Gazzetta n. 142 del 19 giugno 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 28 marzo 2002 |
Fissazione delle retribuzioni e dei riferimenti tariffari per l'assicurazione antinfortunistica degli sportivi professionisti dipendenti. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 1 maggio 1999, n. 144"; Visto l'art. 6 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che ha introdotto l'obbligo assicurativo per gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'art. 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e che prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, vengano stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo; Visto il decreto 12 dicembre 2000, concernente "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attivita', e relative modalita' di applicazione"; Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL del 25 ottobre 2001, n. 560, concernente "Fissazione delle retribuzioni e dei riferimenti tariffari per l'assicurazione antinfortunistica degli sportivi professionisti dipendenti"; Decreta: Art. 1. E' istituito, nell'ambito della "tariffa industria" approvata con decreto ministeriale 12 dicembre 2000, il sottogruppo "0590 - Attivita' degli sportivi professionisti (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici)", con il tasso medio nazionale pari al 79 per mille. |
| Art. 2. La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione e' quella individuata ai sensi dell'art. 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, cosi' come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, salvo quanto stabilito dall'art. 116, comma 3, del medesimo testo unico. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 marzo 2002 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 347 |
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