Gazzetta n. 149 del 27 giugno 2002 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI CASSINO
DECRETO RETTORALE 5 marzo 2002
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il decreto rettorale n. 512 del 28 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 1996, concernente il nuovo statuto dell'Universita' degli studi di Cassino;
Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione, in data 6 marzo 2001, e del senato accademico in data 26 marzo 2001, con le quali sono state approvate le modifiche di statuto;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 - Norme concernenti l'autonomia didattica negli Atenei;
Considerato che il Ministero con nota prot. n. 1725 del 28 novembre 2001 ha comunicato che non sono state formulate osservazioni ai testi di modifica allo statuto, proposti dall'Ateneo di Cassino;
Decreta:
Art. 1.
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cassino, e' modificato come segue:
Titolo I
Art. 2.
1) L'art. 2 del Titolo I (Attivita' didattiche e formative) e' sostituito dal presente:
1. L'Universita' provvede a tutti i livelli di formazione universitaria rilasciando i seguenti titoli:
laurea;
laurea specialistica;
dottorato di ricerca;
diploma di specializzazione;
master universitario di primo livello;
master universitario di secondo livello.
2. Sulla base di apposite convenzioni, l'Universita' puo' rilasciare i titoli di cui al comma 1 del presente articolo anche congiuntamente con altre universita' italiane o straniere.
3. L'Universita' organizza servizi di tutorato finalizzati ad orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi e assicura, anche in concorso con soggetti esterni, attivita' di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, ai corsi post-universitari e per l'inserimento nel mondo del lavoro.
4. L'Universita' prevede corsi di formazione e aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo, e favorisce le attivita' formative autogestiti dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.
5. L'Universita', per attivita' didattiche di rilevante impegno che coinvolgano piu' Atenei, anche stranieri, puo' istituire centri interuniversitari per la didattica, cosi' come puo' istituire, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con l'esterno di cui all'art. 8, strutture di comune interesse finalizzate alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.
6. L'Universita', anche nell'ambito dei rapporti di collaborazione con l'esterno di cui all'art. 8, puo' attivare:
a) corsi di preparazione agli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;
b) corsi di educazione ed attivita' culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale e professionale degli adulti, nonche' quelli per la formazione permanente e ricorrente;
c) corsi di perfezionamento.
2) L'art. 9 del Titolo II dal punto 5 al punto 9 e' cosi' sostituito:
Titolo II
Art. 9.
Organi e strutture dell'Universita'
5. Le strutture didattiche dell'Universita' sono le facolta'. Le facolta' sono anche le strutture di appartenenza per i professori di ruolo e i ricercatori.
6. Su proposta delle facolta', sono inoltre attivabili altre strutture didattiche:
a) corsi di laurea;
b) corsi di laurea specialistica;
c) corsi di specializzazione;
d) corsi di master universitario.
7. Le attivita' di ciascuna struttura didattica sono disciplinate dal relativo regolamento. I regolamenti delle strutture didattiche attivate sono emanati dal rettore su proposta del consiglio della struttura interessata, previa approvazione del senato accademico.
8. Previa delibera del senato accademico e su proposta delle facolta' interessate, i compiti e le attribuzioni dei consigli di corsi di studio appartenenti ad una medesima classe possono essere trasferiti ad un consiglio della classe di corsi di studio. I regolamenti dei consigli della classe dei corsi di studio sono emanati dal rettore su delibera delle facolta' interessate.
9. I regolamenti delle strutture didattiche possono prevedere l'istituzione di organi ristretti all'interno di ciascuna struttura, cui demandare lo svolgimento di particolari funzioni.
3) L'art. 14 del Titolo IV dal punto 1 al punto 4 e' cosi' sostituito:
Titolo IV
Strutture didattiche
Art. 14.
Facolta'
1. La facolta' e' la struttura didattica fondamentale sul piano organizzativo e amministrativo.
1.2 Qualora i corsi di studio afferenti ad una facolta' non siano configurati quali strutture didattiche autonome, i compiti e le attribuzioni dei consigli di corso di studio sono trasferiti alle facolta'.
