Gazzetta n. 144 del 21 giugno 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 5 giugno 2002
Determinazione delle risorse da trasferire ai comuni per l'attuazione degli interventi nelle aree di degrado urbano.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante interventi urgenti per l'economia e, in particolare, l'art. 14 concernente interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano e sociale;
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto del Ministro delle attivita' produttive d'intesa con il Ministro per la solidarieta' sociale, del 1 giugno 1998 relativo al regolamento sulle modalita' di attuazione degli interventi imprenditoriali in aree di degrado urbane;
Visto il decreto del 28 marzo 2002 del Ministro delle attivita' produttive relativo alla ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di cui all'art. 52, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che dispone nell'allegato all'art. 1 la somma pari a migliaia di Euro 51.646,00 da destinare agli interventi di cui all'art. 14 della legge n. 266/1997;
Considerata la popolazione residente, secondo le risultanze anagrafiche al mese di settembre 2001, nei comuni capoluogo, di cui all'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dati dell'Istituto centrale di statistica;
Decreta:
Art. 1.
1. La disponibilita' finanziaria pari a migliaia di Euro 51.646,00 prevista dall'art. 1, del decreto del 28 marzo 2002, e' ripartita tra i comuni, di cui all'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in misura proporzionale alla popolazione residente nel mese di settembre 2001 per gli importi qui di seguito indicati:

=====================================================================
Comune | Disponibilita' finanziarie (in migliaia di euro) ===================================================================== Bari..... | 2.137,00 Bologna.... | 2.438,00 Cagliari..... | 1.038,00 Firenze.... | 2.408,00 Genova..... | 4.047,00 Milano.... | 8.401,00 Napoli..... | 6.447,00 Roma.... | 17.168,00 Torino..... | 5.795,00 Venezia.... | 1.767,00
 
Art. 2.
1. Le amministrazioni comunali, in applicazione delle disposizioni previste dal regolamento 1 giugno 1998, n. 225, trasmettono, ai fini del trasferimento delle risorse di cui all'art. 1, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i programmi di intervento e fissano la data di presentazione delle domande di contributo da parte delle piccole imprese.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 giugno 2002
Il Ministro: Marzano
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone