; la detrazione e' stabilita nella misura unica di Euro 103,29 (L. 200.000) limitatamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 02A08766
Il comune di PRECENICCO (provincia di Udine) ha adottato, il 16 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 2. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille e una aliquota agevolata per le abitazioni principali al 5 per mille; 3. di fissare in Euro 104,00 (pari a L. 201.372) la detrazione prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis). 02A08767
Il comune di PULFERO (provincia di Udine) ha adottato, il 30 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote e detrazioni relative all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
aliquota abitazione principale 5 per mille;
aliquota immobili diversi dall'abitazione principale, immobili non abitativi e terreni edificabili 6 per mille;
detrazione per abitazione principale Euro 104,00.
(Omissis). 02A08768
Il comune di RAMACCA (provincia di Catania) ha adottato, il 22 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I. da applicare alle unita' immobiliari:
a) aliquota I.C.I. al 4,5 per mille per le abitazioni principali, nonche' per le relative pertinenze, a condizione che dette pertinenze siano utilizzate ad esclusivo uso dell'abitazione stessa;
b) aliquota I.C.I. al 5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari.
(Omissis). 02A08769
Il comune di RAPALLO (provincia di Genova) ha adottato, il 28 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 le seguenti aliquote d'imposta:
aliquota agevolata del 4,6 per mille:
per le unita' immobiliari (e relative pertinenze) adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e per quelle concesse in uso gratuito a ascendenti/discendenti di primo grado e per le relative pertinenze (numero massimo n. 1 C/2 + n. 1 posto auto cat. C6 o C7 situate nel raggio di 500 m. dalla abitazione): per le ultime due fattispecie la concessione del beneficio sara' subordinata a comunicazione da presentare entro e non oltre il 20 dicembre 2002;
aliquota agevolata del 5,6 per mille:
per le unita' immobiliari locate - con contratto registrato - a soggetto residente che le utilizzi come abitazione principale, subordinando la concessione del beneficio a comunicazione da presentare entro e non oltre il 20 dicembre 2002;
per gli immobili iscritti alle categorie catastali B1, C1, C2, C3, C6, D2 (alberghi e pensioni, a condizione che dette unita' immobiliari rimangano aperte per almeno 9 mesi), D3;
aliquota ordinaria deI 6,2 per mille:
per le restanti unita' immobiliari. 2. di confermare, per l'anno 2002, la detrazione per l'abitazione principale nella misura di Euro 129,11 (L. 250.000), subordinando la concessione della detrazione per gli immobili concessi in uso gratuito a ascendenti/discendenti di primo grado ivi residenti a comunicazione da presentare entro e non oltre il 20 dicembre 2002.
(Omissis). 02A08770
Il comune di RIONERO SANNITICO (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). di applicare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. in questo comune nella misura unica del 6 per mille.
(Omissis). 02A08771
Il comune di RIVALTA DI TORINO (provincia di Torino) ha adottato, il 18 dicembre 2001 e il 31 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare nella misura del 7 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002; 2. di confermare l'aliquota ridotta del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi, dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per gli alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), ora Agenzie Territoriali per la Casa (ATC), e dal Consorzio Intercomunale Torinese (C.I.T.) gestiti dall'ATC, per l'anno 2002; 3. di confermare l'aliquota agevolata del 2 per mille in favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla stipula del contratto. Il titolo all'applicazione dell'aliquota cosi' agevolata deve essere dimostrato dal contribuente;
(Omissis). 1. di confermare a Euro 413,17, per l'anno 2002, la detrazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonche' per gli alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP), ora Agenzie Territoriali per la casa (ATC), e dal Consorzio intercomunale torinese (C.I.T.) gestiti dall'ATC; 2. di confermare l'elevazione, per l'anno 2002, fino a concorrenza dell'imposta, della detrazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del nucleo familiare comprendente tra i propri componenti un soggetto invalido, cieco o sordomuto civile, beneficiario di pensione o indennita' concessa al solo titolo della minorazione o di assegno di accompagnamento ovvero un soggetto dichiarato persona handicappata in situazione riconosciuta avente connotazione di gravita' ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con accertamento effettuato dal A.S.L. a sensi dell'art. 4 della stessa legge. Il titolo all'elevazione della detrazione de quo deve essere dimostrato dal contribuente.
