Gazzetta n. 148 del 26 giugno 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI |
COMUNICATO |
Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane gia' Segretariato generale del C.E.R. e la regione Valle d'Aosta per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. |
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L'anno duemilauno il giorno 24 del mese di maggio presso il Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti: ing. Giancarlo Storto, direttore generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale in rappresentanza del Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R. on. le Franco Vallet, assessore delegato della regione Valle d'Aosta
PREMESSO CHE:
- l'art. 61 del D.L.vo 31/3/1998 n. 112, al comma 3, ha disposto che l'erogazione dei fondi di cui all'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, attribuiti a ciascuna Regione,il cui versamento e' stato prorogato dall'art.22 della legge 11 marzo 1988 n. 67 e dall'art.3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 355, e' effettuato dalla Cassa Depositi e Prestiti su richiesta delle Regioni, nei limiti delle disponibilita' a ciascuna regione attribuita; - L'art. 63 dello stesso D. L.vo n. 112/98 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-Regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n. 59, il compito di fissare i criteri, le modalita' ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni, da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione; - L'art. 7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n. 284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attivita' e passivita' della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.79 n. 457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art. 63" dello stesso D.L.vo 112/98; - L'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art. 63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep.913 della rettifica dell'allegato 2 lett.B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione del comma 3 dell'art. 61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:
A) L'apertura presso la Cassa DD.PP. di un conto corrente intestato alle regioni cui far affluire il saldo di cassa globale delle risorse attribuite alle regioni (Fondo unico) mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20103 e 20104 aperti presso la Sezione Autonoma della stessa Cassa Depositi e prestiti; B) Il reintegro in termini di competenza dei fondi prelevati dai contributi ex GESCAL sulla base dei prospetti allegati esplicativi delle scadenze temporali previste dalla normativa vigente:
- all. 1 - L. 2.365 miliardi (anticipazione per l'alluvione 1994) - all. 2 - L. 2.623,410 miliardi (giro fondi per annualita' slittate) - all. 3 - L. 478,5 miliardi ridotti a L. 421,9 miliardi (L.94/82, art.1 comma 6, lett.b).
Non e' compreso nel reintegro l'importo di L. 400,75 miliardi, ridotto a L.400 miliardi (legge n. 118/85, art. 3, comma 1, lett.b), gia' versato sul conto corrente 20112.
- erogazione in termini di cassa delle suddette assegnazioni in relazione alle effettive necessita' di liquidita' registrate per il complesso delle regioni nell'apposito conto corrente di cui al punto A) (Fondo unico).
C) Le seguenti modalita' di trasferimento dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti: 1. Emanazione, entro 90 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, del DM di ricognizione dopo l'avvenuto riscontro della situazione finanziaria contabile con le singole regioni, da determinarsi sulla base delle delibere Cipe di programmazione, per la quantificazione dei saldi di cassa esistenti alla data della stessa Conferenza, previa chiusura dei pagamenti, sui seguenti canali di finanziamenti:
- programmi regionali ordinari periodo 1978/1998 i cui fondi sono da attribuire alle regioni; - programmi straordinari per i comuni i cui fondi sono da attribuire ai comuni per il tramite delle regioni. Le eventuali economie ricavate per mancata assegnazione restano di competenza della regione di appartenenza dei comuni per i quali si e' verificata l'economia; - programmi straordinari regionali per la concessione di contributi in conto capitale i cui fondi sono da attribuire alle regioni; - programmi attivati dagli IACP con i fondi della gestione speciale i cui fondi sono da attribuire alla regione di appartenenza. Le relative risorse sono determinate sulla base dei dati in possesso dell'amministrazione centrale e vengono comunicate alle regioni ed agli Iacp per il riscontro da compiere entro 30 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso oltre tale termine; - programmi centrali straordinari attivati direttamente dal CER i cui fondi sono da attribuire all'Amministrazione centrale.
2. Invio alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti del DM per l'accertamento dei dati contabili esposti, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 90 giorni, ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine. 3. Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire i saldi di cassa dei programmi attivati direttamente dal CER, mediante giro conto dagli attuali conti correnti 20104 e 20103.
