Gazzetta n. 145 del 22 giugno 2002 (vai al sommario)
CONFERENZA UNIFICATA (ART. 8 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 1997, N. 281)
ACCORDO 18 aprile 2002
Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le province e le comunita' montane sull'art. 8, comma 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante "attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano", come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27.

LA CONFERENZA UNIFICATA
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2002, n. 58, recante: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/1983/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano";
Visto il parere espresso da questa Conferenza nella seduta del 31 gennaio sul decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27;
Vista la nota della Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome del 1 febbraio 2002, con la quale si richiama quanto convenuto nel corso della suddetta seduta in ordine agli emendamenti presentati dalle regioni ed in particolare sul ruolo di controllo e di gestione dei dati che si ritiene di competenza regionale;
Considerato che, in sede tecnica, il 26 marzo 2002 si e' convenuto di addivenire ad un accordo, da sancire in questa Conferenza, al fine di corrispondere alla richiesta avanzata dai presidenti delle regioni e ne sono stati altresi' definiti i contenuti;
Visto l'art. 9, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che in questa Conferenza possono essere sanciti accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune;
Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, delle province, dei comuni e delle comunita' montane;
Si sancisce tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane il seguente accordo nei termini sottoindicati:
in attesa delle proposte del Ministro della salute sulle modalita' di cui all'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, da adottarsi d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, si conviene quanto segue:
1) i dati di cui al comma 6, nel loro complesso, sono trasmessi dalle aziende U.L.S.S. alle regioni ai fini della loro validazione per il successivo inoltro al Ministero della salute;
2) le modalita' e i termini di trasmissione dei predetti dati saranno concordati tra il Ministero della salute e le regioni nel rispetto degli obblighi comunitari e delle competenze costituzionalmente attribuite allo Stato e alle regioni in materia;
3) si conviene che le regioni trasmetteranno i dati di cui al punto precedente entro il 31 dicembre 2002;
4) i criteri di trasmissione dei risultati delle analisi di cui al comma 7 dell'art. 8 saranno concordati tra il Ministero della salute e le regioni sulla base di modalita' da definirsi con successivo accordo di questa Conferenza entro il 30 giugno 2002.
Roma, 18 aprile 2002
Il presidente: La Loggia
 
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