(Omissis). 02A08772
Il comune di ROCCA DI CAMBIO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 14 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di confermare l'I.C.I. per il corrente anno del 6 per mille per tutte le categorie con detrazione per la prima casa di Euro 206,59.
(Omissis). 02A08773
Il comune di RONDANINA (provincia di Genova) ha adottato, il 26 gennaio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di confermare per l'anno corrente le aliquote per l'anno 2002 nella seguente misura:
del 5 per mille per gli immobili posseduti a titolo di abitazione principale;
del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali;
del 7 per mille per gli immobili non locati;
la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' fissata a lire 200.000 pari a Euro 103,29;
(Omissis). 02A08774
Il comune di ROSIGNANO MARITTIMO (provincia di Livorno) ha adottato, il 19 e 28 febbraio, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Le aliquote per l'imposta comunale immobili per l'anno 2002 secondo quanto di seguito indicato.

===================================================================== n. ordine| categoria di appartenenza |aliq. per mille =====================================================================
1 |terreni agricoli... | 5 ---------------------------------------------------------------------
2 |aree fabbricabili... | 7 ---------------------------------------------------------------------
|immobili classificati cat. C (escluso |
|pertinenze di abitazione principale, nel |
|limite fissato dal regolamento comunale |
3 |(I.C.I.)... | 5 ---------------------------------------------------------------------
|immobili classificati cat A (escluso A/9 e |
4 |A/10) | ---------------------------------------------------------------------
|a) abitazione principale... | 4 ---------------------------------------------------------------------
|b) abitazione locata con contratto |
|registrato a soggetto che la utilizza come |
|abitazione principale e stipulato ai sensi |
|dell'art. 2, c. 3 della L. 431/98 secondo |
|il protocollo n. 19888/1999... | 4 ---------------------------------------------------------------------
|c) abitazione locata con contratto |
|registrato a soggetto che la utilizza come |
|abitazione principale e stipulato ai sensi |
|dell'art. 2, c. 1 della L. 431/98, |
|nell'anno 2000 e successivi... | 5,5 ---------------------------------------------------------------------
|d) abitazione locata con contratto |
|registrato a soggetto che la utilizza come |
|abitazione principale e stipulato negli |
|anni precedenti... | 6,6 ---------------------------------------------------------------------
|e) abitazione non locata per la quale non |
|risultino essere stati registrati contratti|
|di locazione da almeno due anni alla data |
|di scadenza del pagamento dell'imposta, ad |
|esclusione della abitazione per persone |
|residenti all'estero e della sola |
|abitazione posseduta da persone fisiche |
|tenuta a disposizione per uso stagionale o |
|altro uso limitato e discontinuo... | 9 ---------------------------------------------------------------------
|f) altre... | 7 ---------------------------------------------------------------------
|Pertinenze (immobili classificati C/2 - C/6|
5 |- C/7) | ---------------------------------------------------------------------
| pertinenza di u.i di cui ai punti 4,a - |
|4,b... | 4 ---------------------------------------------------------------------
| pertinenze di u.i di cui al punto 4, e...| 9 ---------------------------------------------------------------------
| altre pertinenze... | 7 ---------------------------------------------------------------------
6 |immobili diversi dai precedenti... | 5

