Gazzetta n. 147 del 25 giugno 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 2002, n. 123 |
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, in materia di modalita' di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1985, n. 428; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, ed in particolare l'articolo 45; Visto l'articolo 14, commi 1 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; Udito il parere della Corte dei conti, espresso a sezioni riunite il 20 settembre 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2002; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1. (1)
1. L'erogazione delle pensioni e degli assegni congeneri, nonche' degli assegni vitalizi, a carico del bilancio dello Stato e' disposta dal Centro nazionale di elaborazione e servizi del sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze con ordini collettivi di pagamento tratti sui competenti capitoli di spesa, da estinguersi mediante: a) commutazione in "bonifici domiciliati" per il pagamento in contanti presso gli istituti di credito e gli uffici postali; b) accreditamento ai conti correnti bancario o postale ovvero nel libretto di risparmio postale intestati ai beneficiari, mediante bonifici. Con la modalita' di cui alla lettera b) viene effettuato anche il versamento delle ritenute extraerariali gravanti sugli emolumenti anzidetti. 2. Gli ordini collettivi di pagamento sono inviati mensilmente alla Banca d'Italia corredati di supporti informatici recanti i seguenti elementi: le generalita', codice fiscale dei titolari di rate di pensioni e di assegni, il numero di iscrizione delle relative partite di spesa, le somme spettanti e il mese di esigibilita', il codice del-l'ufficio pagatore, ovvero i dati identificativi dei conti correnti bancario o postale o del libretto di risparmio postale. Per il pagamento mediante bonifici domiciliati, qualora al beneficiario sia stato nominato un rappresentante legale ovvero lo stesso abbia nominato un procuratore, oltre al nominativo dell'intestatario e' indicato anche quello del rappresentante legale o del procuratore, preceduto rispettivamente dalla locuzione "rappresentato da" o "procuratore". 3. Gli ordini collettivi, di cui al comma 2, possono essere anche emessi in forma dematerializzata e trasmessi alla Banca d'Italia per via telematica. 4. La Banca d'Italia, verificata la congruita' degli ordini collettivi con le risultanze dei supporti informatici a corredo, da' corso alle operazioni di estinzione degli ordini stessi e di invio dei bonifici ai sistemi bancario e postale. 5. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le modalita' di estinzione dei titoli di spesa previste dal comma 1, lettera a), possono essere estese anche al pagamento degli stipendi e altri assegni fissi e continuativi. ((1))
----------------- AGGIORNAMENTO (1) Si riporta il testo del comma 5 del presente articolo, a seguito delle modifiche introdotte, a decorrere dal 4/7/2002, dall'avviso di rettifica in G.U. 4/7/2002, n. 155: "5. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le modalita' di estinzione dei titoli di spesa previste dal comma 1, (( lettere a) e b) )), possono essere estese anche al pagamento degli stipendi e altri assegni fissi e continuativi."
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (lettera soppressa)". - Il testo della lettera c) del comma 2 dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428 (Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti), e' il seguente: "2. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni. Tali norme devono ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) (omissis); b) (omissis); c) adeguare la normativa vigente sulla contabilita' pubblica all'evoluzione della tecnologia, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati;". - Il testo dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429 (Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilita' amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo), e' il seguente: "Art. 45. - 1. A norma del comma 2, lettera e), dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, le disposizioni contenute negli articoli che precedono possono essere modificate o integrate con norme regolamentari, nel rispetto dei criteri indicati nello stesso art. 1.". - Il testo dei commi 1 e 5 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili) e', rispettivamente, il seguente: "1. Il pagamento degli stipendi, delle pensioni e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato, avviene mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal creditore, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore medesimo. 2.-4. (Omissis). 5. Ai fini del pagamento delle spese previste dai commi 1 e 4, possono essere adottate procedure telematiche disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento relative al mandato informatico.".
