Gazzetta n. 148 del 26 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
COMUNICATO
Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane gia' Segretariato generale del C.E.R. e la regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemilauno il giorno 19 del mese di aprile presso il Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:
ing. Giancarlo Storto, direttore generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale in rappresentanza del Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R.
dott. Paolo Ciani, vice presidente della regione Friuli-Venezia Giulia

PREMESSO CHE:

- L'art. 61 del D.L.vo 31/3/1998 n. 112, al comma 3, ha disposto che
l'erogazione dei fondi di cui all'art. 10 della legge 14 febbraio
1963, n. 60, attribuiti a ciascuna Regione, il cui versamento e'
stato prorogato dall'art. 22 della legge 11 marzo 1988 n. 67 e
dall'art. 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 355, e'
effettuato dalla Cassa Depositi e Prestiti su richiesta delle
Regioni, nei limiti delle disponibilita' a ciascuna regione
attribuita; - L'art. 63 delta stesso D.L.vo n. 112/98 ha demandato all'intesa da
conseguire nella Conferenza Stato-Regioni, di cui all'art. 9 della
legge 15.3.1997 n. 59, il compito di fissare i criteri, le
modalita' ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle
regioni; da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di
programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna
regione; - L'art. 7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n. 284 ha disposto il
trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attivta' e passivita'
della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al
31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai
programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e
posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.
457, le cui leggi di stanziamento sono individuata nell'intesa da
raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato
art. 63" dello stesso D.L.vo 112198; - L'intesa sancita della Conferenza Stato-regioni nella seduta del
2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29
febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP.
in attuazione dell'art. 63 del D.L.vo 112/98 con la successiva
presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo
2000 rep. 913 della rettifica dell'allegato 2 lett. B punto 6 della
citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione del
comma 3 dell'art. 61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto
segue:

- A) L'apertura presso la Cassa DD.PP. di un conto corrente intestato
alle regioni cui far affluire il saldo di cassa globale delle
risorse attribuite alle regioni (Fondo unico) mediante giro
conto dagli attuali conti correnti 20103 e 20104 aperti presso
la Sezione Autonoma della stessa Cassa Depositi e prestiti; - B) Il reintegro in termini di competenza dei fondi prelevati dai
contributi ex GESCAL sulla base dei prospetti allegati esplicati
delle scadenze temporali previste dalla normativa vigente:

all. 1 - L. 2.365 miliardi (anticipazione per l'alluvione 1994) all. 2 - L. 2.623,410 miliardi (giro fondi per annualita' slittate) all. 3 - L. 478,5 miliardi ridotti a L. 421,9 miliardi (L. 94/82, art. 1 comma 6, lett. b).

Non e' compreso nel reintegro l'importo di L. 400,75 miliardi, ridotto a L. 400 miliardi (legge n. 118/85, art. 3, comma 1, lett. b), gia' versato sul conto corrente 20112.
Erogazione in termini di cassa delle suddette assegnazioni in relazione alle effettive necessita' di liquidita' registrate per il complesso delle regioni nell'apposito conto corrente di cui al punto A) (Fondo unico).

- C) Le seguenti modalita' di trasferimento dei fondi di edilizia
sovvenzionate giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della
Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti:

1. Emanazione, entro 90 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, del DM di ricognizione dopo l'avvenuto riscontro della situazione finanziaria contabile con le singole regioni, da determinarsi sulla base delle delibere Cipe di programmazione, per la quantificazione dei saldi di cassa esistenti alla data della stessa Conferenza, previa chiusura dei pagamenti, sui seguenti canali di finanziamenti:

- programmi regionali ordinari periodo 1978/1998 i cui fondi sono da
attribuire alle regioni; - programmi straordinari per i comuni i cui fondi sono da attribuire
ai comuni per il tramite delle regioni. Le eventuali economie
ricavate per mancata assegnazione restano di competenza della
regione di appartenenza dei comuni per i quali si e' verificata
l'economia; - programmi straordinari regionali per la concessione di contributi
in conto capitale i cui fondi sono da attribuire alle regioni; - programmi attivati dagli IACP con i fondi della gestione speciale i
cui fondi sono da attribuire alla regione di appartenenza. Le
relative risorse sono determinate sulla base del dati in possesso
dell'amministrazione centrale e vengono comunicate alle regioni ed
agli IACP per il riscontro da compiere entro 30 giorni, ritenendosi
acquisito l'assenso oltre tale termine; - programmi centrali straordinari attivati direttamente dai CER i cui
fondi sono da attribuire all'Amministrazione centrale.