Ha altresi' approvato con deliberazione CC n. 20 del 28 febbraio 2002 i criteri per la determinazione della detrazione per abitazione principale per come di seguito indicato. 1. di stabilire, ai sensi dell'art. 8, c. 2 del d.lgs. 504/92 e secondo quanto indicato dal regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. delibera C.C. 169/1998 e successive modificazioni, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di soggetti passivi, residenti anagraficamente nel comune, proprietari, titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, anziani che abbiano preso residenza in istituti di ricovero o istituti di cura, nella misura di Euro 104,00; 2. di elevare, ai sensi dell'art. 8, c. 3 del d.lgs 504/92 la detrazione suddetta a Euro 165,00 per i soggetti passivi di cui al punto 1. purche' l'u.i. sia classificata in categoria catastale A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6. 3. di elevare ulteriormente, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del citato d.lgs 504/92, tale detrazione a Euro 258,00 alle seguenti categorie:
a) soggetti passivi possessori solo dell'immobile per il quale viene chiesta la maggiore detrazione (oltre le eventuali pertinenze) considerati in particolare condizione di indigenza, aventi per l'anno 2001 un reddito (al netto delle ritenute fiscali ed escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione stessa e della relativa pertinenza) riferito al nucleo familiare, ricompreso nella declaratoria della delibera giunta comunale 87 del 23 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) soggetti passivi non autosufficienti o disabili totali (o aventi nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella suddetta situazione) riconosciuti tali e certificati dalle competenti ASL alla data dell'1 gennaio 2002, a condizione di essere possessori solo dell'unita' immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione, oltre l'eventuale pertinenza, aventi per l'anno 2001 un reddito (al netto delle detrazioni fiscali ed escluso il reddito dl fabbricato per il quale si chiede la detrazione, della pertinenza ed eventuale indennita' di accompagnamento), riferito al nucleo familiare, non superiore a Euro 15.500,00, 4. di stabilire che il beneficio dell'ulteriore detrazione di cui ai punti 2 e 3 e' subordinato alle seguenti condizioni:
a) che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare;
b) che l'immobile per il quale si chiede la detrazione non sia classificato nelle categorie catastali A/1 - A/7 - A/8 - A/9;
c) presentazione di apposita domanda al servizio tributi entro il 31 dicembre 2002, corredata da adeguata certficazione e documentazione attestante il possesso di tali requisiti.
(Omissis). 02A08775
Il comune di SAN COSTANTINO CALABRO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 27 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di approvare l'aliquote dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1 gennaio 2002, come segue:
abitazione principale 6 per mille, aliquota unica per tutti gli immobili ricadenti nel territorio comunale; 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del sua ammontare, di euro 103,2913 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale al destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
(Omissis). 02A08776
Il comune di SAN GIOVANNI LA PUNTA (provincia di Catania) ha adottato, il 22 febbraio, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). I. di stabilire le seguenti aliquote dell'I.C.I. con decorrenza dal 1 gennaio 2002:
Aliquota:
1. 4,5 per mille: persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per l'abitazione principale;
2. 7 per mille: unita' immobiliare locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
3. 7 per mille: persona fisica per unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a soggetto che non le utilizza come abitazione principale;
4. 7 per mille: alloggi posseduti e non locati;
5. 7 per mille: immobili diversi dalle abitazioni possedute nel Comune;
6. 7 per mille: immobili posseduti da soggetti senza scopo di lucro;
7. 7 per mille: agevolata per interventi di recupero edilizio ex legge 449/1997;
8. 7 per mille: fabbricati realizzati da imprese per la vendita e non venduti;
9. 7 per mille: tutti i soggetti e gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione. II. detrazioni dall'imposta dovute per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare:
1) Euro 103,29 per detrazione \times base maggiorata entro il limite di legge;
2) ulteriore detrazione del .......... %, fino al massimo del 50 per cento dell'imposta dovuta. III. riduzione del 50% dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.
