Gazzetta n. 148 del 26 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
COMUNICATO
Accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale delle aree urbane gia' Segretariato generale del C.E.R. e la provincia autonoma di Trento per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'anno duemilauno il giorno 11 del mese di ottobre presso la sede dell'ex Ministero dei lavori pubblici in Roma, i sottoscritti:
ing. Giancarlo Storto, direttore generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale in rappresentanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presidente del C.E.R.
dott. Floriano Gubert, dirigente del servizio edilizia abitativa della provincia autonoma di Trento

PREMESSO CHE:

- la Provincia Autonoma di Trento risulta attributaria in via
primaria delle funzioni in materia di edilizia residenziale, come
dall'art. 8 n. 10 del proprio statuto speciale e della relativa
normativa di attuazione di cui agli articoli 1 e 24 del D.P.R. 22
marzo 1974 n. 381 e dell'art. 5 della legge 30 novembre 1989 n.
386; - l'art. 61 del D.L.vo 31/3/1998 n.112 ha fissato le disposizioni
finanziarie per il conferimento delle risorse relative ai programmi
di edilizia agevolata finanziati con le leggi individuate nei commi
1 e 2 dello stesso articolo 61; - l'art. 63 ha demandato all'intesa da conseguire nella Conferenza
Stato-regioni, di cui all'art. 9 della legge 15.3.1997 n. 59, il
compito di fissare i criteri, le modalita' ed i tempi per il
trasferimento delle competenze alle regioni da rendere operativo
mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente
Amministrazione dello Stato e ciascuna regione; - l'art. 7 comma 1 del D.L.vo 30.7.1999 n. 284 ha disposto il
trasferimento alla Cassa DD.PP. di tutte le attivita' e passivita'
della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale accertate al
31/12/1999 al netto tra l'altro dei fondi da destinare "ai
programmi finanziati direttamente dal C.E.R. anteriormente e
posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5.8.78 n.
457, le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da
raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni di cui al citato
art. 63" dello stesso D.L.vo 112/98; - l'art.2 del D.Lvo 30 luglio 1999 n.300 ha disposto l'accorpamento
tra i Ministeri dei Lavori Pubblici e dei Trasporti; - l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del
2/3/2000 repertorio 909, che ha recepito il testo concordato il 29
febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LL.PP.
in attuazione dell'art. 63 del D.L.vo 112/98 con la successiva
presa d'atto della stessa Conferenza Stato regioni del 16 marzo
2000 rep. 913 della rettifica dell'allegato 2 lett. B punto 6 della
citata intesa del 2/3/2000, ha concordato per l'attuazione dei
commi 1 e 2 dell'art.61 del citato decreto legislativo 112/98
quanto segue:

A) Articolo 61 comma 1

Per il trasferimento dei fondi di edilizia agevolata giacenti al 31/12/1998 sul c/c 20103 della Sezione autonoma della Cassa DD.PP. le seguenti modalita'.
"1. Emanazione entro 30 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni del D.M. di ricognizione per la quantificazione delle giacenze di cassa esistenti alla data del 31 dicembre 1998 da attribuire alle regioni.
2. Invio del decreto alla Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per l'accertamento dei dati contabili esposti nel DM di ricognizione, con l'invito a comunicare l'esito della verifica entro 60 giorni e ritenendosi acquisito l'assenso dopo tale termine.
3. Comunicazione all'Amministrazione centrale da parte delle regioni, entro 60 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni, dei conti correnti intestati a ciascuna regione presso la Tesoreria Centrale dello Stato, cui far affluire le suddette disponibilita'.
4. Apertura, presso la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, di un apposito conto corrente intestato all'Amministrazione centrale cui far affluire le annualita' future nonche' i saldi di cassa relativi ai programmi centrali pregressi di edilizia agevolata attivati direttamente dal CER, ai sensi della legge n. 457/78 e successive integrazioni, mediante giro conto dall'attuale conto corrente 20103.
5. Stipula accordo di programma ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo n. 112/98.
6. Emanazione, da parte dell'Amministrazione centrale, del provvedimento di accredito dell'importo determinato con il DM di ricognizione concordato con la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, mediante versamento sui conti correnti della Tesoreria centrale, di cui al punto 3.