2. Invio alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti del DM per l'accertamento dei dati contabili esposti, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 90 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.
3. Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire i saldi di cassa dei programmi attivati direttamente dai CER, mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20104 e 20103.

- Con nota 3 agosto 2000 n. 8866/D il Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica ha richiesto alla Banca
d'Italia l'istituzione, tra l'altro, del conto corrente
infruttifero n. 20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." cui
far affluire i fondi dell'edilizia sovvenzionata regionale; - La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n. 412610 ha
rendicontato, per l'anno 1998 i versamenti riscossi dagli enti
percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.
872.924.297.304 di cui L. 850.000.000.000 gia' ripartiti, con
delibera CIPE 22 dicembre 1998; - La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n. 412610 ha
rendicontato, per l'anno 1999 i versamenti riscossi dagli enti
percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L.
360.385.836.167; - La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n. 412610 ha
rendicontato i versamenti scossi dagli enti percettori dei
contributi ex GESCAL, al 30 settembre 2000 nell'importo complessivo
di L. 1.012.909.999; - I contributi ex Gescal relativi agli pregressi che affluiranno agli
Enti percettori nei futuri esercizi, saranno versati alla Cassa
DD.PP., e da questa ripartiti a favore delle singole regioni; - L'allegato 3 dell'intesa 2-16 marzo 2000 ha evidenziato la
decurtazione complessiva di L. 57,350 MLD operata dalle leggi di
assestamento del bilancio statale sugli stanziamenti previsti
dall'art. 1 comma 6 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito nella
legge 25 marzo 1982 n. 94 e dall'art. 3 comma 1 del D.L. 7 febbraio
1985, n. 12 convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118;

La somma complessiva delle entrate degli anni 1998, 1999 e 2000 pari a 384.323.043.470 e' ripartita tra le regioni sulla base dei parametri di cui al triennio 1996-1998 stabiliti dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998;

- L'accantonamento di L. 230 MLD, effettuato ai sensi dell'art. 1,
comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n. 498 ritenuto
incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale 6-12
settembre 1995 n. 424, evidenziato nella delibera CIPE 22 dicembre
1998, viene ripartito tra le regioni sulla base dei parametri per
il biennio 1992-93 di provenienza, stabiliti dalla delibera CIPE
del 16 marzo 1994; - Con l'art. 1 del decreto ministeriale 1 giugno 2000 n. 1375 e'
stata effettuata la ricognizione dei fondi di edilizia
sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della
Sezione Autonoma della Cassa depositi e Prestiti rilevando, per la
Regione FRIULI VENEZIA GIULIA una giacenza di cassa di L.
192.117.008.670; - Con decreto ministeriale 1 giugno 2000 n. 1391 e' stata effettuata
la ricognizione dei fondi di cui all'art. 3 lett. r-bis della legge
5 agosto 1978, n. 457 sulle disponibilita' di cui alla tabella B
della delibera CIPE del 16 marzo 1994 determinando per la Regione
FRIULI VENEZIA GIULIA una ulteriore giacenza di cassa di L.
6.382.880 sul conto corrente n. 20103 della Sezione Autonoma della
Cassa depositi e prestiti; - Con nota 2 agosto 2000 n. 1930 la Direzione Generale delle Aree
Urbane e dell'Edilizia Residenziale, in risposta ad analoga
richiesta del 7 luglio 2000 n. 13500 della Regione Umbria, in
qualita' di coordinatore delle Regioni, ha manifestato il proprio
assenso ad accreditare agli IACP (o comunque denominati)il
fabbisogno finanziario a tutto il 31 dicembre 2000; - Con nota 6 settembre 2000 n. 2066 e' stato disposto l'accredito, a
favore delle ATER della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA della
complessiva somma di L. 21.560.359.000; - sul c/c n. 20104 intestato alla Sezione Autonoma della Cassa DD.PP.
risultano versate dalle seguenti ATER le somme a fianco di ciascuno
indicate a titolo di rientri di cui all'art. 10 del D.P.R.
30.12.1972 n. 1036 non utilizzate ai fini dell'art. 25 della legge
8 agosto 1977, n. 513:

ATER di GORIZIA L. 621.889.541 ATER di PORDENONE L. 4.961.944.771 ATER di TRIESTE L. 965.874.072 ATER di UDINE L. 4.609.893.719

