IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e con IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente "L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 30 aprile 1999 relativo al trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto "Regioni ed autonomie locali", ai sensi dell'art. 46, comma 8 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Ravvisata la necessita' di provvedere - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno - ad una modifica del decreto 30 aprile 1999, volta alla semplificazione della procedura di definizione del sistema dei trasferimenti dei contributi a favore dell'ARAN per i comparti "Regioni ed autonomie locali"; Considerata, in particolare, l'opportunita' di adeguare, nell'osservanza delle rispettive autonomie statutarie, la disciplina dei trasferimenti dei contributi all'ARAN per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano; Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-citta', ai sensi dell'art. 46, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, nella seduta del 19 aprile 2001; Decreta: Art. 1. 1. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'interno del 30 aprile 1999, pubblicato il 12 novembre 1999, n. 266, relativo alle modalita' di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto "Regioni ed autonomie locali", ai sensi dell'art. 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e' sostituito dal seguente: "2. Ai fini dell'esatta definizione delle somme di cui al comma 1, il Ministero dell'interno decurta dall'importo complessivo dei contributi dovuti all'ARAN dagli enti suddetti il totale delle somme a carico degli enti non destinatari dei trasferimenti erariali, e degli enti del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta destinatari del contributo minimo garantito, se si avvalgono dell'assistenza dell'ARAN per la contrattazione collettiva, comunicando all'Agenzia stessa l'elenco degli enti per i quali ha effettuato la decurtazione.". 2. I commi 3 e 4 dell'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'interno del 30 aprile 1999, pubblicato il 12 novembre 1999, n. 266, relativo alle modalita' di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto "Regioni ed autonomie locali", ai sensi dell'art. 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono sostituiti dal seguente: "3. Il Ministero dell'interno quantifica la somma complessiva dovuta all'ARAN a carico dei singoli enti destinatari dei trasferimenti erariali, proporzionalmente al numero dei dipendenti in servizio sulla base dei dati rilevati dall'ultimo conto annuale disponibile presso il Ministero dell'economia e della finanze, e provvede a trattenere il relativo importo sui trasferimenti dovuti dal predetto Ministero dell'interno agli enti destinatari degli stessi ed a versarlo direttamente, entro il 28 febbraio di ciascun anno, all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilita' speciale n. 149726 ad essa intestata presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione all'ARAN. I dati del conto annuale saranno trasmessi dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dell'interno entro il mese successivo al termine di cui al precedente comma 1. Entro il medesimo termine l'ARAN dovra' trasmettere al Ministero dell'interno l'elenco degli enti che non beneficiano della sua assistenza in sede di contrattazione collettiva". 3. Il comma 5 dell'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'interno del 30 aprile 1999, pubblicato il 12 novembre 1999, n. 266, relativo alle modalita' di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto "Regioni ed autonomie locali", ai sensi dell'art. 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e' sostituito dal seguente: "4. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti individuati dal comma 2 sono tenuti a versare il contributo dovuto all'ARAN direttamente, mediante accreditamento sulla contabilita' speciale n. 149726 ad essa intestata presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione all'ARAN". 4. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'interno del 30 aprile 1999, pubblicato il 12 novembre 1999, n. 266, relativo alle modalita' di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto "Regioni ed autonomie locali", ai sensi dell'art. 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e' sostituito dal seguente comma: "2. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a versare l'importo dovuto, entro il 28 febbraio di ciascun anno, direttamente, mediante accreditamento sulla contabilita' speciale n. 149726 ad essa intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione all'ARAN. In caso d'inadempienza il Ministero dell'economia e delle finanze, su segnalazione dell'ARAN, e' autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dovuto sulle erogazioni ad esse spettanti in corso d'anno, ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed a versarle direttamente all'ARAN, mediante accreditamento sulla contabilita' speciale n. 149726 ad essa intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandogliene contestuale comunicazione". 5. Dopo il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'interno del 30 aprile 1999, pubblicato il 12 novembre 1999, n. 266, relativo alle modalita' di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto "Regioni ed autonomie locali", ai sensi dell'art. 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e' inserito il seguente comma: "2-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, qualora si avvalgano dell'assistenza dell'ARAN per la contrattazione collettiva, sono tenute a versare direttamente, entro il 28 febbraio di ciascun anno, mediante accreditamento sulla contabilita' speciale n. 149726 ad essa intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima Agenzia". Roma, 14 dicembre 2001
Il Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza Frattini
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Il Ministro dell'interno Scajola
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 4 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 359 |