Gazzetta n. 147 del 25 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 10 giugno 2002
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato "I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualita' - Societa' cooperativa a r.l.", ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Robiola di Roccaverano".

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1263/96 del 1 luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta "Robiola di Roccaverano" nel quadro della procedura di cui al-l'art. 17 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 2 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 12 giugno 1999, con il quale l'organismo di controllo "I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualita' - Societa' cooperativa a r.l.", con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Robiola di Roccaverano";
Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale decorrente dal 12 giugno 1999, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;
Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti i formaggi a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalita' uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle rispettive aree di produzione;
Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 2 giugno 1999 per la denominazione di origine protetta "Robiola di Roccaverano" venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;
Considerato che il Consorzio tutela formaggio Robiola di Roccarevano, con nota del 20 maggio 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di "I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualita' - Societa' cooperativa a r.l.", con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92;
Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta "Robiola di Roccaverano" anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;
Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "I.N.O.Q. - Istituto Nord Ovest Qualita' - Societa' cooperativa a r.l.", con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Robiola di Roccaverano" registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1 luglio 1996, e' prorogata di centoventi giorni a far data dall'11 giugno 2002.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 2 giugno 1999.
Roma, 10 giugno 2002
Il direttore generale: Ambrosio
 
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