Gazzetta n. 148 del 26 giugno 2002 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 12 giugno 2002
Modificazioni e integrazioni al regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001 e n. 13605 del 5 giugno 2002, concernente la disciplina degli emittenti. (Deliberazione n. 13616).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificata dalle delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001 e n. 13605 del 5 giugno 2002;
Ritenuta l'opportunita' di modificare ed integrare le disposizioni contenute nel predetto regolamento;
Considerate le osservazioni formulate dagli enti ed organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;
Delibera:
1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001 e n. 13605 del 5 giugno 2002, e' modificato ed integrato come segue:
nell'art. 2:
alla lettera e), dopo le parole "relativi indici" sono inserite le parole "e panieri";
la lettera f) e' cosi' modificata:
"f) "emittenti strumenti finanziari diffusi : gli emittenti italiani dotati di un patrimonio netto non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di azionisti o obbligazionisti superiore a duecento;";
dopo la lettera f) e' inserita la seguente lettera:
"g) "certificates : gli strumenti finanziari, diversi dai covered warrant, che replicano l'andamento di un'attivita' sottostante.";
nell'art. 8:
nel comma 1, lettera a), le parole "strumenti informatici" sono sostituite dalle parole "supporto informatico";
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"3. Copia dell'avviso indicato al comma 1, lettera c) o della nota informativa sintetica e' trasmessa alla Consob, contestualmente alla pubblicazione, unitamente ad una riproduzione degli stessi su supporto informatico.";
nell'art. 9, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Copia degli avvisi previsti nei commi precedenti e' trasmessa alla Consob, contestualmente alla loro pubblicazione, unitamente ad una riproduzione degli stessi su supporto informatico.";
nell'art. 10, commi 1 e 3 e nell'art. 58, comma 1, le parole "80/390/CEE" sono sostituite dalle parole "2001/34/CE";
nell'art. 11, comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: "Copia del supplemento pubblicato e' trasmesso alla Consob unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico.";
nell'art. 12, il comma 1, prima parte e' sostituita dalla seguente:
"1. Prima della pubblicazione del prospetto informativo l'offerente, l'emittente ed il responsabile del collocamento possono procedere, direttamente o indirettamente, alla diffusione di notizie, allo svolgimento di indagini di mercato e alla raccolta di intenzioni di acquisto attinenti a sollecitazioni all'investimento purche':"
nell'art. 13:
nel comma 7, dopo le parole "contestualmente alla Consob" sono inserite le parole ", unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico";
nel comma 8, dopo le parole "allegato 1F" sono inserite le parole ", unitamente ad una riproduzione delle stesse su supporto informatico.";
nell'art. 14, comma 1, la parola "volte" e' sostituita dalle seguenti "o idonee";
nell'art. 33:
nel comma 2, le parole "94, commi 1 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "94, comma 1, limitatamente all'obbligo di preventiva comunicazione alla Consob, e comma 3" e nella lettera d), in fine, e' aggiunto il seguente periodo "Ove ricorrano le condizioni che rendono obbligatorio il riconoscimento del prospetto informativo ai sensi dell'art. 10, questo e' depositato presso la Consob unitamente ai documenti indicati nell'allegato 1E.";
nel comma 3, sono aggiunte le parole "e le trasmette copia di tale comunicazione riprodotta anche su supporto informatico.";
nell'art. 50:
nel comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) segnala alla Consob le societa' per le quali, in applicazione dei criteri generali predeterminati dalla stessa, puo' essere adottata una soglia superiore al novanta per cento, tenuto conto della necessita' di assicurare un regolare andamento delle negoziazioni;";
il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
"4. Nel caso in cui l'obbligo di offerta residuale sia sorto a seguito di una precedente offerta pubblica di acquisto totalitaria alla quale sia stato conferito almeno il 70% delle azioni che ne costituivano oggetto, la Consob determina il prezzo in misura pari al corrispettivo di tale offerta, salvo che motivate ragioni non rendano necessario il ricorso agli ulteriori elementi indicati al comma 3.
5. L'offerente trasmette alla Consob, entro quindici giorni dal pagamento del corrispettivo dell'offerta che ha determinato i presupposti dell'offerta residuale o dalla comunicazione prevista dal comma 1, gli elementi per la determinazione del prezzo, unitamente ad un'attestazione della societa' incaricata della revisione contabile sulla congruita' degli elementi forniti.";
nell'art. 57, comma 4, le parole "6, paragrafo 4, lettera a) e b), della direttiva n. 80/390/CEE, come integrato dall'art. 1 della direttiva n. 94/18/CE" sono sostituite dalle parole "23, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva n. 2001/34/CE";
la rubrica del capo II, titolo I, parte III, e' sostituita dalla seguente: "Disposizioni particolari riguardanti quote di fondi chiusi, quote o azioni di OICR aperti indicizzati, obbligazioni, covered warrant e certificates";
nell'art. 59, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. All'ammissione a quotazione di quote di fondi chiusi, quote o azioni di OICR aperti indicizzati, obbligazioni, covered warrant e certificates si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo I, oltre a quelle degli articoli seguenti.";
la rubrica dell'art. 61 e' sostituita dalla seguente: "Obbligazioni emesse da banche e enti sovranazionali, covered warrant e certificates";
nell'art. 61, comma 1, dopo le parole "covered warrant" sono inserite le parole "e certificates";
nella rubrica dell'art. 62, le parole "e covered warrant" sono sostituite dalle parole ", covered warrant e certificates";
nell'art. 62, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"5. L'autorizzazione alla pubblicazione di nuove note integrative, ancorche' rappresentanti l'integrazione di un programma, e' rilasciata nei termini e secondo le condizioni previste dal comma 3.";
nell'art. 65, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) "emittenti covered warrant e certificates : i soggetti italiani che emettono covered warrant e certificates quotati in borsa in Italia.";
nell'art. 66, comma 6, alla lettera a), dopo le parole "relazione semestrale" e' inserito il seguente periodo ", nonche' delle informazioni e delle situazioni contabili destinate ad essere riportate nelle relazioni trimestrali" e alla lettera b), le parole "e la relazione semestrale" sono sostituite dalle parole ", la relazione semestrale e le relazioni trimestrali.";
l'art. 69 e' sostituito dal seguente:
"Art. 69 (Studi e statistiche). - 1. Gli emittenti strumenti finanziari, gli intermediari autorizzati ed i soggetti in rapporto di controllo con essi possono diffondere al pubblico studi o statistiche concernenti emittenti strumenti finanziari a condizione che questi:
a) siano trasmessi alla Consob entro il giorno in cui sono diffusi al pubblico;
b) siano depositati, entro lo stesso termine, presso la societa' di gestione del mercato che li mette a disposizione del pubblico;
c) riportino, con evidenza grafica, un'avvertenza nella quale sia indicato che chi li diffonde puo' avere un proprio specifico interesse riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari e alle operazioni oggetto di analisi, indicandone le ragioni e l'estensione.
