Gazzetta n. 148 del 26 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 aprile 2002, n. 124
Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, relativo alle detrazioni di imposta spettanti a seguito dell'effettuazione di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi finalizzati alla tutela ambientale e alla difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 9, comma 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in base al quale ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico, per l'anno 2002, possono essere adottate misure di manutenzione e salvaguardia del bosco con applicazione dell'incentivo previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
Visto il medesimo articolo 9, comma 6 della citata legge n. 448 del 2001, in base al quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della citata legge n. 449 del 1997, sono stabilite le modalita' di attuazione del predetto comma 6;
Visto l'articolo 1, commi 1 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in forza del quale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, sino a un importo massimo delle stesse di euro 77468,53, pari a lire 150 milioni, ed effettivamente rimaste a carico;
Visto il comma 3 del citato articolo 1 della legge n. 449 del 1997, il quale prevede che le modalita' di attuazione sono stabilite con decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, recante disposizioni in materia di orientamento e modernizzazione del settore forestale;
Visto, in particolare, l'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 227 del 2001, concernente la definizione di bosco e di arboricolture da legno;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi in data 11 marzo 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400, del 1988, effettuata con nota n. 3-5548/UCL, del 26 marzo 2002;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. I soggetti che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 36 per cento delle spese sostenute per la esecuzione degli interventi di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono tenuti a:
a) trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'Ufficio delle entrate, individuato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, mediante raccomandata, una comunicazione redatta su apposito modello approvato con il medesimo provvedimento, dalla quale, tra l'altro, risulti la data in cui avranno inizio gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi nonche' i dati catastali identificativi dell'area;
b) allegare alla comunicazione di cui alla lettera a):
1) copia della concessione ovvero dell'autorizzazione rilasciata, se prevista dalla vigente legislazione, dalle Regioni, dagli organismi di gestione di aree protette o dagli altri organismi competenti per legge in materia;
2) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi sono finalizzati alla tutela ambientale e alla difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico;
3) copia delle ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 2001, se dovuta;
4) se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo, nonche' la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori;
c) comunicare, prima dell'inizio dei lavori, preventivamente all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di inizio degli interventi;
d) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute nell'anno 2002 per la realizzazione degli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi e la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale e' stato effettuato il pagamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese puo' essere costituita da altra idonea documentazione;
e) trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di euro 51645,69, pari a lire 100.000.000, dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi dei dottori agronomi e forestali ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi.
2. Per i lavori iniziati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento gli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono effettuati entro sessanta giorni da questa ultima data.
3. Il pagamento delle spese detraibili e' disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico e' effettuato.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alla premessa:
- Si trascrive il testo dell'art. 9, comma 6 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2002)":
"6. Ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela
ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai
rischi di dissesto geologico, per l'anno 2002 possono
essere adottate misure di manutenzione e salvaguardia dei
boschi con applicazione dell'incentivo previsto dall'art. 1
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e facolta' di fruizione, a scelta, in cinque
ovvero in dieci quote annuali di pari importo. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della citata legge n. 449 del
1997, sono stabilite le modalita' di attuazione delle
disposizioni del presente comma.".
- Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica":
"Art. 1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi
di recupero del patrimonio edilizio). - 1. Ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae
dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo
ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un
importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed
effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di
edificio residenziale di cui all'art. 1117, n. 1), del
codice civile, nonche' per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole
unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro
pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di
progettazione e per prestazioni professionali connesse
all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma
degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per
quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme
UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per
gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le
medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli
interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o
posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune, alla
eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad
oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di
ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la
robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata,
sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna
all'abitazione per le persone portatrici di handicap in
situazioni di gravita', ai sensi dell'art. 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure
finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti
illeciti da parte di terzi, alla realizzazione di opere
finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi
energetici con particolare riguardo all'installazione di
impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di
energia, nonche' all'adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa
in sicurezza statica, in particolare sulle parti
strutturali e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli
infortuni domestici. Gli interventi relativi all'adozione
di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la
messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle
parti strutturali degli edifici o complessi di edifici
collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e,
ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti
sulla base di progetti unitari e non su singole unita'
immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di
cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni
gia' previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi
della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.
1-bis. La detrazione compete, altresi', per le spese
sostenuto per la redazione della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio nonche' per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione.
2. La detrazione stabilita al comma 1 e' ripartita in
quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le
spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. E'
consentito, alternativamente, di ripartire la predetta
detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari
importo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto
con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonche'
le procedure di controllo, da effettuare anche mediante
l'intervento di banche, in funzione del contenimento del
fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero
mediante l'intervento delle aziende unita' sanitarie
locali, in funzione dell'osservanza delle norme in materia
di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di
lavoro e nei cantieri, previste dai decreti legislativi
19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e
successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in
tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla
detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo sono
ammesse per edifici censiti all'ufficio del catasto o di
cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti
pagata l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per gli
anni a decorrere dal 1997, se dovuta.
4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e
3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. I comuni possono fissare aliquote agevolate
dell'I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di
proprietari che eseguano interventi volti al recupero di
unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi
finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero
volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota
agevolata e' applicata limitatamente alle unita'
immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di
tre anni dall'inizio dei lavori.
6. La detrazione compete, per le spese sostenute nei
periodi d'imposta in corso alla data del 1 gennaio degli
anni 2000 e 2001, per una quota pari al 41 per cento delle
stesse e, per quelle sostenute nel periodo d'imposta in
corso alla data del 1 gennaio 2000, per una quota pari al
36 per cento.
7. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla
quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma
1 le detrazioni previste dai precedenti commi non
utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i
rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2
all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare.
8. I fondi di cui all'art. 2, comma 63, lettera c),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad
incrementare le risorse di cui alla lettera b) del citato
comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse
modalita' di cui alla medesima lettera b).
9. I commi 40, 41 e 42 dell'art. 2 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti:
"40. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno
presentato domanda di concessione o di autorizzazione
edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e
dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo
della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel
termine previsto dall'art. 39, comma 6, della legge n. 724
del 1994, e successive modificazioni, o il mancato
pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'art. 39,
comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e successive
modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse
legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro
sessanta giorni dalla data di notifica da parte dei comuni
dell'obbligo di pagamento.
41. E' ammesso il versamento della somma di cui al
comma 40 in un massimo di cinque rate trimestrali di pari
importo. In tal caso, gli interessati fanno pervenire al
comune, entro trenta giorni dalla data di notifica
dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in
scadenza, comprensive degli interessi maturati dal
pagamento della prima rata allegando l'attestazione del
versamento della prima rata medesima.
42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della
concessione o dell'autorizzazione in sanatoria e'
subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione,
degli oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi,
fermo restando quanto previsto dall'art. 38 della citata
legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni".
10. L'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni, deve intendersi nel senso che
l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini
dell'espressione del parere di propria competenza, deve
attenersi esclusivamente alla valutazione della
compatibilita' con lo stato dei luoghi degli interventi per
i quali e' richiesta la sanatoria, in relazione alle
specifiche competenze dell'amministrazione stessa.
11. Nella tabella A, parte III (Beni e servizi soggetti
all'aliquota del 10 per cento), allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, dopo il numero 127-undecies) e'
inserito il seguente:
"127-duadecies) prestazioni di servizi aventi ad
oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria di cui all'art. 31, primo comma, lettera b),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia
residenziale pubblica;".
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri":
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante
"Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in
materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione
dell'Amministrazione centrale", e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1997.
- Si trascrive il testo dell'art. 2 decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 227, recante "Orientamento e
modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57":
"Art. 2 (Definizione di bosco e di arboricoltura da
legno). - 1. Agli effetti del presente decreto legislativo
e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della
Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono
equiparati.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo le regioni stabiliscono
per il territorio di loro competenza la definizione di
bosco e:
a) i valori minimi di larghezza, estensione e
copertura necessari affinche' un'area sia considerata
bosco;
b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che
interrompono la continuita' del bosco;
c) le fattispecie che per la loro particolare natura
non sono da considerarsi bosco.
3. Sono assimilati a bosco:
a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboscamento per
le finalita' di difesa idrogeologica del territorio,
qualita' dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico,
conservazione della biodiversita', protezione del paesaggio
e dell'ambiente in generale;
b) le aree forestali temporaneamente prive di
copertura arborea e arbustica a causa di utilizzazioni
forestali, avversita' biotiche o abiotiche, eventi
accidentali, incendi;
c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione
inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la
continuita' del bosco.
4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai
fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di
cui all'art. 146, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
5. Per arboricoltura da legno si intende la
coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata
esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La
coltivazione e' reversibile al termine del ciclo colturale.
6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di
cui al comma 2 e ove non diversamente gia' definito dalle
regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da
vegetazione forestale arborea associata o meno a quella
arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi
stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia
mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le
alberature stradali, i castagneti da frutto in attualita'
di coltura e gli impianti di frutticoltura e
d'arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette
formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono
avere estensione non inferiore a 2000 metri quadrati e
larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non
inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla
base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco
a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono
altresi' assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di
rimboschimento per le finalita' di difesa idrogeologica del
territorio, qualita' dell'aria, salvaguardia del patrimonio
idrico, conservazione della biodiversita', protezione del
paesaggio e dell'ambiente in generale, nonche' le radure e
tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000
metri quadrati che interrompono la continuita' del bosco.".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 9, comma 6 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, v. note alla premessa.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa" e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
- Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi":
"3. I contribuenti devono conservare, per il periodo
previsto dall'art. 43, le certificazioni dei sostituti
d'imposta, nonche' i documenti probatori dei crediti di
imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla
dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o
detraibili ed ogni altro documento previsto dal decreto di
cui all'art. 8. Le certificazioni ed i documenti devono
essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio
competente.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto", e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del-l'11 novembre 1972.



 
Art. 2.
1. Il contribuente opera irrevocabilmente la scelta della ripartizione della detrazione in cinque o dieci quote annuali costanti e di pari importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa e' stata sostenuta.
 
Art. 3.
1. Ai fini dei controlli concernenti la detrazione, le banche presso le quali sono disposti i bonifici trasmettono all'Agenzia delle entrate in via telematica, con le modalita' ed entro il termine individuato da apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti.
 
Art. 4.
1. La detrazione non e' riconosciuta in caso di:
a) violazione di quanto previsto all'articolo 1, commi 1 e 2;
b) effettuazione di pagamenti secondo modalita' diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 3, limitatamente a questi ultimi;
c) esecuzione di interventi difformi da quelli comunicati ai sensi dell'articolo 1;
d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonche' di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente;
e) violazione delle norme in materia ambientale e forestale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 aprile 2002
Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 222
 
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