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| Art. 2. 1. Le rate di pensione e di assegni pagabili in contanti, compresi nei supporti informatici di cui al comma 2 dell'art. 1, possono essere riscossi entro il secondo mese successivo a quello di esigibilita'. 2. Per le rate non riscosse entro il termine di cui al precedente comma 1, gli uffici pagatori restituiscono alla Banca d'Italia i relativi importi mediante singoli "storni di bonifico". Tali importi saranno quindi versati cumulativamente al capo X, capitolo 2368 dello stato di previsione dell'entrata a cura della stessa Banca d'Italia, la quale trasmettera' la relativa quietanza al Centro di elaborazione del sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze, comunicando per via telematica tutte le informazioni presenti nei singoli bonifici originari. Il sistema informativo ne dara' comunicazione alle competenti direzioni provinciali dei servizi vari per i conseguenti adempimenti. |
| Art. 3. 1. La Banca d'Italia invia alla Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze, per via telematica, la rendicontazione mensile dei titoli di spesa estinti. |
| Art. 4. 1. Il pagamento per contanti ovvero l'accreditamento nei circuiti bancario o postale delle rate, anche arretrate, di pensioni e di assegni viene effettuato, per qualsiasi importo, a partire dal giorno 5 di ogni mese. 2. Qualora la data prefissata cada in giorno non lavorativo, il pagamento e' anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente. |
| Art. 5. 1. Il pagamento in contanti delle rate di pensione e degli assegni viene effettuato dagli uffici pagatori, previo accertamento della identita' personale dei titolari, mediante esibizione del certificato di iscrizione (libretto) ovvero, in mancanza, della credenziale rilasciata dalla competente direzione provinciale dei servizi vari. 2. Il rappresentante legale o il procuratore, le cui generalita' risultino nel flusso informatico di cui al comma 2 dell'articolo 1 del presente decreto, debbono esibire, oltre al proprio documento personale di riconoscimento, anche i documenti intestati al rappresentato di cui al comma 1. 3. Nei casi di erogazione in via continuativa a favore dei soggetti creditori di ritenute gravanti sui trattamenti pensionistici, il pagamento viene effettuato previa identificazione personale e contestuale esibizione di apposita certificazione rilasciata dalla competente direzione provinciale dei servizi vari attestante il diritto degli esibitori alle somme in riscossione. 4. Nel caso di pagamento a piu' eredi del rateo rimasto insoluto a seguito del decesso del titolare di pensione o di assegno, nel flusso informatico vanno riportati gli estremi della comunicazione della direzione provinciale dei servizi vari recante le generalita' complete di tutti gli aventi diritto. Detta comunicazione va esibita all'atto della riscossione all'ufficio pagatore che la alleghera' alla quietanza di cui all'articolo 6 del presente decreto. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429.
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429 (per l'oggetto, si veda in nota alle premesse), e' il seguente: "1. Gli assegni di conto corrente postale di serie speciale sono esigibili presso l'ufficio postale sito nel comune di residenza anagrafica del pensionato. Nelle localita' aventi piu' uffici postali gli assegni sono esigibili presso l'ufficio prescelto dal pensionato stesso o dal suo rappresentante legale. 2. E' consentito il cambio di localizzazione del pagamento di un assegno, sempreche' cio' avvenga nell'ambito della stessa provincia e abbia luogo con l'osservanza delle modalita' stabilite dal comma 4, dell'art. 7. 3. Il pagamento degli assegni puo' essere localizzato presso un ufficio postale sito in un comune, nella stessa provincia, confinante con quello di residenza anagrafica, quando il pensionante possa piu' agevolmente raggiungere quest'ultima localita', previa attestazione del comune di residenza anagrafica. 4. Gli assegni di serie speciale per il pagamento dei ratei successivi nonche' quelli per il versamento delle somme trattenute per alimenti a favore di terzi possono, a richiesta degli aventi diritto, essere localizzati presso un ufficio postale sito in una provincia diversa da quella in cui e' iscritta la relativa partita di pensione. Le modalita' per l'inoltro degli assegni in parola e delle corrispondenti distinte di conferma previste dall'art. 9 sono stabilite in base ad intese tra l'amministrazione postale e il Ministero del tesoro. 5. Gli intestatari di un assegno emesso per il pagamento di un rateo successorio che non possono presentarsi personalmente all'ufficio postale pagatore per quietanzare l'assegno stesso contestualmente agli altri beneficiari, hanno facolta' di nominare un proprio rappresentante, mediante mandato speciale con firma autenticata anche in via amministrativa, da prodursi all'ufficio pagatore medesimo per essere allegato al titolo di pagamento.".
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| Art. 6. 1. Il pagamento in contanti e' documentato da quietanza apposta su apposito modulo, predisposto dagli uffici pagatori sulla base delle specifiche fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il modulo andra' sottoscritto per quietanza dal titolare della pensione o dell'assegno, ovvero dal suo rappresentante legale o volontario. 2. I moduli quietanzati comprovanti i pagamenti eseguiti sono conservati dagli uffici pagatori per un periodo di cinque anni unitamente ai rispettivi bonifici domiciliati e tenuti a disposizione per i controlli di legge. |
| Art. 7. 1. Il titolare di pensione o di assegno, impossibilitato a recarsi all'ufficio pagatore, puo' delegare altra persona a riscuotere la rata mensile, mediante apposita scrittura privata a firma autenticata in via amministrativa, da presentare direttamente all'ufficio stesso. 2. Qualora il predetto titolare rilasci mandato in via continuativa ai sensi dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, la competente direzione provinciale dei servizi vari puo' rilasciarne una o piu' copie autentiche per la riscossione delle rate mensili venute a scadenza prima dell'acquisizione in banca dati delle generalita' del mandatario, mediante diretta esibizione all'ufficio pagatore da parte del mandatario stesso. 3. La delega e le copie autentiche di cui ai precedenti commi, da esibire unitamente al documento del mandante, saranno acquisite dall'ufficio pagatore e allegate al modulo quietanzato di cui all'articolo 6.