2. Qualora gli studi o le statistiche siano destinati ai soli soci dell'emittente o delle societa' in rapporto di controllo con l'emittente o ai soli clienti dell'intermediario autorizzato o delle societa' in rapporto di controllo con esso, fermi restando gli obblighi di cui al comma 1, lettere a) e c), la diffusione al pubblico e' effettuata entro sessanta giorni a partire da quello di inizio della loro distribuzione secondo una delle seguenti modalita':
a) trasmissione alla societa' di gestione del mercato;
b) messa a disposizione direttamente sul sito internet dell'intermediario e contestuale invio alla societa' di gestione del mercato di un avviso contenente la notizia della messa a disposizione e l'indirizzo internet dove lo studio o la statistica sono consultabili.
3. Qualora prima del termine di cui al comma precedente si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:
a) presenza di notizie in merito ai contenuti di uno studio o una statistica attribuiti a uno dei soggetti indicati al comma 1;
b) sensibile variazione del prezzo di mercato degli strumenti finanziari oggetto dello studio o della statistica rispetto a quello di riferimento del giorno precedente e/o del volume degli scambi di detti strumenti rispetto a quello del giorno precedente, il soggetto di cui alla lettera a) del presente comma, su richiesta della Consob, diffonde al pubblico un comunicato contenente un commento circa la veridicita' delle notizie e, qualora lo studio o la statistica siano gia' stati distribuiti ai soggetti di cui al comma 2, provvede immediatamente alla loro diffusione al pubblico secondo una delle modalita' previste dalle lettere a) e b) del comma 2. Il comunicato e' inviato senza indugio ad almeno due agenzie stampa, alla Consob e alla societa' di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico.
4. La trasmissione degli studi o delle statistiche alla societa' di gestione del mercato e l'invio dell'avviso di cui alla lettera b) del comma 2, avvengono secondo le modalita' tecniche da essa specificate.";
l'art. 70 e' sostituito dal seguente:
"Art. 70 (Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura). - 1. Gli emittenti azioni, almeno trenta giorni prima dell'assemblea convocata per deliberare sulla fusione o sulla scissione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la societa' di gestione del mercato, la documentazione prevista dall'art. 2501-sexies, numeri 1) e 3) e dagli articoli 2504-octies e 2504-novies del codice civile.
2. La relazione illustrativa degli amministratori prevista dagli articoli 2501-sexies e 2504-novies del codice civile e' redatta secondo i criteri generali indicati nell'allegato 3A.
3. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare in merito ad aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la societa' di gestione del mercato, la relazione illustrativa degli amministratori prevista dall'art. 2441, comma 6, del codice civile redatta secondo i criteri generali indicati nell'allegato 3A, il parere della societa' di revisione sulla congruita' del prezzo di emissione delle azioni, nonche' la relazione di stima prevista dall'art. 2440 del codice civile.
4. Gli stessi emittenti, in ipotesi di operazioni significative di fusione, scissione o di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, individuate secondo criteri generali predeterminati dalla Consob, o su richiesta di quest'ultima, in relazione alle caratteristiche dell'operazione, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la societa' di gestione del mercato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, un documento informativo redatto in conformita' all'allegato 3B.";
dopo l'art. 71 e' inserito il seguente:
"Art.71-bis (Operazioni con parti correlate). - 1. In occasione di operazioni con parti correlate, concluse anche per il tramite di societa' controllate, che per oggetto, corrispettivo, modalita' o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative all'emittente, gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico un documento informativo redatto in conformita' all'allegato 3B. Tale obbligo non sussiste se le informazioni sono inserite nel comunicato eventualmente diffuso ai sensi dell'art. 66 o nel documento informativo previsto dagli articoli 70 e 71.
2. Il documento informativo e' depositato presso la sede sociale e la societa' di gestione del mercato entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni. Del deposito e' data immediata notizia mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
3. La Consob individua la nozione di parti correlate tenendo anche conto dei principi contabili riconosciuti in ambito internazionale."
nell'art. 72, comma 2, le parole "commi 4 e 5" sono sostituite dalle parole "comma 5" e le parole "e, in caso di aumenti di capitale mediante conferimenti di beni in natura, la relazione di stima prevista dall'art. 2440 del codice civile" sono soppresse;
nella rubrica dell'art. 75 le parole "e covered warrant" sono sostituite dalle parole ", covered warrant e certificates";
nell'art. 75, comma 1, le parole "e covered warrant" sono sostituite dalle parole ", covered warrant e certificates" e le parole "e 2" sono sostituite dalle parole ", 2 e 3";
l'art. 90 e' sostituito dal seguente:
"Art. 90 (Fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura). - 1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:
a) la relazione illustrativa degli amministratori, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare sulla fusione, sulla scissione e sull'aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, ovvero, se precedente, non piu' tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione di tale organo;
b) la documentazione prevista dall'art. 2501-sexies, numeri 1) e 3) e dagli articoli 2504-octies e 2504-novies del codice civile, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea;
c) il parere della societa' di revisione sulla congruita' del prezzo di emissione delle azioni, nonche' la relazione di stima prevista dall'art. 2440 del codice civile, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea;
d) il verbale e le deliberazioni adottate, entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato;
e) copia dell'atto di fusione o di scissione con l'indicazione della data di iscrizione nel registro delle imprese, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito previsto dagli articoli 2504 e 2504-novies del codice civile;
f) l'atto costitutivo modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese.
2. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob, contestualmente alla diffusione al pubblico, il documento informativo previsto dall'art. 70, comma 4.";
dopo l'art. 91 e' inserito il seguente:
"Art. 91-bis (Operazioni con parti correlate). - 1. Gli emittenti azioni, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono alla Consob il documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 71-bis.";
nell'art. 95 e nell'art. 97, nella rubrica e nel comma 1, le parole "e covered warrant" sono sostituite dalle parole ", covered warrant e certificates";
nell'art. 105, comma 2, lettera a), le parole "3, 71" sono sostituite dalle parole "4, 71, 71-bis";
nell'art. 105, comma 3, nell'art. 106, comma 3 e nell'art. 107, comma 2, le parole "e covered warrant" sono sostituite dalle parole ", covered warrant e certificates";
nell'art. 108, comma 1, e nell'art. 112, comma 1, le parole "lettera e)" sono sostituite dalle parole "lettera f)";
nell'art. 127, comma 3, dopo le parole "allegato 4C" sono inserite le parole ", redatto secondo le istruzioni contenute nell'allegato 4D.";
nell'art. 128, comma 2, dopo le parole "dati aggiornati" sono inserite le parole "e redatto secondo le istruzioni contenute nell'allegato 4D";
nell'art. 131, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Se le modifiche riguardano esclusivamente i soggetti aderenti e il numero degli strumenti finanziari complessivamente o singolarmente apportati al patto, ovvero le percentuali previste dall'art. 130, e' consentito pubblicare solo le modifiche intervenute. Le modifiche, diverse da quelle riguardanti l'ingresso e l'uscita dal patto dei soggetti aderenti, sono pubblicate entro dieci giorni dalla conclusione di ciascun semestre dell'esercizio, indicando la situazione al momento esistente, qualora nessuna delle percentuali menzionate nell'anzidetto art. 130, comma 1, lettere b) e c), secondo alinea vari di piu' di due punti percentuali.";
nell'art. 135, comma 4 e nell'art. 136, comma 4, le parole "e 3" sono sostituite dalle parole ", 3 e 4";
nella lettera a) del paragrafo A) dell'allegato 1A, dopo le parole "il prospetto informativo" sono inserite le seguenti parole ", firmato in originale dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale dell'offerente e dell'emittente,";
nell'allegato 1A, la lettera f) del paragrafo A) e la lettera c) del paragrafo B) sono soppresse;
nell'allegato 1B, parte prima, al numero X, nella rubrica, dopo le parole "Covered warrant" sono inserite le parole "e certificates" e, nel punto 1, dopo le parole "covered warrant" sono inserite le parole "e dei certificates";
nell'allegato 1B, parte prima, al numero XIII, nel punto 1, le parole "sulla base della direttiva cosiddetta "Eurolist"" sono sostituite dalle parole "ai sensi dell'art. 23, paragrafo 4, della direttiva n. 2001/34/CE,";
nell'allegato 1B, parte seconda, lettera B), schema 7, nella rubrica dopo le parole "covered warrant" sono inserite le parole "ed ai certificates"; nella sezione prima, nel punto E)I, le parole "I Warrant" sono soppresse; nella sezione seconda, nel punto M)VII, dopo le parole "Covered Warrant" sono aggiunte le parole "e sui certificates" e nel punto N)VIII, dopo le parole "Covered Warrant" sono aggiunte le parole "e certificates";
nell'allegato 1B, parte seconda, lettera B), schema 7, tabella "Scissione schema 7", nella rubrica, dopo le parole "covered warrant" sono inserite le parole "ed ai certificates";
nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, paragrafo A), e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
"Nelle sollecitazioni indicate dall'art. 33, comma 2, del regolamento, riportare che il prospetto non e' sottoposto a controllo preventivo da parte della Consob.";
nell'allegato 1B, parte terza, schema 1, lettera H), capitolo IV, i punti 4.7, 4.8, 4.8.1 e 4.8.2 sono sostituiti dai seguenti, restando invariato il contenuto delle note 21 e 22:
"4.7. - Rispetto al momento della pubblicazione del prospetto non devono essere trascorsi piu' di diciotto mesi (546 giorni) dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferiscono gli ultimi conti annuali approvati dall'assemblea e pubblicati.