(Omissis). 02A08777
Il comune di SANREMO (provincia di Imperia) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire l'aliquota della imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle seguenti misure:
aliquota ridotta al 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune di Sanremo, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, escluse quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
aliquota del 4,8 per mille per i fabbricati a destinazione diversa da abitazione, appartenenti alle categorie catastali A10 - B - C - D, e per le aree fabbricabili;
aliquota del 4 per mille per i terreni agricoli;
aliquota del 6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta alla abitazione principale o comunque diverse dall'abitazione principale (fabbricati appartenenti alla categoria catastale A esclusi A10); 2. di fissare, ai sensi dell'art. 1 - comma 5 della legge n. 449/97, l'aliquota agevolata deI 3,8 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, intesi come soggetti al vincolo di cui alla legge n. 1089/1939, localizzati nei centri storici (zone A del P.R.G. ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968), ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti; 3. di precisare che l'aliquota agevolata di cui al precedente punto 2. si applichera' limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi suddetti, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, previa presentazione al Servizio tributi della documentazione che sara' richiesta al fine di consentire i necessari controlli ed acquisire il parere dell'Ufficio tecnico comunale attestante che l'intervento rientra nelle tipologie previste al suddetto punto 2.; 4. di fissare, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge n. 431 del 9 dicembre 1999, l'aliquota agevolata del 5 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo che il proprietario concede in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della stessa legge stipulati in sede locale e depositati presso il comune di Sanremo, a condizione che il contribuente renda idonea dichiarazione al Servizio tributi corredata da copia del contratto di locazione registrato; 5. di elevare per il 2002 ad Euro 119,00 l'importo della detrazione d'imposta spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 504/92, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/96, dando atto che tale agevolazione non compromette l'equilibrio del bilancio di previsione 2002; 6. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 02A08778
Il comune di SANTA FLAVIA (provincia di Palermo) ha adottato, il 21 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di confermare ed applicare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. fissata per il precedente anno d'imposta (2001) nella misura del 5 per mille sugli immobili ricadenti nel territorio comunale e la detrazione d'imposta pari a Euro 103,29 (Lire 200.000) relativamente all'abitazione principale.
(Omissis). 02A08779
Il comune di SCANDRIGLIA (provincia di Rieti) ha adottato, l'8 febbraio 2002 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5,5 per mille, con le risultanze contabili che ne derivano che saranno inserite nel bilancio di previsione.
(Omissis). 02A08780
Il comune di SCISCIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. (Omissis). 2. stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I.:
aliquota prima casa 5,75 per mille;
aliquota ordinaria 6 per mille (altre unita' immobiliari, terreni agricoli, aree edificabili). 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, Lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
(Omissis). 02A08781
Il comune di SELARGIUS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 28 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di rettificare la deliberazione della giunta comunale n. 198 del 30 novembre 2001 nel modo seguente:
di stabilire, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002 nelle misure seguenti:
aliquota del 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per quelli concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado. Per beneficiare di tale agevolazione, entro il termine stabilito per il versamento in acconto o, nel caso di immobili acquisiti nel secondo semestre, entro la data di scadenza del saldo gli interessati dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva, che produrra' i suoi effetti anche per gli anni successivi nel caso di permanenza dei requisiti previsti nel regolamento comunale; l'agevolazione decade con il cessare della concessione in uso gratuito. 1. Aliquota del 5 per mille per gli immobili utilizzati per le attivita' commerciali intendendo come tali quelle enunciate nell'art. 2195 del c.c. nonche' le attivita' professionali e di lavoro autonomo) e per le aree agricole produttive; 2. aliquota del 6 per mille tutti gli altri immobili. Di stabilire, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazione, che, per l'anno 2002, la detrazione di Euro 103,29 relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, venga elevata:
1) a Euro 154,94 a favore delle sottoindicate categorie di cittadini:
a) cassaintegrati;
b) soggetti che percepiscono pensione sociale;
c) disoccupati; purche' appartenenti a nuclei familiari iI cui reddito non sia superiore a Euro 9.296,22 e i cui componenti non siano proprietari o usufruttuari di altra unita' immobiliare (fabbricati o aree edificabili);
d) tutti di soggetti passivi, che pur non rientrando nelle precedenti categorie, appartengono a nuclei familiari con le caratteristiche sopra descritte;
2) a Euro 123,95 a favore dei soggetti passivi appartenenti a nuclei familiari il cui reddito non sia superiore a Euro 10.329,14 e i cui componenti non siano proprietari o usufruttuari di altra unita' immobiliare (fabbricati o aree edificabili). Di dare atto che:
a) la maggiore detrazione non sara' concessa nel caso di unita' immobiliari classificate come A1-A7-A8;
b) la maggiore detrazione dovra' essere richiesta mediante compilazione di apposito modulo predisposto dal comune, entro il termine stabilito per il versamento in acconto o, nel caso di immobili acquisiti nel secondo semestre, entro la data di scadenza del saldo.
