Gazzetta n. 148 del 26 giugno 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI |
COMUNICATO |
Accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane gia' Segretariato generale del C.E.R. e la regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. |
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L'anno duemila il giorno 26 del mese di ottobre presso il Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti: dott. Nerio Nesi, Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R. dott. Maurizio Salvador, assessore all'edilizia e ai servizi tecnici della regione Friuli-Venezia Giulia
PREMESSO CHE:
- l'art. 61 del D.L.vo 31/3/1998 n. 12 ha fissato le disposizioni finanziarie per il conferimento delle risorse relative ai programmi di edilizia agevolata finanziati cori le leggi individuate nei commi 1 e 2 dello stesso articolo 61; - l'art. 63 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza Stato-regioni, di cui all'art.9 della legge 15.3.1997 n. 59, il compito di fissare i criteri, le modalita' ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna regione; - l'art.7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n. 284 ha disposto il trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attivita' e passivita' della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al 31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n. 457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato art. 63" dello stesso D.L.vo 112/98; - l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP. in attuazione dell'art. 63 del D.L.vo 112/98 con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo 2000 rep. 913 della rettifica dell'allegato 2 lett. B punto 6 della citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98 quanto segue:
A) Articolo 61 comma 1
Per il trasferimento dei fondi di edilizia agevolata giacenti al 31/12/1998 sul c/c 20103 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP. le seguenti modalita'. "1. Emanazione - entro 30 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni - del D.M. di ricognizione per la quantificazione delle giacenze di cassa esistenti alla data del 31 dicembre 1998 da attribuire alle regioni. 2. Invio del decreto alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per l'accertamento dei dati contabili esposti nel DM di ricognizione, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 60 giorni e ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine. 3. Comunicazione all'Amministrazione centrale da parte delle regioni, entro 60 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, dei conti correnti intestati a ciascuna regione presso la Tesoreria Centrale dello Stato, cui far affluire le suddette disponibilita'. 4. Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire le annualita' future nonche' i saldi di cassa relativi ai programmi centrali pregressi di edilizia agevolata attivati direttamente dal CER, ai sensi della legge n. 457/78 e successive integrazioni, mediante giro conto dall'attuale conto corrente 20103. 5. Stipula accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n. 112/98. 6. Emanazione, da parte dell'Amministrazione centrale, del provvedimento di accredito dell'importo determinato con il DM di ricognizione concordato con la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, mediante versamento sui conti correnti della Tesoreria centrale, di cui al punto 3.
B) Articolo 61 comma 2
Per le annualita' iscritte sui capitoli 4208, 4209 e 4210 relative ai programmi di edilizia agevolata attivati dalle regioni e dall'Amministrazione centrale le seguenti modalita'. Per l'erogazione delle annualita' relative all'anno 1999 e 2000 non accreditate alle regioni per l'importo complessivo di L. 1.526.500.000.000 a seguito della riduzione dello stanziamento in termini di cassa stabilito dalle leggi di bilancio dei rispettivi anni, provvede il Ministero dei Lavori Pubblici successivamente alla variazione di bilancio disposta dalla relativa legge per l'anno 2000. A partire dall'anno 2001 dette annualita' vengono accreditare dal Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione economica sul cui stato di previsione della spesa saranno iscritti i relativi importi. Per tale operazione il Ministero dei Lavori Pubblici chiede al citato Ministero del Tesoro la variazione di bilancio che disponga la cancellazione totale dal prospetto di previsione della spesa dei capitoli 4209 e 4210 e la riduzione dall'anzidetto stato di previsione del capitolo 4208 relativamente alla quota di spettanza regionale. Per l'annualita' 1997 sospesa dalla Tesoreria centrale per effetto dell'art.3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha disposto lo slittamento della stessa annualita' ai sensi dell'ultimo periodo dell'art.14, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I termini di restituzione delle annualita' slittate dalle leggi finanziarie degli anni 93, 94, 95 e 96 nonche' di quelle dell'anno 1997 per le regioni e per l'Amministrazione centrale limitatamente al capitolo 4208 sono quelli indicati nell'allegato 2 del punto 6/B della proposta di intesa. Il reintegro alle singole regioni secondo le modalita' di cui al predetto allegato n. 2 dell'importo di L.118.763.050.913 utilizzato, mediante prelevamento dai giro fondi autorizzati dal Ministero del Tesoro dalla sovvenzionata all'agevolata, per il pagamento delle annualita' slittate e non versate dei programmi di edilizia agevolata attivati dall'amministrazione centrale sul capitolo 4208 ex 8267. Quanto sopra esposto da attuare con le seguenti modalita'. 1. Emanazione entro 120 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni e, comunque, compatibilmente con il termine previsto per la variazione di bilancio del DM che quantifichi per il 2001 la ripartizione dei limiti spettanti a ciascuna regione per i programmi regionali sulla base delle delibere CIPE di programmazione. 2. Stipula dell'accordo di programma ai sensi dell'art.63 del decreto legislativo n. 112/98.