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 199 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), e' il seguente: "Art. 199. - I titolari di pensione o di assegno rinnovabile possono nominare mediante mandato speciale con firma autenticata anche in via amministrativa, da prodursi alla competente direzione provinciale del tesoro, un proprio rappresentante per la riscossione continuativa del trattamento loro spettante.".
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| Art. 8. 1. E' soppressa la modalita' di pagamento delle pensioni e degli assegni a carico del bilancio dello Stato, mediante gli assegni di c/c postale di serie speciale previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429. 2. I titoli della specie non riscossi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono pagabili presso gli uffici postali di localizzazione entro la data di scadenza di validita' sugli stessi riportata. Trascorso tale termine, dovranno essere restituiti alle direzioni provinciali dei servizi vari emittenti, per la riammissione a pagamento delle somme rappresentate, con le modalita' di cui all'articolo 1 del presente decreto. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 429 del 1986. 3. I conti correnti postali infruttiferi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 429 del 1986 verranno chiusi dopo la resa e la regolarizzazione dell'ultima contabilita' di cui all'articolo 26 dello stesso decreto presidenziale. 4. In sostituzione dei tagliandi annessi agli assegni di c/c postale, ai titolari di pensioni e degli assegni di cui all'articolo 1, nel mese di gennaio di ciascun anno, ovvero nel mese in cui verra' attribuito l'aumento per perequazione automatica, verra' inviato un prospetto analitico delle competenze spettanti, da valere fino al mese di dicembre dello stesso anno . L'invio del prospetto sara' ripetuto nel corso dell'anno, qualora intervengano variazioni di carattere generale o individuale e comunque nei casi di pagamenti una tantum.
Note all'art. 8: - Il testo degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 429/1986 e', rispettivamente, il seguente: "Art. 1 (Pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri). - 1. Il pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato, delle amministrazioni e aziende autonome di Stato nonche' degli enti pubblici che abbiano stipulato apposita convenzione con l'amministrazione periferica del tesoro per l'affidamento a quest'ultima della gestione delle pensioni spettanti ai propri dipendenti, e' disposto mediante gli assegni di conto corrente postale di serie speciale di cui al comma 4, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 13 per il versamento delle ritenute erariali. 2. A cura della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro e' disposta l'apertura di distinti speciali conti correnti postali infruttiferi, intestati ai centri interregionali di elaborazione per i servizi periferici del Tesoro istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1985, emanato in attuazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1985, n. 428. 3. Mediante appositi ordini collettivi di pagamento, emessi dai centri interregionali di elaborazione distintamente per capitolo di spesa o per amministrazione o azienda autonoma di Stato ovvero mediante le procedure previste dagli ordinamenti contabili degli enti pubblici convenzionati di cui al comma 1, vengono accreditate all'Amministrazione postale, sui conti correnti speciali aperti a norma del comma 2, le somme occorrenti per la traenza dei titoli relativi al pagamento delle pensioni alle scadenze prestabilite. 4. A debito dei predetti conti correnti postali speciali i centri interregionali di elaborazione, nella loro veste di ordinatori di pagamenti, emettono, a favore dei titolari di pensioni o di trattamenti congeneri, assegni postali localizzati formanti una serie speciale con propria numerazione e contraddistinti da particolari segni caratteristici stabiliti con le modalita' indicate nell'art. 2. Detti assegni speciali possono anche superare il limite massimo di importo fissato per il servizio ordinario dei conti correnti postali, non sono soggetti a vidimazione e sono validi per tre mesi oltre quello di emissione. Essi non sono girabili, ma possono essere riscossi per delega dell'assegnatario, con le cautele e modalita' previste dagli articoli 16 e 17. 