Gazzetta n. 144 del 21 giugno 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 29 maggio 2002 |
Riconoscimento dell'acqua minerale "Certosa Fonte Serrine", in comune di Polia, al fine dell'imbottigliamento e della vendita. |
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IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione
Vista la domanda in data 4 gennaio 2000, con la quale la societa' La Certosa S.r.l. con sede in Rende (Cosenza), via Trieste, Pal. Miraedil, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Certosa Fonte Serrine" che sgorga dalla sorgente omonima nell'ambito della concessione mineraria "Certosa" sita nei comuni di Polia e Filadelfia, al fine dell'imbottigliamento e della vendita; Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visti i pareri della III Sezione del Consiglio superiore di sanita' espressi nelle sedute del 30 gennaio 2001, e del 17 aprile 2002; Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217; Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata "Certosa Fonte Serrine" che sgorga dalla sorgente omonima nell'ambito della concessione mineraria "Certosa" sita nei comuni di Polia e Filadelfia. |
| Art. 2. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4), del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: "Puo' avere effetti diuretici". |
| Art. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla commissione delle Comunita' europee. |
| Art. 4. Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992. Roma, 29 maggio 2002 Il direttore generale: Oleari |
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