- i decreti ministeriali n. 2258 del 6/8/99 e 3461 dell'11/11/99 con i quali e' stata effettuata alla data del 31/12/98 la ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia agevolata attivati dalla regione Friuli Venezia Giulia giacenti sul c/c 20103 della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. da attribuire alla medesima regione nella misura complessiva di L. 136.722.350.210; - l'art. 1 del D.M. n. 2723 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Friuli Venezia Giulia e' stato individuato il limite iniziale di L.1.612.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1978 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1o biennio di attuazione della legge 5/8/78 n. 457. - l'art.1 del D.M. n. 2744 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Friuli Venezia Giulia e' stato individuato il limite iniziale di L. 1.612.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1979 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 1o biennio di attuazione della legge 5/8/78 n. 457. - l'art.1 del D.M. n. 2764 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Friuli Venezia Giulia e' stato individuato il limite iniziale di L.1.418.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2o biennio di attuazione della legge 5.8.78 n. 457; - l'art. 1 del D.M. n. 2786 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Friuli Venezia Giulia e' stato individuato il limite iniziale di L. 1.418.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al 2o biennio di attuazione della legge 5.8.78 n. 457. - l'art.1 del D.M. n. 2807 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Friuli Venezia Giulia e' stato individuato il limite iniziale di L. 3.032.000.000 sullo stanziamento previsto dall'art. 1 comma 4 del D.L. 23/11/1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94 ridotto dall'art. 5 ter della stessa legge 94/82 per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei M.O. sostenuti per i programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1978-81. - l'art.1 del D.M. n. 2828 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Friuli Venezia Giulia e' stato individuato il limite iniziale di L. 875.600.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n. 9 convertito in legge 25 marzo 1982 n. 94; - l'art. 1 del D.M. n. 2870 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Friuli Venezia Giulia e' stato individuato il limite iniziale di L.2.335.400.000 sullo stanziamento per l'anno 1983 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici dalla legge di bilancio dell'anno 1986 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quadriennio 1982/85 previsti dal D.L. 23 novembre 1982 n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982 n. 94; - l'art. 1 del D.M. 2849 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Friuli Venezia Giulia e' stato individuato il limite iniziale di L.2.336.200.000 sullo stanziamento per l'anno 1984 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n. 9 convertito in legge 25 marzo 1982 n. 94; - l'art. 1 del D.M. n. 3038 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Friuli Venezia Giulia e' stato individuato il limite iniziale di L. 2.140.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1985 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L. 23 novembre 1982 n. 9 convertito in legge 25 marzo 1982 n. 94 ridotto dall'art. 5 quater del D.L. 7 febbraio 1985 n. 12 convertito in legge 5 aprile 1985 n. 118; - l'art.1 del D.M. n. 2933 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Friuli Venezia Giulia e' stato individuato il limite iniziale di L.2.335.200.000 sullo stanziamento per l'anno 1986 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori pubblici con la legge di bilancio dell'anno 1990 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del quinto biennio previsto dall'art.3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n. 12 convertito in legge 5/4/1985 n. 118. - l'art.1 del D.L. n. 3017 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Friuli Venezia Giulia e' stato individuato il limite iniziale di L. 2.529.800.000 sullo stanziamento per l'anno 1987 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti del quinto biennio previsto dall'art. 3 comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n. 12 convertito in legge 5 aprile 1985 n. 118. - l'art.1 del D.M. n. 2996 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Friuli Venezia Giulia e' stato individuato il limite iniziale di L. 2.875.200.000 sullo stanziamento per l'anno 1988 previsto dall'art. 22 comma 3o della legge 11 marzo 1988 n. 67 ed iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio. - l'art. 1 del D.M. n. 2975 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Friuli Venezia Giulia e' stato individuato il limite iniziale di L. 1.916.800.000 sullo stanziamento per l'anno 1989 dall'art.22 comma 3o della legge 11 marzo 1988 n. 67 ed iscritto con la legge di bilancio dell'anno 1991 sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato della spesa del bilancio di previsione del Ministero dei Lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto biennio. - l'art. 1 del D.M. n. 2954 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Friuli Venezia Giulia e' stato individuato il limite iniziale di L. 1.946.