IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, in materia di disposizioni relative a eventi calamitosi, ha previsto la regolarizzazione delle posizioni dei contribuenti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato la Sicilia orientale, e in particolare, il comma 5 della medesima legge il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono previste le modalita' di versamento delle somme oggetto della regolarizzazione; Visto l'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, con la quale sono stati individuati i destinatari dei provvedimenti agevolati concessi a seguito dei predetti eventi calamitosi del 13 e 16 dicembre 1990;
Decreta:
Art. 1. 1. I soggetti interessati dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha colpito le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, n. 2057, che hanno fruito delle sospensioni dei termini relativi ai versamenti diretti versano, per ciascun tributo, ai sensi dell'art. 138, commi 1 e 2, della legge n. 388 del 2000, l'intero ammontare delle somme dovute, ovvero la prima rata, entro il 30 giugno 2002, con le modalita' previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 2. Il pagamento delle somme iscritte a ruolo, della sospensione, viene effettuato in un'unica soluzione ovvero mediante rateizzazione, al competente concessionario della riscossione nei termini previsti dal comma 1. 3. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono individuati i codici-tributo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 giugno 2002 Il Ministro: Tremonti |