B) Articolo 61 comma 2

Per le annualita' iscritte sui capitoli 4208, 4209 e 4210 relative ai programmi di edilizia agevolata attivati dalle regioni e dall'Amministrazione centrale le seguenti modalita'.
Per l'erogazione delle annualita' relative all'anno 1999 e 2000 non accreditate alle regioni per l'importo complessivo di L. 1.526.500.000.000 a seguito della riduzione dello stanziamento in termini di cassa stabilito dalle leggi di bilancio dei rispettivi anni, provvede il Ministero dei Lavori Pubblici successivamente alla variazione di bilancio disposta dalla relativa legge per l'anno 2000.
A partire dall'anno 2001 dette annualita' vengono accreditate dal Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione economica sul cui stato di previsione della spesa saranno iscritti i relativi importi. Per tale operazione il Ministero dei Lavori Pubblici chiede al citato Ministero del Tesoro la variazione di bilancio che disponga la cancellazione totale dal prospetto di previsione della spesa dei capitoli 4209 e 4210 e la riduzione dall'anzidetto stato di previsione del capitolo 4208 relativamente alla quota di spettanza regionale.
Per l'annualita' 1997 sospesa dalla Tesoreria centrale per effetto dell'art. 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica ha disposto lo slittamento della stessa annualita' ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 14, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
I termini di restituzione delle annualita' slittate dalle leggi finanziarie degli anni 93, 94, 95 e 96 nonche' di quelle dell'anno 1997 per le regioni e per l'Amministrazione centrale limitatamente al capitolo 4208 sono quelli indicati nell'allegato 2 del punto 6/B della proposta di intesa.
Il reintegro alle singole regioni secondo le modalita' di cui al predetto allegato n. 2 dell'importo di L.118.763.050.913 utilizzato, mediante prelevamento dai giro fondi autorizzati dal Ministero del Tesoro dalla sovvenzionata all'agevolata, per il pagamento delle annualita' slittate e non versate dei programmi di edilizia agevolata attivati dall'amministrazione centrale sul capitolo 4208 ex 8267.
Quanto sopra esposto da attuare con le seguenti modalita'.
1. Emanazione entro 120 giorni dalla data della Conferenza Stato-regioni e, comunque, compatibilmente con il termine previsto per la variazione di bilancio del DM che quantifichi per il 2001 la ripartizione dei limiti spettanti a ciascuna regione per i programmi regionali sulla base delle delibere CIPE di programmazione.
2. Stipula dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo n. 112/98.