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1990 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al settimo biennio di attuazione della legge 11 marzo 1922 n. 67 art. 22, comma 3o. - l'art. 1 del D.M. n. 3059 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Friuli Venezia Giulia e' stato individuato il limite iniziale di L. 485.000.000 sullo stanziamento previsto per l'anno 1977 iscritto sul capitolo 4209 ex 8269 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento del completamento dei programmi di edilizia agevolata previsti dall'art. 38 della legge 5/8/78 n. 457. - l'art. 1 del D.M. n. 2912 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Friuli Venezia Giulia e' stato individuato il limite iniziale di L. 1.454.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1980 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti all'art. 9 comma 15 del D.L. 15.12.79 n. 629 convertito in legge 15.2.80 n. 25. - l'art. 1 del D.M. 2891 del 13/10/99 con il quale a favore della Regione Friuli Venezia Giulia e' stato individuato il limite iniziale di L. 1.038.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1981 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento per i programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.9 comma 15 del D.L. 15/12/79 n. 629 convertito in legge 15/2/80 n. 25. - l'art. 1 del D.M. n. 3080 del 13/10/99 con il quale a favore della regione Friuli Venezia Giulia e' stato individuato il limite iniziale di L. 623.100.000 sullo stanziamento per l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolala riferiti all'art. 2 comma 12 del D.L. 23/1/1982 n. 9 convertito nella legge 25/3/82 n. 94. - la ministeriale n. 601 del 21 marzo 2000 con la quale il Ministero dei lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto al Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica Dipartimento Ragioneria Generale per il tramite dell'ufficio Centrale di Bilancio la variazione di bilancio in termini di cassa per l'anno 2000 pari a L. 1.000.000.000.000 (millemiliardi) ed in conto residui per l'anno 1999 per L.526.500.000.000 (cinquecentoventiseimiliardicinquecentomiloni) al fine di provvedere all'erogazione delle annualita' rimaste insolute per insufficienza di cassa di entrambi gli esercizi finanziari; - le ministeriali nn. 601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 con le quali il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto all'ufficio Centrale del Bilancio ed al competente Servizio Amministrativo Contabile della Direzione Generale AA.GG. e Personale di predisporre gli atti necessari per le variazioni in termini di cassa per l'anno 2000 ed in termini di competenza e cassa per l'anno 2001 sui capitoli 4208, 4209 e 4210; - la nota n. 709084 del 618/99 con la quale il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha comunicato il numero del conto corrente di Tesoreria di ciascuna regione; - l'art. 18 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 e successive modificazioni ed integrazioni che ha previsto la possibilita' di cessione in proprieta' del patrimonio realizzato dalle Cooperative a proprieta' indivisa in forza di autorizzazione rilasciata dall'ente concedente il contributo; - l'intesa del 2 marzo 2000 con la quale e' stato stabilito che in sede di accordo di programma ciascuna regione manifesta l'opzione per l'esercizio della competenza al rilascio della predetta autorizzazione;
CONSIDERATO CHE:
- alla Regione Friuli Venezia Giulia competono le seguenti annualita':
sul capitolo 4208 ex 8267
1978 L. 1.612.000.000 1979 L. 1.612.000.000 1980 L. 1.418.000.000 1981 L. 1.418.000.000 1982 L. 875.600.000 1982 (M.O.) L. 3.032.000.000 1983 L. 2.335.400.000 1984 L. 2.336.200.000 1985 L. 2.140.500.000 1986 L. 2.335.200.000 1987 L. 2.529.800.000 1988 L. 2.875.200.000 1989 L. 1.916.800.000 1990 L. 1.946.000.000 ---------------- Totale 28.382.700.000
sul capitolo 4209 ex 8269
1977 L. 485.000.000 ---------------- Totale 485.000.000
sul capitolo 4210 ex 8270
1980 L. 1.454.000.000 1981 L. 1.038.000.000 1982 L. 623.100.000 ---------------- Totale 3.115.100.000
Tot.comples. 31.982.800.000
- tali annualita' dall'esercizio finanziario 2001 saranno erogate direttamente dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica al quale con le note nn. 601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del 19/6/2000 citate in premesse e' stata richiesta la variazione di bilancio per la cancellazione dei relativi importi dallo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici; - la situazione di tali annualita' in c/residui 1999 ed in termini di cassa per l'anno 2000 in considerazione delle citate riduzioni operate dalla legge di assestamento del bilancio 1999 e da quella di bilancio dell'anno 2000 per la regione Friuli Venezia Giulia risulta essere la seguente:
in c/residui 1999
sul capitolo 4208 ex 8267
Annualita' 1984 L. 2.336.200.000
Totale 1999 2.336.200.000
in c/cassa 2000
sul capitolo 4208 ex 8267