(Omissis). Avvertenza: La presente deliberazione rettifica quella gia' pubblicata nel supplemento ordinario n. 110 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 120 del 24 maggio 2002, pag. 85, seconda colonna. 02A8794A
Il comune di SENNARIOLO (provincia di Oristano) ha adottato, il 13 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002, nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili.
(Omissis). 02A8781A
Il comune di SERMONETA (provincia di Latina) ha adottato, il 20 marzo 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001 le seguenti aliquote comunali nella misura di seguito rappresentata:
aliquota abitazione principale 5 per mille;
aliquota ordinaria 6,7 per mille; 2. di confermare le detrazioni secondo quanto previsto dal vigente regolamento I.C.I. - detrazione abitazione principale: Euro 103,29.
(Omissis). 02A08782
Il comune di SERRAMEZZANA (provincia di Salerno) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di stabilire per l'anno 2002 e per quanto sopra esplicitato l'applicazione dell'aliquota imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille con esclusione di ogni tipo di agevolazione.
(Omissis). 02A08783
Il comune di SOLEMINIS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 5 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di confermare le aliquote I.C.I. approvate per l'anno 2001, dando atto che per l'anno d'imposta 2002 le aliquote I.C.I. sono le seguenti:
1. abitazione principale 5 per mille;
2. altre unita' immobiliari 7 per mille; di stabilire l'importo della detrazione per abitazione principale in L. 200.000; di approvare l'aliquota agevolata del 4 per mille per il pagamento dell'I.C.I. 2002 sull'abitazione principale dei contribuenti appartenenti alle categorie individuate nell'art. 6-bis del vigente regolamento dell'imposta comunale sugli immobili, previa richiesta scritta all'amministrazione; di approvare i valori delle aree fabbricabili per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, indicati nel prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
(Omissis). 02A08784
Il comune di SOMMATINO (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 18 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. l'aliquota, in misura unica, del 4 per mille quale imposta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e per quelle cedute in uso gratuito a parenti fino al primo grado; 2. l'aliquota, in misura unica, del 5 per mille quale imposta per il possesso di fabbricati non adibite ad abitazione principali, per i fabbricati non locati, le aree edificabili, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; 3. la detrazione per l'abitazione e per quelle cedute in uso gratuito a parenti ed affini fino al primo grado rimane determinata in L. 200.000, pari ad Euro 103,29.
(Omissis). 02A08785
Il comune di STREMBO (provincia di Trento) ha adottato, il 25 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare, (omissis), l'aliquota I.C.l. da applicarsi sul territorio comunale di Strembo per l'anno 2002 come segue:
abitazioni principali: 4,5 per mille;
immobili non destinati ad abitazione principale e terreni edificabili: 4,5 per mille. 2. di confermare, per l'anno 2002, in Euro 258,00 (pari a circa lire 500.000) la detrazione prevista dall'art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e ss.mm., agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 02A08786
Il comune di TEGLIO VENETO (provincia di Venezia) ha adottato, il 4 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille; 2. di fissare in Euro 124,00 la detrazione spettante per l'abitazione principale a sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992; 3. di dare atto che l'aumento della detrazione da Euro 103,29 a Euro 124,00 comporta un minor gettito stimato in Euro 12.394,96 (L. 24.000.000); 4. di elevare, in deroga al procedente punto 2., la detrazione spettante per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, a Euro 258,00 nei seguenti casi:
a) unita' immobiliari, adibite ad abitazione principale, possedute da contribuenti che, pur essendo proprietari o titolari di altro diritto reale, sono stati assistiti dal comune in via continuativa nel corso dell'anno 2002 per stati di indigenza o poverta';
b) unita' immobiliari, adibite ad abitazione principale del possessore con reddito complessivo del nucleo familiare, escluso quello derivante dall'abitazione stessa costituito per l'anno 2001 da assegno sociale o da pensione sociale o da assegno per invalidita' civile o da pensione minima I.N.P.S., per un importo non superiore a Euro 392,69 (L. 760.350) mensili, nonche' da eventuali redditi fondiari nei seguenti casi:
unico componente il cui reddito annuo lordo complessivo sia inferiore a Euro 5.681,03 (L. 11.000.000);
nucleo familiare composto da due componenti il cui reddito annuo lordo complessivo sia inferiore a Euro 9.680,47 (L. 18.774.400);
nucleo familiare composto da tre o piu' componenti il cui reddito annuo lordo complessivo sia inferiore a Euro 10.329,14 (L. 20.000.000).
