IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto; Dispone: 1. Campo di applicazione. 1.1. Il presente provvedimento si applica agli apparecchi misuratori fiscali contemplati dall'art. 12, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, idonei alla certificazione delle operazioni: a) previste dal comma 1 del predetto art. 12; b) di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112. 2. Memorizzazione dei dati dello scontrino fiscale. 2.1. Dopo l'art. 16 del decreto ministeriale 30 marzo 1992, concernente le "caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche' delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112", e' aggiunto il seguente: Art. 16-bis. "1. I dati fiscalmente rilevanti, stampati sullo scontrino fiscale ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni e del successivo capo III, devono essere memorizzati dall'apparecchio misuratore fiscale secondo almeno una delle seguenti modalita': a) mediante stampa su supporto cartaceo, denominato "giornale di fondo" di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 23 marzo 1983, in conformita' alle prescrizioni fissate dallo stesso decreto; b) mediante registrazione su idoneo supporto non cartaceo, denominato "giornale di fondo elettronico". 2. Il dispositivo, comprendente il supporto di cui al precedente comma 1, lettera b), i moduli software che lo controllano e le ulteriori parti hardware componenti, denominato "dispositivo-giornale di fondo elettronico" od anche "DGFE", deve assicurare idonei livelli di garanzia fiscale. 3. Gli idonei livelli di cui al precedente comma 2 si intendono assicurati se il "DGFE" e' realizzato nel rispetto dei seguenti requisiti essenziali: a) il supporto elettronico deve garantire la non alterabilita' delle informazioni memorizzate; b) in assenza o in caso di malfunzionamento del supporto elettronico, il funzionamento del misuratore fiscale deve essere bloccato; c) su ciascun supporto elettronico deve essere riportata un'opportuna informazione, in forma elettronica, che permetta di stabilire, sia durante la fase di utilizzo, sia successivamente, un' associazione logica tra i dati memorizzati e il misuratore fiscale su cui il supporto elettronico medesimo e' impiegato. L'informazione deve fungere da metodo di autenticazione del misuratore fiscale. 4. Il "DGFE" deve essere direttamente controllato dal programma fiscale. 5. Il programma fiscale di controllo del "DGFE" deve realizzare le seguenti funzioni: a) inizializzazione del supporto elettronico, anche al fine di garantire l'associazione logica di cui al precedente punto 3, lettera c); b) lettura del supporto elettronico e relativa stampa del suo contenuto integrale, almeno: per date, tra due date, per numero di scontrino, tra due scontrini. Le operazioni di stampa devono essere permesse anche per supporti precedentemente impiegati; c) stampa del contenuto del supporto elettronico la quale deve avvenire secondo le modalita' di stampa di uno scontrino gestionale; d) trasferimento del contenuto integrale del supporto su elaboratore esterno mediante formati e protocolli hardware e software standard; e) rilevazione della situazione di prossimo esaurimento della capacita' di memorizzazione del supporto e contemporaneo idoneo avviso all'operatore; f) sospensione del funzionamento del misuratore fiscale, in caso di esaurimento della capacita' di memorizzazione. In tale ipotesi viene ammessa la sola operazione di sostituzione ed inizializzazione di un nuovo supporto; g) rilevazione delle situazioni anomale, quali l'assenza del supporto, la rimozione dello stesso o il disallineamento dei dati, contemporanea idonea segnalazione all'operatore con la conseguente sospensione del funzionamento del misuratore fiscale". Motivazioni. L'introduzione, sollecitata anche da vari soggetti utilizzatori di misuratori fiscali, di un supporto non alterabile (giornale di fondo elettronico) con funzioni alternative a quelle dell'attuale supporto cartaceo ai fini della conservazione dei dati riportati negli scontrini fiscali, si fonda su considerazioni di ordine tecnico giuridico (concernenti il rischio di alterazioni dei dati contenuti nei supporti cartacei), oltre che logistico aziendale. Infatti, il menzionato giornale di fondo elettronico e le altre parti hardware e software del dispositivo di cui esso fa parte, denominato "dispositivo giornale di fondo elettronico" o sinteticamente "DGFE", hanno la precipua caratteristica di rendere i dati sicuri, non alterabili e archiviabili in forma indelebile, tali da conservare la loro valenza anche fiscale ben oltre il biennio previsto per legge. Non va, inoltre, tralasciato di considerare che il giornale di fondo elettronico puo' atteggiarsi anche ad archivio elettronico che permette una facile lettura ed elaborazione dei dati contenuti. La scelta di detta modalita' di conservazione dei dati, fiscalmente rilevanti, si manifesta anche in linea con le regole di semplificazione dei rapporti con i contribuenti alle quali si ispira l'attivita' dell'Amministrazione finanziaria, ove si tenga conto che da cio' consegue una rilevante attenuazione dei costi di acquisizione e di conservazione del materiale cartaceo sinora usato dagli utilizzatori. Va fatto presente, infine, che l'introduzione di detto strumento anche nella materia di cui all'oggetto e' stata gia' realizzata con riferimento alle biglietterie (specifici misuratori fiscali) emettitrici dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attivita' spettacolistiche in forza del combinato disposto di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Ministero delle finanze 13 luglio 2000 e del punto 7, punto 1, del provvedimento dell'Agenzia delle entrate, datato 23 luglio 2001, laddove viene riconosciuta la facolta' di produrre il giornale di fondo ed i documenti riepilogativi giornalieri e mensili in forma digitale secondo le modalita' stabilite dall'Agenzia delle entrate. Cio', anche, in linea con le prescrizioni contenute nell'art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, negli articoli 8 e 10 del testo unico 28 dicembre 2000, n. 445, che raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444, nonche' nel decreto ministeriale 13 luglio 2000 e nel menzionato provvedimento 23 luglio 2001. Riferimenti normativi dell'atto: legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa; decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983; legge 28 marzo 1991, n. 112; legge 30 dicembre 1991, n. 413; decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992; legge 15 marzo 1997, n. 59; decreto del Ministro delle finanze 13 luglio 2000; testo unico 28 dicembre 2000, n. 445; provvedimento dell'Agenzia delle entrate 23 luglio 2001. Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 68 e 73). Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000. Roma, 31 maggio 2002 Il direttore: Ferrara |