4.8. - A seconda del tempo trascorso dalla data di chiusura dell'esercizio a cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato dall'assemblea e pubblicato e la data di pubblicazione del prospetto informativo, inserire nel prospetto i seguenti ulteriori dati:

===================================================================== > 135 gg |> 226 gg |> 273 gg |> 318 gg |> 410 gg |> 455 gg |> 500 gg ===================================================================== > 15.5.X0|> 15.8.X0|> 30.9.X0|>15.11.X0|>15.02.X1|>31.3.X1 |>15.5.X1 ---------------------------------------------------------------------
I | II | | Semes- | Semes- | |Progetto
trimes- | trimes- | Semes- | trale | trale | | di
trale | trale | trale |X0 + III | X0 + IV |Progetto |bilancio
X0 | X0 | X0 | trimes- | trimes- | di | X1 + I
| | | trale | stale |bilancio | trimes.
| | | X0 | X0 | X1 | X1

(I riferimenti alle date sono a puro titolo di esempio ed hanno riguardo al caso di una societa' che abbia l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare)
I dati trimestrali dovranno essere redatti dagli amministratori secondo i criteri stabiliti nell'allegato 3D del presente regolamento.
Qualora non disponibili, essi potranno essere sostituiti dalle principali grandezze economico-patrimoniali e finanziarie relative almeno all'ultimo trimestre trascorso. In particolare, dovranno risultare: i) il volume d'affari ed il risultato derivante dall'attivita' operativa, nonche' le componenti negative e positive di reddito, anche aggregate secondo criteri di significativita', che hanno contribuito a tale risultato operativo (21) ii) la posizione finanziaria netta tramite la separata indicazione delle componenti attive e passive, suddivise tra poste a breve e medio termine (22). I dati economici sono forniti con riguardo al trimestre di riferimento ed al periodo tra l'inizio dell'esercizio e la data di chiusura del trimestre. Sono altresi' forniti confronti con i dati relativi agli analoghi periodi dell'esercizio precedente.
I dati semestrali dovranno contenere le informazioni previste dal punto 4.1 al punto 4.6 con riferimento almeno ai sei mesi successivi all'ultimo esercizio chiuso, confrontate con quelle relative al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Ove la situazione patrimoniale ed il conto economico relativi al predetto periodo siano stati verificati da una societa' di revisione, inserire un rinvio alla relazione contenente le conclusioni del revisore riportata nelle Appendici.
Qualora sia inserito il progetto di bilancio, non ancora approvato dall'assemblea, esso dovra' essere accompagnato dalla relazione della societa' di revisione."
nell'allegato 1B, parte terza, schema 3, lettera H), capitolo IV, i punti 4.7, 4.8, 4.8.1 e 4.8.2 sono sostituiti dai seguenti, restando invariato il contenuto della nota 12:
"4.7. - Rispetto al momento della pubblicazione del prospetto non devono essere trascorsi piu' di diciotto mesi (546 giorni) dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferiscono gli ultimi conti annuali approvati dall'assemblea e pubblicati.
4.8. - A seconda del tempo trascorso dalla data di chiusura dell'esercizio a cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato dall'assemblea e pubblicato e la data di pubblicazione del prospetto informativo, inserire nel prospetto i seguenti ulteriori dati:

===================================================================== > 135 gg |> 226 gg |> 273 gg |> 318 gg |> 410 gg |> 455 gg |> 500 gg ===================================================================== > 15.5.X0|> 15.8.X0|> 30.9.X0|>15.11.X0|>15.02.X1|>31.3.X1 |>15.5.X1 ---------------------------------------------------------------------
I | II | | Semes- | Semes- | |Progetto
trimes- | trimes- | Semes- | trale | trale | | di
trale | trale | trale |X0 + III | X0 + IV |Progetto |bilancio
X0 | X0 | X0 | trimes- | trimes- | di | X1 + I
| | | trale | stale |bilancio | trimes.
| | | X0 | X0 | X1 | X1

(I riferimenti alle date sono a puro titolo di esempio ed hanno riguardo al caso di una societa' che abbia l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare)
I dati trimestrali dovranno essere redatti dagli amministratori secondo i criteri stabiliti nell'allegato 3D del presente regolamento.
Qualora non disponibili, essi potranno essere sostituiti dalle principali grandezze economico-patrimoniali e finanziarie relative almeno all'ultimo trimestre trascorso. In particolare, dovra' risultare almeno la posizione finanziaria netta distinguendo le relative componenti attive e passive, a breve e a medio e lungo termine (12). I dati economici sono forniti con riguardo al trimestre di riferimento ed al periodo tra l'inizio dell'esercizio e la data di chiusura del trimestre. Sono altresi' forniti confronti con i dati relativi agli analoghi periodi dell'esercizio precedente.
I dati semestrali dovranno contenere le informazioni previste dal punto 4.1 al punto 4.6 con riferimento almeno ai sei mesi successivi all'ultimo esercizio chiuso, confrontate con quelle relative al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Ove la situazione patrimoniale ed il conto economico relativi al predetto periodo siano stati verificati da una societa' di revisione, inserire un rinvio alla relazione contenente le conclusioni del revisore riportata nelle Appendici.