1.3 Qualora piu' facolta' dell'Universita' concorrano alla costituzione di un corso di studio, il Senato accademico determina la facolta' alla quale tale corso debba afferire ai fini amministrativi ed organizzativi.
1.4 Le facolta' hanno il compito primario di disciplinare, coordinare ed assicurare la funzionalita' dei corsi di studio che ad esse afferiscono, di garantirne l'efficacia, il grado di rendimento e la produttivita' nell'impiego delle risorse.
Spetta alla facolta': le lettere c) ed f) sono sostituite dalle seguenti:
c) proporre modifiche degli ordinamenti didattici dei corsi di studio di pertinenza;
f) coordinare la distribuzione dei compiti e del carico didattico dei professori di ruolo e dei ricercatori.
Il punto 2 del medesimo articolo e' sostituito dal seguente:
2. Sono organi necessari delle facolta':
a) il preside;
b) il consiglio di facolta'.
Ciascuna facolta' puo' prevedere nel suo regolamento l'istituzione di un consiglio di presidenza.
I punti 5 e 6 del medesimo articolo sono soppressi.
4) Il titolo IV (Strutture didattiche) e' integrato dal seguente articolo 14-bis:
Art. 14-bis.
Altre strutture didattiche
1. Le altre strutture didattiche attivabili ai sensi dell'art. 9 del presente statuto assolvono ai compiti operativi essenziali per un'efficiente ed efficace organizzazione della didattica in particolare esse provvedono a:
a) programmare e coordinare le attivita' didattiche dei relativi corsi di studio;
b) avanzare proposte ed attuare le deliberazioni relative alla didattica assunte dal consiglio di facolta';
c) approvare i piani delle attivita' formative presentati dagli studenti;
d) determinare la distribuzione dei compiti e del carico didattico dei professori di ruolo e dei ricercatori impegnati in attivita' formative dei corsi di studio di pertinenza;
e) coadiuvare il preside nel controllo degli obblighi didattici e nella valutazione dell'attivita' didattica;
f) organizzare i servizi di orientamento e tutorato, anche in collaborazione con le organizzazioni studentesche;
g) esercitare inoltre tutti gli altri compiti che in materia vengono loro attribuiti dal regolamento didattico di Ateneo e dal regolamento della struttura medesima.
2. Le strutture didattiche di cui al presente articolo sono rette da un consiglio composto da professori di ruolo, da ricercatori confermati che afferiscono ai corsi di studio di pertinenza e da una rappresentanza studentesca.
3. Il consiglio di cui al comma precedente del presente articolo provvede ad eleggere un presidente fra i professori di ruolo che lo compongono.
4. Il presidente rappresenta la struttura didattica, ne convoca e presiede il consiglio, definendo l'ordine del giorno delle relative riunioni, e ne rende esecutive le deliberazioni.
5. Il mandato del presidente coincide con quello del preside.
6. Le modalita' di funzionamento di ciascuna struttura didattica sono contenute in un apposito regolamento.
7. Strutture didattiche relative a corsi di studio del medesimo livello e/o di livelli successivi, individuabili come appartenenti ad una comune area scientifico-culturale, possono essere congiunte in una struttura didattica unica retta da un unico consiglio.
5) Il Titolo VI (Strutture di servizio), e' integrato dal seguente art. 18-bis:
Art. 18-bis.
Sistema bibliotecario di Ateneo
1. Il sistema bibliotecario di Ateneo (SBA) e' un centro di servizio che coordina le strutture bibliotecarie dedicate alle esigenze della ricerca e della didattica e responsabili della conservazione, dell'incremento e della fruizione del patrimonio bibliografico e documentario, anche mediante tecnologie innovative.
2. L'attivita', le modalita' di funzionamento, nonche' le competenze e la composizione degli organi delle SBA e delle singole biblioteche sono definite con apposito regolamento, che dovra' prevedere un consiglio scientifico presieduto da un professore di ruolo.
Il presidente del consiglio scientifico e' nominato dal rettore, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Cassino, 5 marzo 2002
Il rettore: Vigo
 
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