Gazzetta n. 150 del 28 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 18 giugno 2002
Modifiche ai decreti ministeriali 30 agosto 2001 e 15 marzo 2002, inerenti rispettivamente l'installazione del sistema di rilevazione satellitare a bordo dei motopescherecci e modalita' di attuazione delle misure di costruzione di nuove navi e di ammodernamento di navi esistenti.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito comune della pesca;
Visto il regolamento n. 686/97 del Consiglio del 14 aprile 1997, con il quale e' stato sancito l'obbligo di istituire un sistema di controllo satellitare per i pescherecci comunitari aventi determinate caratteristiche di lunghezza;
Visto il regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugo 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il regolamento (CE) n. 1263/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo SFOP - Strumento finanziario di orientamento della pesca;
Visto il regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, e successive modificazioni;
Visto il decreto 30 agosto 2001 del Ministro delle politiche agricole e forestali, relativo all'installazione del sistema di rilevazione satellitare a bordo dei motopescherecci, in particolare l'art. 2, relativo alle imbarcazioni la cui lunghezza e' compresa tra i 12 e i 24 metri, per le quali l'installazione di tale sistema di localizzazione e' requisito necessario per poter accedere alle agevolazioni previste nel quadro degli interventi strutturali di cui al regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999;
Visto il decreto 15 marzo 2002 del Ministro delle politiche agricole e forestali relativo alle modalita' di attuazione delle misure di "costruzione di nuove navi" e di "ammodernamento delle navi esistenti", in particolare l'art. 3, relativo ai requisiti oggettivi delle iniziative, e successive modificazioni;
Ritenuto opportuno rinviare l'estensione dell'utilizzo del sistema di controllo satellitare alle unita' uguali o inferiori ai 24 metri di lunghezza fuori tutto, in attesa di mettere a punto un programma di rilevazione satellitare realizzato d'intesa con l'Unione europea nel quadro della riforma della politica comune della pesca;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot. n. 36243/1162, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;
Decreta:
Art. 1.
1. In attesa che sia definito un programma di interventi teso a favorire l'installazione del sistema di rilevazione satellitare alle unita' da pesca di dimensioni inferiori ai 24 metri fuori tutto, e' abrogato l'art. 2 del decreto 30 agosto 2001 del Ministro delle politiche agricole e forestali.
2. Al fine di favorire l'accesso alle agevolazioni previste per la misura "costruzione di nuove navi" e "ammodernamento delle navi esistenti", e' altresi' abrogata la lettera c) del comma 1 e il punto 6, lettera b), comma 2 dell'art. 3 del decreto 15 marzo 2002 del Ministro delle politiche agricole e forestali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 giugno 2002

Il Sottosegretario di Stato
con delega alla pesca
Scarpa Bonazza Buora
 
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