Gazzetta n. 149 del 27 giugno 2002 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 19 giugno 2002
Modalita' e termini della trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilita' di dati e notizie riguardanti i contratti di somministrazione di servizi telefonici, di servizi idrici e del gas, relativamente alle utenze non domestiche e ad uso non pubblico.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, sentite le Amministrazioni interessate;
Dispone:
1. Comunicazione da parte dei gestori di servizi di pubblica utilita'.
1.1. I soggetti che stipulano contratti di fornitura di servizi telefonici, servizi idrici e del gas devono comunicare all'Anagrafe tributaria i dati e le notizie relativi ai contratti medesimi, con esclusione delle utenze classificate come domestiche e ad uso pubblico.
1.2. I dati da comunicare riguardano i contratti in essere alla data del 1 gennaio 2000, ancorche' stipulati in anni precedenti, nonche' quelli stipulati da tale data in poi.
2. Modalita' e termini della trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilita'.
2.1. I soggetti tenuti alle comunicazioni di cui al punto 1 devono utilizzare il servizio telematico Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.
2.2. Gli stessi soggetti di cui al punto 1 possono avvalersi, per la trasmissione dei dati indicati al punto 1, degli intermediari di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
2.3. Per effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui al punto 1, predisposte secondo le rispettive specifiche tecniche ed il tracciato record allegati al presente provvedimento, i soggetti obbligati sono tenuti ad utilizzare i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto previsto dalle suddette specifiche tecniche.
2.4. I file contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico Internet, predisposti nel formato previsto dalle specifiche tecniche, devono avere dimensioni non superiori a 3 megabyte.
2.5. La prima comunicazione sara' effettuata dal 1 novembre al 31 dicembre 2002 per i dati relativi agli anni 2000 e 2001. Entro il 30 aprile di ciascun anno devono essere effettuate le comunicazioni dei dati relativi all'anno solare precedente.
2.6. Per i soggetti gestori di servizi di somministrazione di energia elettrica resta confermato l'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati, previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
3. Ricevute.
3.1. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui e' completata, da parte dell'Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i casi previsti al punto 3.4.
3.2. L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet generati secondo le modalita' descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni.
In essa sono indicati i seguenti dati:
a) la data e l'ora di ricezione del file;
b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;
c) il protocollo attribuito al file, all'atto della ricezione dello stesso;
d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.
3.3. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
3.4. Le ricevute non sono rilasciate e le comunicazioni si considerano non presentate, qualora il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet, in base alle modalita' descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Internet duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente piu' volte;
c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo di cui al punto 2.3.;
d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario di cui al punto 2.2.
Tali circostanze sono comunicate sempre per via telematica all'utente che ha effettuato la trasmissione del file, il quale a sua volta e' tenuto a riproporre la trasmissione, purche' corretta, entro i termini previsti dal presente provvedimento. Motivazioni.
Il provvedimento e' motivato dall'esigenza di acquisire elementi utili all'attuazione del piano straordinario di accertamento per intensificare l'azione di contrasto all'economia sommersa.
In tale ambito si rende necessario incrociare i dati relativi ai contratti di somministrazione - ad esclusione delle utenze domestiche e ad uso pubblico - di servizi telefonici, servizi idrici e del gas con quelli in possesso del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, per individuare i contribuenti per i quali emergono specifiche anomalie anche correlabili all'utilizzo di lavoro non regolare. Riferimenti normativi dell'atto.
Art. 1, comma 7, legge 18 ottobre 2001, n. 383, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.73;
Delibera del C.I.P.E. n. 38 del 6 giugno 2002;
Art. 7, ultimo comma, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
Provvedimento del 9 luglio 2001 del direttore dell'Agenzia delle entrate;
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, commi 1 e 4).
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 giugno 2002
Il direttore: Ferrara
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 27 a pag. 36 <----
 
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