Sono esclusi dal beneficio le unita' immobiliari del gruppo "A" classificate A/1 - A/7 - A/8 - A/9; 5. di stabilire che i soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione dovranno indicare l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento. Dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione, nelle forme previste dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante il possesso dei requisiti per il diritto al beneficio; detta dichiarazione dovra' pervenire all'ufficio tributi, pena la decadenza, entro il mese successivo a quello di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi.
L'amministrazione comunale si riserva comunque la facolta' di richiedere documentazione integrativa, qualora lo ritenga opportuno ed inoltre di eseguire gli accertamenti di legge sulla veridicita' della dichiarazione. 6. di determinare e confermare anche per l'anno 2002 ai sensi dell'art. 5 del regolamento per la disciplina dell'I.C.I., e in attuazione dell'art. 59 - comma 1o, lett. g) del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, per le zone omogenee e secondo la destinazione urbanistica del vigente piano regolatore, i valori di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio del comune, nella misura prevista dall'allegato E) alla deliberazione consiliare n. 2 del 28 febbraio 2000 e ribaditi con deliberazione giuntale n. 9 dell'8 gennaio 2001;
(Omissis). 02A08787
Il comune di TISSI (provincia di Sassari) ha adottato, il 14 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2002 nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
a) nella misura del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
b) nella misura del 4,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi.
(Omissis). 02A08788
Il comune di TRAVACO' SICCOMARIO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di adottare per l'anno 2002 le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili e la detrazione d'imposta spettante agli immobili adibiti ad abitazione principale, come da prospetto allegato sub A) confermativo delle aliquote in essere quali risultano dalla propria delibera n. 11 del 25 gennaio 2001 assunte per l'esercizio 2001;
(Omissis).
Tabella detrazioni I.C.I. anno 2002
Detrazione per abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. Euro 109,00 annue.
Casi particolari che danno diritto ad una detrazione maggiore: per categorie A3 - A4 - A5 - A6 (Le restanti categorie sono escluse).

===================================================================== TIPOLOGIA SOGGETTO PASSIVO E LIMITI
DI REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO DETRAZIONE --------------------------------------------------------------------- Pensionati coniugi a carico di pensionati
cassintegrati - disoccupati lavoratori Numero componenti
in mobilità portatori di handicap nucleo familiare =====================================================================
| 1 persona | 2 persone ===================================================================== Fino a Euro 5.527,00 | Euro 207,00 | Euro 233,00 da Euro 5.527,01 a Euro 6.456,00 (*) | Euro 181.00 | Euro 207,00 da Euro 6.456,01 a Euro 9.142,00 (*) | Euro 155.00 | Euro 181,00 da Euro 9.142,01 a Euro 10.640,00 (*) | Euro 130.00 | Euro 155,00 (*) nel caso di nuclei familiari con presenza di soggetti portatori di handicap, i suddetti limiti massimi di reddito vengono aumentati di Euro 1.550,00

TABELLA ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2002
Aliquota I.C.I. ordinaria anno 2002 unica per ogni tipologia di immobile fissata al 6 per mille.
