Gazzetta n. 150 del 28 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 25 giugno 2002
Determinazione del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modifiche;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
Visto il decreto ministeriale 21 maggio 2002 con il quale sono stati determinati le modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della citata legge n. 264/1999;
Preso atto della offerta formativa potenziale deliberata dalle singole Universita' con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c) della legge n. 264/1999;
Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2002/2003 il numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'art. 4 della predetta legge n. 168/1989;
Visti i fabbisogni di personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado individuati e comunicati dal Dipartimento per i servizi nel territorio e lo sviluppo dell'istruzione;
Decreta:
Art. 1.
Limitatamente all'anno accademico 2002/2003, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui alle premesse e' determinato, sulla base del contingente fissato dalle singoli sedi universitarie, in 11.201 e ripartito fra le Universita' secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Ciascuna universita' dispone l'ammissione alle scuole di cui all'art. 1, in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 giugno 2002
Il Ministro: Moratti
 
Allegato A

----> Vedere allegato di pag. 42 <----
 
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