Gazzetta n. 147 del 25 giugno 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 2002, n. 123
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, in materia di modalita' di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1985, n. 428;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, ed in particolare l'articolo 45;
Visto l'articolo 14, commi 1 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
Udito il parere della Corte dei conti, espresso a sezioni riunite il 20 settembre 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1. (1)

1. L'erogazione delle pensioni e degli assegni congeneri, nonche' degli assegni vitalizi, a carico del bilancio dello Stato e' disposta dal Centro nazionale di elaborazione e servizi del sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze con ordini collettivi di pagamento tratti sui competenti capitoli di spesa, da estinguersi mediante:
a) commutazione in "bonifici domiciliati" per il pagamento in contanti presso gli istituti di credito e gli uffici postali;
b) accreditamento ai conti correnti bancario o postale ovvero nel libretto di risparmio postale intestati ai beneficiari, mediante bonifici. Con la modalita' di cui alla lettera b) viene effettuato anche il versamento delle ritenute extraerariali gravanti sugli emolumenti anzidetti.
2. Gli ordini collettivi di pagamento sono inviati mensilmente alla Banca d'Italia corredati di supporti informatici recanti i seguenti elementi: le generalita', codice fiscale dei titolari di rate di pensioni e di assegni, il numero di iscrizione delle relative partite di spesa, le somme spettanti e il mese di esigibilita', il codice del-l'ufficio pagatore, ovvero i dati identificativi dei conti correnti bancario o postale o del libretto di risparmio postale. Per il pagamento mediante bonifici domiciliati, qualora al beneficiario sia stato nominato un rappresentante legale ovvero lo stesso abbia nominato un procuratore, oltre al nominativo dell'intestatario e' indicato anche quello del rappresentante legale o del procuratore, preceduto rispettivamente dalla locuzione "rappresentato da" o "procuratore".
3. Gli ordini collettivi, di cui al comma 2, possono essere anche emessi in forma dematerializzata e trasmessi alla Banca d'Italia per via telematica.
4. La Banca d'Italia, verificata la congruita' degli ordini collettivi con le risultanze dei supporti informatici a corredo, da' corso alle operazioni di estinzione degli ordini stessi e di invio dei bonifici ai sistemi bancario e postale.
5. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le modalita' di estinzione dei titoli di spesa previste dal comma 1, lettera a), possono essere estese anche al pagamento degli stipendi e altri assegni fissi e continuativi. ((1))

----------------- AGGIORNAMENTO (1)
Si riporta il testo del comma 5 del presente articolo, a seguito delle modifiche introdotte, a decorrere dal 4/7/2002, dall'avviso di rettifica in G.U. 4/7/2002, n. 155:
"5. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le modalita' di estinzione dei titoli di spesa previste dal comma 1, (( lettere a) e b) )), possono essere estese anche al pagamento degli stipendi e altri assegni fissi e continuativi."



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (lettera soppressa)".
- Il testo della lettera c) del comma 2 dell'art. 1
della legge 7 agosto 1985, n. 428 (Semplificazione e
snellimento delle procedure in materia di stipendi,
pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni
provinciali del tesoro e istituzione della Direzione
generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento
degli organici del personale dell'amministrazione centrale
e del Ministero del tesoro e del personale amministrativo
della Corte dei conti), e' il seguente:
"2. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, norme
aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla
revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni
e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in
materia di procedure di ordinazione e pagamento di
stipendi, pensioni ed altri assegni.
Tali norme devono ispirarsi ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) (omissis);
b) (omissis);
c) adeguare la normativa vigente sulla contabilita'
pubblica all'evoluzione della tecnologia, tenendo conto
delle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione
automatica dei dati;".
- Il testo dell'art. 45 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429 (Adeguamento della
normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del
Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse
all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di
utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei
dati; semplificazione delle relative procedure; definizione
delle specifiche responsabilita' amministrative dei
dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del
tesoro e degli organi del sistema informativo), e' il
seguente:
"Art. 45. - 1. A norma del comma 2, lettera e),
dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, le
disposizioni contenute negli articoli che precedono possono
essere modificate o integrate con norme regolamentari, nel
rispetto dei criteri indicati nello stesso art. 1.".
- Il testo dei commi 1 e 5 dell'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367
(Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle
procedure di spesa e contabili) e', rispettivamente, il
seguente:
"1. Il pagamento degli stipendi, delle pensioni e degli
altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio
dello Stato, avviene mediante accreditamento sul conto
corrente bancario o postale indicato dal creditore, ovvero
mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili nei
circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal
creditore medesimo.
2.-4. (Omissis).
5. Ai fini del pagamento delle spese previste dai commi
1 e 4, possono essere adottate procedure telematiche
disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento
relative al mandato informatico.".



