IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto l'art. 107, comma 1, lettera f), punto 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede che le funzioni di rilievo nazionale quali il soccorso tecnico, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi sono mantenute allo Stato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile; Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che prevede la possibilita' da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile di emanare norme finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose; Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante "Legge quadro in materia di incendi boschivi"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2001, recante "Proroga dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali connesse al sistema delle risorse idriche in Sardegna"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Basilicata"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001, recante "Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Puglia"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, recante "Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi d'approvvigionamento idro-potabile in atto nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa"; Considerato che le eccezionali condizioni meteo-climatiche hanno causato in tutto il territorio nazionale fenomeni di siccita' particolarmente gravi e tali pertanto da aumentare notevolmente il rischio legato allo sviluppo ed alla proporzione degli incendi boschivi; Ritenuto quindi necessario, al fine di evitare l'insorgenza e l'aggravamento di situazioni di pericolo derivanti dal probabile aumento di incendi boschivi nell'approssimarsi della stagione estiva, aumentare le capacita' operative degli aeromobili di proprieta' del Dipartimento della protezione civile impegnati nell'attivita' di soccorso aereo per la lotta ai predetti incendi boschivi; Considerato che con comunicazione del 25 maggio 2002 il COAU ha evidenziato che gia' nel primo trimestre del 2002 le richieste di intervento aereo rispetto allo stesso periodo del triennio 1999-2001 sono aumentate in modo assai considerevole; Vista la nota prot. n. 1518 del 26 aprire 2002, con la quale l'ENAC segnala l'esigenza di adottare immediati ed urgenti provvedimenti al fine di implementare il numero di equipaggi da impiegare nella campagna antincendi per la prossima stagione estiva; Ritenuto quindi che, sulla base delle superiori valutazioni, vi e' l'assoluta necessita' ed urgenza di concludere uno o piu' contratti di servizio per conseguire l'indispensabile implementazione dell'attivita' di soccorso aereo, nella ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, cosi' come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, con previsione espressa di apposite specifiche clausole volte a soddisfare le ulteriori peculiari esigenze anche sulla parte del territorio nazionale interessato dalle citate dichiarazioni di stato di emergenza; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Il Dipartimento della protezione civile, al fine di conseguire, con particolare riferimento alle porzioni di territorio nazionale interessate dalle dichiarazioni di stato di emergenza di cui in premessa, l'ottimale utilizzazione degli aeromobili di sua proprieta' impegnati in attivita' di soccorso aereo per la lotta agli incendi boschivi, unitamente alla necessita' di garantire una migliore operativita' dei velivoli stessi, e' autorizzato, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del decreto legislativo n. 157/1995, e successive modifiche ed integrazioni, a porre in essere tutte le iniziative di carattere contrattuale finalizzate al potenziamento della capacita' operativa della flotta aerea di cui sopra, nel periodo 1 giugno-30 settembre 2002, tenuto conto della peculiarita' del servizio in argomento e previa acquisizione di apposita valutazione di congruita' delle relative prestazioni. Nelle more della formazione della predetta attivita' contrattuale, il Dipartimento della protezione civile e', altresi', autorizzato, a disporre l'immediata attivazione del servizio ai sensi dell'art. 1326 del codice civile, nel rispetto della vigente normativa in materia di forma degli atti. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 giugno 2002 Il Ministro: Scajola |