- i decreti ministeriali n. 2254 del 6/8/1999 e n.228 del 16/3/2000
con i quali e' stata effettuata alla data del 31/12/98 la
ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia agevolata
attivati dalla provincia autonoma di Trento e giacenti sul c/c
20103 della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della
Cassa DD.PP. da attribuire alla medesima provincia nella misura
complessiva di L. 32.914.725.000; - l'art. 1 del D.M. n. 2720 del 13/10/99 con il quale a favore della
provincia autonoma di Trento e' stato individuato il limite
iniziale di L. 947.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1978
iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del
Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di
edilizia agevolata riferiti al 1o biennio di attuazione della legge
5/8/78 n.457. - l'art. 1 del D.M. n. 2741 del 13/10/99 con il quale a favore della
provincia autonoma di Trento e' stato individuato il limite
iniziale di L. 947.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1979
iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del
Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di
edilizia agevolata riferiti al 1o biennio di attuazione della legge
5/8/78 n.457. - l'art. 1 del D.M. n. 2761 del 13/10/99 con il quale a favore della
provincia autonoma di Trento e' stato individuato il limite
iniziale di L. 947.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1980
iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del
Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di
edilizia agevolata riferiti al 2o biennio di attuazione della legge
5.8.78 n.457; - l'art. 1 del D.M. n. 2783 del 13/10/99 con il quale a favore della
provincia autonoma di Trento e' stato individuato il limite
iniziale di L. 947.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1981
iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del
Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di
edilizia agevolata riferiti al 2o biennio di attuazione della legge
5.8.78 n. 457. - l'art. 1 del D.M. n. 2804 del 13/10/99 con il quale a favore della
provincia autonoma di Trento e' stato individuato il limite
iniziale di L. 1.887.000.000 sullo stanziamento previsto dall'art.
1 comma 4 del D.L. 23/11/1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo
1982, n. 94 ridotto dall'art. 5 ter della stessa legge 94/82 per
l'anno 1982 iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di
previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento
dei M.O. sostenuti per i programmi di edilizia agevolata del
quadriennio 1978-81. - l'art. 1 del D.M. n.2825 del 13/10/99 con il quale a favore della
provincia autonoma di Trento e' stato individuato il limite
iniziale di L. 609.200.000 sullo stanziamento per l'anno 1982
iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del
Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di
edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L.
23 novembre 1982 n.9 convertito in legge 25 marzo 1982 n. 94; - l'art. 1 del D.M. n. 2867 del 13/10/99 con il quale a favore della
provincia autonoma di Trento e' stato individuato il limite
iniziale di L. 1.624.800.000 sullo stanziamento per l'anno 1983
iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del
Ministero dei Lavori Pubblici dalla legge di bilancio dell'anno
1986 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del
quadriennio 1982/85 previsti dal D.L. 23 novembre 1982 n. 9,
convertito in legge 25 marzo 1982 n. 94; - l'art. 1 del D.M. n. 2846 del 13/10/99 con il quale a favore della
provincia autonoma di Trento e' stato individuato il limite
iniziale di L. 1.624.300.000 sullo stanziamento per l'anno 1984
iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del
Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di
edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L.
23 novembre 1982 n. 9 convertito in legge 25 marzo 1982 n. 94; - l'art. 1 del D.M. n. 3035 del 13/10/99 con il quale a favore della
provincia autonoma di Trento e' stato individuato il limite
iniziale di L. 1.489.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1985
iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del
Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di
edilizia agevolata riferiti al quadriennio di attuazione del D.L.
23 novembre 1982 n. 9 convertito in legge 25 marzo 1982 n. 94
ridotto dall'art. 5 quater del D.L. 7 febbraio 1935 n. 12
convertito in legge 5 aprile 1985 n. 118; - l'art. 1 del D.M. n. 2930 del 13/10/99 con il quale a favore della
provincia autonoma di Trento e' stato individuato il limite
iniziale di L. 1.624.300.000 sullo stanziamento per l'anno 1986
iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del
Ministero dei Lavori Pubblici con la legge di bilancio dell'anno
1990 per il finanziamento dei programmi di edilizia agevolata del
quinto biennio previsto dall'art. 3 comma 7 del D.L. 7 febbraio
1985 n. 12 convertito in legge 5/4/1985 n. 118. - l'art. 1 del D.M. n. 3014 del 13/10/99 con il quale a favore della
provincia autonoma di Trento e' stato individuato il limite
iniziale di L. 1.759.700.000 sullo stanziamento per l'anno 1987
iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione del
Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di
