Gazzetta n. 151 del 29 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 giugno 2002
Nuova disciplina dei libretti di risparmio postale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante "Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare gli articoli 2, 6 e 7, comma 3;
Visti il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, recante "Trasformazione dell'amministrazione delle Poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 e la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante "Trasformazione in societa' per azioni dell'Ente Poste Italiane" (deliberazione n. 244/97);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, avente ad oggetto "Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta";
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio", e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che la Cassa depositi e prestiti utilizza fondi rimborsabili anche sotto forma di libretti di risparmio postale, assistiti dalla garanzia dello Stato;
Ritenuto necessario definire le caratteristiche e le altre condizioni dei libretti di risparmio postale;
Su proposta del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Emana

il seguente decreto:

Art. 1.

Condizioni di emissione

1. I libretti di risparmio postale sono emessi dalla Cassa depositi e prestiti attraverso Poste italiane S.p.a. e sono assistiti dalla garanzia dello Stato.
2. I libretti di risparmio postale sono nominativi o al portatore.
3. Sui libretti di risparmio postale sono annotati i versamenti e i prelevamenti di somme di denaro. Le annotazioni sono firmate dall'impiegato dell'ufficio postale che appare addetto al servizio e fanno prova nei rapporti fra Poste Italiane S.p.a. e depositante fino a querela di falso.
4. I versamenti e i prelevamenti sui libretti di risparmio postale possono essere effettuati anche tramite l'utilizzo di carta a banda magnetica o di altri documenti di legittimazione, quando resi disponibili e rilasciati a richiesta del depositante.
5. Le annotazioni di operazioni preventivamente autorizzate dal depositante, nonche' quelle effettuate tramite carta a banda magnetica o altri documenti di legittimazione, possono essere riportate anche in epoca successiva all'esecuzione delle operazioni stesse, in occasione della presentazione del libretto.
6. I versamenti e i prelevamenti possono essere effettuati anche presso un ufficio postale diverso da quello che ha provveduto al rilascio del libretto.
7. I libretti di risparmio postale sono esenti da spese relative all'apertura e alla gestione, fatte salve le disposizioni in materia fiscale.
8. Il credito portato dai libretti di risparmio postale nominativi puo' essere ceduto, in tutto o in parte, secondo le norme del codice civile in materia di cessione di credito. Ai fini dell'efficacia della cessione, la notifica deve essere effettuata a Poste Italiane S.p.a.
9. I libretti di risparmio postale possono essere costituiti in pegno, secondo le modalita' previste nel codice civile.
 
Art. 2.

Contratti relativi alla prestazione del servizio di collocamento

1. I contratti relativi al collocamento dei libretti di risparmio postale sono redatti per iscritto e un esemplare viene consegnato al contraente, unitamente al libretto.
2. Nel contratto sono descritte le condizioni generali che regolano tale forma di risparmio.
 
Art. 3.

Interessi

1. Sulle somme depositate e annotate sui libretti di risparmio postale matura un interesse, i cui tassi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284.
2. Gli interessi decorrono dal giorno in cui e' effettuato il versamento delle somme e sono dovuti fino al giorno del prelevamento, parziale o totale, del credito liquido risultante.
3. Gli interessi sono calcolati con il criterio dell'anno civile e sono capitalizzati al 31 dicembre di ciascun anno. Gli interessi sono conteggiati con il metodo scalare sul credito liquido risultante.
4. L'ammontare degli interessi maturati viene annotato, dopo la loro capitalizzazione, sui libretti di risparmio postale alla presentazione del libretto stesso. Gli interessi sono altresi' liquidati in occasione dell'estinzione del libretto.
5. Se il credito annotato e' pari o inferiore a duecentocinquanta euro, il libretto cessa di essere fruttifero trascorsi cinque anni dall'ultima operazione annotata. L'annotazione dei soli interessi non interrompe il decorso del termine. Il libretto torna ad essere fruttifero, a decorrere dall'annotazione di una nuova operazione.
6. Le variazioni dei tassi di interesse sono stabilite con le medesime modalita' di cui al comma 1 del presente articolo e producono effetto dalla data indicata nello stesso decreto di variazione.
 