Qualora sia inserito il progetto di bilancio, non ancora approvato dall'Assemblea, esso dovra' essere accompagnato dalla relazione della societa' di revisione.";
nell'allegato 1B, parte terza, nella rubrica dello schema 7, dopo le parole "covered warrant" sono inserite le parole "e certificates";
nell'allegato 1B, parte terza, schema 7, lettera C), al punto 1b), dopo le parole "particolari clausole contrattuali relative ai covered warrant" sono inserite le parole "ed ai certificates";
nell'allegato 1B, parte terza, schema 7, lettera C), al punto 2), dopo le parole "covered warrant" sono inserite le parole "o in certificates", dopo le parole "valore del sottostante" sono inserite le parole ", vita residua e tassi di interesse" e dopo le parole " il prezzo dei covered warrant" sono inserite le parole "e dei certificates";
nell'allegato 1B, parte terza, lettera B), schema 7, sezione prima, nel punto E)I, le parole "I Warrant" sono soppresse; nella sezione seconda, nel punto M)VII, dopo le parole "covered warrant" sono aggiunte le parole "e sui certificates"; nel punto N)VIII, dopo le parole "covered warrant" sono aggiunte le parole "e certificates" e nel punto O)IX, 9.2, le parole "Regolamento dei warrant" sono sostituite dalle parole "Regolamento dei covered warrant e dei certificates.";
nell'allegato 1B, parte terza, schema 17, lettera d), le parole "della direttiva 88/627/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1988, relativa" sono sostituite dalle parole "degli articoli 85 e seguenti della direttiva 2001/34/CE, relativamente" e il contenuto della nota 1 e' sostituito dal seguente: "G.U. n. L184 del 6 luglio 2001.";
nell'allegato 1B, parte terza, schema 19:
al punto 23 della lettera E, il secondo capoverso e' sostituito dal seguente: "Precisare che la documentazione di cui sopra e' disponibile anche presso la banca depositaria/corrispondente.";
il testo della nota 7 e' sostituito dal seguente: "Il dato numerico per ciascun anno andra' riportato in Euro. Per gli OICR valorizzati in un'altra valuta (ad esempio il dollaro) occorrera' affiancare alla relativa valorizzazione una valorizzazione in Euro.";
il testo della nota 10 e' sostituito dal seguente: "Cfr. Nota n. 8";
nell'allegato 1E, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il prospetto informativo approvato dall'autorita' competente estera munito di attestato di detta autorita' dal quale risulti che tale prospetto e' stato da essa approvato ai sensi della direttiva 2001/34/CE. Nelle sollecitazioni indicate dal comma 2, lettera d), dell'art. 33 del regolamento, l'attestazione dell'autorita' competente non deve riportare la concessione di eventuali deroghe o dispense parziali rispetto alla citata direttiva. Tale condizione dovra' essere verificata dall'offerente;";
nell'allegato 1E, la lettera f) e' soppressa;
nel punto 3 dell'allegato 1F e' aggiunto il seguente periodo "Per conclusione del periodo di adesione ai sensi dell'art. 13, comma 7, del regolamento, si intende la conclusione dell'offerta dei diritti di opzione non esercitati ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del codice civile.";
nell'allegato 1H, il titolo del punto 4 della lettera A dello schema 1 e' sostituito dal seguente: "Conversione delle quote/azioni (eventuale)" e il titolo del punto 16 della lettera D dello schema 2 e' sostituito dal seguente: "Negoziabilita' delle quote/azioni";
nell'allegato 1I, tavola 1, lettera c), dopo le parole "Borsa Italiana S.p.a." sono inserite le parole ", ove non gia' contenuti nel prospetto di quotazione";
nell'allegato 1I, tavola 1, lettera d), le parole "bozza del" sono soppresse e dopo le parole "prospetto di quotazione" e' inserito il seguente periodo ", firmato in originale dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale dell'emittente,";
nell'allegato 1I, tavola 3:
al punto 3.1, lettera b) e al punto 3.3, lettera b), dopo le parole "Borsa Italiana S.p.a." sono inserite le parole ", ove non gia' contenuti nel prospetto di quotazione";
al punto 3.3, lettera c), le parole "nei casi previsti dall'art. 2.2.4, comma 2 del Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.a." sono sostituite dalle seguenti "in caso di obbligazioni convertibili in azioni emesse da un terzo";
al punto 3.3, lettera d), le parole "nei casi previsti dall'art. 2.2.4, comma 3 del Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.a." sono sostituite dalle seguenti "in caso di obbligazioni convertibili in azioni ammesse alla quotazione di borsa in un altro Stato";
al punto 3.3, lettera e), le parole "nei casi previsti dall'art. 2.2.4, comma 2, lettera b) e comma 3 del Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.a.," sono sostituite dalle parole "nei casi previsti dalle precedenti lettere c) e d);
al punto 3.4, lettera b), dopo le parole "Borsa Italiana S.p.a." sono inserite le parole ", ove non gia' contenuti nel prospetto di quotazione";
nell'allegato 1I, tavola 4:
la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) se le azioni di compendio sono emesse da un terzo, copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi, anche consolidati, ove redatti, nonche' degli ulteriori documenti indicati al punto 3, tavola 4, sezione IA. 1.1. delle Istruzioni al Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.a., ove non gia' contenuti nel prospetto di quotazione;";
nella lettera c), le parole "nel caso previsto dall'art. 2.2.8, comma 2 del Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.a." sono sostituite dalle seguenti "qualora i warrant si riferiscano ad azioni di compendio ammesse alla quotazione di borsa in un altro Stato";
nell'allegato 1I, tavola 5:
nella rubrica, dopo le parole "covered warrant" sono inserite le parole "e dei certificates" e nel primo periodo dopo le parole "covered warrant" sono inserite le parole "e certificates";
nella lettera a), dopo le parole "covered warrant" sono inserite le parole "e dei certificates";
la lettera h) e' sostituita dalla seguente: "h) se i covered warrant ed i certificates sono garantiti in modo incondizionato da un soggetto diverso dall'emittente (garante) che sia (i) una societa' o ente nazionale o estero, sottoposto a vigilanza prudenziale o (ii) uno Stato o un ente sovranazionale, copia del contratto di garanzia;
la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
"i) qualora l'attivita' sottostante i covered warrant ed i certificates sia costituita da azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato in un altro Stato:
se richiesto da Borsa Italiana S.p.a., parere legale con cui l'emittente i covered warrant ed i certificates dimostri che gli emittenti degli strumenti finanziari sottostanti sono assoggettati ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell'autorita' di controllo sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia;
dichiarazione con cui l'emittente i covered warrant ed i certificates attesti la disponibilita' in Italia di tutte le informazioni rilevanti rese pubbliche dall'emittente l'attivita' sottostante nel mercato principale di quotazione, nonche' dei prezzi fatti registrare dagli strumenti finanziari nel mercato principale di quotazione con un adeguato grado di aggiornamento;
dichiarazione dell'emittente di avvenuta comunicazione inerente l'emissione inviata all'emittente l'attivita' sottostante, corredata dell'eventuale opposizione da questi espressa.";
la lettera l) e' sostituita dalla seguente: "l) qualora l'attivita' sottostante i covered warrant ed i certificates sia costituita da:
1) titoli di Stato negoziati su mercati regolamentati, che presentino requisiti di elevata liquidita';
2) tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali, non manipolabili e caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione;
3) valute, la cui parita' di cambio sia rilevata con continuita' dalle autorita' o dagli organismi competenti e comunque convertibili;
4) merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilita' di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attivita' negoziate;
5) indici o panieri relativi alle attivita' di cui ai numeri precedenti, nonche' panieri di indici riferiti alle medesime attivita', a condizione che tali panieri o indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e di diffusione;
dichiarazione attestante la disponibilita' in Italia delle informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle suddette attivita' sottostanti;";
la lettera m) e' sostituita dalla seguente:
"m) qualora l'attivita' sottostante i covered warrant ed i certificates sia costituita dalle attivita' di cui al punto 5) della lettera l), dettaglio della metodologia di calcolo e di gestione degli indici ove non gia' sufficientemente illustrata nel regolamento dei covered warrant e dei certificates.";
l'ultimo capoverso e' sostituito dal seguente: "Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della tavola 1.".