edilizia agevolata riferiti del quinto biennio previsto dall'art. 3
comma 7 del D.L. 7 febbraio 1985 n. 12 convertito in legge 5 aprile
1985 n. 118. - l'art. 1 del D.M. n. 2993 del 13/10/99 con il quale a favore della
provincia autonoma di Trento e' stato individuato il limite
iniziale di L. 2.030.400.000 sullo stanziamento per l'anno 1988
previsto dall'art. 22 comma 3o della legge 11 marzo 1988 n. 67 ed
iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della
spesa del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per il
finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al sesto
biennio. - l'art. 1 del D.M. n. 2972 del 13/10/99 con il quale a favore della
provincia autonoma di Trento e' stato individuato il limite
iniziale di L. 1.353.600.000 sullo stanziamento per l'anno 1989
dall'art. 22 comma 3o della legge 11 marzo 1988 n. 67 ed iscritto
con la legge di bilancio dell'anno 1991 sul capitolo 4208 ex 8267
dello stato della spesa del bilancio di previsione del Ministero
dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei programmi di edilizia
agevolata riferiti al sesto biennio. - l'art. 1 del D.M. n. 2951 del 13/10/99 con il quale a favore della
provincia autonoma di Trento e' stato individuato il limite
iniziale di L. 1.354.000.000 sullo stanziamento per l'anno 1990
iscritto sul capitolo 4208 ex 8267 dello stato di previsione della
spesa del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per il
finanziamento dei programmi di edilizia agevolata riferiti al
settimo biennio di attuazione della legge 11 marzo 1988 n. 67 art.
22 comma 3o. - l'art. 1 del D.M. n. 3056 del 13/10/99 con il quale a favore della
provincia autonoma di Trento e' stato individuato il limite
iniziale di L. 285.000.000 sullo stanziamento previsto per l'anno
1977 iscritto sul capitolo 4209 ex 8269 dello stato di previsione
del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento del
completamento dei programmi di edilizia agevolata previsti
dall'art. 38 della legge 5/8/78 n. 457. - l'art. 1 del D.M. n. 2909 del 13/10/99 con il quale a favore della
provincia autonoma di Trento e' stato individuato il limite
iniziale di L.997.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1980
iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della
spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei
programmi di edilizia agevolata riferiti all'art. 9 comma 15 del
D.L. 15.12.79 n. 629 convertito in legge 15.2.80 n. 25. - l'art. 1 del D.M. n. 2888 del 13/10/99 con il quale a favore della
provincia autonoma di Trento e' stato individuato il limite
iniziale di L.712.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1981
iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 sullo stato di previsione della
spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei
programmi di edilizia agevolata riferiti all'art. 9 comma 15 del
D.L. 15/12/79 n. 629 convertito in legge 15/2/80 n. 25. - l'art. 1 del D.M. n. 3077 del 13/10/99 con il quale a favore della
provincia autonoma di Trento e' stato individuato il limite
iniziale di L.427.500.000 sullo stanziamento per l'anno 1982
iscritto sul capitolo 4210 ex 8270 dello stato di previsione della
spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per il finanziamento dei
programmi di edilizia agevolata riferiti all'art.2 comma 12 del
D.L. 23/1/1982 n. 9 convertito nella legge 25/3/82 n. 94. - la ministeriale n. 601 del 21 marzo 2000 con la quale il Ministero
dei Lavori Pubblici Direzione Generale Aree Urbane e Edilizia
Residenziale - Segretariato Generale del C.E.R. ha chiesto al
Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica
Dipartimento Ragioneria Generale per il tramite dell'Ufficio
Centrale di Bilancio la variazione di bilancio in termini di cassa
per l'anno 2000 pari a L. 1.000.000.000.000 (millemiliardi) ed in
conto residui per l'anno 1999 per L. 526.500.000.000
(cinquecentoventiseimiliardicinquecentomilioni) al fine di
provvedere all'erogazione delle annualita' rimaste insolute per
insufficienza di cassa di entrambi gli esercizi finanziari; - le ministeriali nn. 601 e 1613 rispettivamente del 21/3/2000 e del
19/6/2000 con le quali il Ministero dei Lavori Pubblici Direzione
Generale Aree Urbane e Edilizia Residenziale - Segretariato
Generale del C.B.R. ha chiesto all'Ufficio Centrale del Bilancio ed
al competente Servizio Amministrativo Contabile della Direzione
Generale AA.GG. e Personale di predisporre gli atti necessari per
le variazioni in termini di cassa per l'anno 2000 ed in termini di
competenza e cassa per l'anno 2001 sui capitoli 4208, 4209 e 4210; - la nota n. 709084 del 6/8/99 con la quale il Ministero del Tesoro
del Bilancio e della Programmazione economica ha comunicato il
numero dei conto corrente di Tesoreria di ciascuna regione; - la Corte dei Conti - Ufficio di Controllo atti dei Ministeri delle
infrastrutture e Assetto del Territorio - con nota n. 7 del
2/2/2001, ha osservato che gli accordi di programma stipulati ai
sensi dell'art.63 del D.L.vo 112/98 per il trasferimento alle
regioni delle competenze e dei fondi relativi ai programmi di
edilizia agevolata "per il loro contenuto non rientrano tra le
categorie di atti da sottoporre al controllo di legittimita'" della
stessa Corte "ai sensi dell'art.3 della legge n. 20/94";