- Con nota 16 novembre 2000 n. 412735 la Cassa Depositi e Prestiti ha
comunicato che i dati relativi ai programmi di cui all'art. 25
della legge 8 agosto 1977 n. 513 ed ai rientri di cui all'art. 10
del D.P.R. 1036/72 possono essere desunti dai tabulati emessi
annualmente dalla stessa Cassa; - Con l'art. 5 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 e' stato
costituito presso la Sezione Autonoma della Cassa Depositi e
Prestiti un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui
decennali, senza interessi, finalizzati all'acquisizione ed
all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale nonche'
all'acquisto di aree edificate da recuperare; - Con l'intesa 2/16 marzo 2000 e' stato stabilito che le risorse
relative al detto fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge
17 febbraio 1992 n. 179 debbono essere trasferite negli appositi
conti correnti regionali accesi presso la Tesoreria centrale
affinche' ad ogni singola Regione vengano attribuite le risorse
relative ai rientri derivanti dai Comuni del proprio ambito
territoriale e le risorse comunque non utilizzate; - Con note 1 marzo 2000 n. 411712, 13 ottobre 2000 n. 412610 la Cassa
Depositi e Prestiti ha comunicato l'ammontare dei rientri su c/c n.
20120 fino al 1o semestre dell'anno 2000 che per la Regione FRIULI
VENEZIA GIULIA ammontano complessivamente a L. 2.117.751.524.

CONSIDERATO CHE

- Con il presente accordo e' necessario disciplinare la riscossione,
la ripartizione e l'attribuzione alle singole regioni delle
eventuali entrate per contributi ex GESCAL pregressi dovuti dagli
enti percettori; - E' necessario provvedere con il presente accordo a ridurre gli
importi programmati nel quadriennio 1982-85 per L. 56,6 MLD e nel
biennio 1986-87 per L. 0,750 MLD per effetto delle decurtazioni
operate sugli stanziamenti previsti dalle leggi di assestamento dei
bilanci statali come previsto nell'allegato 3 all'intesa del 2/16
marzo 2000 citata in premessa; - Alla regione FRIULI VENEZIA GIULIA secondo i decreti di
ricognizione specificati nelle premesse compete una giacenza di
cassa pari a L. 192.123.391.550 - Con il presente atto viene attribuita alla regione FRIULI VENEZIA
GIULIA la quota parte spettante dalle ulteriori risorse relative
alle maggiori entrate ex GESCAL per l'anno 1998 nonche' le entrate
1999 e 2000 pari a complessive: L. 7.422.046.615 - Con il presente atto viene attribuita alla regione FRIULI VENEZIA
GIULIA la quota parte di spettanza dell'importo di L. 230 MLD
specificato in premesse pari a: L. 4.576.080.000 - Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione FRIULI VENEZIA
GIULIA deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse
per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi regionali
di edilizia agevolata per un importo di: L. 72.335.503.843 - Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione FRIULI VENEZIA
GIULIA deve essere detratto l'importo del giro fondi dalle risorse
per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi centrali di
edilizia agevolata per un importo di: L. 494.074.347. Dalle giacenze di cassa attribuite alla ragione FRIULI VENEZIA GIULIA
deve essere detratta la quota parte di spettanza dei fondi della
sovvenzionata utilizzata ai sensi dell'art. 10 del D.L. 19/12/1994
n. 691 convertito in legge 16/2/1995, n. 35 (alluvione 94) pari a:
L. 45.672.880.000 - Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione FRIULI VENEZIA
GIULIA deve essere detratta la quota parte di spettanza dei
finanziamenti previsti dalle leggi 25/3/1982 n. 94 e 5/4/1985 n.
118 rimodulati dal Ministero del Tesoro come dall'allegato 3
all'intesa 2-16 marzo 2000 pari a: L. 1.215.131.800 L.
8.939.217.200 - Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione FRIULI VENEZIA
GIULIA deve essere detratta l'erogazione disposta in data 6
settembre 2000 n. 2066 in favore delle ATER operanti nella regione
stessa pari a: L. 21.560.359.000 - Di conseguenza per la regione FRIULI VENEZIA GIULIA viene a
determinarsi una giacenza di cassa effettiva relativa ai programmi
di edilizia sovvenzionata ordinaria, pari a: L. 53.904.351.975 - Dalla ricognizione dei fondi giacenti sul c/corrente n. 20104 della
Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti risultano versati
dalle ATER, alla data del presente atto, i seguenti importi
complessivi da attribuire alla regione FRIULI VENEZIA GIULIA a
titolo di rientri di cui all'art. 10 del D.P.R. 30/12/1972 n. 1036
non utilizzati ai fini dell'art. 25 della legge 513/77:

- ATER di GORIZIA L. 621.889.541 - ATER di PORDENONE L. 4.961.944.771 - ATER di TRIESTE L. 965.874.072 - ATER di UDINE L. 4.609.893.719
-----------------
Totale L. 11.159.602.103