Aliquota I.C.I. differenziata anno 2002 fissata al 4 per mille.
A favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, dando atto che tale aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per durata di tre anm dall'inizio dei lavori (art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997).
(Omissis). 02A08789
Il comune di TRIVIGNANO UDINESE (provincia di Udine) ha adottato, il 30 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 2002 in:
4,75 per mille per l'abitazione principale cosi' come definita dall'art. 8 del regolamento comunale e per le pertinenze dell'abitazione principale (garage, tettoie, ecc.);
5,5 per mille per gli altri immobili ed aree come definiti dal regolamento comunale;
di stabilire in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale e l'abitazione concessa in uso gratuito ai familiari (parenti in linea diretta e collaterale fino al secondo grado: genitori-figli, figli-genitori, fratelli-sorelle); di tale concessione in uso gratuito deve essere data comunicazione al comune.
(Omissis). 02A08790
Il comune di TRONTANO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). Di determinare per l'anno finanziario 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella seguente percentuale:
aliquota del 5,5 per mille;
detrazione prima casa L. 250.000. Di esentare inoltre dalla presente imposta, per ragioni di equita', le tipiche costruzioni locali adibite a cascine e fienili.
(Omissis). 02A08791
Il comune di URI (provincia di Sassari) ha adottato, il 31 dicembre 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. confermare, per l'anno 2002, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, gia' disposte con delibera G.C. n. 142 in data 31 dicembre 2001:

Aliquote I.C.I. anno 2002 =====================================================================
| | Detrazione euro 104,00 *
Abitazione principale e | | vedi condizioni
autorimessa di pertinenza |5 per mille| sottoriportate ===================================================================== Abitazione e aurtorimessa di| | pertinenza concesse in | | comodato d'uso a parenti in | | Detrazione euro 104,00 * linea retta entro il secondo| | vedi condizioni grado |5 per mille| sottoriportate

--------------------------------------------------------------------- Altri fabbricati 5 per mille Aree fabbricabili (Applicata ai valori minimi stabiliti dalla
deliberazione del consiglio comunale) ---------------------------------------------------------------------
* Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
* se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
* Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. Di fare riferimento al regolamento comunale per la disciplina dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 4. Per quanto non regolamentato e non esposto nella presente deliberazione, rinviare a quanto disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni.
(Omissis). 02A08792
Il comune di VALLI DEL PASUBIO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 25 febbraio 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2002 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nelle misure che seguono:
abitazione principale 5,5 per mille;
seconde case 6,5 per mille. (col termine seconde case si devono intendere le unita' immobiliari adibite ad abitazione ma diverse dall'abitazione principale del proprietario) immobili diversi (compresi negozi, opifici, aree fabbricabili, ecc..) 5,5 per mille. 2. Di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e' pari a Euro 104,00; 3. di dare atto che ai sensi del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.:
A) per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e si suoi familiari, dimorano abitualmente.
B) Si considerano equiparate alle abitazioni principali dei residenti:
a) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ivi residenti;
b) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa risulti locata;
c) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risulti locata;
d) l'unita' immobiliare destinata a civile abitazione concessa in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado in linea retta, che la utilizzino come abitazione principale e vi abbiano la residenza anagrafica;
C) le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'immobile ad abitazione principale.
(Omissis). 02A08793
Il comune di ZUMAGLIA (provincia di Biella) ha adottato, il 13 novembre 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2002 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/92 e ss.mm.ii. nelle seguenti misure:
a) 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
b) 6,5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale. 2. di riconoscere per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/92 e ss.mm.ii., per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione d'imposta minima fissata in L. 200.000; 3. di dare atto che i proprietari ovvero i soggetti aventi titoli sulle unita' immobiliari destinate ad abitazioni, se locate o concesse a qualsiasi titolo a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno fruire della detrazione di cui al precedente punto 2.
(Omissis).
 
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