Gazzetta n. 143 del 20 giugno 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 19 aprile 2002 |
Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo denominato "C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l." ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta "Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese" registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1 luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta "Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese", nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Visto il decreto 14 dicembre 1998 con il quale l'organismo "C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l." e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta "Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese"; Vista la comunicazione del Consorzio per tutela del fagiolo di Lamon, datata 12 novembre 2001 con la quale viene rinnovata la designazione dell'organismo di controllo "C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l.", con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74; Visto il decreto 28 dicembre 2001 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo "C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l." e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 gennaio 2002; Considerato che l'organismo di controllo "C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l." ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la indicazione geografica protetta "Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese" allo schema tipo di controllo trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61361 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta "Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese"; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta "Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese", registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1263/96 del 1 luglio 1996, rilasciata, con decreto 14 dicembre 1998, all'organismo privato di controllo "C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l.", con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, e prorogata con decreto 28 dicembre 2001 fino al 7 maggio 2002, e' rinnovata a decorrere dalla data del presente decreto. |
| Art. 2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo "C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l." del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente. |
| Art. 3. L'organismo autorizzato "C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l." non puo' modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta "Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese", cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata e la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 4. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo "C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l." e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire. |
| Art. 5. L'organismo autorizzato "C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l." comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta "Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese" anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 6. L'organismo autorizzato "C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l." immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della indicazione geografica protetta "Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese" rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta "Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese". |
| Art. 7. L'organismo autorizzato "C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l." e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta "Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese", ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999. Roma, 19 aprile 2002 Il direttore generale: Ambrosio |
|
|
|