 
Art. 2.
1. Le rate di pensione e di assegni pagabili in contanti, compresi nei supporti informatici di cui al comma 2 dell'art. 1, possono essere riscossi entro il secondo mese successivo a quello di esigibilita'.
2. Per le rate non riscosse entro il termine di cui al precedente comma 1, gli uffici pagatori restituiscono alla Banca d'Italia i relativi importi mediante singoli "storni di bonifico". Tali importi saranno quindi versati cumulativamente al capo X, capitolo 2368 dello stato di previsione dell'entrata a cura della stessa Banca d'Italia, la quale trasmettera' la relativa quietanza al Centro di elaborazione del sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze, comunicando per via telematica tutte le informazioni presenti nei singoli bonifici originari. Il sistema informativo ne dara' comunicazione alle competenti direzioni provinciali dei servizi vari per i conseguenti adempimenti.
 
Art. 3.
1. La Banca d'Italia invia alla Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze, per via telematica, la rendicontazione mensile dei titoli di spesa estinti.
 
Art. 4.
1. Il pagamento per contanti ovvero l'accreditamento nei circuiti bancario o postale delle rate, anche arretrate, di pensioni e di assegni viene effettuato, per qualsiasi importo, a partire dal giorno 5 di ogni mese.
2. Qualora la data prefissata cada in giorno non lavorativo, il pagamento e' anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente.
 
Art. 5.
1. Il pagamento in contanti delle rate di pensione e degli assegni viene effettuato dagli uffici pagatori, previo accertamento della identita' personale dei titolari, mediante esibizione del certificato di iscrizione (libretto) ovvero, in mancanza, della credenziale rilasciata dalla competente direzione provinciale dei servizi vari.
2. Il rappresentante legale o il procuratore, le cui generalita' risultino nel flusso informatico di cui al comma 2 dell'articolo 1 del presente decreto, debbono esibire, oltre al proprio documento personale di riconoscimento, anche i documenti intestati al rappresentato di cui al comma 1.
3. Nei casi di erogazione in via continuativa a favore dei soggetti creditori di ritenute gravanti sui trattamenti pensionistici, il pagamento viene effettuato previa identificazione personale e contestuale esibizione di apposita certificazione rilasciata dalla competente direzione provinciale dei servizi vari attestante il diritto degli esibitori alle somme in riscossione.
4. Nel caso di pagamento a piu' eredi del rateo rimasto insoluto a seguito del decesso del titolare di pensione o di assegno, nel flusso informatico vanno riportati gli estremi della comunicazione della direzione provinciale dei servizi vari recante le generalita' complete di tutti gli aventi diritto. Detta comunicazione va esibita all'atto della riscossione all'ufficio pagatore che la alleghera' alla quietanza di cui all'articolo 6 del presente decreto. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429.



Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 1986, n. 429 (per l'oggetto, si veda in
nota alle premesse), e' il seguente:
"1. Gli assegni di conto corrente postale di serie
speciale sono esigibili presso l'ufficio postale sito nel
comune di residenza anagrafica del pensionato. Nelle
localita' aventi piu' uffici postali gli assegni sono
esigibili presso l'ufficio prescelto dal pensionato stesso
o dal suo rappresentante legale.
2. E' consentito il cambio di localizzazione del
pagamento di un assegno, sempreche' cio' avvenga
nell'ambito della stessa provincia e abbia luogo con
l'osservanza delle modalita' stabilite dal comma 4,
dell'art. 7.
3. Il pagamento degli assegni puo' essere localizzato
presso un ufficio postale sito in un comune, nella stessa
provincia, confinante con quello di residenza anagrafica,
quando il pensionante possa piu' agevolmente raggiungere
quest'ultima localita', previa attestazione del comune di
residenza anagrafica.
4. Gli assegni di serie speciale per il pagamento dei
ratei successivi nonche' quelli per il versamento delle
somme trattenute per alimenti a favore di terzi possono, a
richiesta degli aventi diritto, essere localizzati presso
un ufficio postale sito in una provincia diversa da quella
in cui e' iscritta la relativa partita di pensione. Le
modalita' per l'inoltro degli assegni in parola e delle
corrispondenti distinte di conferma previste dall'art. 9
sono stabilite in base ad intese tra l'amministrazione
postale e il Ministero del tesoro.
5. Gli intestatari di un assegno emesso per il
pagamento di un rateo successorio che non possono
presentarsi personalmente all'ufficio postale pagatore per
quietanzare l'assegno stesso contestualmente agli altri
beneficiari, hanno facolta' di nominare un proprio
rappresentante, mediante mandato speciale con firma
autenticata anche in via amministrativa, da prodursi
all'ufficio pagatore medesimo per essere allegato al titolo
di pagamento.".



 
Art. 6.
1. Il pagamento in contanti e' documentato da quietanza apposta su apposito modulo, predisposto dagli uffici pagatori sulla base delle specifiche fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il modulo andra' sottoscritto per quietanza dal titolare della pensione o dell'assegno, ovvero dal suo rappresentante legale o volontario.
2. I moduli quietanzati comprovanti i pagamenti eseguiti sono conservati dagli uffici pagatori per un periodo di cinque anni unitamente ai rispettivi bonifici domiciliati e tenuti a disposizione per i controlli di legge.
 
Art. 7.
1. Il titolare di pensione o di assegno, impossibilitato a recarsi all'ufficio pagatore, puo' delegare altra persona a riscuotere la rata mensile, mediante apposita scrittura privata a firma autenticata in via amministrativa, da presentare direttamente all'ufficio stesso.
2. Qualora il predetto titolare rilasci mandato in via continuativa ai sensi dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, la competente direzione provinciale dei servizi vari puo' rilasciarne una o piu' copie autentiche per la riscossione delle rate mensili venute a scadenza prima dell'acquisizione in banca dati delle generalita' del mandatario, mediante diretta esibizione all'ufficio pagatore da parte del mandatario stesso.
3. La delega e le copie autentiche di cui ai precedenti commi, da esibire unitamente al documento del mandante, saranno acquisite dall'ufficio pagatore e allegate al modulo quietanzato di cui all'articolo 6.



Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 199 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione
del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato), e' il
seguente:
"Art. 199. - I titolari di pensione o di assegno
rinnovabile possono nominare mediante mandato speciale con
firma autenticata anche in via amministrativa, da prodursi
alla competente direzione provinciale del tesoro, un
proprio rappresentante per la riscossione continuativa del
trattamento loro spettante.".



 
Art. 8.
1. E' soppressa la modalita' di pagamento delle pensioni e degli assegni a carico del bilancio dello Stato, mediante gli assegni di c/c postale di serie speciale previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429.
2. I titoli della specie non riscossi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono pagabili presso gli uffici postali di localizzazione entro la data di scadenza di validita' sugli stessi riportata. Trascorso tale termine, dovranno essere restituiti alle direzioni provinciali dei servizi vari emittenti, per la riammissione a pagamento delle somme rappresentate, con le modalita' di cui all'articolo 1 del presente decreto. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 429 del 1986.
3. I conti correnti postali infruttiferi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 429 del 1986 verranno chiusi dopo la resa e la regolarizzazione dell'ultima contabilita' di cui all'articolo 26 dello stesso decreto presidenziale.
4. In sostituzione dei tagliandi annessi agli assegni di c/c postale, ai titolari di pensioni e degli assegni di cui all'articolo 1, nel mese di gennaio di ciascun anno, ovvero nel mese in cui verra' attribuito l'aumento per perequazione automatica, verra' inviato un prospetto analitico delle competenze spettanti, da valere fino al mese di dicembre dello stesso anno . L'invio del prospetto sara' ripetuto nel corso dell'anno, qualora intervengano variazioni di carattere generale o individuale e comunque nei casi di pagamenti una tantum.