Con il presente accordo di programma e' necessario disciplinare la gestione dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art. 5 della legge 17 febbraio 1992 n. 179, in essere alla data del presente atto;

Tutto cio' premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Premesse e considerazioni

Le premesse e i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
 
ART. 2

Maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi pregressi (art. 10 lett. b) e c) L. 14 febbraio 1963 n. 60)

Sulla somma complessiva di L. 384.323.043.470 (trecentoottantaquattromiliarditrecentoventitremilioniquarantatremila quattrocentosettanta) pari a Euro 198.486.287,28 individuata nei precedenti considerata con il presente accordo viene attribuita alla Regione FRIULI VENEZIA GIULIA sulla base della ripartizione effettuata con i parametri approvati con delibera CIPE 22 dicembre 1998, la somma di L. 7.422.046.615(settemiliardiquattrocentoventiduemilioniquarantaseimila seicentoquindici) pari a Euro 3.833.167,18.
 
ART. 3

Accantonamenti di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998 (art. 1 comma 10 legge 23 dicembre 1992 n. 498).

Sulla somma complessiva di L. 230.000.000.000 (duecentotrentamiliardi) pari a Euro 118.785.086,79 individuata in premessa con il presente accordo viene attribuita alla Regione FRIULI VENEZIA GIULIA sulla base della ripartizione effettuata con i parametri del biennio 1992-93 approvati con delibera CIPE 16 marzo 1994, la somma di L. 4.576.080.000 (quattromiliardicinquecentosettantaseimilioniottantamila) pari a Euro 2.363.348,09.
 
ART. 4

Riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio (all. 3 dell'intesa 2-16 marzo 2000).

Della decurtazione operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale individuata in premesse in complessiva L. 57.350.000.000 (cinquantasettemiliarditrecentocinquantamilioni) pari a Euro 29.618.803,16 e' ripartita sulla base dei parametri approvati dalle delibere CIPE 12 novembre 1982 e 27 ottobre 1988 alla Regione FRIULI VENEZIA GIULIA e' attribuita la somma di L. 1.215.131.800 (unmiliardoduecentoquindicimilionicentotrentunomilaottocento) pari a Euro 627.563,20.
 
ART. 5

Riduzione giacenze di cassa

La situazione finanziaria della regione FRIULI VENEZIA GIULIA sul c/c n. 20103 e n. 20104 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP., salvo quanto previsto dall'intesa 2-16 marzo 2000 e come determinata dall'art. 1 del DD.MM. di ricognizione 1 giugno 2000 n. 1375 e n. 1391 in complessive L. 192.123.391.550

va ridotta dei seguenti importi:

a) giro fondi L. 72.829.578.190

b) alluvione 94 (L. 35/1995) L. 45.672.880.000

c.1) leggi assestamento bilancio
(art.4 del presente accordo -
All. 3 intesa) L. 1.215.131.800

c.2) quota parte stanziamenti
da iscrivere in bilancio
(All. 3 dell'intesa L. 421,9 MLD) L 8.939.217.200

d) erogazione straordinaria alle ATER L. 21.560.359.000

Totale riduzione L. 150.217.166.190

e conseguentemente viene ad essere pari a:

Totale giacenza di cassa L. 41.906.225.360
 
ART. 6

Incrementi giacenze di cassa

La giacenza di cassa determinata al precedente art. 5 del presente accordo sui c/c n. 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa DD.PP., per effetto del disposto degli artt. 2 e 3 del presente accordo, e' incrementata della complessiva somma di L. 11.998.126.615 pervenendo, di conseguenza, ad essere pari a complessive L. 53.904.351.975 (cinquantatremiliardinovecentoquattromilionitrecentocinquantunomilano vecentosettantacinque) pari a Euro 27.839.274,47.
 
ART.7

Giacenze da rientri art. 10 D.P.R. 1036/1972

La giacenza di cassa sul c/corrente n. 20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti individuata nelle premesse e nei considerata del presente accordo in complessive L. 11.159.602.103 (undicimiliardicentocinquantanovemilioniseicentoduemilacentotre) pari a Euro 5.763.453,50 e riguardante i rientri di cui all'art. 10 del D.P.R. 30/12/1972 n. 1036, versati dalle ATER territorialmente competenti, e' attribuita alla regione FRIULI VENEZIA GIULIA per effetto dell'intesa del 2/16 marzo 2000.
 
ART. 8

Accredito al fondo unico

Le giacenze di cassa individuate dai precedenti articoli 6 e 7, entro 30 giorni dall'esecutivita' del presente accordo dovranno essere accreditate dalla Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale della Cassa DD.PP. sul c/c n. 20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) istituito dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica ed intestato alla stessa Cassa DD.PP. ai sensi dell'intesa 2-16 marzo 2000.
 