Qualora i covered warrant e i certificates siano garantiti in modo incondizionato e irrevocabile da un soggetto terzo, come individuato nella lettera h) della presente tavola tutti gli adempimenti sopra richiamati devono essere assolti dal soggetto garante il quale dovra', inoltre, fornire la seguente documentazione:
copia dello statuto vigente dell'emittente;
copia del bilancio dell'ultimo esercizio, anche consolidato - ove redatto - dell'emittente i covered warrant e i certificates, eventualmente corredato della relazione di certificazione.";
nell'allegato 1I, tavola 8:
le parole "- bozza del prospetto di quotazione redatto secondo le modalita' previste nell'allegato 1I;"sono sostituite dalle seguenti "- prospetto di quotazione, firmato in originale dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale dell'emittente, redatto secondo le modalita' previste nell'allegato 1B;";
le parole "- documentazione prevista dai punti 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, tavola 3.5, sezione 1A.1.1. delle Istruzioni al Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana;" sono sostituite dalle seguenti:
"- descrizione sintetica dei dati quantitativi e qualitativi relativi alle attivita' destinate al rimborso del prestito (collateral) nonche' dei rischi connessi alle attivita' stesse;
descrizione delle modalita' di allocazione dei flussi di cassa attesi dal collateral tra le singole tranche dell'operazione. Per ogni tranche deve essere inoltre specificato il piano cedolare, il piano di ammortamento in conto capitale nonche' le eventuali subordinazioni ad altre tranche. Devono essere inoltre specificati gli eventi che modificano il piano di allocazione (trigger events) e i loro effetti sui piani cedolari e in conto capitale delle singole tranche; le modalita' di gestione dei pagamenti anticipati (prepayment) e qualsiasi altro elemento che influisca sui flussi di cassa;
descrizione dell'esposizione ai rischi. In particolare dovra' essere fornita un'attenta valutazione del rischio di prepayment con riferimento alle serie storiche del collateral, alle previsioni per il futuro e agli effetti che i pagamenti anticipati avranno sulla singola tranche in termini di modifiche della duration, del prezzo e delle altre condizioni.";
nell'allegato 3A, schema n. 2, dopo il punto 3, e' inserito il seguente:
"4) nelle ipotesi di operazioni di aumento del capitale sociale con conferimenti in natura, fatto salvo quanto indicato nell'art. 2441, comma 6, codice civile:
4.1) illustrazione dell'operazione e dei relativi riflessi sui programmi gestionali dell'emittente conferitario;
4.2) indicazione del valore attribuito ai beni oggetto del conferimento contenuto nella relazione di stima ex art. 2440 del codice civile;
4.3) indicazione del numero, della categoria, della data di godimento e del prezzo di emissione delle azioni oggetto dell'aumento di capitale;
4.4) riflessi tributari dell'operazione sull'emittente conferitario;
4.5) indicazione della compagine azionaria dell'emittente conferitario e dell'eventuale soggetto controllante ai sensi dell'art. 93 TUF a seguito dell'aumento di capitale in natura ed effetti di tale operazione sugli eventuali patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF aventi ad oggetto azioni dell'emittente ove tali effetti siano stati comunicati dagli aderenti ai patti medesimi.";
la rubrica dell'allegato 3B e' sostituita dalla seguente: "Documenti informativi relativi alle operazioni significative di acquisizione/cessione e fusione/scissione e alle operazioni con parti correlate";
nell'allegato 3B, le parole "- schema n. 3, per operazioni significative di acquisizione o di cessione di partecipazioni, rami di azienda, cespiti." sono sostituite dalle seguenti:
"- schema n. 3, per operazioni significative di acquisizione o di cessione di partecipazioni, rami di azienda, cespiti e per conferimenti in natura;
"- schema n. 4, per operazioni con parti correlate individuate nell'art. 71-bis del regolamento.";
nell'allegato 3B, schema n. 3:
nel titolo, dopo la parola "cespiti" sono inserite le seguenti parole "e per conferimenti in natura.";
al punto 2.1.2, le parole "acquistate/cedute" sono sostituite dalle parole "acquistate/cedute o ricevute in conferimento";
dopo il punto 2.1.3 e' inserito il seguente:
"2.2.4. Indicazione della compagine azionaria dell'emittente conferitario e dell'eventuale soggetto controllante ai sensi dell'art. 93 TUF a seguito dell'aumento di capitale in natura ed effetti di tale operazione sugli eventuali patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF aventi ad oggetto azioni dell'emittente ove tali effetti siano stati comunicati dagli aderenti ai patti medesimi.";
al punto 2.2.2, le parole "cespiti acquisiti" sono sostituite dalle parole "cespiti acquisiti o ricevuti in conferimento";
al punto 2.3, le parole "acquistate/cedute" sono sostituite dalle parole "acquistate/cedute o ricevute in conferimento";
al punto 2.3.1, le parole "operazione di acquisizione/cessione" sono sostituite dalle parole "operazione di acquisizione/cessione o di conferimento";
al punto 2.3.2, le parole "acquistate/cedute" sono sostituite dalle parole "acquistate/cedute o ricevute in conferimento";
al punto 4, le parole "attivita' acquisite" sono sostituite dalle parole "attivita' acquisite o ricevute in conferimento";
al punto 4.1.1, le parole "societa' acquisita" sono sostituite dalle parole "societa' acquisita o oggetto del conferimento";
al punto 4.2, le parole "ramo di azienda acquisito" sono sostituite dalle parole "ramo di azienda acquisito o ricevuto in conferimento";
al punto 4.2.1 e al punto 4.2.2, le parole "di acquisizione" sono sostituite dalle parole "di acquisizione o di conferimento;
nell'indicazione degli allegati e' aggiunto il seguente trattino:
"- In ipotesi di aumento del capitale sociale con conferimenti in natura:
1) Relazione illustrativa di cui all'art. 2441, comma 6, codice civile, redatta dagli amministratori;
2) Parere di congruita' di cui all'art. 158 TUF rilasciato dalla societa' di revisione;
3) Relazione di stima di cui all'art. 2440 del codice civile.";
nell'allegato 3B, dopo lo schema n. 3 e' inserito lo schema n. 4 (allegato n. 1);
nell'allegato 3C, lo schema n. 1 e lo schema n. 2 sono sostituiti dagli schemi allegati (allegato n. 2);
nell'allegato 3G, le parole "via Isonzo, 19/E" sono sostituite dalle parole "via G.B. Martini, 3" e la parola "Lit." e' sostituita dalla parola "Euro";
nell'allegato 4B, parte II, lettera B, lettera B1), il punto 4 e' sostituito dal testo allegato (allegato n. 3);
dopo l'allegato 4C e' inserito l'allegato 4D (allegato n. 4);
II. La presente delibera e' pubblicata nel bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale. Essa entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo l'art. 71-bis che entra in vigore il 1 ottobre 2002.