Art. 4.

Pubblicita'

1. Poste Italiane S.p.a. espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando al contratto di cui all'art. 2, comma 1 e/o al foglio informativo analitico, di cui all'art. 12, comma 3, la descrizione delle condizioni che regolano l'emissione e la gestione dei libretti di risparmio postale.
2. La Cassa depositi e prestiti fornisce tempestivamente a Poste Italiane S.p.a. le informazioni da pubblicizzare in conformita' a quanto stabilito nel comma 1 del presente articolo.
3. Le comunicazioni di carattere generale rivolte ai depositanti sono effettuate dalla Cassa depositi e prestiti mediante avvisi pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.
 
Art. 5.

Opposizioni

1. Trascorsi sessanta giorni dall'avvenuta annotazione delle operazioni sul libretto, esse si intendono approvate, salvo opposizione sottoscritta da tutti gli intestatari del libretto di risparmio postale, notificata dagli stessi a Poste Italiane S.p.a. entro il predetto termine.
 
Art. 6.

Diritto di informazione

1. Il depositante e i suoi aventi causa hanno diritto di ottenere, a richiesta e gratuitamente, annualmente ovvero in sede di estinzione, la comunicazione periodica informativa sui tassi di interesse applicati, sulla decorrenza delle valute, sugli interessi liquidati e sulle relative ritenute di legge operate.
2. I medesimi soggetti hanno diritto di ottenere, altresi', a richiesta e a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
 
Art. 7.

Ammortamento e rinnovazione

1. Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento di libretti di risparmio postale si applicano le disposizioni della legge 30 luglio 1951, n. 948, tenuto conto che tutti gli adempimenti previsti dalla legge a carico dell'Istituto emittente sono svolti da Poste Italiane S.p.a., dietro pagamento di una commissione.
2. Fuori dei casi previsti dal comma precedente, il libretto di risparmio postale sul quale non vi sia piu' spazio per ulteriori annotazioni, o che si sia comunque deteriorato, e' sostituito senza spese da Poste Italiane S.p.a., a richiesta del depositante.
 
Art. 8.

Libretti di risparmio postale nominativi

1. I libretti di risparmio postale nominativi possono essere intestati anche a piu' soggetti in numero non superiore a quattro. Le operazioni possono essere disposte da ciascun intestatario, anche separatamente, salvo patto contrario da notificare a Poste Italiane S.p.a., ove lo stesso non sia contenuto nel contratto di cui al precedente art. 2, comma 1 e ad eccezione dei casi previsti dalle leggi vigenti.
2. I libretti di risparmio postale nominativi possono essere intestati anche ai minori di eta' e per la loro gestione si applicano le disposizioni contenute nel codice civile.
3. I versamenti e i prelevamenti, effettuati da ciascun intestatario separatamente, o dal suo rappresentante debitamente legittimato, liberano pienamente Poste Italiane S.p.a. nei confronti degli altri intestatari, eccettuati i casi di notifica di atti da cui risulti che il credito non e' piu' nella disponibilita' di ciascun intestatario.
4. Ferme restando le specifiche modalita' operative di gestione, ai depositi giudiziari trova applicazione, limitatamente all'art. 11, la disciplina dei libretti di risparmio postale nominativi prevista dal presente decreto. Per tali depositi continuano ad essere utilizzati dagli uffici autorizzati al servizio i libretti in uso al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 9.

Libretti di risparmio postale al portatore

1. Il libretto di risparmio postale al portatore puo' essere intestato al nome di una persona fisica o di un ente.
2. Fatta salva l'ipotesi in cui sia stata effettuata una denuncia di sottrazione, distruzione o smarrimento, nei modi di cui al precedente art. 7, comma 1, Poste Italiane S.p.a. considera il presentatore come legittimo possessore del libretto stesso, senza alcun obbligo di fare indagini circa la legittimita' del possesso ed adempiendo nei confronti del presentatore medesimo e' liberata da ogni obbligo.
 
Art. 10.

Caratteristiche tecniche

1. Salvo quanto disposto al precedente art. 8, comma 4, i libretti di risparmio postale si compongono di un unico foglio, stampato fronte e retro, ripiegato a trittico e di una busta/custodia.
2. La prima facciata del foglio si articola in:
settore di destra, che costituisce la copertina, sul quale sono stampati:
l'indicazione "Libretto Postale", l'intestazione "Cassa Depositi e Prestiti" ed il relativo logo e l'intestazione "BancoPosta";
settore centrale, privo di qualsiasi stampa/dicitura;
settore di sinistra, che costituisce il frontespizio, sul quale sono stampate le diciture "Libretto di risparmio postale" e quelle per l'indicazione dei dati identificativi dell'intestatario, dell'ufficio che rilascia il libretto, della data di rilascio dello stesso e della firma del direttore dell'ufficio medesimo.
3. La seconda facciata del foglio si articola in un unico settore predisposto per la descrizione delle operazioni effettuate.
4. Il numero distintivo di ciascun libretto e' stampato sul lato destro, in testa ad entrambe le facciate, nonche' in calce alla seconda.
5. Sulla busta/custodia sono stampati:
sul fronte: le intestazioni "Libretto Postale", "Cassa Depositi e Prestiti" e relativo logo, nonche' il logo "BancoPosta";
sul retro: il logo della "Cassa Depositi e Prestiti" ed il marchio "Risparmio Postale", nonche' l'intestazione "Posteitaliane".
 
Art. 11.

Tassi di interesse

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i tassi di interesse sui libretti di risparmio postale sono fissati nella misura seguente:
tasso pari al 2,75 per cento lordo in ragione di anno, sui libretti di risparmio postale nominativi, eccettuati i depositi giudiziari, nonche' su quelli al portatore;
tasso pari all'1,50 per cento lordo in ragione di anno, sui depositi giudiziari.
2. I tassi di interesse possono essere modificati con la procedura di cui al precedente art. 3, comma 6.
 
Art. 12.

Norma transitoria

1. I libretti di risparmio postale con le caratteristiche tecniche descritte all'art. 10 del presente decreto verranno rilasciati dagli uffici postali presso i quali sara' stata introdotta ed effettivamente attivata la gestione automatizzata degli stessi in tempo reale. I libretti di risparmio postale con le caratteristiche tecniche definite dal decreto del Ministro delle Poste e telecomunicazioni 30 gennaio 1964, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 2 maggio 1964 e successive modificazioni, che continueranno ad essere rilasciati dagli altri uffici postali presso i quali non sia stata ancora attivata la gestione automatizzata, verranno comunque assoggettati alla normativa recata dal presente decreto.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni recate dall'art. 1, comma 3, dall'art. 3, comma 5, dall'art. 7 e dall'art. 11 si applicano anche ai libretti di risparmio postale in essere a tale data.
3. Ai possessori dei libretti di risparmio postale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, viene consegnato, alla presentazione del libretto medesimo, il foglio informativo analitico, nel quale sono descritte le condizioni generali che regolano tale forma di risparmio.
4. Le disposizioni recate dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 11 del presente decreto si applicano ai depositi giudiziari in essere alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
5. Le carte nominative a banda magnetica (postcard o portafoglio elettronico), istituite con decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 430, e successivo regolamento di attuazione, recato con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 533, e collegate al servizio dei risparmi, rientrano, a tutti gli effetti, nella disciplina dei libretti di risparmio postale. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, le medesime non sono piu' emesse.
6. Fino all'introduzione ed effettiva attivazione presso ciascun ufficio postale della gestione automatizzata in tempo reale, rimangono vigenti le disposizioni contenute negli articoli 159, 160, 162, 163 del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256, recante "Approvazione del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni servizi di bancoposta".
 
Art. 13.

Norma finale

1. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.
2. Salvo quanto disposto al precedente art. 12, comma 6, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, il capo V del titolo I del libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e le relative norme di esecuzione contenute nel titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256.
Roma, 6 giugno 2002
Il Ministro: Tremonti
 
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