Annualita' 1978 L. 1.612.000.000 " 1979 L. 1.612.000.000 " 1980 L. 1.418.000.000 " 1981 L. 1.418.000.000 " 1982 L. 875.600.000 " 1982 (M.O.) L. 3.032.000.000 " 1983 L. 2.335.400.000 " 1984 L. 2.336.200.000 " 1985 L. 2.140.500.000 " 1986 L. 2.335.200.000 " 1987 L. 2.529.800.000 " 1988 L. 2.875.200.000 " 1989 L. 1.916.800.000 " 1990 L. 1.946.000.000 ---------------- Totale 28.382.700.000
sul capitolo 4210 ex 8270
Annualita' 1982 L. 623.100.000 ---------------- Totale 623.100.000
Tot.compl. 2000 29.005.800.000
- tali annualita' saranno erogate dal Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale Aree Urbane ed Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. sulla base degli importi iscritti nello stato di previsione della spesa dalla legge di variazione di bilancio dell'anno 2000 richiesta come indicato in premesse; - per effetto della rimodulazione disposta dall'allegato n. 2 lett. B punto 6 dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 2 marzo 2000, rep. n. 909 modificata con la presa d'atto della stessa Conferenza in data 16 marzo 2000 seduta rep. 913 delle annualita' slittate dalle leggi finanziarie 1993-94-95 e 96 e rinviate per quelle dell'anno 1997 come citato in premesse alla regione Friuli Venezia Giulia compete un importo complessivo di L.159.914.000.000; - e' stata data piena attuazione all'intesa raggiunta in Conferenza Stato-regioni in data 2 marzo 2000 nei termini e nelle modalita' ivi fissate; - e' stata raggiunta con la Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa DD.PP. la concordanza degli importi esposti nei decreti 2258/99 e 3461/99 relativi alla ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia agevolata nell'importo complessivo di L.136.722.350.210; - la regione Friuli Venezia Giulia ha manifestato la volonta' di non avvalersi dell'opzione prevista dall'art.18 della legge 17/2/1992 n. 179 con nota n. EST/9970/B/2/H del 28 agosto 2000;
Tutto cio' premesso e considerato convengono e stipulano il seguente
ACCORDO DI PROGRAMMA
ART. 1
Le premesse ed i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente atto. |
| ART. 2
Trasferimento delle risorse giacenti al 31 dicembre 1998 (art.61, comma 1, D.L.vo 112/98).
Entro 30 giorni dalla data di esecutivita' del presente accordo il Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato generale del C.E.R. dispone l'accredito in favore della regione Friuli Venezia Giulia sul c/corrente n. 22714 dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato dell'importo di L. 136.722.350.210 (Euro 70.611.201,03) come individuato dai DD.MM. 2258/99 e 3461/99 mediante prelevamento dal c/corrente 20103 intestato "Cassa DD.PP. Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale - contributi Stato". |
| ART. 3
Trasferimento delle annualita' 1999/2000 (art. 61 comma 2 D.L.vo 112/98).
Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di variazione di bilancio dell'anno 2000 il Ministero dei lavori Pubblici Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. provvede a trasferire in favore della Regione Friuli Venezia Giulia sul c/corrente n. 22714 dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato l'importo di L. 2.336.200.000 (Euro 1.206.546,61) in conto residui dell'anno 1999 e l'importo di L. 29.005.800.000 (Euro 14.980.245,52) in conto competenza dell'anno 2000. |
| ART. 4
Trasferimento delle annualita' dal 2001 (art.61 comma 2 del D.L.vo 112/98)
Le annualita', nei limiti di impegno individuati nelle premesse e nei considerata sopra evidenziati, decorrenti dall'anno finanziario 2001, secondo le modalita' ed in rapporto agli importi risultanti dall'allegato 2 lett.B punto 6 dell'intesa del 2 /16 marzo 2000 della Conferenza Stato-regioni verranno versate alla regione Friuli Venezia Giulia a cura del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica. |
| ART. 5
Cessione in proprieta' del patrimonio dette cooperative edilizie a proprieta' indivisa.
L'autorizzazione per l'attuazione dell'art.18 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 concernente le cooperative a proprieta' indivisa, finanziate con fondi statali, localizzate presso la Regione Friuli Venezia Giulia continua ad essere concessa dall'Amministrazione centrale, giusta opzione in tal senso manifestata dalla Regione stessa con nota n. EST/9970/B/2/H del 28 agosto 2000. |
| ART. 6
Notifica al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica.
Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutivita' e' notificato a cura del Ministero dei lavori pubblici al Ministero del Tesoro, Bilancio e programmazione economica per il tramite dell'Ufficio centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza. |
| ART. 7
Registrazione e pubblicazione.
Il presente accordo sottoposto al visto e registrazione della Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. |
| ART. 8
Esecutivita'
L'esecutivita' del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti.
Roma, 26 ottobre 2000
Il Ministro dei lavori pubblici presidente del C.E.R. NESI
L'assessore all'edilizia e ai servizi tecnici della regione Friuli-Venezia Giulia SALVADOR |
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