Gazzetta n. 146 del 24 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 giugno 2002
Misura e modalita' di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private del contributo dovuto per l'anno 2002 dalle imprese esercenti attivita' di assicurazione e riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che prevede l'obbligo del pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e delle imprese di assicurazione e di capitalizzazione;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e, in particolare, l'art. 25, secondo comma, come sostituito dall'art. 4, comma 26, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme sull'ISVAP, il quale ha previsto che il contributo e' versato direttamente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), istituito con l'art. 3 della suddetta legge, entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 30 giugno, e che lo stesso Ministro e' autorizzato ad adeguare il contributo in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento dell'ISVAP;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1999 ed, in particolare, l'art. 2, comma 2, concernente le modalita' di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza a decorrere dall'anno 2000;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2001, con il quale sono state determinate la misura e le modalita' di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2001;
Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2002 nella misura e con le modalita' di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP;
Visto il provvedimento del presidente dell'ISVAP 21 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2001, con il quale e' stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione, nella misura del sette per cento dei premi, escluse le tasse e le imposte, incassati nell'esercizio del 2001 dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai fini della determinazione dei contributi e degli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico delle stesse imprese;
Visto il verbale del consiglio dell'ISVAP, reso nella seduta del 27 settembre 2001, con il quale e' stato approvato il bilancio di previsione della spesa per il 2002, pari a euro 43.950.400,00;
Vista la comunicazione dell'ISVAP del 20 maggio 2002, con la quale viene individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2002 pari a euro 33.235.126,00, al netto dell'avanzo di amministrazione e viene reso noto l'ammontare dei premi incassati nell'anno 2001, rispettivamente dalle imprese che esercitano i rami dell'assicurazione diretta e l'attivita' di sola riassicurazione;
Decreta:
Art. 1.
1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2002 all'ISVAP, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, come sostituito dall'art. 4, comma 26, del predetto decreto legislativo n. 373 del 1998, dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, e' stabilito nella misura dello 0,48 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2001, per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni.
2. Il contributo di vigilanza per l'anno 2002 dovuto dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese estere operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano la sola riassicurazione, e' stabilito nella misura dello 0,12 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2001.
3. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2001 dalle impree di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'ISVAP 21 dicembre 2000, in misura pari al 7 per cento dei predetti premi.
 
Art. 2.
1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2002, di cui all'art. 1, e' versato dalle imprese di assicurazione e riassicurazione entro il 31 luglio 2002, al netto della rata di acconto versata entro il 31 gennaio 2002, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1999.
 
Art. 3.
1. L'ISVAP provvede a comunicare alle singole imprese l'importo dovuto e la banca incaricata della riscossione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 giugno 2002
Il Ministro: Tremonti
 
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