Roma, 12 giugno 2002
p. Il presidente: Cardia
 
Allegato 1
Schema n. 4: Documento informativo relativo
ad operazioni con parti correlate
Nei casi in cui l'emittente quotato ponga in essere con parti correlate le operazioni indicate nell'art. 71-bis del regolamento, il documento informativo deve riportare i seguenti elementi: Indice
1. Avvertenze
Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse delle parti correlate con cui e' effettuata l'operazione descritta nel documento informativo.
2. Informazioni relative all'operazione.
2.1 Descrizione sintetica delle caratteristiche, modalita', termini e condizioni dell'operazione.
2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione e' stata posta in essere, del relativo grado di correlazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.
2.3. Indicazione delle motivazioni economiche della societa' emittente al compimento dell'operazione.
2.4. Modalita' di determinazione del prezzo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruita' rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Al riguardo indicare l'eventuale esistenza di valutazioni svolte da professionisti a supporto della congruita' di tale prezzo e gli esiti finali delle medesime, precisando se dette valutazioni sono state appositamente commissionate dall'emittente.
2.5. Effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione.
2.6. Se l'ammontare dei compensi degli amministratori dell'emittente e/o di societa' da questo controllate e' destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.
2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 2.8, 2.9 e 2.10 dello schema n. 1 del prospetto riportato nella parte terza dell'allegato 1B del Regolamento.
 
Allegato 2
Schema 1: Compensi corrisposti agli amministratori
ai sindaci e ai direttori generali
L'informativa sui compensi corrisposti agli amministratori, ai sindaci e ai direttori generali deve essere presentata in forma tabellare, secondo lo schema 1.
Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell'esercizio hanno ricoperto, anche per una frazione del periodo, la carica di amministratore, sindaco o direttore generale.

====================================================================
(A) | (B) | (C) | (D) | (1) | (2) | (3) | (4) ====================================================================
| | | |Emolumen-| | |
| | | |ti per la| | |
| | | |carica | | |
| |Periodo | |nella | | |
| |per cui | |societa' | |Bonus e|
| Carica |e' stata |Scadenza|che re- |Benefici|altri |Altri Nome e | rico- |ricoperta|della |dige il |non |incen- |com- cognome| perta |la carica|carica |bilancio |monetari|tivi |pensi

Negli emolumenti per la carica devono essere indicati: (i) gli emolumenti di competenza deliberati dalla assemblea, o ex art. 2389, comma 2, codice civile ancorche' non corrisposti e (ii) l'eventuale partecipazione agli utili, (iii) i gettoni di presenza, (iv) i rimborsi spese forfettari. Con riguardo al punto (ii) l'ammontare deve essere indicato per competenza anche se l'assemblea, che approvera' il bilancio e la distribuzione degli utili al C.d.A. non si e' ancora svolta. Qualora l'assemblea deliberi una diversa ripartizione dell'utile d'esercizio, la tavola dovra' essere conseguentemente modificata.
Nella colonna benefici non monetari devono essere indicati i fringe benefits (secondo un criterio di imponibilita' fiscale) comprese le eventuali polizze assicurative.
Nei bonus e altri incentivi sono incluse le quote di retribuzioni che maturano una tantum. In nessun caso devono essere inclusi i valori delle stock-options assegnate o esercitate.
Negli altri compensi vanno indicati (i) gli emolumenti per cariche ricoperte in societa' controllate quotate e non quotate (ii) le retribuzioni da lavoro dipendente (al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente, escludendo gli oneri previdenziali obbligatori collettivi a carico della societa' e accantonamento TFR) e (iii) le indennita' di fine carica.
Per societa' controllate si fa riferimento alla disciplina del decreto legislativo n. 127/1991. Qualora una societa' sia stata controllata per una frazione di anno, deve essere indicato l'intero compenso annuale, purche' la situazione di controllo sia presente alla data di chiusura dell'esercizio.
Schema 2: Stock-option assegnate agli amministratori
e ai direttori generali
Nel caso in cui siano previsti per gli amministratori e i direttori generali piani di stock-options sotto forma di assegnazione gratuita di azioni o di offerta di opzioni per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni dell'emittente o di societa' dallo stesso controllate, l'emittente utilizza lo schema 2.
In tale schema, per ogni soggetto interessato, sono indicate:
le opzioni detenute all'inizio dell'anno;
le opzioni assegnate nel corso dell'anno;
le opzioni esercitate nel corso dell'anno, con indicazione del prezzo di mercato al momento dell'esercizio; qualora l'esercizio delle opzioni sia effettuato in piu' soluzioni si indichera' il prezzo medio ponderato di mercato alle date di esercizio;
le opzioni scadute nell'anno;
le opzioni detenute alla fine dell'anno.
Inoltre e' fornita una descrizione dei principali elementi dei piani di stock-options in essere per offrire una piu' completa informazione sui principi e sugli obiettivi che caratterizzano tali piani.

----> Vedere tabella di pag. 49 <----

N o t e:
A ciascuna opzione corrisponde la sottoscrizione o l'acquisto di una azione.
L'assegnazione gratuita di azioni andra' registrata come assegnazione e contestuale esercizio di opzioni con prezzo di esercizio pari a zero.
Tale schema deve essere compilato per tutti gli amministratori e direttori generali assegnatari di piano di stock-options anche qualora gli stessi siano dipendenti della societa'.
(Omissis).
 
Allegato 3 4. Variazioni nelle modalita' dl partecipazione indiretta (Causale 4)
4.1 Tale causale andra' utilizzata nel caso in cui, pur non variando in misura rilevante la partecipazione complessiva detenuta dal dichiarante nella societa' oggetto di dichiarazione, ci siano variazioni che riguardino la struttura delle catene di partecipazione, il titolo del possesso della partecipazione rilevante, la titolarita' del diritto di voto o i soggetti riportati negli allegati. In tali casi la comunicazione dovra' contenere:
nel quadro 1.3 della sezione 1, l'indicazione delle societa' oggetto della dichiarazione, cioe' delle societa' rispetto alle quali assumono rilevanza le predette variazioni;
nelle tavole della sezione 2, l'indicazione delle eventuali variazioni nelle catene e nella modalita' di detenzione delle partecipazioni nella societa' oggetto di dichiarazione rispetto alla precedente dichiarazione;
negli allegati della sezione 3, la nuova situazione che si determina in seguito a variazioni relative a soggetti gia' presenti e/o all'ingresso/estromissione di soggetti.