- Con nota 3 agosto 2000 n. 8866/D il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha richiesto alla Banca d'Italia l'istituzione, tra l'altro, del conto corrente infruttifero n. 20128/1208 "CDP. ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." cui far affluire i fondi dell'edilizia sovvenzionata regionale; - La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n. 412610 ha rendicontato, per l'anno 1998 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L. 872.924.297.304 di cui L. 850.000.000.000 gia' ripartiti, con delibera CIPE 22 dicembre 1998; - La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n. 412610 ha rendicontato, per l'anno 1999 i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL nell'importo complessivo di L. 360.385.836.167; - La Cassa Depositi e prestiti, con nota 13.10.2000 n. 412610 ha rendicontato i versamenti riscossi dagli enti percettori dei contributi ex GESCAL, al 30 settembre 2000 nell'importo complessivo di L. 1.012.909.999; - I contributi ex GESCAL relativi agli anni pregressi che affluiranno agli enti percettori nei futuri esercizi, saranno versati alla Cassa DD.PP., e da questa ripartiti a favore delle singole regioni; - L'allegato 3 dell'intesa 2-16 marzo 2000 ha evidenziato la decurtazione complessiva di L. 57.350 MLD operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale sugli stanziamenti previsti dall'art. 1 comma 6 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito nella legge 25 marzo 1982 n. 94 e dall'art. 3 comma 1 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12 convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118; - La somma complessiva delle entrate degli anni 1998, 1999 e 2000 pari a L. 384.323.043.470 e' ripartita tra le regioni sulla base dei parametri di cui al triennio 1996-1998 stabiliti dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998; - L'accantonamento di L. 230 MLD, effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n. 498 ritenuto incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale 6-12 settembre 1995 n. 424, evidenziato nella delibera CIPE 22 dicembre 1998, viene ripartito tra le regioni sulla base dei parametri per il biennio 1992-93 di provenienza, stabiliti dalla delibera CIPE del 16 marzo 1994; - Con l'art. 1 del decreto ministeriale 1 giugno 2000 n. 1376 e' stata effettuata la ricognizione dei fondi di edilizia sovvenzionata giacenti sui conti correnti 10103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa depositi e Prestiti rilevando, per la Regione Valle d'Aosta, una giacenza di cassa di L. 12.143.394.038; - Con decreto ministeriale 1 giugno 2000 n. 1365 e' stata effettuata la ricognizione dei fondi di cui all'art. 3 lett. r-bis della legge 5 agosto 1978, n. 457 sulle disponibilita' di cui alla tabella B della delibera CIPE del 16 marzo 1994 determinando per la Regione Valle d'Aosta una ulteriore giacenza di cassa di L. 545.440 sul conto corrente n. 20103 della Sezione Autonoma della Cassa depositi e prestiti; - Sul c/c n. 20104 intestato alla Sezione Autonoma della Cassa DD.PP. risultano versate dal seguente ARER le somme a fianco indicate a titolo di rientri di cui all'art. 10 del D.P.R. 30.12.1972 n. 1036 non utilizzate ai fini dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513: - ARER di AOSTA L. 3.980.225.354 - Con nota 16 novembre 2000 n. 412735 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato che i dati relativi ai programmi di cui all'art.25 della legge 8 agosto 1977 n. 513 ed ai rientri di cui all'art. 10 del D.P.R. 1036/72 possono essere desunti dai tabulati emessi annualmente dalla stessa Cassa; - Con l'art. 5 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 e' stato costituito presso la Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali, senza interessi, finalizzati all'acquisizione ed all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale nonche' all'acquisto di aree edificate da recuperare; - Con l'intesa 2/16 marzo 2000 e' stato stabilito che le risorse relative al detto fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 debbono essere trasferite negli appositi conti correnti regionali accesi presso la Tesoreria centrale affinche' ad ogni singola Regione vengano attribuite le risorse relative ai rientri derivanti dai Comuni del proprio ambito territoriale e le risorse comunque non utilizzate; - Con note 1 marzo 2000 n. 411712 e 13 ottobre 2000 n. 412610 la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato l'ammontare dei rientri su c/c n. 20120 fino al 1o semestre dell'anno 2000 che per la Regione Valle d'Aosta ammontano complessivamente a: L. 23.400.000