Note all'art. 8:
- Il testo degli articoli 1 e 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 429/1986 e',
rispettivamente, il seguente:
"Art. 1 (Pagamento delle pensioni e degli assegni
congeneri). - 1. Il pagamento delle pensioni e degli
assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato, delle
amministrazioni e aziende autonome di Stato nonche' degli
enti pubblici che abbiano stipulato apposita convenzione
con l'amministrazione periferica del tesoro per
l'affidamento a quest'ultima della gestione delle pensioni
spettanti ai propri dipendenti, e' disposto mediante gli
assegni di conto corrente postale di serie speciale di cui
al comma 4, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 13
per il versamento delle ritenute erariali.
2. A cura della Direzione generale dei servizi
periferici del tesoro e' disposta l'apertura di distinti
speciali conti correnti postali infruttiferi, intestati ai
centri interregionali di elaborazione per i servizi
periferici del Tesoro istituiti con il decreto del
Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1985,
emanato in attuazione dell'art. 7 della legge 7 agosto
1985, n. 428.
3. Mediante appositi ordini collettivi di pagamento,
emessi dai centri interregionali di elaborazione
distintamente per capitolo di spesa o per amministrazione o
azienda autonoma di Stato ovvero mediante le procedure
previste dagli ordinamenti contabili degli enti pubblici
convenzionati di cui al comma 1, vengono accreditate
all'Amministrazione postale, sui conti correnti speciali
aperti a norma del comma 2, le somme occorrenti per la
traenza dei titoli relativi al pagamento delle pensioni
alle scadenze prestabilite.
4. A debito dei predetti conti correnti postali
speciali i centri interregionali di elaborazione, nella
loro veste di ordinatori di pagamenti, emettono, a favore
dei titolari di pensioni o di trattamenti congeneri,
assegni postali localizzati formanti una serie speciale con
propria numerazione e contraddistinti da particolari segni
caratteristici stabiliti con le modalita' indicate
nell'art. 2. Detti assegni speciali possono anche superare
il limite massimo di importo fissato per il servizio
ordinario dei conti correnti postali, non sono soggetti a
vidimazione e sono validi per tre mesi oltre quello di
emissione. Essi non sono girabili, ma possono essere
riscossi per delega dell'assegnatario, con le cautele e
modalita' previste dagli articoli 16 e 17.
5. Gli assegni di conto corrente postale di serie
speciale e gli eventuali titoli di differente natura di cui
al comma 2 dell'art. 13 nonche' i relativi elaborati sono
compilati e firmati per emissione con sistema
automatizzato.".
"Art. 2 (Moduli per gli assegni di conto corrente
postale di serie speciale). - 1. Il tracciato, con la
precisazione dei dati da indicare, le dimensioni, il tipo
di carta da usare e i segni caratteristici dei moduli per
gli assegni di conto corrente postale di serie speciale
sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro di
concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni.
2. L'allestimento dei moduli stessi e' a carico del
Ministero del tesoro.".
- Il testo degli articoli 25 e 26 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 429/1986 e',
rispettivamente, il seguente:
"Art. 25 (Rinnovazione degli assegni danneggiati,
smarriti, sottratti o distrutti dopo il pagamento). - 1.
L'assegno danneggiato in modo da non potere essere
individuato, ovvero smarrito, sottratto o distrutto presso
gli uffici dell'Amministrazione postale dopo il pagamento,
ma prima di essere prodotto in versamento al competente
centro del servizio informativo del tesoro, puo' essere
sostituito, previa autorizzazione della competente
Direzione provinciale del tesoro, da una dichiarazione con
la quale il funzionario responsabile si assume l'obbligo di
indennizzare l'erario per gli eventuali danni derivanti dal
danneggiamento, dallo smarrimento, dalla sottrazione o
dalla distruzione. La dichiarazione deve contenere gli
estremi dell'assegno che non viene prodotto, con