CONSIDERATO CHE:

- alla provincia autonoma di Trento competono le seguenti annualita':

sul capitolo 4208 ex 8267

1978 L. 947.500.000 1979 L. 947.500.000 1980 L. 947.500.000 1981 L. 947.500.000 1982 L. 609.200.000 1982 (M.O.) L. 1.887.000.000 1983 L. 1.624.800.000 1984 L. 1.624.300.000 1985 L. 1.489.000.000 1986 L. 1.624.300.000 1987 L. 1.759.700.000 1988 L. 2.030.400.000 1989 L. 1.353.600.000 1990 L. 1.354.000.000
----------------
Totale 19.146.300.000

sul capitolo 4209 ex 8269

1977 L. 285.000.000
--------------
Totale 285.000.000

sul capitolo 4210 ex 8270

1980 L. 997.500.000 1981 L. 712.500.000 1982 L. 427.500.000
----------------
Totale 2.137.500.000

Totale gen. 21.568.800.000

- tali annualita' dall'esercizio finanziario 2001 saranno erogate
direttamente dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione
economica al quale con le note nn. 601 e 1613 rispettivamente del
21/3/2000 e del 19/6/2000 citate in premesse e' stata richiesta la
variazione di bilancio per la cancellazione dei relativi importi
dallo stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori
Pubblici; - la situazione ditali annualita' in c/residui 2000 in considerazione
delle citate riduzioni operate dalla legge di assestamento del
bilancio 1999 e da quella di bilancio dell'anno 2000 per la
provincia autonoma di Trento risulta essere la seguente:

in c/residui 2000

sul capitolo 4210 ex 8270

Annualita' 1982 L. 427.500.000
--------------
Totale L.427.500.000

- per effetto della rimodulazione disposta dall'allegato n. 2 lett. B
punto 6 dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella
seduta del 2 marzo 2000, rep. n. 909 modificata con la presa d'atto
della stessa Conferenza in data 16 marzo 2000 seduta rep. 913 delle
annualita' slittate dalle leggi finanziarie 1993-94-95 e 96 e
rinviate per quelle dell'anno 1997 come citato in premesse alla
Provincia autonoma di Trento compete un importo complessivo di L.
107.844.000.000; - e' stata data piena attuazione all'intesa raggiunta in Conferenza
Stato-regioni in data 2 marzo 2000 nei termini e nelle modalita'
ivi fissate; - e' stata raggiunta con la Sezione autonoma per l'edilizia
residenziale della Cassa DD.PP. la concordanza degli importi
esposti nei decreti n. 2254/99 e n. 228/2000 relativi alla
ricognizione dei fondi per i programmi di edilizia agevolata
nell'importo complessivo di L.32.914.725.000;

Tutto cio' premesso e considerato convengono e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

ART. 1

Le premesse ed i considerata sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
 
ART. 2

Trasferimento delle risorse giacenti al 31 dicembre 1998 (art.61, comma 1, D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dalla data di esecutivita' del presente accordo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale dispone l'accredito in favore della Provincia autonoma di Trento sul c/corrente n. 22715 dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato dell'importo di L.32.914.725.000 (Euro 16.999.036,80) come individuato dai DD.MM. n. 2254/99 e n. 228/2000 mediante prelevamento dal c/corrente 20103 intestato "Cassa DD.PP. Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale-contributi Stato".
 
ART. 3

Trasferimento dell'annualita' 2000 (art.61 comma 2 D.L.vo 112/98).

Entro 30 giorni dall'esecutivita' del presente accordo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale comunichera' al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite dell'Ufficio Centrale del Bilancio l'importo di L. 427.500.000 (Euro 220.785,32) in c/residui dell'anno 2000 citato in premessa da trasferire alla Provincia autonoma di Trento sul c/corrente n. 22715 dalla medesima aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato.
 
ART. 4

Trasferimento delle annualita' dal 2001 (art.61 comma 2 del D.L.vo 112/98)

Le annualita', nei limiti di impegno individuati nelle premesse e nei considerata sopra evidenziati, decorrenti dall'anno finanziario 2001, secondo le modalita' ed in rapporto agli importi risultanti dall'allegato 2 lett.B punto 6 dell'intesa del 2 /16 marzo 2000 della Conferenza Stato-regioni verranno versate alla Provincia autonoma di Trento a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
 
ART. 5

Notifica al Ministero dell'Economia e delle Finanze

Il presente accordo entro 30 giorni dalla data di esecutivita' e' notificato a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite dell'Ufficio centrale di Bilancio per gli adempimenti di competenza.
 
ART. 6

Registrazione e pubblicazione.

Il presente accordo e' sottoposto al visto e registrazione dell'Ufficio Centrale di Bilancio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
ART. 7

Esecutivita'

L'esecutivita' del presente accordo decorre dalla data di registrazione da parte dell'ufficio Centrale di bilancio.

Roma, 11 ottobre 2001

p. Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Il direttore generale delle aree urbane
e dell'edilizia residenziale
STORTO

Il dirigente del servizio edilizia abitativa della provincia autonoma di Trento GUBERT
 
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