CONSIDERATO CHE
- Con il presente accordo e' necessario disciplinare la riscossione, la ripartizione e l'attribuzione alle singole regioni delle eventuali entrate per contributi ex GESCAL pregressi dovuti dagli enti percettori; - E' necessario provvedere con il presente accordo a ridurre gli importi programmati nel quadriennio 1982-85 per L. 56,6 MLD e nel biennio 1986-87 per L.0,750 MLD per effetto delle decurtazioni operate sugli stanziamenti previsti dalle leggi di assestamento dei bilanci statali come previsto nell'allegato 3 all'intesa del 2/16 marzo 2000 citata in premessa; - Alla regione Valle d'Aosta secondo i decreti di ricognizione specificati nelle premesse compete una giacenza di cassa pari a: L. 12.143.939.478 - Con il presente atto viene attribuita alla regione Valle d'Aosta la quota parte spettante dalle ulteriori risorse relative alle maggiori entrate ex GESCAL per l'anno 1998 nonche' le entrate 1999 e 2000 pari a complessive: L. 624.909.270 - Con il presente atto viene attribuita alla regione Valle d'Aosta la quota parte di spettanza dell'importo di L.230 MLD specificato in premesse pari a: L. 347.530.000 - Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Valle d'Aosta deve essere detratto l'importo dei giro fondi dalle risorse per l'edilizia sovvenzionata utilizzato per i programmi regionali di edilizia agevolata per un importo di: L. 4.397.593.313 - Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Valle d'Aosta deve essere detratta la quota parte di spettanza dei fondi della sovvenzionata utilizzata ai sensi dell'art. 10 del D.L. 19/12/1994 n. 691 convertito in legge 16/2/1995, n. 35 (alluvione 94) pari a: L. 3.845.490.000 - Dalle giacenze di cassa attribuite alla regione Valle d'Aosta deve essere detratta la quota parte di spettanza dei finanziamenti previsti dalle leggi 25/3/1982 n. 94 e 5/4/1985 n. 118 rimodulati dal Ministero del Tesoro come dall'allegato 3 all'intesa 2-16 marzo 2000 pari a: L. 90.096.850 - L. 662.804.900 - Di conseguenza per la regione Valle d'Aosta viene a determinarsi una giacenza di cassa effettiva relativa ai programmi di edilizia sovvenzionata ordinaria, pari a: L. 4.120.393.685 - Dalla ricognizione dei fondi giacenti sul c/corrente n. 20104 della Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti risultano versati dall'ARER, alla data del presente atto, il seguente importo complessivo da attribuire alla regione Valle d'Aosta a titolo di rientri di cui all'art. 10 del D.P.R. 30/12/1972 n. 1036 non utilizzati ai fini dell'art.225 della legge 513/77: - ARER di AOSTA L. 3.980.225.354 - Con il presente accordo di programma e' necessario disciplinare la gestione dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art.5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, in essere alla data del presente atto;
Tutto cio' premesso e considerato convengono e stipulano il seguente
ACCORDO DI PROGRAMMA
ART. 1
Premesse e considerazioni
Le premesse e i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente accordo. |
| ART. 2
Maggiori entrate 1993 ed entrate 1999 - 2000 per contributi pregressi (art. 10 lett. b) e c) L. 14 febbraio 1963 n. 60)
Sulla somma complessiva di L. 384.323.043.470 (trecentoottantaquattromiliarditrecentoventitremilioniquarantatremila quattrocentosettanta) pari a Euro 198.486.287,28 individuata nei precedenti considerata con il presente accordo viene attribuita alla Regione Valle d'Aosta sulla base della ripartizione effettuata con i parametri approvati con delibera CIPE 22 dicembre 1998, la somma di L. 624.909.270 (seicentoventiquattromilioninovecentonovemiladuecentosettanta) pari a Euro 322.738,70. |
| ART. 3
Accantonamenti di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998 (art. 1 comma 10 legge 23 dicembre 1992 n. 498).