l'attestazione dell'avvenuto pagamento, seguita dalla
quietanza del beneficiario e vidimata dal direttore
provinciale delle poste.
2. L'assegno pagato, prodotto al competente centro del
servizio informativo per i servizi periferici del tesoro e
successivamente smarrito, sottratto, distrutto o gravemente
danneggiato e' sostituito da una dichiarazione, a firma del
direttore del centro, recante gli estremi necessari per
l'identificazione dell'assegno stesso.".
"Art. 26 (Contabilizzazione degli assegni pagati). - 1.
Gli assegni di serie speciale pagati vengono trasmessi
mensilmente dagli uffici postali alla propria direzione
provinciale che li produce, con appositi elenchi
descrittivi e con distinta riepiogativa in duplice copia,
al Centro nazionale di calcolo e contabilita'.
2. Quest'ultimo fornisce i dati riepiogativi ai centri
interregionali di elaborazione, i quali, dopo avere
eseguite le conseguenti scritture nei propri registri,
autorizzano le competenti direzioni provinciali delle poste
ad addebitare i corrispondenti importi ai conti correnti
postali di serie speciale di cui all'art. 1.
3. Gli assegni in funzione di postagiro sono invece
addebitati di volta in volta, senza preventiva
autorizzazione, e restituiti direttamente dal competente
ufficio dell'Amministrazione postale al centro traente, per
le scritturazioni del caso e per il successivo inoltro al
Centro nazionale di calcolo e contabilita'.
4. Il Centro nazionale di calcolo e contabilita', dopo
avere acquisito nei propri archivi magnetici, con
procedimento automatizzato, gli elementi identificativi
essenziali degli assegni e dei postagiro versati nel mese
precedente dalla posta, il cui importo e' addebitato ai
conti correnti postali di serie speciale nel modo previsto
dai commi 2 e 3, esegue, avvalendosi dei mezzi tecnici a
disposizione, di cui al comma 1 dell'art. 4, una
comparazione con i corrispondenti dati riguardanti i titoli
emessi dai centri interregionali di elaborazione e non
ancora estinti. Allestisce quindi, distintamente per
provincia nonche' per capitolo o per amministrazione o
azienda autonoma di Stato o per ente convenzionato, elenchi
analitici in duplice copia dei titoli pagati ed in unico
esemplare di quelli inestinti scaduti di validita' per
decorrenza del termine previsto dal comma 4 dell'art. 1.
5. Il Centro nazionale di calcolo e contabilita'
trasmette una copia degli elenchi degli assegni pagati,
unitamente ai titoli stessi, ai competenti organi di
controllo. Una seconda copia viene invece rimessa alla
direzione provinciale del tesoro interessata, alla quale e'
anche destinato l'elenco degli assegni scaduti di
validita'.
6. Le modalita' degli addebiti e le procedure di
regolarizzazione degli assegni stralciati in sede di
contabiizzazione, perche' non regolarmente pagati, sono
concordate tra l'Amministrazione postale e il Ministero del
tesoro.
7. In sede di contabilizzazione, ai postagiro
collettivi emessi in applicazione delle disposizioni
contenute negli articoli 14, 21 e 22 vanno rispettivamente
unite:
a) le copie degli elenchi nominativi dei pensionati
soggetti a ritenute extra-erariali;
b) le copie degli elenchi nominativi dei pensionati
che riscuotono con accreditamento in conto corrente
bancario;
c) le copie degli elenchi nominativi dei pensionati
che riscuotono in valuta estera.
8. Ad avvenuta contabilizzazione degli assegni emessi
per il pagamento agli aventi diritto dei ratei successori,
le direzioni provinciali del tesoro trasmettono ai
competenti organi di controllo i documenti occorsi per la
liquidazione dei ratei stessi, facendo riferimento alle
contabilita' in cui sono stati compresi i relativi
assegni.".



 
Art. 9.
1. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429: 1; 2; 3; 4, comma 6; 7; 8, commi 1, 2, 3 e 4; 9; 10; 12; 15; 16; 17; 18; 19; 20, ad eccezione dei commi 4 e 8; 21, ad eccezione dei commi 1 e 6; 24.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 aprile 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 164
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone