Gazzetta n. 146 del 24 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 11 giugno 2002
Destinazione delle risorse finanziarie del 2002 disponibili per gli interventi agevolati a favore dell'imprenditoria femminile di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, e ripartizione delle stesse risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante "Azioni positive per l'imprenditoria femminile";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il regolamento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile;
Visto l'art. 2. comma 1 del citato decreto, ai sensi del quale il Ministro delle attivita' produttive provvede annualmente, previo parere del Comitato per l'imprenditoria femminile, alla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra gli interventi indicati dal medesimo articolo alle lettere a) e b), rispettivamente riguardanti le iniziative imprenditoriali e i programmi regionali di cui all'art. 21 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, n. 314/2000;
Visto il decreto ministeriale 28 marzo 2002 recante "Ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 488" con il quale e' stata assegnata, per l'esercizio 2002, la somma di 123.950 milioni di euro per l'attuazione della legge n. 215/1992;
Visto l'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, ai sensi del quale, nel caso in cui una delle quote riservate agli interventi di cui sopra risulti superiore alle richieste, l'eccedenza incrementa le risorse finanziarie dell'anno successivo;
Considerato che sulla base delle eccedenze verificatesi nella gestione del bando 2001, nonche' delle economie di spesa realizzatesi nella gestione dei bandi precedenti risulta disponibile la somma di Euro 18.000.000,00 che viene destinata ad incrementare le risorse stanziate per il 2002 con il citato decreto 28 marzo 2002;
Considerato pertanto che le risorse complessivamente disponibili, comprensive delle economie di spesa sopra indicate, ammontano a Euro 141.950.000,00;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, ai sensi del quale il Ministro delle attivita' produttive determina annualmente la quota delle risorse finanziarie statali disponibili da destinare a ciascuna Regione e Provincia autonoma per l'attivazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica sulla base della quota di popolazione femminile residente ponderata, in misura direttamente proporzionale, con l'indice di disoccupazione femminile;
Visto altresi' l'art. 21, comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, ai sensi del quale il Ministro delle attivita' produttive provvede annualmente alla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, sulla base della quota di popolazione femminile residente ponderata, in misura direttamente proporzionale, con l'indice di disoccupazione femminile;
Visti gli articoli 17 e 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 che stabiliscono che gli oneri derivanti dalle convenzioni con i soggetti terzi per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria e per l'attivita' ispettiva sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni sono a carico degli stanziamenti previsti per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);
Sentito il parere del Comitato per l'imprenditoria femminile di cui all'art. 10 della citata legge n. 215/1992, espresso nella riunione del 23 aprile 2002 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000;
Decreta:
Art. 1.
Le risorse finanziarie dell'anno 2002 per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, pari a Euro 141.950.000,00 sono cosi' ripartite:
Euro 134.150.000,00 per la concessione di agevolazioni a favore delle iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314;
Euro 7.800.000,00 per la concessione di agevolazioni a favore delle iniziative di cui all'art. 2, comma 1, lette-ra b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314.
 
Art. 2.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, le risorse finanziarie dell'anno 2002 da destinare agli interventi agevolativi a favore dell'imprenditoria femminile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, determinate al precedente art. 1 in Euro 134.150.000,00, sono ripartite tra le regioni e le province autonome nella misura sottoindicata:
regione Piemonte: Euro 5.860.227,95;
regione Valle d'Aosta: Euro 105.519,21;
regione Liguria: Euro 2.659.589,08;
regione Lombardia: Euro 8.596.179,98;
provincia autonoma di Bolzano: Euro 206.691,74;
provincia autonoma di Trento: Euro 281.169,64;
regione Veneto: Euro 3.881.625,82;
regione Friuli-Venezia Giulia: Euro 1.265.806,95;
regione Emilia-Romagna: Euro 3.221.307,88;
regione Toscana: Euro 4.522.742,13;
regione Umbria: Euro l.208.160,50;
regione Marche: Euro 1.548.016,18;
regione Lazio: Euro 11.277.561,20;
regione Abruzzo: Euro 2.266.095,15;
regione Molise: Euro 921.483,48;
regione Campania: Euro 26.271.109,30;
regione Puglia: Euro 15.377.236,40;
regione Basilicata: Euro 2.090.146,31;
regione Calabria: Euro 10.558.955,22;
regione Sicilia: Euro 25.018.979,21;
regione Sardegna: Euro 7.011.396,66.
Le risorse finanziarie assegnate sono comprensive degli oneri derivanti dalle convenzioni con i soggetti terzi per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria e di quelli per l'attivita' ispettiva ai sensi di quanto disposto dagli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000.
 
Art. 3.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, le risorse finanziarie dell'anno 2002 da destinare agli interventi agevolativi a favore dell'imprenditoria femminile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, determinate al precedente art. 1 in Euro 7.800.000,00, sono ripartite tra le regioni e le province autonome nella misura sottoindicata:
regione Piemonte: Euro 340.736,33;
regione Valle d'Aosta: Euro 6.135,30;
regione Liguria: Euro 154.638,80;
regione Lombardia: Euro 499.815,16;
provincia autonoma di Bolzano: Euro 12.017,86;
provincia autonoma di Trento: Euro 16.348,29;
regione Veneto: Euro 225.692,74;
regione Friuli-Venezia Giulia: Euro 73.598,91;
regione Emilia-Romagna: Euro 187.299,30;
regione Toscana: Euro 262.969,73;
regione Umbria: Euro 70.247,13;
regione Marche: Euro 90.007,65;
regione Lazio: Euro 655.721,04;
regione Abruzzo: Euro 131.759,54;
regione Molise: Euro 53.578,61;
regione Campania: Euro 1.527.503,93;
regione Puglia: Euro 894.092,02;
regione Basilicata: Euro 121.529,19;
regione Calabria: Euro 613.938,51;
regione Sicilia: Euro 1.454.700,24;
regione Sardegna: Euro 407.669,73.
L'onere complessivo pari a Euro 141.950.000,00 e' a carico dell'apposita sezione del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 denominata "Interventi imprenditoria femminile" contabilita' speciale n. 1724.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 giugno 2002
Il Ministro: Marzano
 
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