5. Gli assegni di conto corrente postale di serie speciale e gli eventuali titoli di differente natura di cui al comma 2 dell'art. 13 nonche' i relativi elaborati sono compilati e firmati per emissione con sistema automatizzato.". "Art. 2 (Moduli per gli assegni di conto corrente postale di serie speciale). - 1. Il tracciato, con la precisazione dei dati da indicare, le dimensioni, il tipo di carta da usare e i segni caratteristici dei moduli per gli assegni di conto corrente postale di serie speciale sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni. 2. L'allestimento dei moduli stessi e' a carico del Ministero del tesoro.". - Il testo degli articoli 25 e 26 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 429/1986 e', rispettivamente, il seguente: "Art. 25 (Rinnovazione degli assegni danneggiati, smarriti, sottratti o distrutti dopo il pagamento). - 1. L'assegno danneggiato in modo da non potere essere individuato, ovvero smarrito, sottratto o distrutto presso gli uffici dell'Amministrazione postale dopo il pagamento, ma prima di essere prodotto in versamento al competente centro del servizio informativo del tesoro, puo' essere sostituito, previa autorizzazione della competente Direzione provinciale del tesoro, da una dichiarazione con la quale il funzionario responsabile si assume l'obbligo di indennizzare l'erario per gli eventuali danni derivanti dal danneggiamento, dallo smarrimento, dalla sottrazione o dalla distruzione. La dichiarazione deve contenere gli estremi dell'assegno che non viene prodotto, con l'attestazione dell'avvenuto pagamento, seguita dalla quietanza del beneficiario e vidimata dal direttore provinciale delle poste. 2. L'assegno pagato, prodotto al competente centro del servizio informativo per i servizi periferici del tesoro e successivamente smarrito, sottratto, distrutto o gravemente danneggiato e' sostituito da una dichiarazione, a firma del direttore del centro, recante gli estremi necessari per l'identificazione dell'assegno stesso.". "Art. 26 (Contabilizzazione degli assegni pagati). - 1. Gli assegni di serie speciale pagati vengono trasmessi mensilmente dagli uffici postali alla propria direzione provinciale che li produce, con appositi elenchi descrittivi e con distinta riepiogativa in duplice copia, al Centro nazionale di calcolo e contabilita'. 2. Quest'ultimo fornisce i dati riepiogativi ai centri interregionali di elaborazione, i quali, dopo avere eseguite le conseguenti scritture nei propri registri, autorizzano le competenti direzioni provinciali delle poste ad addebitare i corrispondenti importi ai conti correnti postali di serie speciale di cui all'art. 1. 3. Gli assegni in funzione di postagiro sono invece addebitati di volta in volta, senza preventiva autorizzazione, e restituiti direttamente dal competente ufficio dell'Amministrazione postale al centro traente, per le scritturazioni del caso e per il successivo inoltro al Centro nazionale di calcolo e contabilita'. 4. Il Centro nazionale di calcolo e contabilita', dopo avere acquisito nei propri archivi magnetici, con procedimento automatizzato, gli elementi identificativi essenziali degli assegni e dei postagiro versati nel mese precedente dalla posta, il cui importo e' addebitato ai conti correnti postali di serie speciale nel modo previsto dai commi 2 e 3, esegue, avvalendosi dei mezzi tecnici a disposizione, di cui al comma 1 dell'art. 4, una comparazione con i corrispondenti dati riguardanti i titoli emessi dai centri interregionali di elaborazione e non ancora estinti. Allestisce quindi, distintamente per provincia nonche' per capitolo o per amministrazione o azienda autonoma di Stato o per ente convenzionato, elenchi analitici in duplice copia dei titoli pagati ed in unico esemplare di quelli inestinti scaduti di validita' per decorrenza del termine previsto dal comma 4 dell'art. 1. 5. Il Centro nazionale di calcolo e contabilita' trasmette una copia degli elenchi degli assegni pagati, unitamente ai titoli stessi, ai competenti organi di controllo. Una seconda copia viene invece rimessa alla direzione provinciale del tesoro interessata, alla quale e' anche destinato l'elenco degli assegni scaduti di validita'. 6. Le modalita' degli addebiti e le procedure di regolarizzazione degli assegni stralciati in sede di contabiizzazione, perche' non regolarmente pagati, sono concordate tra l'Amministrazione postale e il Ministero del tesoro. 7. In sede di contabilizzazione, ai postagiro collettivi emessi in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 14, 21 e 22 vanno rispettivamente unite: a) le copie degli elenchi nominativi dei pensionati soggetti a ritenute extra-erariali; b) le copie degli elenchi nominativi dei pensionati che riscuotono con accreditamento in conto corrente bancario; c) le copie degli elenchi nominativi dei pensionati che riscuotono in valuta estera. 8. Ad avvenuta contabilizzazione degli assegni emessi per il pagamento agli aventi diritto dei ratei successori, le direzioni provinciali del tesoro trasmettono ai competenti organi di controllo i documenti occorsi per la liquidazione dei ratei stessi, facendo riferimento alle contabilita' in cui sono stati compresi i relativi assegni.".
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| Art. 9. 1. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429: 1; 2; 3; 4, comma 6; 7; 8, commi 1, 2, 3 e 4; 9; 10; 12; 15; 16; 17; 18; 19; 20, ad eccezione dei commi 4 e 8; 21, ad eccezione dei commi 1 e 6; 24. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 aprile 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 164 |
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