4.2. La comunicazione e' da intendersi obbligatoria:
qualora venga effettuata dal capogruppo per conto di soggetti che si avvalgono della facolta' prevista dall'art. 121, comma 2 del regolamento ma che siano autonomamente tenuti agli obblighi di comunicazione. Ad esempio:
1) variazioni rilevanti della percentuale detenuta da societa' controllate ovvero inserimento di societa' controllate nell'ambito di una catena che termini con una societa' che detiene una partecipazione rilevante nella societa' oggetto di dichiarazione;
2) estromissione di societa' controllate nell'ambito di una catena che termini con una societa' che detiene una partecipazione rilevante nella societa' oggetto di dichiarazione;
3) qualora si verifichino variazioni dei soggetti indicati negli allegati o variazioni rilevanti delle loro partecipazioni nella societa' oggetto di dichiarazione. In tal caso deve essere comunicata la coppia per la quale si determina la variazione nel contenuto degli allegati con i relativi allegati;
4) qualora si verifichino variazioni rilevanti nel titolo di possesso e/o nella titolarita' del diritto di voto relativamente alla partecipazione direttamente e/o indirettamente posseduta dal dichiarante nella societa' oggetto di dichiarazione. Esempi:
caso 1) - Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio B1)1.1, se la partecipazione di A in B resta al 5% ma E ha ceduto ad F, controllata direttamente da A al 100%, il 3% di B, la dichiarazione sara' resa da A (soggetto dichiarante) che comunichera' la partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in B (societa' oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 4, le variazioni intervenute nei rapporti di partecipazione tra le coppie di soggetti e le nuove coppie create (E in B 2%, A in F 100%, con F controllata, F in B 3%);
caso 2) - Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio Bl) 1.1, se la partecipazione di A in B resta al 5% ma nella catena e' scomparso D, in quanto la partecipazione in E e' stata acquisita da C, la dichiarazione sara' resa da A (soggetto dichiarante) che comunichera' la partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in B societa' oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 4, le variazioni intervenute nel rapporto di partecipazione tra le coppie di soggetti e le nuove coppie create (D in E 0%, con E non piu' controllata, C in E 51%);
caso 3) (non riportato nell'appendice 1) - Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio B1) 1.1, con la differenza che su parte delle azioni di B (il 3%), il soggetto e' privato del diritto di voto, avendole cedute in pegno ad M, se tali azioni successivamente sono cedute in pegno al soggetto N, A (soggetto dichiarante) effettuera' una comunicazione che conterra' la partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in B (societa' oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 4, e la coppia di soggetti per la quale si ha una variazione negli allegati (E in B 5% nel campo "Totale" e 3% nel campo "Di' cui senza voto"), con l'allegato A in cui si indichera' che il soggetto N detiene, a titolo di pegno, il 2% dei diritti di voto su azioni di B.
caso 4) (non riportato nell'appendice 1) - Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio B1) 1.1, con la dfferenza che la partecipazione del 5% posseduta da E in B e' detenuta in parte (il 3%), a titolo di proprieta' e in parte (il 2%) a titolo di riportato, se successivamente E acquista quest'ultima percentuale in proprieta', A (soggetto dichiarante) effettuera' una comunicazione che conterra' L partecipazione complessiva del 5% posseduta indirettamente in B (societa' oggetto della dichiarazione) con "causale dichiarazione" 4, e la coppia di soggetti per la quale si ha una variazione nel titolo di possesso (E in B 5% con l'intera partecipazione a titolo di proprieta).
4.3 Operazioni di fusione di societa' controllate dal dichiarante, diverse dalla societa' oggetto di dichiarazione, o di loro incorporazione da parte del dichiarante nell'ambito di una catena che termini con una societa' che detiene una partecipazione rilevante nella societa' oggetto di dichiarazione.
Nel caso in cui ci sia un'operazione di fusione riguardante societa' interposte tra il soggetto dichiarante e la societa' oggetto di dichiarazione, quindi societa' controllate dal dichiarante, oppure nel caso in cui il dichiarante incorpori una sua controllata, deve essere effettuata una comunicazione che indichi come "Causale della dichiarazione" la tipologia "4", in quanto si determina una variazione dei soggetti per il tramite dei quali il soggetto dichiarante detiene la partecipazione rilevante.
4.3.1 Nel caso in cui si tratti di una fusione per incorporazione, il soggetto dichiarante dovra' effettuare una comunicazione contenente nel quadro 4.1 l'indicazione del soggetto incorporante e delle societa' incorporate. In tal caso le partecipazioni detenute dai soggetti incorporati saranno automaticamente assegnate al soggetto incorporante e saranno considerate nulle le altre partecipazioni detenute nelle societa' incorporate. Esempio:
Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio B1) 1.1, se la societa' C incorpora la societa' D e la societa' E, la dichiarazione sara' resa da A (soggetto dichiarante) che comunichera' la stessa partecipazione complessiva posseduta direttamente e indirettamente in B (societa' oggetto della dichiarazione) comnunicata miella precedente dichiarazione (5%), con Causale della dichiarazione 4, e nel quadro 4.1 i soggetti interessati coinvolti nella fusione (C incorporante, D ed E incorporate). La partecipazione di D in E del 51 % sara' automaticamnente considerata anmzullata e la partecipazione di E in B del 5% sara' automnaticamente attribuita a C.
4.3.2 Nel caso in cui la fusione comporti la costituzione di una nuova societa', ci si deve comportare come nel caso 4.3.1 considerando il nuovo soggetto come soggetto incorporante e le societa' che partecipano alla fusione come societa' incorporate e si deve indicare in una apposita Tavola il nuovo rapporto tra il soggetto dichiarante o una sua controllata e la societa' costituita con la fusione. Esempio:
Riprendendo la situazione ex-post descritta nell'esempio B1) 1.1, se le societa' D ed E si fondono dando vita ad una nuova societa' G, la dichiarazione sara' resa da A (soggetto dichiarante) che comunichera' la stessa partecipazione complessiva posseduta direttamente e indirettamente in B (societa' oggetto della dichiarazione) comnunicata miella precedente dichiarazione (5%), con Causale della dichiarazione 4, nel quadro 4.1 i soggetti interessati coinvolti nella fusione (G societa' risultante dalla fusione, D ed E fuse) e nei quadri 2.1, 2.2 e 2.3 la descrizione del nuovo rapporto di partecipazione che si viene a creare tra C e G (C in G 51 % con G controllata). Le partecipazioni di C in D del 51 %, di D in E del 51 % e di E in B del 5% saranno automaticamente considerate annullate e la partecipazione di E in B del 5% sara' automaticamente attribuita a G.
4.4 Ai fini di una piu' compiuta ed aggiornata ricostruzione delle strutture partecipative, si raccomanda di effettuare una comunicazione quando, pur non variando in misura rilevante la partecipazione complessiva detenuta dal dichiarante nella societa' oggetto di dichiarazione, si determinino le seguenti situazioni, avendo riguardo alle catene di partecipazione che terminano con una societa' che detiene una percentuale di possesso non rilevante nella societa' oggetto di dichiarazione:
1) inserimento di una societa' controllata in una catena gia' dichiarata o che dia luogo ad una nuova catena di partecipazione. In tal caso devono essere indicate le eventuali coppie non piu' esistenti a seguito dell'inserimento della nuova societa', le nuove coppie di partecipazione e le relative relazioni di controllo che si determinano in seguito all'acquisto;
2) estromissione di una societa' controllata da una catena gia' dichiarata. In tal caso devono essere comunicate le coppie in cui si determinano variazioni e, nel quadro 4.2, tutte le societa' precedentemente controllate delle quali si e' perso il controllo;
3) operazioni di fusione di societa' controllate dal dichiarante, diverse dalla societa' oggetto di dichiarazione, o di loro incorporazione da parte del dichiarante.