ART. 9

Aliquote di ripartizione di futuri contributi ex GESCAL

Le entrate per contributi pregressi ex GESCAL dovute dagli enti percettori, che eventualmente diluiranno sui c/c della Cassa Depositi e Prestiti a partire dall'anno 2001 saranno ripartite dalla Cassa stessa sulla base dei seguenti parametri approvati dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998 e affluiranno sul c/c n. 20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) per essere attribuiti alle singole regioni:

PIEMONTE 8,4048 VALLE D'AOSTA 0,1626 LOMBARDIA 14,0959 PROV. AUT. TRENTO 1,4250 PROV. AUT BOLZANO 1,6100 VENETO 5,7345 FRIULI VENEZIA GIULIA 1,9312 LIGURIA 3,2919 EMILIA ROMAGNA 5,2619 TOSCANA 5,5453 UMBRIA 1,0996 MARCHE 1,6988 LAZIO 10,5524 ABRUZZO 2,4768 MOLISE 0,6217 CAMPANIA 11,5489 PUGLIA 7,1169 BASILICATA 1,1404 CALABRIA 4,7926 SICILIA 8,1017 SARDEGNA 3,3871
--------
Totale 100,0000
 
ART. 10

Residue disponibilita' attribuite

Le residue attribuite alla Regione FRIULI VENEZIA GIULIA in base a quanto stabilito dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 7 e' riassunta come segue:

- giacenze di cassa determinate
dall'art. 1 dei DD.MM. di ricognizione
1° giugno 2000 n. 1375 e n. 1391 L. 192.123.391.550

- anticipazione del fabbisogno al
31 dicembre 2000- nota 6 settembre 2000
n. 2066 a detrarre L. 21.560.359.000

- riduzione degli stanziamenti
operata dalle leggi di assestamento
del bilancio(art. 3 dell'intesa
2/16 marzo 2000)
a detrarre L. 1.215.131.800

- maggiori entrate 1998 ed entrate
1999-2000 per contributi ex GESCAL
pregressi L. 7.422.046.615

- accantonamento di cui alla delibera
CIPE 22 dicembre 1998 (art. 1 comma 10
della legge 23 dicembre 1992 n. 498) L. 4.576.080.000

- giacenze da rientri ai sensi dell'art. 10
del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1036 L. 11.159.602.103

Importo attribuito L. 192.505.629.468
 
ART. 11

Giacenze provenienti dal fondo speciale di rotazione da attribuire

Sull'ammontare complessivo dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art. 5 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 come individuato nelle premesse, giacenti sul c/corrente n. 20120 della Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti eattribuita alla regione FRIULI VENEZIA GIULIA la somma di L. 2.117.751.524 (duemiliardicentodiciassettemilionisettecentocinquantunomilacinquecen toventiquattro) pari a Euro 1.093.727,39 da accreditare a cura della Sezione autonoma della Cassa Depositi e prestiti sul c/c n. 22714 intestato alla regione FRIULI VENEZIA GIULIA presso la Tesoreria centrale dello Stato.
 
ART. 12

Economie sul fondo speciale di rotazione

Le eventuali risorse non utilizzate sulle disponibilita' attribuite alla regione FRIULI VENEZIA GIULIA con il D.M. 28 settembre 1998 n. 1942 concernente la ripartizione del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 sono attribuite alla regione FRIULI VENEZIA GIULIA dalla Sezione autonoma della Cassa DD.PP. mediante versamento sul c/c n. 22714 intestato alla regione medesima presso la Tesoreria centrale dello Stato.
 
ART. 13

Disciplina dei rientri di cui all'art. 5 della legge 17.2.92 n. 179

I rientri riguardanti i mutui di cui all'art. 5 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 accesi dai Comuni dell'ambito territoriale della regione FRIULI VENEZIA GIULIA, in essere alla data del presente accordo, dovranno essere versati dalla Cassa Depositi e Prestiti sul c/corrente n. 22714 intestato alla stessa regione FRIULI VENEZIA GIULIA presso la Tesoreria centrale dello Stato.
 
ART. 14

Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutivita' e' notificato a cura del Ministero dei LL.PP. al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.
 
ART. 15

Registrazione e pubblicazione

Il presente accordo e' sottoposto al visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
ART. 16

Esecutivita'

L'esecutivita' del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Roma, 19 aprile 2001

p. Il Ministro dei lavori pubblici
Il direttore generale delle aree urbane
e dell'edilizia residenziale
STORTO

Il vice presidente della regione Friuli-Venezia Giulia CIANI
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone