Gazzetta n. 144 del 21 giugno 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 3 giugno 2002 |
Autorizzazione all'organismo "Istituto Giordano S.p.a.", in Bellaria-Igea Marina, ad emettere certificazione CEE di rispondenza della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza. |
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IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle attivita' produttive e IL DIRETTORE GENERALE per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE, concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9; Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE; Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994, di autorizzazione provvisoria al rilascio della certificazione CEE per alcuni prodotti di cui all'allegato IV delle direttive 89/392/CE e 91/368/CE, emesso in nome della societa' "Istituto Giordano S.p.a.", con sede in via Rossini, 2 - Bellaria-Igea Marina (Rimini); Visto il verbale di accertamento dell'ufficio provinciale dell'industria del commercio e dell'artigianato di Milano del 28 giugno 1999, trasmesso con nota del 28 giugno 1999, prot. n. 859/1999, acquisito in atti di questo Ministero in data 2 luglio 1999, prot. n. 757.540, con le risultanze dell'attivita' di controllo svolta presso la societa' "Istituto Giordano S.p.a.", Bellaria-Igea Marina (Rimini); Vista l'istanza presentata dalla societa' "Istituto Giordano S.p.a.", Bellaria-Igea Marina (Rimini), del 14 dicembre 2001, recepita in atti di questo Ministero il 18 dicembre 2001, prot. n. 785.767, volta ad ottenere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV, come riportato negli elenchi del decreto ministeriale del 4 agosto 1994; Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata a corredo dell'istanza del 14 dicembre 2001, dall'organismo "Istituto Giordano S.p.a.", Bellaria-Igea Marina (Rimini), ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per la conferma dell'autorizzazione alla certificazione CE relativamente ai tipi di macchine di cui all'elenco del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994; Considerato che l'organismo "Istituto Giordano S.p.a.", Bellaria-Igea Marina (Rimini), ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione CE; Decretano: Art. 1. 1. L'organismo "Istituto Giordano S.p.a.", con sede in via Rossini, 2 - Bellaria-Igea Marina (Rimini), e' autorizzato ad emettere certificazione CEE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettera A), della direttiva 89/392/CEE: A) macchine: 1) seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate; 1.1) seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo e con dispositivo di trascinamento amovibile; 1.2) seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale; 1.3) seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale; 1.4) seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale; 2) spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno; 3) piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per lavorazione del legno; 4) seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate e per la lavorazione della carne e di materie assimilate; 5) macchine combinate dei tipi di cui ai punti 1), 4) e al punto 7), e per la lavorazione del legno; 6) tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno; 7) fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno; 8) seghe a catena portatili da legno; 9) presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocita' superiore a 30 mm/s; 10) formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale; 11) formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale; 12) macchine per lavori in sotterraneo dei seguenti tipi: macchine mobili su rotaie, locomotive e benne di frenatura; armatura semovente idraulica; con motore a combustione interna destinate ad equipaggiare lavori in sotterraneo; 13) benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione; 14) dispositivi di protezione ed alberi cardanici di trasmissione amovibili; 15) ponti elevatori per veicoli. 2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico dell'organismo "Istituto Giordano S.p.a.", Bellaria-Igea Marina (Rimini) e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 3. La certificazione CEE di cui al comma 1 deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE. |
| Art. 2. 1. La presente autorizzazione ha validita' triennale a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico. 3. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli. 4. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni. L'ispettorato tecnico del Ministero dell'attivita' produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione. 5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportati nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del Ministero delle attivita' produttive. |
| Art. 3. 1. Ove, nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, l'organismo non soddisfa piu' i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 giugno 2002
Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività Visconti Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro Onelli |
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