Gazzetta n. 149 del 27 giugno 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |
DECRETO 16 aprile 2002, n. 125 |
Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni. |
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IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Visto il C.C.N.L. del personale dipendente del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1999 valido per il quadriennio 1998-2001; Visto l'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 4 dell'articolo 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144; Visto l'articolo 1, comma 1, e la tabella B6 del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici del 4 aprile 2001; Visti il verbale dell'accordo raggiunto in data 25 maggio 2001, in sede di contrattazione decentrata di amministrazione con il quale sono stabiliti le modalita' e i criteri di ripartizione del predetto incentivo economico; Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n. 127; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 febbraio 2002; Vista la comunicazione effettuata con nota n. 002/414 in data 18 marzo 2002 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. La somma di cui al comma 1 dell'articolo 18, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e' ripartita dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale attuatore dell'intervento in base al presente regolamento. 2. Il personale destinatario della somma di cui al comma 1 e' individuato, in base all'articolo 18, comma 1, della citata legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori. 3. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, o al costo indicato nel quadro economico per la realizzazione di un'opera o un lavoro nei casi in cui l'onere non sia interamente a carico dello Stato, per determinare la somma di cui al comma 1 e da corrispondere al personale di cui al comma 2, e' data dalla addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b): a) aliquota percentuale relativa all'entita' dell'opera determinata come di seguito: 1) 0,75 per cento per progetti il cui importo a base di gara non ecceda euro 150.000; 2) 0,70 per cento per progetti il cui importo a base di gara e' compreso tra euro 150.001 ed euro 750.000; 3) 0,65 per cento per progetti il cui importo a base di gara e' compreso tra euro 750.001 ed euro 5.000.000; 4) 0,60 per cento per progetti il cui importo a base di gara e' compreso tra euro 5.000.001 ed euro 25.000.000; 5) 0,50 per cento per progetti il cui importo a base di gara supera 25.000.000 di euro; b) aliquota percentuale relativa alla tipologia dell'opera determinata come di seguito: 1) 0,75 per cento per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo; 2) 0,65 per cento per progetti di manutenzione straordinaria; 3) 0,50 per cento per progetti di manutenzione ordinaria. 4. L'aliquota percentuale complessiva e' applicata nella misura massima dell'1,5 per cento nei seguenti casi: a) progetti costituiti da piu' sottoprogetti specialistici; b) progetti realizzati per stralci funzionali.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici): "Art. 18 (Incentivi e spese per la progettazione). - 1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalita' ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita' dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri. 2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato e' ripartito, con le modalita' ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto. 2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonche' dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonche' all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti gia' esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario. 2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni se non conseguenti ai rapporti d'impiego. 2-quater. E' vietato l'affidamento di attivita' di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attivita' di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge". Note alle premesse: - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Per il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 4 dell'art. 13 della legge 17 maggio 1999, vedasi nota al titolo. - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Si riporta il testo del comma 25, dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo): "25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in via obbligatoria: a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi unici; b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri". Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 4 dell'art. 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedasi in nota al titolo.
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| Art. 2. 1. La somma, determinata con i criteri di cui all'articolo 1, e' ripartita tra il personale di cui al comma 2 dell'articolo 1, in base a quanto segue: a) responsabile del procedimento: 13 per cento; b) incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori: 50 per cento; c) incaricati della redazione del piano di sicurezza e loro tecnici collaboratori: 5 per cento; d) incaricati della direzione dei lavori e loro tecnici collaboratori: 18 percento; e) incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori: 10 per cento; f) altri componenti dell'ufficio che hanno collaborato alla predisposizione degli atti pur non sottoscrivendone i relativi elaborati: 4 per cento. 2. Il dirigente di cui all'articolo 1, comma 1, nell'ipotesi in cui la redazione di un progetto richieda l'apporto di una pluralita' di competenze tecniche, puo' nominare un coordinatore della progettazione. 3. L'aliquota di cui al punto c) del comma 1 e' addizionata a quella di cui al punto b), del medesimo comma, qualora il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto l996, n. 494, e successive modificazioni, sia sostituito ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, lettera b) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 4. L'aliquota di cui al punto e), comma 1, e' addizionata a quella di cui al punto d) del medesimo comma, nei casi in cui il certificato di collaudo e' sostituito con quello di regolare esecuzione.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche e integrazioni (Attuazione della direttiva 92/577CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili): "Art. 12 (Piano di sicurezza e di coordinamento). - 1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonche' la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresi' le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di piu' imprese o dei lavoratori autonomi ed e' redatto anche al fine di prevedere, quando cio' risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano e' costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessita' dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi: a) modalita' da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno; c) servizi igienico-assistenziali; d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee; e) viabilita' principale di cantiere; f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricita', acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi; i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento; l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto; m) misure per assicurare la salubrita' dell'aria nei lavori in galleria; n) misure per assicurare la stabilita' delle pareti e della volta nei lavori in galleria; o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita' tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14; r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera c); s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano; t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura. 2. Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte integrante del contratto d'appalto. 3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza. 4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori. 5. L'impresa che si aggiudica i lavori puo' presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata e' necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio". - Si trascrive il testo dell'art. 31, comma 1-bis, lettera b) della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109: "1-bis. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2: a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita' nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
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| Art. 3. 1. Gli importi derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente regolamento e spettanti al personale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e) sono ripartiti tra gli stessi secondo la seguente formula:
----> Vedere formula di pag. 5 <----
ove: P i indica la somma per ciascun progetto da ripartire ai tecnici di cui ai punti b), c), d), e); M j indica il coefficiente di compenso professionale di cui al comma 2; N j indica il coefficiente di prestazione di cui al comma 3. 2. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle competenze assunte nell'ambito del progetto, e' cosi' fissato: a) progettista, direttore lavori, collaudatore: 0,50; b) collaboratore tecnico che partecipa direttamente alla redazione degli elaborati: 0,30; c) altri collaboratori: 0,15. 3. Il coefficiente di prestazione e' pari a 1 nel caso di totale partecipazione da parte dell'incaricato o collaboratore. Tale coefficiente, nei casi in cui la partecipazione alle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d) ed e) non e' totale, e' fissato dal responsabile unico del procedimento, caso per caso, in proporzione al lavoro svolto e, comunque, con valore inferiore all'unita'. 4. Qualora nella redazione di un progetto o fasi di esso non si renda necessario l'inserimento di uno dei profili professionali, il compenso e' ripartito esclusivamente tra il personale dipendente che ha effettivamente partecipato alla redazione del progetto. 5. L'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, punto f) e' ripartita in parti uguali. 6. Per l'attribuzione del compenso agli incaricati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che intervengono nella redazione del progetto in fasi o parti dello stesso, si fa riferimento all'importo delle opere progettate da tali incaricati, riconoscendo a questi la percentuale di tale importo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 aprile 2002 Il Ministro ad interim: Berlusconi Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 6, foglio n. 113 |
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