Gazzetta n. 150 del 28 giugno 2002 (vai al sommario)
COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA
ORDINANZA 6 giugno 2002
Realizzazione interventi urgenti comparto fognario-depurativo Ente attuatore: E.S.A.F. - Deroga alla normativa vigente: accelerazione procedure d'appalto. (Ordinanza n. 292).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2002, con il quale e' stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2003;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la Protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002;
Atteso che l'E.S.A.F., con nota prot. n. 3254 del 30 maggio 2002, ha formulato, con riferimento all'attuazione degli interventi sotto elencati:
completamento dello schema fognario-depurativo di collettamento dei reflui della frazione di S. Maria Navarrese in comune di Baunei e del comune di Lotzorai, all'impianto di depurazione centralizzato di Tortoli-Arbatax 2o Lotto importo complessivo dell'appalto Euro 929.622,41;
costruzione impianto di depurazione consortile e relativi collettori fognari al servizio dei comuni di Sorgono ed Atzara. Intervento funzionale. Importo complessivo dell'appalto Euro 544.227,10;
collegamento fognario acque reflue di Bortigali e Birori al depuratore di Tossilo. Intervento funzionale. Importo complessivo dell'appalto Euro 428.954,64;
impianto di depurazione e relativi collettori fognari. Schema di Iglesias, Musei, Domusnovas e Villamassargia. Importo complessivo dell'appalto Euro 1.039.143,75;
le seguenti richieste di deroga per poter accelerare le procedure di gara:
1) art. 79, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 affinche' il termine di ricezione delle offerte per i pubblici incanti relativi ai lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, sia ridotto a quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando;
2) art. 10, comma 1-quater della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, affinche' i pubblici incanti possano essere esperiti in una unica seduta di gara, senza dover procedere al sorteggio ivi previsto ed alla successiva verifica dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi delle ditte sorteggiate tra quelle ammesse alla gara ex art. 17 della legge regionale n. 7/2002, detti requisiti verranno verificati solo per le imprese prima e seconda classificate, ove le stesse risultassero prive di attestazione di qualificazione S.O.A. o regionale.
Atteso che l'E.S.A.F., con la nota sopracitata, ha rappresentato la necessita' di accelerare le procedure di gara al fine di rispettare il termine del 30 giugno 2002, posto dal comma 8 dell'art. 14 della legge regionale n. 7/2002 per l'impegno dei fondi assegnati per la realizzazione dei citati interventi, sottolineando che i progetti sopracitati sono muniti dei necessari attestati, nulla osta e pareri obbligatori ai sensi delle vigenti norme;
Ritenuto di dover riconoscere agli interventi sopracitati i requisiti di complementarieta' alle Opere commissariali previste nel "Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna";
Ordina:
L'ente Sardo Acquedotti e Fognature e' autorizzato a procedere all'espletamento delle procedure di gara dei progetti indicati in premessa, per le finalita' acceleratorie nella medesima premessa indicate, in deroga alle seguenti norme:
art. 79, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 affinche' il termine di ricezione delle offerte per i pubblici incanti relativi ai lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, sia ridotto a quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando;
art. 10, comma 1-quater della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, affinche' i pubblici incanti possano essere esperiti in una unica seduta di gara, senza dover procedere al sorteggio ivi previsto ed alla successiva verifica dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi delle ditte sorteggiate tra quelle ammesse alla gara ex art. 17 della legge regionale n. 7/2002, detti requisiti verranno verificati solo per le imprese prima e seconda classificate, ove le stesse risultassero prive di attestazione di qualificazione S.O.A. o regionale.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.
La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.
Cagliari, 6 giugno 2002
Il commissario governativo: Pili
 
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