 
Allegato 4
ALLEGATO 4D
Istruzioni per l'assolvimento degli obblighi informativi
ai sensi dell'art. 122 del Tuf I. Ambito e modalita' di applicazione
1. Precisazioni sugli obblighi informativi.
1.1 L'assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 127, comma 3, e 128, comma 2 del Regolamento, richiede tra l'altro la compilazione del modello 122 previsto dall'allegato 4C, secondo le modalita' indicate nella seguente sezione II.
1.2 Il modello 122 deve essere compilato su supporto cartaceo ovvero in formato elettronico, mediante riproduzione su strumenti informatici seguendo le istruzioni relative al tracciato record contenuto nell'allegato 4C.
1.3 In ipotesi di comunicazioni riguardanti patti parasociali aventi ad oggetto azioni ordinarie di societa' che controllano societa' quotate il modello 122 e' compilato secondo le modalita' indicate nella seguente sezione II.
2. Determinazione dei termini per l'invio della comunicazione.
2.1 Il modello 122 e' inviato alla Consob entro dieci giorni dalla data di stipulazione del patto indipendentemente dall'efficacia del medesimo.
2.2 In ipotesi di modifiche di cui all'art. 131, comma 2, del Regolamento il modello 122 e' inviato alla Consob entro dieci giorni dalla data di modifica, indipendentemente dall'efficacia della medesima, indicando la nuova situazione conseguente alla variazione intervenuta, contestualmente all'invio della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 128, comma 2 del Regolamento.
2.3 In ipotesi di pubblicazione ai sensi dell'art. 131, comma 2 del Regolamento effettuata entro dieci giorni dalla conclusione di ciascun semestre dell'esercizio, il modello 122 e' inviato alla Consob entro il giorno di pubblicazione contestualmente all'invio della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 128, comma 2 del Regolamento.
2.4 In ipotesi di modifiche conseguenti ad operazioni effettuate sul capitale di una societa' quotata oggetto del patto il modello 122 e' inviato entro dieci giorni dalla data in cui la comunicazione della suddetta societa', effettuata ai sensi dell'art. 98 del Regolamento, e' diffusa dalla societa' di gestione del mercato. Nei casi in cui la societa' oggetto del patto non sia quotata, il modello 122 e' inviato entro dieci giorni dall'efficacia dell'operazione sul capitale.
2.5 In occasione dell'ammissione alla quotazione della societa' cui si riferisce l'obbligo di comunicazione, il modello 122 deve essere trasmesso anche se le informazioni ivi contenute sono inserite nel prospetto informativo. Il modello 122 e' inviato alla Consob entro dieci giorni dall'inizio delle negoziazioni dei titoli della societa' ammessa a quotazione.
2.6 In ipotesi di comunicazione relativa allo scioglimento del patto, per tale intendendosi anche la decadenza dello stesso per mancato rinnovo ovvero per il verificarsi delle condizioni ivi previste, la documentazione inviata ai sensi dell'art. 131 deve essere integrata da un modello 122 di azzeramento, compilato secondo le modalita' indicate nella seguente sezione II.
2.7 In ipotesi di recesso dal patto il modello 122 e' inviato entro dieci giorni dalla data di efficacia del recesso medesimo. In ipotesi di recesso ai sensi dell'art. 123, comma 3 del Testo unico, il modello 122 e' inviato entro dieci giorni dal perfezionamento del trasferimento delle azioni. II. Il modello 122
1. La struttura del modello ed il contenuto dei quadri.
Il modello 122 si compone di tre quadri:
quadro 1.1. Dichiarante: contiene gli elementi identificativi del soggetto responsabile della compilazione della dichiarazione. Tale quadro deve contenere l'indicazione e le informazioni anagrafiche di uno dei soggetti tenuti agli obblighi di cui all'art. 127 del Regolamento ovvero da' soggetto munito di apposita delega;
quadro 1.2. Societa' oggetto del Patto: contiene l'indicazione e i dati anagrafici della societa' le cui azioni ordinarie sono oggetto del patto parasociale.
In ipotesi di patti aventi ad oggetto azioni ordinarie di societa' controllante una societa' quotata, l'indicazione e i dati anagrafici devono essere riferiti alla societa' oggetto del patto, specificando, nello spazio riservato alle eventuali osservazioni, la societa' quotata controllata.
In tale quadro deve essere anche indicato il totale delle azioni ordinarie sindacate e la relativa percentuale calcolata sul capitale rappresentato da azioni con diritto di voto in assemblea ordinaria della societa' oggetto del patto.
In ipotesi di comunicazione effettuate in occasione dello scioglimento del patto, nello spazio relativo al numero di azioni ordinarie sindacate e alla percentuale corrispondente deve essere indicato zero.
Data di stipulazione: deve essere indicata la data di stipulazione dell'accordo indipendentemente dall'efficacia e dalla data di inizio delle negoziazioni dei titoli della societa' quotata cui si riferisce l'obbligo di comunicazione.
In ipotesi di patti parasociali che abbiano subito rinnovi taciti deve altresi' essere indicata, nello spazio riservato alle eventuali osservazioni, la data relativa all'ultimo rinnovo.
Data di variazione: deve essere indicata la data relativa alla modifica dell'accordo.
In ipotesi di modifiche conseguenti ad operazioni effettuate sul capitale della societa' oggetto del patto la data da indicare sul modello e' quella degli eventi indicati nell'art. 98 del Regolamento.
In ipotesi di comunicazione effettuate in occasione dello scioglimento del patto, deve essere indicata la data del predetto scioglimento.
Data della dichiarazione: deve essere indicata la data di compilazione del modello 122.
quadro 1.3 Aderente: tale quadro deve contenere l'indicazione e le informazioni anagrafiche dei soggetti aderenti all'accordo anche se i medesimi non hanno conferito allo stesso alcuna azione ordinaria. Qualora nel quadro 1.1 sia stato indicato quale dichiarante uno dei soggetti aderenti, il nominativo del medesimo deve essere indicato anche nel relativo quadro 1.3. In tale quadro deve essere altresi' indicato l'ammontare delle azioni ordinarie conferite dall'aderente e la relativa percentuale calcolata sul capitale rappresentato da azioni con diritto di voto in assemblea ordinaria della societa' oggetto del patto.
In ipotesi di comunicazione relativa ad una modifica dell'accordo, il modello 122 deve contenere i quadri 1.3 relativi a tutti gli aderenti, compilando nuovamente anche quelli che non hanno subito variazioni rispetto alla precedente dichiarazione.
In ipotesi di comunicazione effettuate in occasione dello scioglimento del patto, il modello 122 deve contenere i quadri 1.3 relativi a tutti i soggetti che aderivano al patto venuto meno inserendo zero nello spazio relativo al numero di azioni ordinarie sindacate e alla percentuale corrispondente.
 
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