Sulla somma complessiva di L.230.000.000.000 (duecentotrentamiliardi) pari a Euro 118.785.086,79 individuata in premessa con il presente accordo viene attribuita alla Regione Valle d'Aosta, sulla base della ripartizione effettuata con i parametri del biennio 1992-93 approvati con delibera CIPE 16 marzo 1994, la somma di L.347.530.000 (trecentoquarantasettemilionicinquecentotrentamila) pari a Euro 179.484,27. |
| ART.4
Riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio(all.3 dell'intesa 2-16 marzo 2000).
Della decurtazione operata dalle leggi di assestamento del bilancio statale individuata in premesse in complessive L.57.350.000.000 (cinquantasettemiliarditrecentocinquantamilioni) pari a Euro 29.618.803,16 e' ripartita sulla base dei parametri approvati dalle delibere CIPE 12 novembre 1982 e 27 ottobre 1988 alla Regione Valle d'Aosta e' attribuita la somma di L.90.096.850 (novantamilioninovantaseimilaottocentocinquanta) pari a Euro 46.531,14. |
| ART. 5
Riduzione giacenze di cassa
La situazione finanziaria della regione Valle d'Aosta sui c/c n. 20103 e n. 20104 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP., salvo quanto previsto dall'intesa 2-16 marzo 2000 e come determinata dall'art. 1 dei DD.MM. di ricognizione 1 giugno 2000 n. 1365 e n. 1376 in complessive: L. 12.143.939.478
va ridotta dei seguenti importi:
a)giro fondi L. 4.397.593.313
b) alluvione 94 (L.35/1995) L. 3.845.490.000
c.1) leggi assestamento bilancio (art. 4 del presente accordo - L. 90.096.850 All. 3 intesa)
c.2) quota parte stanziamenti da iscrivere in bilancio (All. 3 dell'intesa L.421,9 MLD) L. 662.804.900
Totale riduzione L. 8.995.985.063
conseguentemente viene ad essere pari a:
Totale giacenza di cassa L. 3.147.954.415 |
| ART. 6
Incrementi giacenze di cassa
La giacenza di cassa determinata al precedente art. 5 del presente accordo sui c/c n. 20103 e 20104 della Sezione Autonoma della Cassa DD.PP., per effetto del disposto degli artt. 2 e 3 del presente accordo, e' incrementata della complessiva somma di L. 972.439.270 pervenendo, di conseguenza, ad essere pari a complessive L.4.120.393.685 (quattromiliardicentoventimilionitrecentonovantatremilaseicentoottant acinque) pari a Euro 2.128.005,75 |
| ART. 7
Giacenze da rientri art. 10 D.P.R. 1036/1972
La giacenza di cassa sul c/corrente n. 20104 della Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti individuata nelle premesse e nei onsiderata del presente accordo in complessive L. 3.980.225.354 (tremiliardinovecentoottantamilioniduecentoventicinquemilatrecentocin quantaquattro) pari a Euro 2.055.614,84 e riguardante i rientri di cui all'art. 10 del D.P.R. 30/12/1972 n. 1036, versati delle ARER territorialmente competenti, e' attribuita alla regione Valle d'Aosta per effetto dell'intesa del 2/16 marzo 2000. |
| ART. 8
Accredito al fondo unico
Le giacenze di cassa individuate dai precedenti articoli 6 e 7, entro 30 giorni dall'esecutivita' del presente accordo dovranno essere accreditate dalla Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale della Cassa DD.PP. sul c/c n. 20l23/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) istituito dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica ed intestato alla stessa Cassa DD.PP. ai sensi dell'intesa 2-16 marzo 2000. |
| ART. 9
Aliquote di ripartizione di futuri contributi ex GESCAL
Le entrate per contributi pregressi ex GESCAL dovute dagli enti percettori, che eventualmente affluiranno sui c/c della Cassa Depositi e Prestiti a partire dall'anno 2001 saranno ripartite dalla Cassa stessa sulla base dei seguenti parametri approvati dalla delibera CIPE 22 dicembre 1998 e affluiranno sul c/c n. 20128/1208 "CDP ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG." (fondo unico) per essere attribuiti alle singole regioni:
PIEMONTE 8,4048 VALLE D'AOSTA 0,1626 LOMBARDIA 14,0959 PROV. AUT. TRENTO 1,4250 PROV. AUT. BOLZANO 1,6100 VENETO 5,7345 FRIULI VENEZIA GIULIA 1,9312 LIGURIA 3,2919 EMILIA ROMAGNA 5,2619 TOSCANA 5,5453 UMBRIA 1,0996 MARCHE 1,6988 LAZIO 10,5524 ABRUZZO 2,4768 MOLISE 0,6217 CAMPANIA 11,5489 PUGLIA 7,1169 BASILICATA 1,1404 CALABRIA 4,7926 SICILIA 8,1017 SARDEGNA 3,3871
Totale 100,0000 |
| ART. 10
Residue disponibilita' attribuite
Le residue disponibilita' attribuite alla Regione Valle d'Aosta in base a quanto stabilito dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e' riassunta come segue:
- giacenze di cassa determinate dall'art. 1 dei DD.MM. di ricognizione 1 giugno 2000 n. 1365 e n. 1376 L. 12.143.939.478
- riduzione degli stanziamenti operata dalle leggi di assestamento del bilancio (all. 3 della intesa 2/16 marzo 2000) a detrarre L. 90.096.850
- maggiori entrate 1998 ed entrate 1999-2000 per contributi ex Gescal pregressi L. 624.909.270
- accantonamento di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1998 (art. 1 comma 10 della legge 23 dicembre 1992 n. 498) L. 347.530.000
- giacenze da rientri ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1036 L. 3.980.225.354
Importo attribuito L. 17.006.507.252 |
| ART. 11
Giacenze provenienti dal fondo speciale di rotazione da attribuire
Sull'ammontare complessivo dei rientri derivanti dai mutui di cui all'art. 5 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 come individuato nelle premesse, giacenti sul c/corrente n. 20120 della Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti e' attribuita alla regione Valle d'Aosta la somma di L. 23.400.000 (ventitremilioniquattrocentomila) pari a Euro 12.085,09 da accreditare a cura della Sezione autonoma della Cassa Depositi e prestiti sul c/c n. 22719 intestato alla regione Valle d'Aosta presso la Tesoreria centrale dello Stato. |
| ART. 12
Economie sul fondo speciale di rotazione
Le eventuali risorse non utilizzate sulle disponibilita' attribuite alla regione Valle d'Aosta con il D.M. 28 settembre 1998 n. 1942 concernente la ripartizione del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 sono attribuite alla regione Valle d'Aosta dalla Sezione autonoma della Cassa DD.PP. mediante versamento sul c/c n. 22719 intestato alla regione medesima presso la Tesoreria centrale dello Stato. |
| ART. 13
Disciplina dei rientri di cui l'art. 5 ella legge 17.2.92 n. 179
I rientri riguardanti i mutui di cui all'art. 5 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 accesi dai Comuni dell'ambito territoriale della regione Valle d'Aosta, in essere alla data del presente accordo, dovranno essere versati dalla Cassa Depositi e Prestiti sul c/corrente n. 22719 intestato alla stessa regione Valle d'Aosta presso la Tesoreria centrale dello Stato. |
| ART. 14
Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.
Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutivita' e' notificato a cura del Ministero dei LL.PP. al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica per il tramite dell'Ufficio Centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza. |
| ART. 15
Registrazione e pubblicazione
Il presente accordo e' sottoposto al visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. |
| ART. 16
Esecutivita'
Esecutivita' del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.
Roma, 24 aprile 2001
p. Il Ministro dei lavori pubblici Il direttore generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale STORTO
L'assessore delegato della regione Valle d'Aosta VALLET |
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