Gazzetta n. 144 del 21 giugno 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 3 giugno 2002 |
Estensione dell'autorizzazione all'organismo "E.C.O. - European Certifying Organization S.p.a.", in Faenza, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza. |
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IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle attivita' produttive e IL DIRETTORE GENERALE per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE, concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare l'art. 8; Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE; Visto il decreto interministeriale del 23 aprile 1998, di autorizzazione al rilascio della certificazione CE per alcuni prodotti di cui all'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996, emanato in nome della societa' "E.C.O. - European Certifying Organization S.r.l.", con sede sociale in via Brunelleschi, 9 - Ravenna; Vista la nota del 7 febbraio 2000 della societa' "E.C.O. - European Certifying Organization S.r.l.", prot. n. 1406, recepita in atti di questo Ministero il 17 febbraio 2000, prot. n. 757.106, con la quale si comunica l'avvenuto cambiamento della sede sociale da via Brunelleschi, 9 - Ravenna, in via Granarolo, 62 - 48018 Faenza (Ravenna), giusto atto del 3 settembre 2000, repertorio n. 93.483, raccolta n. 3.948, a rogito del dott. Massimo Gargiulo, notaio in Faenza (Ravenna), iscritto nel ruolo del distretto di Ravenna; Vista la nota del 6 dicembre 2000 della societa' "E.C.O. - European Certifying Organization S.p.a.", prot. n. 16675, recepita in atti di questo Ministero il 20 dicembre 2000, prot. n. 757.800, con la quale si comunica l'avvenuto cambiamento della ragione sociale da "E.C.O. - European Certifying Organization S.r.l." ad "E.C.O. - European Certifying Organization S.p.a.", giusto atto del 27 maggio 2000, repertorio n. 100.585, raccolta n. 4.526, a rogito del dott. Massimo Gargiulo, notaio in Faenza (Ravenna), iscritto nel ruolo del distretto di Ravenna; Vista l'istanza presentata dall'organismo "E.C.O. - European Certifying Organization S.p.a.", con sede legale in via Granarolo, 62 - 48018 Faenza (Ravenna), in data 26 marzo 2001, acquisita in atti di questo Ministero in data 29 marzo 2001, prot. n. 785.190, volta ad ottenere l'estensione dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di certificazione relativa ad ulteriori altri tipi di macchine di cui all'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996; Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo "E.C.O. - European Certifying Organization S.p.a." - Faenza (Ravenna), soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE; Considerato che l'organismo "E.C.O. - European Certifying Organization S.p.a." - Faenza (Ravenna), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459; Decretano: Art. 1. 1. L'organismo "E.C.O. - European Certifying Organization S.p.a.", con sede legale in via Granarolo, 62 - 48018 Faenza (Ravenna), e' autorizzato ad emettere certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, della direttiva 89/392/CEE: A) macchine: 2) spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno; 3) piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno; 4) seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate e per la lavorazione della carne e di materie assimilate; 5) macchine combinate dei tipi di cui ai punti 1), 4) e al punto 7), e per la lavorazione del legno; 6) tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno; 7) fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno; 9) presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocita' superiore a 30 mm/s; 10) formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale; 11) formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale; 14) dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili; 17) macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici; B) componenti: 1) dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (tappeti sensibili); 3) schermi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al punto A/9, A/10 e A/11. 2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico dell'organismo "E.C.O. - European Certifying Organization S.p.a." - Faenza (Ravenna), e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 3. All'organismo "E.C.O. - European Certifying Organization S.p.a." - Faenza (Ravenna) resta attribuito quale numero di identificazione il n. 0714 gia' precedentemente assegnato dalla Commissione europea. 4. La certificazione CEE di cui al comma 1 deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE. |
| Art. 2. 1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' fino al 23 aprile 2003. 2. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico. 3. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli. 4. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni. L'ispettorato tecnico del Ministero dell'attivita' produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione. 5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportati nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del Ministero delle attivita' produttive. |
| Art. 3. 1. Ove, nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, l'organismo non soddisfa piu' i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 giugno 2002
Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività Visconti Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro Onelli |
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